Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/4

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- Il risultato fu comunque che, a partire da lunedì 20 maggio 1991, la Federconsorzi si ritrovò sostanzialmente priva di liquidità.

Il Ministro pubblicamente, anche in esternazioni ufficiali , delineò il suo progetto, cioè quello di procedere ad una liquidazione volontaria del cospicuo patrimonio di Federconsorzi e alla contestuale creazione di una nuova società, destinata a svolgere attività di intermediazione e di prestazione di servizi, ovvero, ferma restando la creazione di una nuova struttura, quello di attuare una sorta di cessio bonorum, previa costituzione da parte delle banche, mediante conversione dei crediti in quote di capitale, di una società, avente la funzione di acquisire beni e attività di Federconsorzi, realizzandone al meglio il patrimonio, previo soddisfacimento dei creditori minori.

Nel primo caso, secondo il Ministro, sarebbe stato indispensabile che i creditori rinunciassero agli interessi a partire dal 1-1-1991, non escutessero i crediti prima del termine della liquidazione, fossero disponibili a postergare i crediti a vantaggio di un bilancio di liquidazione in equilibrio.

Ad ogni modo sarebbe stato necessario il consenso unanime del ceto creditorio. All’attuazione di tale progetto lavorarono alacremente nel mese di giugno del 1991 i commissari governativi .

All’uopo si tennero varie riunioni presso l’ABI, che assunse nella vicenda il ruolo di fulcro della trattativa.

Ma ben presto si delineò l’impossibilità di dar corso al progetto.

Varie erano le ragioni che militavano in senso contrario alla sua riuscita.

Talune banche, tra le più importanti, quale ad es. la B.N.L, non vedevano di buon occhio un proprio coinvolgimento in una nuova struttura che potesse impegnarle direttamente in un’attività di gestione .

Inoltre le banche estere, in particolare quelle giapponesi, che fino ad allora avevano largamente concesso crediti, nel convincimento che Federconsorzi fosse un organismo parastatale, reclamavano per intero il pagamento di quanto dovuto, pretendendo che fosse lo Stato stesso a farsene carico e giungendo a prospettare difficoltà nei rapporti internazionali.

Né va sottaciuta l’ulteriore difficoltà correlata alla situazione di Agrifactoring, società partecipata da Federconsorzi e da alcune banche, tra cui B.N.L., che, avendo come unico cliente Federconsorzi, a seguito della crisi di quest’ultima, si era trovata in una situazione analoga. Poiché fra i creditori di Agrifactoring figuravano ancora una volta le banche estere, men che mai queste ultime erano disposte a concedere alcunché, pretendendo anzi, in questo caso, il pagamento dalla B.N.L. o dal Ministero del Tesoro, “azionista di riferimento” della banca.

In concreto i commissari governativi dovettero constatare che tra i creditori non vi era unanimità di intenti e che le adesioni, pur autorevoli, al progetto del Ministro erano del tutto insufficienti .

Non restava a questo punto altro da fare che trarre le conseguenze della situazione venutasi a creare.

In proposito non vi era identità di vedute tra chi propendeva per il ricorso alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni e chi invece vedeva di buon occhio la liquidazione coatta amministrativa ovvero addirittura l’amministrazione straordinaria disciplinata dalla c.d. Legge Prodi .

Alla fine in gran fretta, anche per contrastare un’istanza di fallimento nel frattempo presentata da un creditore, fu prescelta la strada del concordato preventivo con cessione dei beni e fu predisposto il relativo ricorso.

Le difficoltà da superare erano notevoli, poiché, a fronte del dichiarato stato di crisi, si doveva addurre che sussistevano le condizioni formali e sostanziali per l’ammissione alla procedura concorsuale prescelta.

Ed invero l’atto introduttivo risente di tali ristretti margini di manovra, da un lato diffondendosi sulle cause della crisi, ricollegata alle peculiarità del mercato, alla rigidità della struttura dell’ente ed agli oneri assunti per far fronte alle esigenze del sistema consortile, e dall’altro ponendo in luce l’oculata opera dei commissari governativi, attivatisi immediatamente per proporre ai creditori una liquidazione volontaria nel loro interesse, e poi, preso atto del mancato raggiungimento dell’unanimità, per prospettare al Ministro dell’Agricoltura l’opportunità di accedere ad una procedura concorsuale.

Nel ricorso si sottolineava che il concordato preventivo con cessione dei beni appariva la procedura più vicina alla tentata liquidazione volontaria, a favore della quale si erano comunque espressi molti creditori.

Inoltre si segnalava la necessità urgente di disponibilità finanziarie da reperire attraverso il realizzo di investimenti, al fine di coprire le spese di gestione e di assicurare la conservazione di alcune attività, in primis la rete di vendita e l’attività di commercializzazione, ciò anche nella prospettiva di attuarne il trasferimento ad una nuova società capitalizzata da terzi.

Sul piano formale veniva ricordato che libri e scritture contabili erano stati regolarmente tenuti e che sussistevano le altre condizioni di cui all’art. 160 L.F.

Sul piano sostanziale si sottolineavano invece “patrimonialità tali da far ritenere più che fondatamente il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e dei chirografari in percentuale senz’altro superiore al minimo del 40%”.

Alle attività veniva attribuito un valore complessivo di £ 4.120.974.000.000, derivante, salve alcune poste minori, da cespiti immobiliari per 754.910.000.000, con abbattimento prudenziale di £ 200.000.000.000 in considerazione di beni strumentali con destinazione unica e mercato limitato; da impianti per £ 17.400.000.000; da macchinari e attrezzi per £ 10.600.000.000; da mobili e attrezzature d’ufficio per £ 5.000.000.000; da partecipazioni in società quotate in borsa per £ 457.000.000.000; da partecipazioni in società non quotate immobiliari per £ 449.700.000.000, salva una riduzione del 25% per oneri fiscali; da partecipazioni in altre società per £ 565.000.000.000; infine da crediti per £ 2.260.885.000.000, compresi i crediti verso i CAP, nominalmente pari a £ 2.349.000.000.000, ma valutati prudenzialmente £ 1.048.000.000.000, in considerazione fra l’altro dello stato di crisi di molti consorzi, già ammessi o in via ammissione a procedure concorsuali.


In sostanza si delineavano alla data del 31-5-1991 tre principali voci dell’attivo: immobili, partecipazioni e crediti.

Per le passività veniva indicato un importo complessivo di £ 5.045.000.000.000, di cui £ 293.000.000 per crediti privilegiati e il resto per crediti chirografari. Tra questi ultimi spiccavano i debiti verso banche per £ 3.144.387.000.000. Si osservava infine che gli oneri concordatari per spese di gestione conservativa e per spese di procedura non avrebbero potuto mettere in discussione la possibilità di ottenere una percentuale di soddisfacimento dei crediti chirografari ben superiore al minimo previsto dalla legge.

Il ricorso venne ovviamente assegnato alla sezione fallimentare del Tribunale di Roma, presieduta dal dott. Ivo Greco.

Quest’ultimo chiese ai rappresentanti della ricorrente alcune indicazioni aggiuntive e si recò inoltre presso i locali della Federconsorzi per visionare libri e scritture, di cui, stante la mole -si disse-, non sarebbe stata possibile l’allegazione al ricorso.

Con decreto del 18-7-l991 il Tribunale ammise la Federconsorzi alla procedura di concordato preventivo, nominando giudice delegato lo stesso Presidente e commissario giudiziale il prof. Nicola Picardi.

L’adunanza dei creditori fu fissata per il giorno 29 gennaio del 1992.

Nel provvedimento si prendeva atto di quanto prospettato nel ricorso e si rinviava alla fase dell’omologa la valutazione sulla meritevolezza, determinandosi provvisoriamente in £ 200.000.000.000 le spese conservative e in £ 3.000.000.000 quelle di procedura.

L’onere concordatario risultava dunque ampiamente soddisfatto.