D. Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 - ferrovie: differenze tra le versioni

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Art. 1.
 
O g g e t t o
 
1. Il presente decreto disciplina: </br>
a) l'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi di trasporto ferroviario nazionali e internazionali, nonche' i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella imposizione dei diritti dovuti per il suo utilizzo;</br>
b) l'attivita' di trasporto per ferrovia effettuata da imprese ferroviarie operanti in Italia e i criteri relativi al rilascio, alla proroga ed alla modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie;</br>
c) il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria per le associazioni internazionali di imprese ferroviarie e per le imprese ferroviarie;</br>
d) i principi e le procedure da seguire nella ripartizione del1a capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei diritti dovuti per l'utilizzo della infrastruttura.
 
2. Il presente decreto non si applica:</br>
a) alle reti ferroviarie locali e regionali isolate, adibite al trasporto passeggeri;</br>
b) alle reti ferroviarie adibite unicamente alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani;</br>
c) alle reti ferroviarie regionali adibite unicamente alla prestazione di servizi merci regionali da parte di un'impresa ferroviaria la cui attivita' si limita all'esercizio di servizi di trasporto di interesse regionale, locale e interregionale di interesse locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, finche' non vi siano richieste di utilizzo della capacita' della rete da parte di un altro richiedente;</br>
d) alle infrastrutture ferroviarie private adibite unicamente al trasporto merci effettuato dal proprietario delle stesse infrastrutture.</br>
 
3. Le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attivita' di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attivita' di ripartizione ed assegnazione della capacita' di infrastruttura, sulla base dei principi delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE e dal presente decreto, nonche' dal decreto legislativo n. 422/1997 e successive modificazioni.
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P r i n c i p i
 
1. Le attivita' disciplinate dal presente decreto sono uniformate ai seguenti principi:</br>
a) autonomia e indipendenza gestionale, amministrativa e contabile delle imprese ferroviarie;</br>
b) possibilita' di risanamento della struttura finanziaria delle imprese di settore;</br>
c) separazione contabile o costituzione di imprese separate per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e per l'esercizio dell'attivita' di trasporto a mezzo ferrovia;</br>
d) liberta' di accesso al mercato dei trasporti di passeggeri e di merci per ferrovia da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, in conformita' alle prescrizioni contenute nelle direttive comunitarie e negli articoli 49 e seguenti del Trattato CE, a condizioni eque, non discriminatorie e tali da garantire lo sviluppo della concorrenza nel settore ferroviario.</br>
 
2 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Definizioni
 
1. Ai fini del presente decreto si intende per:</br>
a) «assegnazione di capacita», il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacita' di una determinata infrastruttura ferroviaria;</br>
b) «richiedente», un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonche' una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacita' di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito «accordo quadro» con il gestore dell'infrastruttura e che non esercita attivita' di intermediazione commerciale sulla capacita' acquisita con lo stesso accordo quadro; sono altresi' richiedenti le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;</br>
c) «infrastruttura saturata», una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacita', non e' possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio;</br>
d) «piano di potenziamento della capacita», una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacita' che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura «infrastruttura saturata»;</br>
e) «coordinamento», la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacita' di infrastruttura confliggenti;</br>
f) «accordo quadro», un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacita' di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;
g) «impresa ferroviaria», qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attivita' principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;</br>
h) «gestore dell'infrastruttura», soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente decreto;</br>
i) «rete», l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;</br>
l) «rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci», l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;</br>
m) «prospetto informativo della rete», un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonche' quelli relativi all'assegnazione della capacita' e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di infrastruttura;</br>
n) «infrastruttura ferroviaria», l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte A, del regolamento (CEE) n. 2598/70 della Commissione del 18 dicembre 1970, che individua il contenuto delle voci degli schemi per la contabilita' dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio del 4 giugno 1970, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla formulazione di «Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture»;</br>
o) «associazione internazionale di imprese ferroviarie», associazione che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o piu' Stati dell'Unione europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;</br>
p) «licenza», autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorita' degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui viene riconosciuta la qualita' di «impresa ferroviaria» e viene legittimato l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia; la licenza puo' essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;</br>
q) «autorita' preposta al rilascio delle licenze», l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;</br>
r) «titolo autorizzatorio», il titolo di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocita' qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;</br>
s) «servizio di trasporto internazionale», di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno puo' essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purche' tutto il materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;</br>
t) «orario di servizio», i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validita';</br>
u) «traccia oraria», la frazione di capacita' dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due localita' in un determinato periodo temporale;</br>
v) «capacita», la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialita' di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;</br>
z) «servizi regionali», i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o piu' regioni.
 
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Utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
 
1. L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e' consentito a condizione che ciascuna impresa ferroviaria dimostri:</br>
a) il possesso della licenza di cui all'articolo 3, lettera p), che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia, fermo restando che in caso di associazione tutte le imprese ferroviarie associate debbono essere titolari di licenza corrispondente al servizio da prestare.</br>
b) la disponibilita' in qualsiasi momento del certificato di sicurezza rilasciato, dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria di cui si richiede l'utilizzo, ai sensi dell'articolo 10;
c) l'avvenuta conclusione con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, direttamente o per il tramite dell'associazione internazionale eventualmente costituita con altre imprese ferroviarie, dei necessari accordi amministrativi, tecnici, finanziari, necessari per disciplinare gli aspetti del controllo, della sicurezza e conseguenti all'assegnazione di capacita' e alla imposizione dei diritti. Le condizioni degli accordi non devono essere discriminatorie.
 
2. Le imprese ferroviarie che intendono effettuare tutte o alcune delle tipologie di servizi di trasporto di seguito indicate, devono possedere, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, il titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r):</br>
a) nazionale merci;</br>
b) nazionale passeggeri;
c) internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale.
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L i c e n z a
 
1. Possono chiedere il rilascio della licenza di cui all'articolo 3, lettera p), le imprese con sede in Italia che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, che dispongono direttamente, o si impegnano, con la presentazione di un dettagliato piano aziendale, a disporre dal momento dell'inizio dell'attivita':</br>
a) di materiale rotabile;</br>
b) del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli;</br>
c) della copertura assicurativa per la responsabilita' civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta, le altre imprese ferroviarie, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e i terzi.
 
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1. Le imprese ferroviarie devono essere in possesso di requisiti di onorabilita', capacita' finanziaria e competenza professionale per ottenere il rilascio della licenza.
 
2. Costituiscono requisiti di onorabilita':</br>
a) non essere stati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione civile, ne' essere stati ammessi, nei cinque anni antecedenti la richiesta della licenza, alle procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata;</br>
b) non aver riportato sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro la pubblica incolumita', contro la pubblica amministrazione, per i delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile e dal titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;</br>
c) non aver riportato sentenze di condanna per violazioni gravi o ripetute degli obblighi derivanti dal diritto previdenziale o dal diritto del lavoro, tra cui gli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e gli obblighi in materia di legislazione doganale per le societa' che intendessero effettuare trasporti di merci soggette a procedure doganali;</br>
d) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali;</br>
e) non sussista alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;</br>
f) non essere stati condannati in via definitiva per gravi violazioni di leggi specifiche relative ai trasporti.
 
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti:</br>
a) dai titolari delle imprese individuali;</br>
b) da tutti i soci delle societa' di persone;</br>
c) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;</br>
d) dagli amministratori delegati e dai legali rappresentanti per ogni altro tipo di societa'.
 
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5. Costituisce requisito di capacita' finanziaria la capacita' dell'impresa di far fronte agli impegni effettivi e potenziali, stabiliti in base a presupposti realistici, per un periodo non inferiore a dodici mesi.
 
6. Per l'effettuazione dell'esame di capacita' finanziaria la richiesta di licenza deve essere corredata da specifiche informazioni e in particolare, dei seguenti elementi:</br>
a) risorse finanziarie disponibili, compresi depositi bancari, anticipi concessi in conto corrente, prestiti;</br>
b) fondi ed elementi di attivo realizzabile a titolo di garanzia;</br>
c) capitale di esercizio;</br>
d) costi di esercizio, compresi costi di acquisto e acconti per veicoli, terreni, edifici, attrezzature e materiale rotabile;</br>
e) oneri gravanti sul patrimonio dell'impresa ferroviaria.
 
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11. Al fine di verificare l'effettivo adempimento e il rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con cadenza quinquennale, al riesame della posizione di ciascuna impresa ferroviaria cui e' stata rilasciata la licenza, ferma restando comunque la possibilita' di procedere, in qualsiasi momento, ad apposite verifiche circa l'osservanza e la sussistenza dei suddetti obblighi e requisiti.
 
Art. 10.</br>
Certificato di sicurezza
 
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5. Per quanto riguarda i gestori di infrastrutture ferroviarie regionali e locali, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, ove l'attivita' di gestione dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia titolare anche di un'impresa ferroviaria, le attivita' ed i compiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, devono essere espletati senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta, sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di impresa ferroviaria. I criteri per la separazione contabile sono stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1108/70.
 
Art. 12.</br>
Accesso all'infrastruttura ferroviaria
 
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1. Il gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37.
 
2. Il prospetto informativo della rete deve contenere:</br>
a) un'esposizione dettagliata delle caratteristiche dell'infrastruttura disponibile e delle condizioni di accesso alla stessa, nonche' informazioni circa le modalita' di accesso agli impianti merci di proprieta' del gestore dell'infrastruttura, da parte delle imprese ferroviarie o di altri richiedenti;</br>
b) un'esposizione dettagliata dei principi, criteri, procedure, modalita' e termini di calcolo e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi dovuti per la prestazione di servizi di cui all'articolo 20, qualora questi siano prestati da un unico fornitore. In detta esposizione sono precisati la metodologia, le norme e, se del caso, i parametri utilizzati ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 7, dell'articolo 18 e dell'articolo 12, comma 2;</br>
c) un'esposizione dettagliata dei criteri, procedure, modalita' e termini relativi al sistema di assegnazione della capacita' di infrastruttura ed all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 20, nonche' ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacita' di infrastruttura e, in particolare:
1) le modalita' di presentazione delle richieste di capacita';</br>
2) i requisiti e le condizioni necessarie per ottenere la capacita' richiesta;</br>
3) i termini per la presentazione delle richieste e per l'assegnazione della capacita';</br>
4) i principi che disciplinano la procedura di coordinamento di cui all'articolo 29;</br>
5) le procedure da seguire ed i criteri da utilizzare in ipotesi di infrastruttura saturata;
6) informazioni dettagliate in ordine alle restrizioni all'utilizzo dell'infrastruttura;</br>
7) le condizioni sulla base delle quali si terra' conto dei precedenti livelli di utilizzo della capacita', anche ai fini della individuazione delle priorita' nell'ambito della procedura di assegnazione della capacita';</br>
d) una esposizione dettagliata delle misure adottate per garantire un trattamento adeguato delle richieste di capacita' per l'effettuazione di servizi di trasporto merci e di servizi di trasporto internazionale, nonche' delle richieste di capacita' per l'effettuazione di servizi di trasporto specifici, anche saltuari o occasionali, soggette alla procedura di cui all'articolo 31.
 
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5. Nell'ambito della politica generale di Governo, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e' tenuto all'elaborazione ed all'aggiornamento di un piano di impresa comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'azionista e da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il piano ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per conseguire tali obiettivi.
 
Art. 15.</br>
Costo dell'infrastruttura e contabilita'
 
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DIRITTI E CANONI
 
Art. 16.</br>
Diritto di accesso e transito sull'infrastruttura ferroviaria
 
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4. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea, ed in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), hanno il diritto di accesso all'intera rete ferroviaria nazionale per l'espletamento di servizi di trasporto internazionale nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale, nonche' di servizi di trasporto nazionale di passeggeri o di merci.
 
Art. 17.</br>
Canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
 
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4. Per impedire discriminazioni, deve essere garantito che gli importi medi e marginali del canone per usi equivalenti dell'infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili sullo stesso segmento di mercato siano soggetti al pagamento dello stesso canone. Del rispetto di tali garanzie deve essere data dimostrazione nel prospetto informativo della rete.
 
5. Per il calcolo e la fissazione del canone dovuto per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, si applicano i seguenti parametri:</br>
a) qualita' dell'infrastruttura ferroviaria, intesa come velocita' massima e attrezzatura tecnica ed impiantistica della linea;</br>
b) saturazione, legata alla densita' dei convogli sulle singole tratte infrastrutturali all'interno della giornata e all'intensita' di utilizzo dei nodi ferroviari;</br>
c) usura del binario e della linea elettrica, legata al peso e alla velocita' del convoglio, nonche' alle caratteristiche del contatto tra pantografo e catenaria;</br>
d) velocita', intesa come grado di assorbimento di capacita' sulla linea percorsa in relazione alla tipologia della fascia oraria in cui si inserisce la traccia oraria richiesta;</br>
e) consumo energetico, legato alla tipologia di trazione utilizzata.
 
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11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definiti il quadro per l'accesso all'infrastruttura ed i principi e procedure per l'assegnazione della capacita' di cui all'articolo 27 e per il calcolo del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Con lo stesso decreto sono definite le regole in materia di servizi di cui all'articolo 20.
 
Art. 18.</br>
Maggiorazioni e riduzioni dei canoni di accesso
 
1. Nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunita' europea e della normativa comunitaria in materia, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, possono essere previsti coefficienti di maggiorazione sui canoni corrisposti per l'utilizzo della rete ferroviaria, ovvero riduzioni dei canoni stessi, nonche' modifiche dei canoni che tengano conto del costo degli effetti ambientali causati dalla circolazione dei treni.
 
Art. 19.</br>
Sistema di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali,
dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura
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3. Le metodologie di definizione e di calcolo utilizzate per la determinazione delle compensazioni di cui al presente articolo devono essere rese pubbliche e deve essere possibile dimostrare l'entita' dei costi specifici imputabili a modi di trasporto concorrenti che vengono evitati, direttamente o indirettamente, sostenendo il trasporto ferroviario con il ricorso a tale tipologia di compensazioni.
 
Art. 20.</br>
Servizi