Autorità garante della concorrenza - Provvedimento 3162 del 20 luglio 1995 - Enichem Agricoltura: differenze tra le versioni

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*- la seconda, successiva a tale data.
 
32. La prima fase della politica commerciale ha come riferimento la convenzione siglata, nel dicembre 1982, dall’allora ANIC AGRICOLTURA Spa (trasformata, in seguito, in EA) con Federconsorzi. Tale convenzione, pur essendo scaduta a fine 1990, venne prorogata tacitamente fino, in pratica, al maggio 1991. Infatti, la successiva convenzione fra EA e FEDIT, stipulata alla fine del febbraio 1991, non ebbe alcun effetto, a causa della disdetta della convenzione stessa da parte di EA, visto lo stato pre-fallimentare di FEDIT.</br>
La convenzione del dicembre 1982 prevedeva, in particolare:
*- un obbligo di vendita in esclusiva a FEDIT da parte di ANIC AGRICOLTURA Spa;
*- un impegno da parte di FEDIT di acquistare da ANIC AGRICOLTURA Spa i tipi di concimi da questa prodotti, salvo accordi aggiuntivi scritti e la mancata disponibilità da parte di ANIC AGRICOLTURA Spa;</br>
*- un quantitativo minimo di una serie di concimi minerali che FEDIT si impegnava, in ogni caso, ad acquistare presso ANIC AGRICOLTURA Spa (in tale serie erano compresi anche i concimi NPK, per i quali, quindi, era previsto uno specifico quantitativo minimo di acquisti);
*- una clausola cosiddetta di "competitività-polmonatura", in base alla quale, in caso di azioni concorrenziali particolarmente accentuate, i singoli Consorzi Agrari si impegnavano a ridurre il loro compenso per un importo pari al 40% del margine di distribuzione e ANIC AGRICOLTURA Spa, per contro, si impegnava a mantenere i propri prezzi di vendita in linea con quelli minimi di mercato e a restituire quanto corrisposto da FEDIT in più rispetto a tali prezzi minimi (oltre alla compressione dei margini dei Consorzi Agrari).
 
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34. Il passaggio dalla prima alla seconda fase ha segnato un sensibile mutamento dei rapporti commerciali fra EA e i Consorzi Agrari, i maggiori acquirenti di concimi minerali. Tale mutamento è stato causato, soprattutto, dalla messa in liquidazione di FEDIT.
Successivamente al maggio del 1991, sono state stipulate convenzioni fra EA ed i singoli Consorzi Agrari, provinciali ed interprovinciali. </br>
Lo schema di base era uguale per tutti i consorzi e, in particolare, prevedeva:
*- il riconoscimento di uno sconto fisso rispetto al prezzo di listino, pari al 2,5%, a tutti i consorzi;
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Tali sconti e premi erano uguali come intensità per tutti i consorzi, ed erano pari:
*- allo 0,8% in caso di raggiungimento del quantitativo minimo concordato;
*- al 2,5% in caso di raggiungimento del 115% del quantitativo minimo concordato, sui quantitativi compresi fra l’obiettivo stesso ed il 115%;
*- al 3% sugli acquisti compresi fra il 115% ed il 130% dell’obiettivo minimo;
*- al 3,5% sulle quantità acquistate eccedenti il 130% del quantitativo minimo concordato.
 
35. Tranne qualche isolata eccezione Fra i consorzi di maggiori dimensioni, solo quello di Forlì-Rimini-Cesena e quello di Ferrara non avevano obblighi minimi di acquisto legati a una percentuale minima di concimi binari e ternari., per ottenere lo sconto dello 0,8% era necessario che il quantitativo minimo concordato di acquisti fosse costituito da una percentuale predeterminata di concimi binari e ternari. Solitamente, tale percentuale oscillava fra il 20% ed il 50% del totale degli acquisti in quantità. Ad esempio, ai consorzi di Asti, Verona-Vicenza, Parma, veniva richiesta una percentuale pari al [....omissis....]%, a Mantova e a Pavia del [....omissis....]%.
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36. Le modalità che stavano alla base della fissazione dell’obiettivo minimo di acquisti erano diretta conseguenza del rapporto che i singoli consorzi avevano avuto, durante la convenzione degli anni ’80, con FEDIT, e degli acquisti di concimi di EA che avevano concentrato presso la stessa FEDIT. Nel caso di rapporti molto stretti fra FEDIT e il singolo consorzio, la percentuale dei consumi di concimi EA sul totale di quelli acquistati era, probabilmente, alta, e consentiva alla stessa EA di fissare un quantitativo minimo di acquisto percentualmente elevato, nell’ottica di continuare ad avvantaggiarsi della posizione di mercato conseguita durante il sistema di distribuzione in esclusiva in vigore durante l’esistenza di FEDIT. Come conseguenza di tutto ciò, durante la seconda fase della politica commerciale di EA, i quantitativi minimi di acquisto concordati sono stati molto variabili da consorzio a consorzio, sia in termini assoluti che in termini percentuali sui consumi complessivi del consorzio stesso.
 
37. Recentemente, sono state apportate modifiche nelle convenzioni con i singoli consorzi. Tali modifiche - che non hanno mutato la sostanza delle convenzioni vigenti precedentemente - sono valide dal luglio 1994, data di inizio dell’annata agraria 1994-95. </br>
EA, infatti, durante l’annata agraria 1993-94, ha disdetto gran parte delle rispettive convenzioni che la legavano ai consorzi agrari. Le nuove convenzioni prevedono:
*- l’eliminazione dello sconto, pari al 2,5%, concesso indipendentemente da ogni quantitativo minimo di acquisto; </br>
*- la fissazione di un unico obiettivo minimo di acquisti, necessario per ottenere uno sconto rispetto al prezzo di listino (tale sconto è quantificabile attorno al 2% del valore complessivo minimo richiesto al consorzio); </br>
*- l’eliminazione della percentuale minima di acquisto di NPK sul totale degli acquisti;
38. In corrispondenza di queste nuove convenzioni, stipulate con i singoli consorzi, è stata sottoscritta una nuova convenzione collettiva con i sette consorzi dell’Emilia-Romagna (riuniti nella ASS.C.A.E.R., Associazione Consorzi Agrari Emilia Romagna). Questa convenzione è di carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto a quelle sottoscritte singolarmente. In particolare, si fissano una serie di obiettivi minimi di acquisto per l’insieme dei consorzi a cui, in linea con le convenzioni della seconda fase della politica commerciale di EA, corrispondono sconti gradualmente crescenti. I consorzi beneficeranno degli eventuali sconti supplementari, collettivamente raggiunti, proporzionalmente ai loro acquisti individuali presso EA.
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39. EA è il principale operatore in Italia nel settore dei concimi minerali. EA ha detenuto, nel periodo 1991-1993, una quota elevata, sensibilmente maggiore di quella del secondo operatore, dispone di una gamma completa di prodotti da offrire ai consumatori ed è, almeno parzialmente, integrata a monte.
 
40. Nel valutare la posizione detenuta sul mercato da EA in relazione ai propri concorrenti ed agli utilizzatori di concimi minerali assume rilevanza determinante la considerazione dei rapporti contrattuali di acquisto/fornitura intercorsi tra EA e Federconsorzi, fino alla sua messa in liquidazione.
 
Come già osservato al punto 32, il rapporto fra EA e FEDIT era di esclusiva reciproca. Tale rapporto ha permesso a EA di avere un accesso agevole ai canali distributivi e un contenimento degli investimenti nella propria rete di vendita. Il contenimento degli investimenti è stato rilevante in considerazione della capillarità della rete di vendita richiesta per poter servire la domanda di concimi su tutto il territorio nazionale. EA ha potuto avvalersi della struttura distributiva di Federconsorzi, diffusa su tutto il territorio nazionale. Federconsorzi raggruppava tutti i 73 Consorzi Agricoli Provinciali e i 3.300 punti vendita dislocati su tutto il territorio italiano, che complessivamente coprono circa il 40% dei consumi totali di NPK.
La rilevanza di FEDIT quale acquirente sul mercato rilevante rende evidente le conseguenze che, in termini di parità di opportunità di EA e dei suoi concorrenti sul mercato, derivavano dall’impegno assunto da FEDIT di acquistare in esclusiva da EA i concimi da questa prodotti. La possibilità dei concorrenti di rifornire FEDIT era infatti subordinata alla indisponibilità di prodotto da parte di EA.
 
La clausola di "competitività-polmonatura", consentendo a EA di conoscere le condizioni di prezzo offerte dai concorrenti, permetteva inoltre ad EA di limitare con estrema facilità l’azione concorrenziale degli altri operatori, a parte la garanzia di sbocchi comunque assicurata dall’obbligo di FEDIT di acquistare in ogni caso un quantitativo minimo di concimi.
Non è dubitabile che il vincolo contrattuale che legava FEDIT ed EA, in relazione all’importanza in termini assoluti e relativi della prima quale principale acquirente di concimi e della seconda quale produttore di una ampia gamma degli stessi, abbia consentito a EA di tenere comportamenti relativamente indipendenti dalle azioni dei concorrenti oltre che degli utilizzatori. In linea con i principi interpretativi della Corte di Giustizia relativamente all’articolo 86 del Trattato (cfr. sentenze 13.2.79, causa 85/76, Hoffmann la Roche e 14.2.78, causa 27/76, United Brands) e con i precedenti assunti da questa Autorità in sede di applicazione dell’articolo 3 (cfr. Provv. n. 2379 del 19.10.94, Pozzuoli Ferries/Gruppo Lauro e Provv. n. 453 del 10.4.92, Marinzulich/Tirrenia), non vi è dubbio che la posizione di EA sul mercato possa qualificarsi come dominante.
 
Le conseguenze derivanti dalle relazioni contrattuali esistenti fra EA e FEDIT sono apprezzabili fino all’esercizio 1990. La sostanziale concordanza fra la scadenza contrattuale della convenzione fra EA e FEDIT e la crisi di quest’ultima ha infatti privato di effetti la conclusione della nuova convenzione stipulata nel febbraio ’91, come si evince dalla disdetta unilaterale della convenzione stessa da parte di EA nel maggio dello stesso anno.
La conseguente necessità in cui si è trovata EA di instaurare rapporti commerciali con i singoli consorzi agrari da un lato e l’abbandono nelle convenzioni che regolano tali rapporti dei vincoli di esclusiva reciproca e della clausola di "competitività-polmonatura" che caratterizzavano il precedente rapporto con FEDIT non consentono di ritenere, con altrettanta evidenza, che la posizione di EA possa continuare a caratterizzarsi nel senso della indipendenza dei propri comportamenti concorrenziali dall’azione dei concorrenti e dalle esigenze degli utilizzatori. La stessa importanza relativa di EA sul mercato si è significativamente modificata nel corso dei successivi anni. In termini di capacità produttiva, ad esempio, EA, che nel 1990 disponeva di 5 impianti in attività, per oltre [....omissis....] ktons/a di capacità complessiva, ha ridotto sensibilmente la propria capacità e attualmente mantiene in funzione solo l’unità di Ravenna, con una capacità complessiva pari a [....omissis....] ktons/a.
 
Le convenzioni con i singoli consorzi agrari, che sono state inoltre oggetto di rinegoziazione nel corso del 1994, evidenziano una sempre minor capacità di EA di imporre condizioni di incentivo a preferire i propri prodotti.
 
In base alle risultanze istruttorie non è dunque possibile affermare che EA abbia continuato a godere di una posizione dominante sul mercato successivamente al 1990 e in particolare successivamente al venir meno dei vantaggi derivanti dal contratto in essere con FEDIT.
 
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41. Il divieto dell’abuso da parte di una impresa di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale è stato introdotto con l’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La violazione di tale divieto costituisce dunque un comportamento illecito a decorrere dal 14 ottobre 1990, data di entrata in vigore della legge. Nessuna rilevanza assumono invece, ai fini in questione, i comportamenti antecedenti.
 
Le risultanze istruttorie hanno condotto ad accertare l’esistenza di una posizione dominante da parte di EA fino a tutto l’esercizio 1990.
 
Conseguentemente la valutazione dei comportamenti denunciati, al fine di accertarne l’eventuale natura illecita, dovrebbe limitarsi al periodo assai breve decorso dall’entrata in vigore della legge. Risulta infatti ultronea la valutazione dei comportamenti in essere successivamente al 1990 in mancanza di elementi certi in ordine alla continuazione della posizione dominante di EA.
 
Peraltro l’estrema brevità dell’arco temporale in cui possono assumere rilevanza le infrazioni alla legge n. 287/90 è tale da far venir meno anche l’interesse a prendere una decisione per accertare l’eventuale esistenza di un’infrazione.
 
Tale interesse, nei casi in cui sia cessata l’infrazione al momento della decisione e dell’avvio del procedimento istruttorio, è infatti fondato sull’esigenza di assicurare comunque la valutazione giuridica di determinati comportamenti al fine di disincentivare l’adozione in futuro di comportamenti analoghi (cfr. Provvedimento dell’Autorità n. 376 del 12.2.1992).
Tale esigenza non sembra riscontrabile nel caso in questione in considerazione del fatto che la tipologia dei comportamenti denunciati (prezzi inferiori ai costi variabili, sconti e premi di produzione e fedeltà) non consente di raggiungere valutazioni significative sul piano della loro illiceità quando la loro durata è estremamente contenuta.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Alberto Pera

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