Sentenza Corte di appello penale di Perugia Vicenda Federconsorzi
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Organo giudicante: Corte di Appello di Perugia Deposito in Cancelleria: 10 settembre 2004
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE PENALE
Composta dai Magistrati:
- Dott. Renato SANTILLI ... Presidente
- Dott. Nicola ROTUNNO ... Consigliere relatore
- Dott. Mauro DI MARZIO ... Consiglere applicato
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Pubblicata mediante lettura del dispositivo
Nella causa
Contro
- 1) GRECO Ivo, nato a Cantalupo nel Sannio (IS) il 8.7.1927, residente a Roma, Vie Cortina d'Ampezzo n. 79, elett.te dom.to presso l'avv. Fabrizio Lemme, con studio in Roma, C.so Francis 197 (verb.not. 22.10.1997) -
-LIBERO- PRESENTE
- 2) CAPALDO Pellegrino, nato ad Atripalda (AV) il 10.7.1939, residente a Roma, Via Villa Patrizi 14, elett.te dom.to presso l'avv. Stelio Zaganelli, Via Bontempi 1, Perugia (fgl.501 Proc.) -
-LIBERO- PRESENTE
- 3) CARBONETTI Francesco, nato a Viterbo il 6.2.1941, residente a Roma, Via Monte Parioli 25, elett.te dom.to presso l'avv. Stelio Zaganelli del Foro di Perugia (fg1502 Proc.) -
-LIBERO- CONTUMACE
- 4) D'ERCOLE Stefano, nato a Lecce il 15.1.1947, residente a Roma, Lgo del Teatro Valle n.6, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Luca, Via della Conciliazione 44, Roma (verbale 23.6.1995) -
-LIBERO- CONTUMACE
- 5) Responsabile Civile: SGR S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante Avv. Francesco Carbonetti con sede in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.80, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Vassalli ed elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Eleonora Duse n.45 -
-PRESENTE-
IMPUTATI
GRECO Ivo:
a) artt. 81, 328, 490, 61 n.2 c.p., per avere, quale Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato nel concordato preventivo FEDIT, occultato un'istanza presentata in data 27.5.92 dai Commissari Governativi FEDIT, volta ad avere conferma della non necessità di procedere alla messa in liquidazione della società, omettendo di protocollare l'istanza stessa ed acquisirla agli atti della procedura, nonche, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, rifiutato di provvedere sulla stessa; fatto commesso per eseguire il reato di cui al capo c).
In Roma, 27.5 -10.7.1992.
b) artt. 490, 61 n.2 c.p., per avere, nella qualità indicata al capo a), occultato le consulenze affidate al Prof. Francesco Carbonetti in prospettiva e in prossimità della delibazione della sentenza di omologa del concordato preventivo FEDIT, due delle quali concernenti la congruità del prezzo di cessione del patrimonio FEDIT offerto per conto della costituenda società acquirente, risultando in seguito il Prof. Carbonetti membro del Consiglio di Amministrazione prima e Presidente- poi della costituita SGR società acquirente; fatto commesso per eseguire il reato di cui al capo c). In Roma, dal 5.10.1992 ad oggi. -
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CAPALDO Pellegrino - GRECO Ivo - CARBONETTI Francesco - D'ERCOLE Stefano:
c) artt. 81,110 c.p.; 236 c. 2 n.1 L.F. in relazione all'art. 223 c. 1 L.F. ( 216, 219 L.F. ); 323 cpv. c.p., per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il Prof. Capaldo, quale promotore di una cordata di creditori FEDIT, proponendo in data 27.5.1992 con la collaborazione del Dr. Geronzi, per il tramite dell'Avv. Casella, l'acquisto dell'attivo del patrimonio FEDIT al 30.11.1991 per il prezzo nominate di 2150 miliardi da parte di una costituenda società e quindi, quale Presidente della costituita società SGR, sottoscrivendo con il commissario governativo FEDIT in data 2.8.1993 per mezzo di procuratore 1'atto notarile, definito atto-quadro, con il quale si imponeva ai contraenti l'obbligo di trasferire a SGR con successivi atti negoziali i beni previsti in atto-quadro al prezzo complessivo pattuito;
il Dr. Greco, quale Presidente della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma e Giudice Delegato nel concordato preventivo FEDIT, dirigendo, con le violazioni descritte nei due capi precedenti, nonchè con i provvedimenti giurisdizionali emessi singolarmente o collegialmente in violazione dell' art. 181 nn. 1 e 3 L.F (in particolare, sentenza 23.7— 5.10.1992 di omologa del concordato preventivo FEDIT, decreto 233.1993 di autorizazione alla vendita . in favore della costituenda società, decreto 20.7.1993 di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto-quadro con la costituita SGR: inidoneità del concordato a soddisfare il 40 % dei chirografario, ratiemma di convenienza economica per i creditori), la procedura secondo le aspettative del Prof. Capaldo e secondo gli interessi dei soli creditori soci di SGR, in danno degli altri e dells stessa FEDIT;
il Prof. Carbonetti, quale consulente del concordato preventivo FEDIT, amministratore di SGR della sua costituzione e successivamente Presidente, rilasciando pareri al Dr. Greco circa la congruitià del prezzo offerto dall'acquirente (pareri poi scomparsi dagli atti della procedura: vedi cam b), dando esecuzione all'atto-quadro con il perfezionaniento dei negozi giuridici di trasferimento dei beni, nonche quale amministratore di fatto FEDIT in relazione a trasferimenti diretti di beni a terzi. e a gestione di crediti (beni e crediti non previamente trasferiti da FEDIT a SGR), fino all'emissione di decreto di sequestro preventivo da parts del GIP — Tribunale di Perugia;
il Prof. D'Ercole, quale commissario governativo FEDIT, sottoscrivendo 1'atto-quadro e dando esecuzione allo stesso con i negozi giuridici sera citati ;
distratto e dissipato 1'attivo patrimoniale FEDIT, valutato prudenzialmente 4.800 miliardi da un collegio peritale nominato dallo stesso Tribunale
si omettono le parti civili private
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PERUGIA SOC.COOP a rd., in persona del Commissario Liquidatore a legate rappresentante dott: Bertinelli Cristina con sede in Ponte San Giovanni via dei Loggi rappresentato e difeso dall'avv. On.Giuseppe Fanfani del foro di Arezzo
con studio in Arezzo via G.Monaco 48, elettivamente domiciliato presso to studio dcII'avv. Gerardo Gatti sito in Perugia corso Vannucci 63, costituito anche nei confronti del. Responsabile civile SGR
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente pro-tempore;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro- tempore;
MINISTERO. DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI- in persona del Ministro pro-tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati in Perugia via degli Offici 14.
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Perugia, in composizione collegiale, con sentenza del 29.9.200 assolveva Francesco Carbonetti dal reato di abuso di ufficio e bancarotta fraudolenta a lui ascritti al capo c) della rubrica per non aver commesso il fatto; assolveva Stefano D'Ercole dai reati a lui ascritti al capo c) della rubrica per non aver commesso il fatto, quanto al reato di abuso di ufficio, e perchè il fatto non costituisce reato quanto al reato di bancarotta fraudolenta; assolveva Ivo Greco dal reato di omissione di atto di ufficio a lui ascritto al capo a) della rubrica perchè il fatto non sussiste.
Dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di abuso di ufficio ascritto a Ivo Greco e Pellegrino Capaldo.
Riteneva Ivo Greco e Pellegrino Capaldo colpevoli dei restanti reati, loro rispettivamente ascritti ai capi sub a), b) e c) della rubrica, e, ritenuta la continuazione per i reati ascritti a Ivo Greco, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti atle contestate aggravanti, condannava Ivo Greco alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione 'e Pellegrino Capaldo a quella di anni quattro di reclusione e alle pene accessorie come per legge.
Condannava, inoltre, i predetti Greco a Capaldo, in solido tra loro e con il responsabile civile S.G.R. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili ad eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, la cui domanda era respinta
Assegnava alle parti civili costituite, nei limiti indicati in dispositivo, una provvisionale immediatamente esecutiva.
I fatti attengono al commissariamento della Federazione -Italiana dei Consorzi Agrari, detta qui in avanti Federconsorzi o Fedit, alla sua ammissione alla procedura del concordato preventivo, alla sua attuazione con la cessione dei beni alla società S.G.R. S.p.A. e alla esecuzione della cessione ad opera della sezione fallimentare del tribunale di Roma di cui era presidente il giudice Ivo Greco che, nella procedura fallimentare, aveva anche la funzione di giudice delegato.
Il collegio, dopo aver esposto la genesi e le finalità della Fedit, ne elencava gli originali meriti costituiti essenzialmente dal contributo allo sviluppo del mondo rurale italiano nell'immediato dopoguerra, affermava, conformemente alla prevalente e piu autorevole dottrina, la natura di diritto privato della federazione, anche se con risvolti di carattere pubblico in relazione ad alcune sue specifiche funzioni, a riteneva provato, sulla base delle prove acquisite a dibattimento, le seguenti circostanze: 1
.-
L'ente, e i consorzi agrari che di esso erano soci, era retto da statuti a forte impronta maggioritaria che avevano consentito ad alcune categorie di produttori, e tramite esse, alla Democrazia Cristiana, partito che di quelle categorie e di quegli interessi era rappresentante politico, di avere una forte influenza nella gestione della struttura;
.
nel tempo l'ente aveva accumulato un ingente patrimonio e aveva assunto la funzione di Holding finanziaria pur in presenza di un capitale inadeguato a causa della propria struttura che ne impediva l'aumento;
negli anni ottanta si era verificata una crisi dei consorzi agrari a cui la Fedit aveva sopperito con una politica del credito che aveva portato ad un fortissimo indebitamento dei singoli consorzi nei confronti di Fedit e di questa ultima nei confronti del sistema creditizio;
nessuna seria politica era stata posta in essere per sopperire alla situazione anche se non erano evidenti i segni di una insolvenza tanto che le linee di credito non erano state tutte utilizzate ed era in gestazione l'apertura di una nuova linea di credito garantita dal credito c.d. "MAF" (Ministero. dell'Agricoltura e Foreste) relativo al credito della Fedit nei confronti dello stato italiano per il servizio di ammasso da questo gestito per suo conto;
nell'anno 1990 il bilancio della Fedit aveva chiuso in apparente pareggio;
in tale situazione era intervenuto un fatto, che ha avuto influenza nella evoluzione della vita della Fedit, e sfocerà nella vicenda oggetto del presente processo: la nomina, nel mese di aprile del 1991, dell'on. Giovanni Goria, esponente della Democrazia Cristiana, cioè di quel partito portatore degli interessi di una vasta parte del mondo agricolo, a ministro dell'agricoltura;
i1 ministro nell'ambito di una sua politica agraria, diversa da quella fino ad allora seguita dal governo, in ciò consigliato anche da Pellegrino Capaldoo che da tempo si interessava dei problemi connessi al ruolo e alle strategia della Fedit, aveva manifestato immediatamente la volontà di esercitare con più incisione i suoi poteri di vigilanza sulla Fedit 2
- ed era giunto alla conclusione di commissariare la Fedit tanto che il presidente della maggiore categoria di agricoltori, per scongiurare it pericolo, aveva chiesto una riunione con i maggiori esponenti del partito di maggioranza relativa alla presenza anche del suo segretario politico;
i1 tentativo non aveva avuto successo e i1 pomeriggio dello stesso giorno linistro aveva diffuso la notizia della firma del decreto di commissariamento della Fedit con la nomina di tre commissari nelle persone di Giorgio Cigliana, Agostino Gambino e Pompeo Locatelli i quali si erano adoperati, ma invano, per attuare le direttive del ministro per il raggiungimento del progetto da costui ideato;
L'emanazione del decreto di commissariamento aveva avuto conseguenze deleterie sulla situazione finanziaria della Fedit perchè immediatamente le banche avevano revocato le line di credito ed era state interrotta la procedura per la concessione dells nuova lines di credito, che in quel momento la Fedit stava trattando, per 250.000.000.000 di lire;
i1 fallimento delle trattative per 1'attuazione del progetto politico del ministro aveva comportato l'esame delle vane opzioni che *Si prospettavano, c tra queste era stata scelta quella dells richiesta di un concordato preventivo con cession dei beni ai creditori;
hr relative istanza aveva posto in luce la regolarith -dells tenuta delle. scrittuie e dei libri contabili, la capienza del patrimonio dells Fedit, stimato prudenzialmente. e con notevole abbattimento dei crediti vantati verso i Consorzi Agrari provinciali, molti dei- quali già ammessi o. in procinto- di essere ammessi a procedure concorsuali, in £ 4.120.974.000 sufficiente a soddisfare tutti i creditori priviegiati, le spese della procedure e i creditori chirografari in misura non inferiore al 40% dell'ammontare dei crediti .
il tribunale fallimentare di Roma con decreto in data 18.7.1991, dopo che il giudice delegato in persona dell'imputato Ivo Greco aveva chiesto chiarimenti e si era recato presso la sede della Fedit per visionare is documentazione contabile e sociale, aveva ammesso la Fedit alla procedura del concordato preventivo, aveva nominato commissario giudiziale Nicola Picardi, aveva fissato l'assemblea dei creditori per il giorno 29.1.1992, aveva stabilito 1'ammontare delle spese per Is procedura e aveva rinviato al momento dell'omologa del concordato ogni valutazione sulla meritevolezza
l'ammissione dells Fedit ails procedura del concordato preventivo aveva avuto come prima conseguenza la necessiti per i commissari govemativi, che avevano conservavano 1'amministrazione della società, di reperire liquidità per sopperire alle necessità della stessa Fedit ma anche delle
società ad esse collegate che rischiavano, in caso contrario, di seguire la stessa sorte della Fedit;
tale necessità si era scontrata con un atteggiamento intransigente del giudice. delegato il quale, tranne in un caso, aveva negato autorizzazioni a vendere singoli cespiti o a finanziare le società collegate;
sempre 1'ammissione alla procedura di concordato preventivo aveva sollevato 1'interesse di molti alla sorte del patrimonio della Fedit ma essi ¬generalmente si erano limitati alla richiesta di acquisizioni di singoli cespiti; solo il piano presentato- dal finanziere Roverato aveva presentato aspetti di interesse perchè prevedeva la rapida chiusura della procedura di concordato preventivo con la costituzione di una società, dove dovevano confluire i crediti vantati dai maggiori creditori in ragione del valore convenzionale del 40%, che avrebbe dovuto garantire il pagamento dei crediti privilegiati e quelli chirografari nella misura del 40%; in contropartita avrebbe acquisito tutte le attività da liquidare in tempi opportuni nonché la creazione di una Holding controllata al 51% dai produttori con attività di distribuzione e produzione; da esso non sorse, però, concreta iniziativa;
nello stesso periodo di presentazione del piano da parte del finanziere Roverato aveva iniziato a prendere forma una altra ipotesi, ad iniziativa dell'imputato Pellegrino Capaldo, the aveva affidato la sua redazione all'avv. Casella e al suo collaboratore avv. Maugeri;
sempre nello steso periodo, ed in vista dell'assemblea dei creditori il commissario giudiziale Nicola Picardi aveva depositato una relazione particolareggiata in cui, tra l'altro, si dava conto Belle attiviti e delle passiviti della Fedit alla data del 30.11.1991; la relazione era il frutto di sintesi di altre relazioni settoriali redatte su incarico del giudice delegato e indicava un attivo, fatte le opportune riduzioni per lo stato dei crediti e dei beni, •ammontante a L 3.939.000.000 e un passivo di £ 4.410.000.000; 1'assemblea dei creditori aveva espresso parere favorevole al concordato; dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei creditori era iniziata la procedura di concordato ed erano state autorizzate alcune vendite di immobili o di partecipazioni il cui ricavato era state maggiore di quanto stimato; nel frattempo la presentazione di un piano da parte di Pellegrino Capaldo era stata portata a conoscenza del giudice delegato tanto che questi era stato autorizzato a consultare atti e a tenere rapporti con i commissari governativi; nelle more i commissari governativi, anche a seguito di relazioni di esperti nominati da loro e dal giudice delegato, avevano approvato il bilancio per 1'anno 1991 e, poichè avevano constatato la perdita del capitale sociale con istanza in data 27.5.1991, avevano interpellato, essendoci tra di loro pareri discordi, il giudice delegato sulla necessità di indire una assemblea societaria straordinaria per la messa in liquidazione della Fedit o, in caso negativo, che fosse autorizzata la messa in liquidazione della società, e contemporaneamente, avevano presentato le proprie dimissioni;
nella stessa data 1'avv. Casella, per conto di una costituenda società per azioni, aveva presentato una offerta di acquisto in massa di tutti i beni della Fedit al prezzo complessivo di L 2.150.000.000 da pagarsi in tre rate e nell'arco di diciotto mesi offrendo adeguate garanzie e prevedendo la possibilità di compensazione con somme spettanti in base ai riparti parziali
e assicurava il soddisfaciinento completo dei creditori fino a £. 20.000.000, in varie percentuali per quelli fino a L. 1.000.000.000;
per effetto delle dimissioni dei commissari governativi il ministro aveva nominato in loro sostituzione- Piovano Mario;
questi, interessandosi della procedura, aveva notato che nessuna risposta era state data alla richiesta dei precedenti commissari governativi del 27.5.1991 : sulla -necessità di convocazione di una assembles, - per la messa in liquidazione- dells Fedit a ne aveva chiesto notizia al giudice- delegato Ivo Greco il quale, estraendo l'istanza dalla sua borsa, gliela aveva restituita invitandolo a ripresentarla corredata da un parere di un esperto suggerendo, altresi, il nome del prof. D'Alessandro;
il commissario governativo aveva seguito il consiglio del giudice delegato e aveva dato incarico al prof. D'Alessandro che aveva depositato il suo elaborato, prontamentc comunicato agli organi della procedura, nel settembre 1992;
nel frattempo, in data 23.7.1992, il collegio aveva trattenuto a sentenza la decisione sull'omologazione del concordato preventivo e, depositata la sentenza in data 5.10.1992, l'aveva omologato sussistendo anche il requisito della meritevolezza in concomitanza con le altre condizioni di Legge e, pur dando atto che la proposta dell'avv. Casella era da considerarsi una lettera di intenti, non aveva precluso, in linea di principio, la via dells chiusura del concordato con la cessione in blocco di tutti i beni della Fedit anche se aveva prospettato l'ipotesi che i beni fossero venduti in blocchi frazionati;
commissario liquidatore era stato nominato la stessa Fedit in persona del commissario governativo;
costui, in esecuzione della sentenza, aveva intrattenuto rapporti per la vendita frazionata di cespiti a plurimi acquirenti ma le trattative non erano sfociate in atti conclusivi;
di contro tra gii organi della procedura e l'avv. Casella vi erano stati incontri . tendenti a concretizzare la proposta tin acquisto ed in particotare-a foram : spiegazioni del..divario tra la somma offerta ed ii valore dei bens risultanti . dalle stime agli atti della procedura; proposta resa nota con.- letters del 28.1.1993 in cui erano forniti i chiarimenti richiesti;
• la proposta era stata oggetto di critiche nel parere espresso dal commissario governativo; .
il comitato dei creditori, a sua volts, aveva formulato it suo parere favorevole prospettando is ripartizione del ricavato in favore dei creditori chirografari, in misura del 39%, suscettibile di aumento fino al 40%, notando the la disparity tra prezzo e valore non aveva rilevanza perche i bens non sarebbero stati acquistati da terzi ma dagli.stessi . creditori operanti per it tramite della nuova società;
anche il commissario giudiziale aveva espresso il suo parere formulando critiche ally proposta della costituenda società;
a fronte della proposta e dei pareri del commissario governativo, del comitato dei creditori a del commissario giudiziale, il tribunale aveva richiesto all'avv. Caselli una proposta definitiva che era stata avanzata in data 3.3.1993;
il collegio con proprio decreto in data 23.3.1993, depositato il 26.3.1993, aveva autorizzato la vendita in masse dei beni della Fedit seppure condizionata ad alcame prescrizioni e sotto il controllo della procedura; all'autorizzazione alla vendita in bloc= dei beni della Fedit era seguita la richiesta dell'avv. Casea, per conto della societii acaquireentc, della conclusione- di nn. accordo quadro the regolasse i termini dells. vendita-.e 1a- . risposta positiva dcl:.commissario governativo alle condizioni indicate dal... tribunale fallimentare; .. segul la costituzione della societal the avrebbe acquistato i beni, denominate S.G.R., Societi di gestione per .i1 realizzo, S.p.A., in data 27.4.1993 di cui fu nominato presidente Pellegrino Capaldo;
in data 33.1993 il commissario governativo Piovano. aveva presentato le proprie dimissioni e al suo posto era stato nominato Stefano D'Ercole insediatosi a meta del maggio 1993; . . le trattative per addivenire alla stipulazione dell'atto quadro erano. proseguite: una bozza fu sottoposta all'attenzione degli organ della procedura;il commissario giudiziale espresse it suo parere; il tribunale, in data 20.7.1993,. espresse parere favorevole all'atto quadro ne aveva autorizzato la stipulazione;
anche it ministro dell'agricoltura con provvedimento in data 27.7.1993 aveva autorizzato it commissario governativo ally stipula dell'atto quadro the avvenne in data 2.8.1993 a cui segui la sua esecuzione da pane del commissario governativo D'Ercole;
net novembre 1994 il commissario governativo D'Ercole fu sostituito dall'avvocato dello Stato Francesco Letters it quale inizia a rilevare una serie di difficolti operative alcune delie quali erano insuperabili per la nature del credito the si intendeva cedere (la questione era relativa al c.d. credito MAF di pertinenza dei singoli consorti agrari di cui parte, net tempo, era stato ceduto a Fedit);
net frattempo era stata istituita una commission ministeriale che down aocertare la regolariti della gestione di Fedit ma chg. non aveva peso conadusioni per la fase cells procedure. concorsuale anche un commissario aveva depositato una relazione personate critics sul contenuto dell'atto quadro;
era sorta, quindi, la necessith di verificare la fondatezza delle criticbe mosse - all'atto quadro ed it parere, richiesto a illustri giuristi,- si era concluso in senso negativo per la validiti dell'atto;
la gestione del commissario governativo avv. Lettera, a tutela della Fedit, aveva comportato la necessiti di dividere la posizione del commissario govemativo da quella del liquidatore che fino a quel . momento erano confluite sullo stesso soggetto;
la vicenda della gestione della procedure concordataria della Fedit -aveva peril suscitato 1'interesse dei procuratori della repubblica di Roma e di Perugia tanto che quest'ultimo aveva chiesto e ottenuto un sequestro preventivo di una serie di cespiti alcuni dei quali girl trasferiti a S.G.R. ed altri ancora da trasferire a fu nominato custode di tali beni lo stesso avv. Lettera;
questi, nello stesso periodo di tempo, aveva rinvenuto nella sede di via Salaria dells Fedit, un gruppo di cambiali rilasciate in favore della stessa Fedit da Consorzi Agrari provinciali e anche tali titoli, di cui fino ad allora non si era avuta notizia, erano staff oggetto di sequestro preventivo e affidati alla custodia dell'avv. Letters;
la sorte dell'atto quadro, anche su pareri di altri giuristi, appariva compromessa tanto che, a seguito del ricorso all'arbitrato previsto dallo stesso atto quadro, nei luglio 1998 tra is procedura e S.G.R. S.p.A. si giunse ad un accordo transattivo per . cui, a fronte dell'acquisizione • definitiva •dei. cespiti trasferiti a S.G.R. e ails mancata corresponsione da parbe di-quest* .. ultima dells residua somma . di circa £. 85.000.000.000- restavano net patrimonio della Fedit iI credito MAF nei confronti dello stato italiano e alctme attiviti ; .
la conseguenza dell'ac Gordo fu la distribuzione tra tutti . i• creditori chirografari di una percentuale dei crediti pari a circa i1 40%;
nello stesso periodo fu approvata la istituzione di una commission parlamentare che chime i suoi lavori nei febbraio 2001. a fu emanata la L. 410/1999 che finanziava it credito "MAF" rimasto nei patrimonio dei . Consorzi Agrari provinciali e metteva in liquidazione la Fedit dichiarandone.la estiinzione alla data di chiusura della liquidazione. Fatta la cronistoria degli eventi che avevano condotto Fedit al commissariamento, prima, a alla procedura di concordato preventivo; poi, il tribunale, dopo aver richiamato quanto detto in precedenza in.. merito, riteneva di analizzare, benchè non fosse strettamente richiesto dalle imputazioni - che attenevano alla gestione della procedura di concordato preventivo dall'omologazione dello stesso fino alla stipulazione dell'atto quadro e alla sua esecuzione - il momento genetico della procedura concordataria per verificare chi di essa ne era stato protagonista e quali fossero gli interessi in gioco.
Sul punto il tribunale dava importanza alla decisions politica di commissariare la Fedit press dal Ministro . dell'agricoltura con il proprio decreto in data 173.1991; decisione necessaria, secondo il Ministro, per dare una svolta alla politics agricola della Fedit the per lasua stnuttura c per. - - le ,.sue doni non: era pii1 in grado di soddisfare. le esigenze . d: nna moderns agricoltura. Politica agricola `alla cui attuazione non era estraneo Pellegrino Capaldo cite fin della fine degli anni ottanta aveva suggerito - soluzioni'e rimedi per alleggerire la posizione finan7iaria dells Fedit e aveva suggerito l'nserimento di manager capaci come il direttore generale - Pellizzoni. Rimedi e . suggerimenti, peraltro non sufficienti a fronte di bilanci cite, apparentemente in pareggio, in realtà nascondevano grosse perdite per 1'indebitamento verso il sistema creditizio cite comportava it pagamento di ingenti interessi.
La decisione ministeriale, secondo it tribunale, aveva fatto precipitare la crisi finanziaria della Fedit perche gli istituti bancari cite avevano concesso lines di. credito erano corsi ai ripari assumendo un atteggiamento di netta chiusura per la salvaguardia dei loro crediti e, cosi agendo, avevano facto venire -mono l'aspettativa del ministro di procedere alla liquidazione dell'ngente patrimonio dell'ente previa costituzione,: con 1'ausl io degli stessi istituti bancari, di una nuova società che meglio gestisse la produzione e la commercializzazione dei prodotti della e per l'agricoltura Liquidazione cite avrebbe potato avvenire o con Is liquidazione volontaria dells Fedit o con una procedura concorsuale
Di certo, secondo il tribunale, il ministro non caldeggiava il ricorso alb liquidazione coatta amininistrativa perchè questo non . avrebbe evitato possibili azioni di - responsabilità verso gli amministratori o azioni revocatorie verso gli istituti bancari. Di certo, sempre secondo il tribunale, ministro non caldeggiava il ricorso alla così detta Legge Prodi- pet il salvataggio dei gruppi industrials -ia dulls.. . Di qui la sua preferenza per il ricorso al concordato preventivo con cessione dei beni apparendo. tale procedura più vicina al suo progetto politico di liquidazione volontaria con cessione dei beni e costituzione a margine di una società di sostegno al mondo agricolo. • Alla strategia del ministro, secondo il collegio, non era estraneo Pellegrino Capaldo che non solo era stato consultato dal ministro, ma si era schierato, con l'istituto da lui presieduto, per l'adesione alla liquidazionc volontaria con cessione dei beni e alla sua proposta di concordato preventivo, e, ancora, aveva costituito una società ad hoc per la liquidazione del patrimonio Fedit in assonanza con la proposta del ministro. . Secondo i1 tnbunale, accanto al -ministro e a Pellegrino Capaldo un ruolo rilevante aveva avuto anche Ivo Greco, presidente dells sezione fallimentare del tribunale di Roma e contemporaneamente giudice delegato alla procedura.
Questi, secondo il tribunale:
attendeva la presentazione del ricorso alla procedura di concordato preventivo fin dal giugno 1991 dando anche suggerimenti at riguardo;
era stato accondiscendente tanto che dopo la presentazione del ricorso aveva atteso perchè i commissari deponessero il verbale di ratifica dell'assemblea della Fedit del ricorso alla procedura del concordato preventivo; si era prestato ad accedere personalmente presso i locali della Fedit per il controllo delle scritture e dei libri contabili, sanando, così non solo. - l'irregolarità formale che impone al richiedente di depositare le scritture contabili, ma rendendosi di facto, nella sua qualitità di giudice delegato, arbitro della regolarità formate della documentazione societaria a fronte di bilanci che it ministro dell'agricoltura aveva affermato pubblicamente essere poco affidabili nascondendo essi ingenti perdite;
nessun rilievo egli aveva fatto nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo rinviando in sede di omologa il giudizio sulla meritevolezza del ricorso;
non aveva rilevato la mancanza di un stato analitico ed estimativo delle attività che non era stato mai presentato neppure nel corso della procedura perchè le sollecitazioni del tribunale avevano riguardato solo la richiesta di dati aggregati di carattere generale coed come mai era stato richiesto e fornito un inventario dei beni e una stima delle attività.
Secondo il collegio, tale atteggiamento, era indice di un coinvolgimento del giudice delegato tendente all'attuazione del concordato preventivo con cession dei bend perche it mancato accoglimento dell'istanza non significava l'automatica dichiarazione di fallimento ben potendosi procedure alla liquidazione coatta amministrativa e confermava che il giudice Greco non tendeva alla chiusura della procedura ma al suo mantenimento sotto il suo controllo.
Sempre secondo il collegio nello stesso senso andavano i comportamenti del giudice delegato nella gestione del concordato perchè il commissario governativo a cui era rimasta la rappresentanza della Fedit aveva trovato seri ostacoli nella gestione per l'atteggiamento intransigente del giudice delegato nella erogazione infra gruppo di denaro o none: dismission -di .. cespiti il coi ricavato serviva urgentemente per la gestione corrente delta Fedit; la contrarietA mostrata dal giudice Greco net cambio di procedura, allorch. . il commissario governativo si era accorto che la gestione della -Fedit era problematica
Dopo 1'individuazione degli interessi in gioco e dei protagonisti delta vicenda, il tribunale passava all'accertamento di un elemento essenziale per la decisione e cioe ii valore del patrimonio dells Fedit. . Sul punto, dopo aver ricordato the non era stato presentato, al momento del ricorso alts procedure del concordato preventivo, 1'inventario e la . - valutazione analitica ed estimativa delle attivita, rilevava: gli organ dells procedura net settembre 1991 avevano dato incarico ad una scrie di tecnici di valutare le vane categoric di eespiti facenti -parti del patrinsonio della Fedit; coordinatore del gruppo era stato nominato lie Santis Enrico il quale, sully base delle relazioni dei singoli tecnici aveva redatto una relazione mica di stima. Al riguardo il tribunale osservava quanto segue.
Secondo quella relazione, it patrimonio ddlla Fedit era composto essenzialmente da tre categoric di beni a doe immobili, partecipazioni societaric, quotate a non in borsa, e crediti.
D valore dei beni indicati nelle relazioni particolari e in quells di sintesi doveva avere anche la funzione di inventario analitico essendo stato demandato- ai tecnici in indicazione dei singoli beni valutati. . .
I criteri.the sottostavano aft vane stime erano stab pfenzii essendo in esse indicato'un prezzo minimo suscett bile di scostamenti di segnoo positivo in sede di detenoninazione del valore di mercato.
In particolare i tecnici, incaricati altresi delta valutazione degli immobili di propriety di society immobiliari controllate, avevano ripartito 1'elaborato in due parti, dedicandosi nella prima alla ricognizione dei beni di Federconsorzi. Essi suddivisero l'ingente patrimonio in sei categoric,- procedendo per ciascuna di ease all'individuazione dei criteri generali adottati3. . 3 Casa, secondo 8 tribunals, indicarono edifici di particolare pregio artktic o o di importanza per le loco dimensioni, valutandoli non in base al metro quadro di superficie, bend in base al valore globate dell'immobfic, derivante dal pregio correlato a scale, soffitd, pavimenti, porte, logge, porticati bbassordievi e dimensioni, e attnbuendo agli 'steal 0 valore camplessivo di 377 miliardi e 800 milioni di lire. In secondo luogo individuarono 'edifici per abitazioni, uffici a negozi, determinando 8 . valore minimo actuate, ottenuto attraverso it metodo di slims sintetico comparato am it parametro metro quadro di superficie coperta, in pratia applicando ale consistenze metridte valori unitari demand per one dal mercato immobiliaree.
Essi in tal modo determinarono per tale categoria un valore di 134 miliardi e 600 milioni di lire.
Furono poi valutate agenzie, magazzini e centri di stoccaggio, usando il metodo di stima suddetto attraverso il confronto con immobili esistenti in libero mercato in condizioni analoghe per destinazione, zona e caratteristicbe costruttive.
Fu fatto in genere riferimento al metro quadrato di superficie coperta e fu calcolato un valore complessivo di 181 miliardi e 918 milioni.
Quanto a stabilimenti per attività produttive fu applicato il metodo di stima sintetico attraverso il confronto con immobili cabstand in hero mercato in analogise eondizioni, tenendo conto del metro cubo di costruzione.
Fu cad determinato un valore di 100 miliardi e 155 milioni di lire. Ad aziende agrsrie e ad attri immobili fu attrrbuito invece un valore complessivo di 127 miliardi di lire circa.
Nel complesso it patrimonio immobiliare facente capo direttamente a Federconsorzi fu valutato 921 miliardi e 785 milioni di lire. Parimenti i tecnici incaricati dells valutazione de-11e partecipazioni societarie avevano indicato separatamente le partecipazioni tra societi non esercenti I'attiviti bancaria e . societal esercenti attiviti bancaria e avevano individuato i criterl posh a base dellle loro valutazioni4 e conclusero per .un valore detle partecipazioni pail a 1020 miliardi e 255 mllioni di lire: ' I tecnici incaricati dells valutazione dei crediti . avevano accertato 1'incidenza del loro valore su quello di tutto it patrimonio della Fedit, avevano individuato la nature dei crediti e le vane categoric di. debitori. e avevano determinato it valore di tali crediti in 2325 miliardi e 775 milioni di lire, inclusi 958 miliardi e 193 milioni per crediti verso i consorzi; 197 miliardi e 808 per crediti verso clienti nazionali, 134 miliardi e 728 milioni 4 Secondo il tribunale: per le societi cannonade furono presi in conaiderazione i val on di bilancio degli ultimi tre esercizi, furono rictassifcatii per gnrppi omogenei i relativi valori, prendendo in coaaiderazione per le societal immobdiari le slime dei consulenti she si crano occupati degli immobili, e fu poi operate In ricognizione estimativa.
Per le societal partecipate di maggior rilievo furono formulate sulla base dells
doc umenrazione misname alcune specifiche oeservazioni, rondo per le slue societal la doc umentazione disponiibrle.
Per le societal quanta fu invece utfiiltzata In quotazione media degli ultimi sea mead, indicaado valori quanto pal poesbile prudenzialL
Le parteeipainni banarie furono estimate dal prof. Nazmreno Fern, the sal occupy eseenzialmente dells psrtec ipazione in Banes di Credito Agrario di Ferrara, Banca . Nazionsle dell'Agricoldus, Baas Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Sondrio, Banes Papolane di Lodi, Baum Popolare di Novara.
Quanto ails Banat di Caddo Agrario di Ferrara, fu calcolato i! valore Leo dells bane mediando fl riavltato ottenuto con 8 metodo reddituale complesso e quello oneauto con fl metodo rcddituak puro.
In rapporto ails percentualc dells partecipazione fu coati stimato un valore di 119 miliardi e 942 milioni di lire, prcvedendosi ua'asciliazione del 10% in pia o in mono .
Analogu criterio fu sepia) per la BNA, aioulando it valore dells partec ipazione in 282 miliardi e 696 milioni di lire, anche in queato aso prevedendosi peraltro un'oscillazione del 10%.
Relativamente ally BNL, aeguendo 0 medesimo procedimento fu date rminato un valore di 12 miliardi c 35 ml Toni di lire salvo 110% di flunuazione.
per crediti verso società partecipate e 309 miliardi e 59 milioni per crediti verso produttori agricoli.
In definitiva la relazione wsica di stima affidata dall'organo della procedura a tecnici qualificati aveva indicato un patrimonio complessivo di £. 4.800.139.000.000 tenendo conto delle valutazioni sopra indicate e di quelle derivanti da cespiti minori come impianti, macchinari, attrezzature, mobilia, automezzi ed altro. Agli atti vi era la relazione dei commissari governativi che alla data del 30.11.1992 indicava il valore del patrimonio della Fedit in £. 3.683.400.000.000 mentre i debiti alla data del 30-11-1991 ammontavano a £ 4.665.000.000.000.
Al riguardo il tribunale osservava che la differenza tra la stima contenuta nella relazione unica e quella contenuta nella relazione dei commissari Secondo il tribunale: per la valutazione dei crediti fu utdirwto il criterio del presumibile valore di realizzo, esaminando un campione significativo per ammontare, tipologia, e distribuzione territoriale.
II campione fu considerato rappresentativo dell'80% dei crediti relativi a soggetti aventi esposizione di diversa entità e distribuiti su tutto il territorio. Si procedette poi ad accorpare crediti aventi lo stesao grado di solvibiliti a fu altmsi operate la traduzione del valore contabile dei crediti in valori correnti, adottaudo alcami accorgimenti, quad I'attua irzazione del valore nominate dei credal differiti, In valutazione dei crediti in funzione dell'esiglbilitil degli stessi. Nel quadro del procedimento di valutazione si segnala la rilevanza delle notizie sulla solvibilità del singolo debitore e suns situazione econonuca del settore e dell'ammontare dei crediti di non breve durata. - - Fu considerate cite nrolti dei crediti si riferivano a soggetti souocapitaiizz di e the il senors agricolo era caratterizzato da redditiviti noodcsta. Si pre dsb cite it valore di realize era correlato a1 grado di esigrbrlitI sulk scorta dale info niazioni disponrbili e dei pauametri abituali di verifies dei rapporti instaurati con i singed debitori.
Si tenne conto delle perdite derivanti da situazioni anomale o patologiche (ad es. In sottoposizione dei consorzi a procedure concorsuali). Ai fini della somma furono considerati i valori contabili al 31-7-1991, ferme restando che la differenza rilevata tra tali dati e quelli riferiti al 31-5-1991, allegati alla domanda di ammissione al problema, confermava tali andamenti: A supporto delle vat fir inviata ad on tampion di debitori una lettera nella quale si cbiedeva di pre isare ammoniac, nature e Nadeau del caedito, cib cite pose in lace akami so:Moment 1 c redid venncro distimi in categoric, a seconds del debitore, e frmono poi adottad dei cod nli di slims diversi, in modo da trasformare gli impord determinati in valori amend. 100
governativi derivava da una diversa valutazione del gruppo dei cespiti cite formavano la gran pane del patrimonio Fedit6. Agli atti vi era, poi, in c.d. "relazione particolareggiata", depositata in data 21.1.1992 in vista dell'assemblea dei creditori, redatta dal commissario - giudiziale Nicola Picardi it quale nell'elaborare i dati in possesso dells procedure aveva. apportato- alcune correzioni all'operato dei consulenti • . nommati dal giudiee delegato e. aveva stimato ii valore del patrimainia Bella . • . Fedit, ally data del 30.11.1991, in complessive f. 3.939.324.000;0007 e 6. Così per gli immobili si riproponeva il valore di 754 miliardi indicato già alla data di .. presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura, con abbattimento di 200 miliardi, in ragione di beni strumentali a destinazione unica e mercato limitato. Per le partecipazioni si prevedeva una riduzione per quelle relative a società quotate in borsa in ragione dell'andamento della borsa e della sospensione del titolo FATA (società assicurativa a beneficio del mondo agricolo), determinandosi il valore in 397 miliardi e 898 milioni di lire. I.e altie partecipazioni venivano distinte a seconds die riguardassero o mend societi immabiliari. Per le immoblliari si confcrmava n valore di 332 miliandi e 175 milioni di lire gii indicato ails data del 3-7-1991, mantra per le Are partecipazioni si apportava una riduzione in ragione della situazione critics di alcune societi (ARSOL, FEDITAL, SIAPA), the stavano progreasivamente erodendo i patzimoni netti, in alcuni caei azzerati a seguito. dell's a procedure concorsuali. Per queste Are partecipazioni si determinava it valore in 403 miliardi e 710 milioni di lire con ulterior abbattimento del 3096 Sono a 280 miliiardi.
Quanto ai cnediti si Indic ava >7 valore di stima in 1.909 miliardi e 422 milioni di lire a frame di un valore di Iibro di 3.851 miliardi e 422 milioni, con riduzione di 351. miliardi rispetto alts soma al 3 7-1991 in coisegueoza dell'accertamento di incassi per 284 miliardi e di ulteriori abbattimenti per singole categoric. Va pecaltro precisato the, menace la prima Miami aveva inclose nails alma, in ragione di 310 mnliardi dl lire, souse I'ingcae credito di Fedcuxmsorzi verso it Ministeno dell'Agricoltura, .c.d. aedito MAP; de rivante data cession di- posizioni. auditoria di¬pertineaza dei Comorzi per Is geatione degli ammami in epode ormai lontane, i commissari governativi avcvano igaorato dctto credits, riteneadolo inesigdiile. Cub dgnifita die le re stanti slime dells prof sea Misucci axano in nealti pit rig mase. Se condo it tribunale: nella relazioae fu ono per) apportate slam correzioni, miraati ad un risultato the fosse quanto pit passbile attend:18e e realistioo, in funzionc dele valutazioni demandate agli organ dens pmocedeira Anoora una volts le divergenze d registratono a proposito dens categoric di c espid di maggior rilievo: immobili partecipazioni e crediti. Quanto ai priori, >l commissatio giudiziale considers) companavameite le valutazinni formnume dei consulenti e dai commissari governativi, sceglieado ooerentemente, citrate ongano dells proccdura, queue dei cousarle nti, ma apportando rem abbattimento, del ludo ragi oaevoie, del 20% in region di una pluranti di fattori: lo state degli inimobili, tali da necessitate di intervcnt i di ma tenzione, it deprezzaaaenio degli stead dovuto a locazioni non remunerative, talvolta riamovate di recast, Is previsions di minion oneti frmali dipendentii dal calcolo defile pluavalenze connease ails rivalua zione obbligatoria disposta Per 'Me.
Stimato, dunque, il patrimonio immobiliare di Federconsorzi in 734 miliardi e 428 milioni di lire.
Otranto alle partecipazioni, il oommissario giudiziale accotpb in una valutazione oomplessiva In societa quotate in borsa e in partecipazioni bancarie, tenendo conto che quote ultimo rientravano nella prima categoria, con in pill In partecipazione non quotata nella Bsnca di Credito Agrario di Ferrara, e die Ira le putecipazioni quotate non 6am:aria andavano inclose quelk relative all'istituto assicurativo FATA a aia.GEMINA.
Orbene, a fronte dell'ultima valutazione del commissari governativi, per i quali dette partecipazioni sono valutabili in 487 miliardi e 898 milioni di lire, a detta delle valutazioni dei consulenti, che, volendo disaggregare a rye i dati, avevano stimato un valore di 563 miliardi e 603 milioni, il prof. Picardi ritenne di condividere i criteri dei consulenti, peraltro apportando una modifica prudenziale del 10%, soprattutto in considerazione dells situazione del FATA, deatinato a riseatire dells aisi del aistrma fedaoonsottile, in imam t prom derivavano per 1'85% dalle azioni comma deli del CAP, e delle ditlfoonl de11s final di`CSciL10 Agrari`u th Ftaara, ctei va if i TC [P d`i Fe itir- di'a'itre societal del gmppo.
.. Tali •oespiti fioono dal nque net compleneo valutiti 507 miliardi a 243 mllioni di lire.
Otranto alto partecipazioni in societal immobiliari, il commissario giudiziale, condividendo ancora una volts i criteri adottati dal. consulenti, apportb imam' tutto ma riduzlone di 5 miliirdi derivante da un more materiale compiuto inivialmente dal commisaari governativi e poi ripetcossoal eel lavoro degli Vii, riguardante la part one in SMIA, inoltre rridusse prudenziaimente del 10% in vabatazione dei consulenti in tagione dei maggiori oneri fiscal attesi, indicando un valore complessivo di 410 miliardi e 063 mllioni di lire, risultato fi mono elevate tra quelli a raffronto.
Quanta infine alle reatanti partecipazioni, due rappresentavano una delle componenti del patrimonio di pia complessa valutazione, il commissario giudiziale assai oppordmamente distinse dank nitre in partecipazioni nelle nova societal the- gill si trovavano in amminietrazione controllata o in concordato prey entivo (Zuccherificio Castiglioneae, ARSOL, SIAPA, FEDERGRAF, SASA, FEDITAL, CARPI, SICRA, CAPPA).
11 valore di tali partecipazioni venue ridotto d 40% di quello stimato dal consulenti in ragione deck potenzialitl di realizzo correlate all'esito dale procedure e dunque a 82 miliardi e 052 milioni.
Tale criterio trovava a giudizio del prof. Picardi riscontro nella vicenda FEDITAL: tale societal si trovava in amministrazione controllata e la procedura era state costretta ad erogare un finanzia manta di vend miliardi per evitare il fallimento. A fronte del valore stimato dai consulenti in 106 o liardi, una aerie di esperimenti di asta avevano di fatto ridime nsionato iI valore di mercato a non pial di 55 mrtiardi, corrisponde me a140% dell'importo desivante da 11a stima a dal finanzismnento erogato. Anche per in afire puteciiazioni la vale ne era peraltro resa nasal problenatia dal disfacimento del sister= integrato Federconaorzi-CAP-controllate, nell'ambito del quale taunt delle società trovavano l'unica ragion d'essere. In genere, mentre alcune società stavano cercando di trovare attività alternative, altre necessitavano di significativi interventi di ricapitalizzazione (come la Massalombarda). Tate avevano problemi di approvvigio' , di credito e di politic: azicudale. La stima dei consulenti, the non teneva canto delta negative evolazione delta situazione gestionale, 5a dunque ridotta del 30% e pinata a 144 ==Nardi e 090 nmlioni laane isrediti, postal auciale, riguardante il 78% del valore attivo patrimoniale. Ails slims di realizzo indicata dai commies ari govanativi aim data del 30-11-1991, si oatrapponeva weft del consulente ails data del 31-7-1991. II commissario, adottando i criteri del cosrlente, ridassificb la stima Oa data del 30-11-1991, tenendo canto di una riduzione Belle ragioni creditorie, denunciata dal commissui governativi per effetto di pregreai incassi e rhino di eft & lnohre fu operato un utteriore prudenziale abbattimento del 10%, cost da prate la anima a 1888 mtliardi e 554 m iaai. II prof. Picardi sonatina* psalm le corrodam delle vahatazioni del coneutente riguardanti it c.d. andbai MAP, due i 000maissari govenativi alumna invece maw. Egli riteva clue si trattva di un credito di 430 miliardi risalerte alle sprat stmordinarie relative rile campggne di ammano obbligatorio di cereali material d 1967.
quello dei debiti in L. 4.410.764.000.000 di cui f. 275.109.000.000 privilegiati. La conclusion del commissario giudiziale fu che i creditori chirografari - sarebbero stati soddisfatti nlla misura del 70%. Lo stesso commissario aveva determinato, infine, le spese per la procedure in L. 403.000.000.000. . Sulla base di tali elementi contabili il tribunale riteneva the le conclusions. dei commissari governativi a .del commissario giudiziale, pur.muovendo da criteri diversi, erano giunti alle stesse conclusion, peraltro fatte proprie dal tribunale nlla sentenza di omologazione del concordato preventivo, e che le differenze riguardavano solo 1'inclusione tra i crediti. del. c.d. Credito "MAP" considerato dai priori a valore zero e dal commissario giudiziale esigtbile anche se con dif icoltit e che esso era superiore a f. 3500.000.000.000. Per giungere a tale conclusione il tribunale 'non riteneva di condividere le osservazioni degli imputati circa I'inadeguatezza dei criteri indicati dal Gli ammassi eraoo stati gestiti dai CAP, che avevano anticipato le spew generali senza merle rhnboraati. . Successivamente i CAP avevano ceduto parte dei credits verso lo Stato a Federconsorzi, previo nulla osta del MAF, in ragione di 430 miliardi a 455 milioni, comprensivi di interesse. Fin dall'aprile 1991 il MAF, richiesto ate del pagamento, aveva segnalato che non esistevano stanziamenti di bllancia a cbe la Jiquidazione dells comma sarebbe potuta avverdre -previ riacontri ed acoertamenti contabili- condizionstamente aW prevision di spesa antorizzata con legge fmatrararia. Ri evb d prof. Picardi cite si trattava di credito certo e 1 iqusdo, s cui rendiconti erano stati registrati dalla Corte dei Conti, salvi gil aggiornamenn per interessL Difeiays invece la esiglbl ith in coosiderazione dells mamma di copafiva Snanziaria. Tuttavis non si sarebbe potato per quato same:me it credito, in vista del cui soddiaidmento anche i commiaari governativi si erano nel fraltenipo mossi, cenaando di create le eondizioni giuridiche o politick per ebloocare 0 pagamento. Pal eonetto sarebbe stab dunque inserire 11 credito fra quelli rich lam, aecondo to schema adottato dal consulente, die aveva utitizaato un coefficiente di soma pars al vsiore di alone, rapportata ad un periodo di tre anti.
tecnici della procedura, affrettati secondo gli imputati, a causa della ristrettezza dei tempi a loro disposizione8. Parimenti tribunale non condivideva la critica mossa .all'operato dei tecnici relativa alla mancata adozione della c.d. economia di cessazione9. argomenti contrail, secondo tribunale potevano tarsi, in ordine alla congruity delle Mime fatte dai periti, dal raffronto tra . quanto .stimato e quanto realiz zato da S.G.R. S.p.A. perch vi erano segni .contrarl a tale ipotesiw. ll tamale riconosceva the in alcuni casi effettivamente vi erano state delle sopravvalutazioni derivanti non dalla stima in se e per se ma dalla mancanza di acquirenti per cui bene era stato ceduto a 'mezzo inferiore 8 In real* secondo tribunale: andava rimarcato come ciasamo dei constdenti avesse inteso effettuare ricognizioni volte a stabs ire 11 valore mhdmo e prudenzigle dei cespiti e come chmque la ristrettezza dei tempi avesse se mai potuto incidere net saw di .non consentire un pia approfondito esame caso per caso, tale da comportare un aum ento delle soma. D'altro canto, una volts stabiliti dei cited, non sarebbe stato difficile applicarli ad ma pluraliti di immobili e di dui cespiti, di cui si fossero conosciuti i dati essenziali, in taluni cad direttamente acquisiti. Ne emersa una concreta disorder= o una inaccettabile superficialith. Al .contratio i criteri usati e gli argomenti addotti dei consulenti the si occuparono dei cespiti di maggior rilievo appaiono neHa gran pane dei cad condivisthili e tali dovettero digitate sack al prof. Picardi, the tempt quasi interamente. Se talune smagliature si verificarono, certo the si triter di poca coca rispetto at risultato complessivo. 9 Osservava sul panto il amide the patrimonio di Federconsorzi non aveva milk di single a quello di una qualsivoglia azienda in aid o in liquidazione, agenda invece costituito da una *With disomogenea di cespiti, suacettivi di intdnseca considerazione, a presdndere dal contesto complessivo (salvo the per um aerie di putecipazion i). Parimenti, per it tamale, non poteva addebitarsi ai conmslend di non aver cgnsiderato l'ipotesi dells veadita in blocco, destinies di per se ad un minor radian: in real& i consulend avevano ben altro compito ed all'epoca in ad operarono, la vendita in blocco non era data press ufficiahanne in considerazione, fermo restando the ego non rappresentava ne un dogma ae un obbligo. I° Per 0 tnbumde, se pure era immaginabOe clue vi fosseto state delle sopravvalutazioni non poteva tuttavis tmscurarsi fan the in multi cad le dime fossero per condo inferiori al concrete scalier* cue SGR avrebbe poi conseguito. Iaoltre, aastmendo come dato di rfferimento solo it valore indicato dei consuiend, si Mice per non considerate due in procedure utffizz3 come pmametro rekanne particolareggiata del commando giudiziale, due aveva appointer significativi tempo:ram:ad (per ohm 900 =larch di valore), tali da assorbire di per se gran paste dei ribald aitid mood allbperato del tecnici. 104 M'TA'.'efts; .:•,).
allo stimatoll, ma riteneva, nell'economia dell'ntera vicenda, che tali discrasie non fossero determinanti al fine della slims coiiiplessiva del patrimonio Fedit. V Quanto appena detto per gli immobili valeva, secondo d trlbunale, anche per le societit partecipate per le quail la loro valutazione era state fatta abbattendone it valore in considerazione dello stato di sottoposizione -a• procedure concorsuali in. cei tali= di esse si trovavano; . Analogamente, per il tribunale, erano prive di consistenza le critiche mosse personalmente da Pellegrino Capaldo alle valutazioni dei crediti, ivi .compreso il c.d. "Credito MAF" (per la nascita, evoluzione e conclusione di tali crediti si rinvia a quaAAto detto dal tribunale a pagine da 141 a 145), fats . dal tecnico incaricato dal giudice delegato12. . . 11 tribunale, infine, esciudeva che le cambiali rinvenute dal custode, avv. Lettera, in una cassaforte della Fedit dopo it trasferimento della sede in via " Si fa riferimento alla vendita del palazzo Rospigliosi. Osservava ii tribunale per confutare la tad esposta da Pellegrino Capaldo secondo cu i snore una with andava considerate il parametro del presumibile valore di realizzo, che non sembrava corrispondere al vero V the la consulente si fosse superficialmente limitata ad abbattere in modo identitario intere categorie di crediti, ineamcertOr'li di valutazione omogenea, che non averse svolto documentate indagini conoscitive e the non avesse tenuto conic) del fattore tempo. Al contrario l'analisi dells prof.sss Misucci muoveva dalla individuazione di un campione significativo di crediti diversi, determinato con criteri precisi, puntuali e condivisibili, importante la conoscenza delle caratteristiche del mercato di riferimento e del debito re. Quanto poi alla situazione dei Consorzi Agrari, era pur vero the earn si trovavano in multi caai in una situazione di crisi, già sfociata in procedure concorsuali, ma era vero anche che residuava un margine di recuperabllità, fermo restando che I'abbanimcnto apportato sir data consulente che dal commissrrio giud Tale era stato assai dimwit, ohm die diverarfic ato. A seconda del concreto stato dei singoli toad, taluni in bonis, ahri a s ariati, altri ancora soggetti a procedure concorsuali o addiritdmt liquidstorie. N6 peters sottac crsi die in prospettiva vi era per i consorzi la speran= di veder manta la propria quota, non trasferita a Pederconsorzi e ammonwme a circa rite miliardi di valore nonionic., del c redito 'ciao t MAF per is geatione degli ammani, cos' die sarebbe in effetti avvenuta in base ate L 410199. Ed ancara non conispoadeva a vend, come si diceva, Is minces consideration del fattore tempo, avendo avow o care Is drama Misucci di situ alizzare i aediti a ee oltre I'anno, compreso queue verso 0 MAF, endneo tra i credili a risdiio, ma in coricreto valutato in termini di atdatizmzione su base tries ale.
Salaria, costituissero crediti diversi da quelli gil iscritti nei libel contabili avendo essi funzione di garanzia di questi ultimi. In conclusion, secondo it tribunale, la valutazione del patrimonio dells Fedit, operato prima dai tecnici dells procedura e poi dal - commissario giudiziale era teak a conforme ai valori di mercato dei beni di esso facade pane. .. .. . . Dope avers stabilltn 1'endtl del patrimonio della Fed* elm n io per" verificare la sussistenza di alcuni requisiti di legge per 1'ammissione al concordato preventivo, it collegio passava ad esaminare la vicenda dal memento della omologa del concordato preventivo alla stipulazione del c.d. "atto quadro" Al riguardo, it tribunale riprendeva alcuni elementi gid indicati allorchd aveva fatto la cronistoria degli avvenimenti che avevano portato la Fedit prima al commis sariamento e poi alla richiesta di ammissione al.concordato. preventivo. In particolare, passando ad una analisi pit approfondita della sentenza di omologazione del concordato preventivo, affermava: gib nell'adunanza dei creditori del 29.1.1992, nella quale era stato espresso ti voto favorevole del comitato dei creditori, era emersa la singolariti della partecipazione al voto di AgrifactoringU; Scriveva aid panto 0 trlbunale "Al voto partecipb niche Agcifactoring, che si trovava pa imeati in concordato preveativo a die era stab peraltro autoriaata al voto dal dou. Brescia anxichd dal dolt. Greco, giudic c delegato cadre in quells procedure., cib al fine di mime possibl i conflim di intercom e Is cui partedpauo ne era di notevoie importanza, poichd si trmava del maggiore creditors di Federoonaord, ed era altred a ale che 0 sue voto fosse favorevole. D'aitno canto tale social de nuacia in quells bee an credito di natara chirografaria, salvo the per um minima quota, palinode come privdegiat . La maaifeabioae del veto implicava comungne Is rimmcia a qualaivoglia privllegio eventualmente a ferente ails pane di medico sienna per 0 vote (cdr. art 177 L.F.} 106
l'apertura di altre procedure, in sostituzione del concordato preventivo con cessione di tutti i beni, non rientrava tm i programmi di No Greco tanto che questi, che pure nella face iniziale delta procedura aveva aiutato i commissari governativi, a dibattirnento aveva affermato che se d ministro avesse intrapreso in itinere in via della liquidazione coatta anuninistrativa, -avrebbe impugnato d provvedimento avanti all'autoritil giudiziaria amministrativa; • nello stesso periodo comincia ad affacciarsi lipotesi denominata "piano Capaldo", perchd da questi ispirata, di acquisizione di 'tutto it patrimonio della Fedit14.. Sul ',unto ii tribunale riteneva di particolare interesse la genesi e I'evoluzione dell'ipotesi di lavoro it cui incarico era stato affidato all'avv. E' dunque a dir poco singolare the in epoca di gran lungs successiva, ciol nd 1996, Agrifactoring, in persona del proprio liquidatore giudiziale, doe, per pm coincidenza, quello stesso prof. Floriano D'Alessandro cite era stato indicato dal dolt. Greco al commissario Piovano per 1a formulazione del parere sulfa nec essith o mono dells convocazione dell'assemblea a seguito delis perdita del capitals; avesse prornosso un'azione giudiziaria volta al riconoscimento della natura privilegiata dell'intero suo credito, sostenendo the a tutto concedere la manifestazione del voto in assemblea sarebbe dovuta considerarsi frutto di errore. In reahi col passare del tempo le difficolti insorte net a liquidazione di Federconsorzi in conseguenza dells contestazioni sollevate dall'Avv. Lenexa e dell'apertura - di un procedimento penile ben• avr ebbero potato far sorgere dubbi sull'effettivo boon fine Belle prospettive di rearm: non a da escludersi dunque the quests ed altre cause intestate da Agrifactoring avessero in qualche modo la funzione di congelare la liquidazione in mesa degli eventi, net tentativo di trvvare un nuovo equibbrio sul versants di Agrifactoring, ove riconosciuta titolare di un ingente credito privilegiato Ma ciò costituisce pura teoria, poiché con una breve sentenza il Tribunale di Roma avrebbe poi respinto in data 14-10-1998 la pretesa di Agrifactoring, rilevando cite it credito non sarebbe potato considerarsi privilegiato e die comunque con la manifeataziope del voto, non dovuta ad enure, it pcivr7egio sarebbe venuto memo". Saiveva al riguardo ii tn'bunale: " Di east si fa cenno in documenti risalenti ad epoca ben anteriore ally sus formate prone. braid gib net febbraio i commissari governativi fanno riferimento ad un'ipotesi Capaldo, sotmlineando in proposito la necessiti di un intervenio all'eventuale assembles straardinaria. Conslderato cite 1'Avv. Case& solo successivamente aarebbe inviato ai propri committenti la prima boaza di un poasibile piano, dove ritenerai cite t'interesaamento del Capaldo fosse un btto assodato, immanerrte a14 procedcua, a prescindere dada strategic the sarebbe stata in concrete) adolpKa. Inane nel matzo i commissari, mentre da un lato acrivono ufficiatmente net ltbno Belle proprie riunioni di aver autorizz to Locatellli ad interloquire col Capaldo, dail'altro 107
Casella, -che al'inizio aveva ricalcato il progetto politico del ministro Goria, ma, alla fine, si era modificato perch6 era stato ftnalizzato solo all'acquisizione del patrimonio Bella Fedit ad un determinato prezzo". annotano the il Presidents Greco avrebbe ritardato 1'omologa fmo ad ottobre, per attendere la catch's, il die, a lino giudizio, avrebbe impoato di accelerate le vendite"•.. Ossavava in particola e ii tribunal "Va pre o die ogei i potosi fine ad allots formulate, a .condncime.da quells di eostittrdone di una societi di credited evocata chi Minist<o Gbria, poatulava 1'unanimiti del amend e il conferimento dei c redid per. la partecipazionealPiniziativa. Angora -nel maggio del 1992 i o isms governatiivi, prima the il piano C apsldo fosse ufficialmente presentato, annotavano die sarebbe state necessaria'un'offerta proveniente dal 100% del credito (o quasi) ovvero un'offerta al tamale accompagnata da offerta pubblica a tutti i creditori, impliante la posarbiliti di conferimento dei crediti. Oibene 1'Avv. Casella mc1 matzo 1992 inviava al prnpri. committente una missiva nella quilt illustrava le line di un *nubile piano, concemente tanto il concordato Fedit quanto quello A ing, a dimostrazione del collegamento =ideate tra le procedure. In particulars Si muoveva dall'esigenza die la liquidszlne fosse rapids e.che nil fratte mpo fosaero impediti "travasi" di attiviti da una masse areditoria all'altra. Si esaminava quindi 1'ipotesi dells c ostituzi one di una nova societi e del conferimento ad essa del coati, da utilizzarsi per l'acquisto deI bens. Si rrlevavano al riguardo numerose difficolti, primariamente amnesic alla diffidl valutabiliti del c redid, a fringe ddll'inc erten za dei crediti vantati dale due societi verso i consular' again. Inoltre si osservava the non sarcbbe state poasibllc alcuna compensazione as credits verso soggetti in bon's e debits verso procedure, con la conseguenza die i crediti co nfetiti sarebbero dovuti assert a loro volts ceduti o fattorizzati. Piuttosto si proponeva la via deli'assunzione del concordato, prevista per fi concordato falimentare ma ritenuta applicabile anche a quello preventivo. La nova societal, formats del maggiori creditori, avrebbe dovuto dunque rendersi assuntrice dei due concordats, ;Ruche una data pacentuale di creditors sal fosse dichiarata disponibile a cedere i propri crediti ad un prezzo corrispondente, pro quota, a quello realizzata attraverso Is vendita dei beni acquisiti dal concordato, dedotto I'hnporto dei crediti privilegiati a italic spew in peons.
La social avrebbe poi dovuto offrire ai caeditori non adeuenti all'iniziativa il pagamento, se del taco dilazionato, di usa percentuale dei Iota crediti, variabrle tra i1 40% e Is peaoeatuale indicate dal commit sado giudi isle, giustifpadosi 1'evendrak ridntione' riepetto alb quota atimata dal commissaio con la ccrtezza dell'impegno, all'uopo Non v'e d ubbio the una sigma sohadone, pur non pacifiamente amnrissibile, avrebbe oonwnque poteuo soddisfare una pluraliti di a sigame, a cwminciare da quella di assicurare tempi rapidi e pima Marti di welts da pate di tutu i creditor -garantiti dal pagamento di una percentuale minima, comunque superiors al limits di kip. - Ma in reahi, all'essto dell trattative intacorse trs i soggetti interemati, it piano avrebbe ass unto ben diversa fisionomia. It 22 aprrle 1992 l'Aw. Casella inviava at prof. Capaldo um berm dells poasrbile missiva deadnats agli otgaoi dells procedura.
Dalk diffemme intaeonenti ua la bona e Is versions ufficiale die sarebbe state ediettivamente invites 11 27-5-1992 1 agevole desumere gil intendimcni i dei proponenrti.. Nees prima e non sells econds cormipsiono iufmti rlferimend al "r1aaretto e alb tie traiarazione ell siatema ski Consarzi Agrari Provincials, in mode dal coerservare e rivitalizzsre stnementi idonci di consulem a di coopeazione a favors degli agricaoori, in una p va di solidarieti a di salvagmrdia di pubblici internal, in siatonia con gals orunt:amend manifeaatisi in cede gove rnativa" ed encore solo walla prima t proms b possebilitl di aggitntgere die il prezzo proposto "i alb stato suticiente a garantire
II "piano Capaldo", nella sua ultima stesura, aveva suscitato le critiche non solo degli ex commissari governativi ma anche dello stesso ministro dell'agricoltura. II prezzo offerto per l'acquisizione del patrimonio Fedit, deciso da Pellegrino Capaldo, non era stato frutto di elaborate stime risultando the questi aveva dato, a tecnici dells Banca di cui era presidents, I incarico di elaborate varie ipotesi the, tenendo mute delle spese in prededuzione e dell'ammontare dei crediti . privilegiati, deterniinassero 1'ammontare dell'offerta in relazione alla percentuale di pagamento dei crediti chirografari. Nello stesso periodo si palesava l'interesse di Greco alla definizione della procedura esclusivamente con la vendita in blocco di tutti i beni della Fedit ai partecipanti al "piano Capaldo". La conclusione del tribunale era frutto di alcune circostanze. emerse a dibattimento. L'integrale pagamento dei creditori privilegiati e in prededuzione, nonché l'attribuzione ai creditori chirografari il delta percentuale di cui all'art. 160 LF .. ". Pertanto già nel mese di aprile, contrariamente alle aspettative dei commissari governativi, era state scartata l'ipotesi di una società formata attraverso il conferimento dei crediti nomad quella di uaa societal disposta ad assumere tanto it concordato Fedit quanta quello Agrifac Loring, ed era residua's l'ipotesi Bella costituzione di una societal formats dei msgginn crediton•con c le detem into, aperto alla partecipazione degli altri creditori, e destinata a rendersi cessionaria dell'attivo di Fedit ad un dato prezzo.. D'altro canto risulta chiaramente che i proponenti non intendevano garantire né il rispetto di percentuali minime in favore dei chirografari né effettive prospettive di rivitalizzazione del sistema dells cooperazione a favore degli agricoltori". u Scr veva U t: sale sal past= "E' penaltno atgadgartivo osier ware come um siffatta iniziativa, die par determine una press di distanz• da pane degli' ex -commissari, non fame valsa a ridimensionare l'interesse del Presidente Greco, it quale, proprio come promesso, avrebbe depositato la semen= di omologa a ottobre, dopo aver atteso la forte dells cordon, e in data sentenza non solo avrebbe rilevato la suasisteaza delle condizioni ii per I'omologa, ma avrebbe anche f tto =no dells proposta Casella.
Infatti i commissari avevano da tempo nominato una commissione avente il compito di verificare i bilanci di Federconsorzi dell'ultimo quinquennio. Si trattoria di una moult da un lato doverosa, a fronte dell'azione di responsabditl da talumo intrapresa condo i prec edend amministratori, e dall'altro scivolosa, giacchd riachiava di pone in lute In cattiva pregressa geatione e 1' ilitI deft contabilitil, cis due avrebbe pro far venire meno le condizioni di m volezza c di corona tearda deft contabilith necessarie per 1'omuloga. Orbene, in tale proapcttiva, In nominal di un ulteriore tomponeate deft commission da pate degli organs della procedura non avrebbe potato the agevolare it diffaimcnio del[e conclusion: ed in effetti, in conseguenza della nominal del pro£ Carbonetti, avveauta nel.mese;d i maeggio del 1992, i lavori della oo®misaiooe si sarebbem protratti fu a at norm del 1993. at volts delineate un 'Marion collegamento lo sviluppo favorevole deal procedura, incamminata incluttabWsenie verso Is vendita in blotto, e it Pr a Greco, the fungeva da giudice delegato. Lat decisiva.riprova di tit si trae daft vicenda, in apparent' insignifrante, ms.per quest Canto pih inquietante, delt'istanza del 27-5-1992, presentata al dot. Greco dai commissar governativi. Costoro, pur avendo compneso quale pnga stave prendendo la procedura e valutat l'opportmiti di "uscire in bellezza", dovevano pur sempre approvare un bilancio chi avrebbe saacito la peudsta del taphole. . Easi si poser* dunque fi problenm se far luogo o meno ally convocazione di un'assembla ai fins dells means in liquidazione della Federconsorzi. Si is gii vista in precedenza come dopo qualche oscillazione essi avessero deciso alla fine di rimettersi alla decisione del giudice delegato, inoltrandogli l'istanza con la quale, put prospeuando di non ritenere necessaria la convocazione di un'assemblea, chiedevanc nondimeno 1'autorizzazione del magistrate per l'eventualiti the gnst'ultimo avesse inn= reputato doverosa l'assunzione di provvedimenti liquidators. Peraltro contestualmente all'approvazione del bilancio essi si dimisero dall'incarico, ritenendo esaurito f loro con>pito, per cui non si interessarono pin dells risposta del dots. Greco. Lo stead 27-5-1992 veniva ufficishoents presentato it piano Capaldo. In questo modo venivano ad intrsecarsi due diverse situazioni: da un lato si esauriva is prima Ease del commissariamento con le dimiasioni degli original commissari, the avevano condotto Pederoonaorzi all'ammissioae al concordato e the tra molteplici difcolti l'avevano gestita per circa un anal; dall'altro si delineavano gli scenari futuri della procedura, implicanti 1'omologa del concordato. In tale qualm fl Presidents Greco, due, avendo atteso Is cordate, aveva moatrato di ritenere 1'omologa un approdo auto, essendo altrimenti an fuor d'opera qualaiasi indugio, ai tout alone mans 1'insidiosa istanu dei commissari, incentrata suns ne ccasiti o mono di provvedimenti liquidatori in 'pendenza di concordato, Is quale avrebbe potato 9gW progetto Il problems non era tanto quelb puramente accademico deft necesaiti di un'asaemblea, quanta quello di scongiurare b denuncia ufficiale di una situazione fiinanziar a tale da impome ptovvcdimenti liquidated. Ed invent in sede di asseambla si sarebbero potud profilare g ravi contrasti to i sod, i Canard Agrari, non tuns nelk medesime condizioni. Ma inside ben raggiori sarebbero potute annidarsi net fatto the Fcderconsorci gii si trovava in steno eg commissariamento, in quanta fi Ministro aveva a suss tempo ntem:to di dover esacitare i poteri a lid demandad, coaicchd sarebbe unto coerente due b steam Ministro decidesse di dispone antonomamente la mama in liquidszrone, dando cost corao, in vise di quanta proviso daft legge 400175, ad ua macadam di liquidazione costa ammmiatrativa. Per proprio convincimento, espresso in Are cueoartanze„ fi Preside me Greco mostrava di candividae l'opinione di graati, andie in pendenza di concordato preveativo, riuenevano neccuaria V concomitance deibera assembleare di =ma in liquidazione. 110
Ed allora qualsivoglia sus prommcia sarebbe potuta risukare assai paicolosa, per lo memo fino a11a sentcn di omologa, allorchh la.procedura di concordato avrebbe assunto stabiliti ed ogni doglianza si sarebbe potuta se mad dedu a con l'impugnazioae dell* aentenza. I1 risultato di tutto de fu the per intanto II dots Greco amine di p ovvedere. Quando net mese di luglio E nuovo commissario Piovano, avendo appteso dell'eaistenza• dell'mtanza, si prese tb al magistrato per chiedere lumi, II dolt. Greco Is estrasse dalla borsa, ptiva di atteaaziot i di avvenuto dkpotuto, e slick restitul, aeaompapando it geato con la Sane: "bans riconsegnata istanza rituals" e sollecitendo II commissario a ripresentarla in future), mrredata dal parere di un esperto, the egli steno, come detto, indict net pcoL Florian D'Aleasandro. II dolt. Piovano, is ad auendibilith sal panto it indiscutibile, posto die to stesso Greco, dopo aver aostenu$o nd torso del primp interrogatorio di non rioo rdare 1'episodio,.in una sum:saiva dneosanza a anche al dlbattimetno In ha nella soaanza.conformiseo, prose atto di quanto indicalogli dal mho e formula ricbiesa di paten al proL.D'Aiessandro. it quale solo net mese di settembre deposits tin propdo elaborate, conte nente una . data risposta al quesito proposto. Ma a: questo panto Is causa di omologa era ormai stata trattenuta in decision a lot sentenza save per essere pubblicata ne in futuro si suebbe pia posto it problems dells convocazione dell'assenablea. On, se 0 dolt. Greco preferl non pronunc iarsi, cis significa the avvertiva un peericolo,. i1 the val quanto dire die temeva di non poser giungere all'omologa. D'altro canto un siffatto timore pus spiegarsi solo in quanto 1'omologa costituisse per.lui un obiettivo programmato e auspicato, cis the certamente non pub final rientrare nella fisiologia dell'macizio della funzione giudiziarat, neutra nei find. • - • Ma se II dolt. Greco tendeva all'omologa, altrettanto dove dirsi per ii prof. Capaldo, it cui piano in tanto avrebbe potuto attuarsi in quanto it concordato averse seguito 11 suo torso. La convergenza di interessi tra- i due non rappresenta, come si Z visto, una noviti, essendolasi gih riscontrata in ogni fase e permanendo anche in quests, in cu i pure i commissari uscanrti avevano assunto una diva= posizione. Sennonchi it doff. Greco non mirava solo all'omologa, bend pith propriamente alla vendita in blotto, esatamente come ii Capaldo. Quest'ultimo per sus stoma ammissione ebbe modo di incontrare, unitamente aIl'Avv. Carrells, 0 dolt. Greco prima dell'omologa, per illustrargli i contenuti del piano. Tenuto conto delle fasi del giudizio di omologa, l'incontro dovette avvenire tra II giugno e II luglio del 1992. Grime, in quo! medesimo lasso di tempo II magistrato ebbe occasions di chiedere al pro£ Carbonetti un padre sulfa propose di vendita in blotto e sulfa congruith del prezzo rispetto al valore di slims del patrimonio. 11 prof. Carbonetti, cud la proceduea aveva fin dal mese di maggio fatto ricorso, sia quale aomponente dells catnmissione incaricma di esaminare i brand degli ultimi cinque anti prima del nto, • sin quale esperto in malaria bancaria; onde ottenerne tut panne sidle modaliti di cession della Banco di Credito Agrario di Ferrara, mice a disposiziane del magistrato due brevi relazioni in data 30 giugno e 22 luglio 1992. - Nei the.* pond, cold gtralifipbi.daBo stesso redattore, II predeuo si diffuse nd primp caso sal rapporto tra i valori di Mats* attribuiti al paariamnio e II pneao indicant tells letters dell'Avv. Caadla, e nod se condo sal rapporto tra lo stesso preao e Ia.slima coutenuta nella relaziooe del commissario giudizhde. E' essenziale notate non tanto it contenuto dei due pared, quanto I'epoca, auccesaiva alto preaentazione del piano, coma all'incontro intervenuto tra II Capaldo e II Presidente Greco ed antedate alb semen= di omologa. II significato neppur troppo recondito di tali fatti i the it dolt. Greco, Dine a voter giungere all'omologa, avrebbe voluto tiovate i! modo per pronunciusi gii in quetla cede a favore del piano Capaldo, di cui aveva a suo tempo atteso I'ufficialhmazione, ma si trovava in difficolsi a canna dell'enorme divario tm le afro. E d'altry canto 0 magistrato non avrebbe potato deprimere la valutsaone dei beni, giax6E altrimenti avrebbe torso II rischio di ritrovarsi senza 0 40% per i chirografiri, t rio per I'omologa, tanto pi0 the in base alit ultimo valnbzioni del oommissatio giudiziak l'importo dei aediti privr'egiiati era sate potato cautelativamente a are 400 miliardi.
La stessa sentenza di omologazione del concordato presentava alcune singolarità.
Osservava sal punto il tn'bunale che con la sentenza di-omologa il tribunale tendeva a smussare alcune asperiti formali come la regolaritit nella tenuta delle scritture contabili intervenendo quando non ancora. era stata depositata
la relazione dei commissari incaricati di verificare la correttezza dei bilanci- - delta Fedit; . .
non teneva conto della mancata elencazione analitica ed estimativa dei beni e 1a mancan7a di un inventario;
dava atto che con la scelta del commissariamento si era, di fatto, sanzionata la precedente gestione di talch6 sui commissari governativi non sarebbero potuto ricadere le conseguenze della precedente gestione senza tenere conto che it concordato preventivo costituiva solo una delle vie di sbocco della procedure;
Di qui la swim di un parere non troppo impegnativo, ma costituente all'occorrenza un punto di riferimento.
E cite quei pareri avasaero avuto in concreto una funzione b dimostrato dal fatto the alcuni passi dells water= di omologa ne ricalcano pedissequamente il contenuto.
. Ma in tale prospettiva sorprende non poco the quegli appunti non fossero stati portati a coaoscenza degli altri membri del collegio giudicante " e neppure fossero stab espressamente citati.
Decisamenre aWrmante b poi ti fatto the i pared non siano stab successivamente rimennti tra gli atti dells procedure, ma traamesai al P.M., venuto a conoscenza di essi dale annotazioni relative alb liquidazioni di con:penai ai consulenti, dal commissario giudiziale proL Picardi, cite disponeva di una aua copis.
Tutto cis dimostra the esai avevano una funzione per coal dire domestics, in quanto destinati a costitmre, solo alt'0000rrenza, un supporto motitiazionale ad hoc per una decntione non altrimenti suffrageta.
Orduaque, an ti Presidente Greco, af'inizio disposio a soprassedere sn a cuni asps ti problematici di carattere formic, cite avrebbero potato octane all'ammiasione al concordato, a succwsivauwate mostratosi favore vole ad attendere >a Cordate, ors si poneva ii problems di colmare il gap its i valori, cif) significa, si nbadisce, dw eel. non mirava di cab a 66ersrai del peso di um procedure acomoda, ma a rage cds determinato e progtammato obiettivo, the Si di food di quells proccdtrra non sarebbe stab pangwbilc.
Cad vanrto incquivocamente apiegati g subitaneo interesse del magistrato per it piano Capddo, cod pow entusiasticamente accoho dei commissari usxnli e dalb stow praidente di Coldiretd, On. Lobianco, e it suit aform, coevo all's con l'intaessato, di create aeppur impropriamente condizioni favorevoli al 'accoglimento del'offata'.
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dava atto che con la nomina della commission per la verifica dei bilanci i commissars avevano agito in modo da cercare di ridare funzionaliti alla gestione senza rendersi conto the il concordato preventivo . era stato richiesto dopo appena un mesa a mezzo dal co nto; affermava, facendo propria la relazione di stima del commissario giudiziale, - e apportando ad essa minime variazioni sull'entiti del patrimonies, die con il concordato preventivo ai creditori chirografari sarebbe . stata .ripartita una •. percentuale non inferiore a170%; non venivano indicate, se non in forma larvata, le modaliti di liquidazione del patrimonio pur facendosi riferimento all'ipotesi della vendita in blocco che avrebbe fatto risparmiare tempo e spese e si faceva cenno alla proposta dell'avv. Casella definite una mere ipotesi di liquidazione da coltivare . insieme a quella di una gara pubblica; non vi era alcun cenno alla congruiti del prezzo; 'era stato nominato liquidatore del patrimonio la stessa Fedit; era dato al commissario governativo in uno con il commissario giudi7iale, I'incarico di studiare un piano di dismission per cespiti. • Da tali elements il tribunale deduceva die Is proposta dell'avv. Caselli non era accoglibile perch6 con essa non si soddisfacevano i requisiti di legge in ordine alla percentuale di soddisfacimento dei creditors chirografari anche perchi nessun tentativo di cercare nuovi acquirenti era stato fatta, n6 era states tentata la via delle dismissioni parzialii7.
17 Scriveva sul punto g trlbunale: •Ora, In mamma ricers di nuovi acquirenti, none e la manifestant iraeazione dei proponents di non aninentare qua! pram, dace per rinultare rivelatrux: cans India infatte che il differimento della scelta definitiva fu null'altro che un escamotage, volto a far al die I'accoglimento della proposta non condizionasse l'onto del giudizio di omologa.
113 (
II tribunale proseguiva, poi,-1'analisi degli atti successivi alla sentenza di omologazione del concordato ed in particolar modo soffermava la sua attenzione sul provvedimento del tn'bunale di Roma, in data 233.1993, con cui eta autorizzata. in vendita in massa di tutti i beni dells Fedit alle condizioni indicate nella letters di intenti presentata dall'avv. Castilla e suns .. natur* -e. struttura dell'atto quadro con cui fu data - pratica attuazione al- . decreto dl autorizzazione ails vendita in massa del been delta Fedit.: In ordine al primo atto it collegio osservava che it provvedimento.fu preso:. malgrado 1'avv. Casella non avesse dato sostanziale risposta alle richieste dells procedura, the all'evidenza aveva riscontrato una discrasia non motivata, di chiarimenti circa la formazione del prezzo offerto rispetto al valore della massa dei beni; anzi apportando alla originaria proposta correzioni peggiorative; senza che fossero tenute in alcun conto i rilievi critici del commissario governativo e di quello giudiziale, it quale aveva suggerito corpose Cab pub non significa cite una siffatta strategia, put abilmente a'tuata e ovviamente avallats dallo stesso Presidente Greco, mostratosi ben coumapevole at dibattimento (e non si sarebbe potuto immaginare il contrario) delle differenti conseguenze derivanti dells mancand' di ua patrimonio sufficiente e dal mancato raggiungimento a vale, cioe net cored della liquidazione, dells petcentuale ficklest, non sia affetta da rllegittimiH. Infatti tulle le determinazioni sulk modaliti dells vendita, coeve o meno alla sentenza, non si sarebbery potato discoeune dal parametri di legge previsti per l'omologs'e dagli specifici parametri utilizzati nella sentenza, tanto mono net caw di una vendita in mama. In quota, node inoltre, nonostante g6 sfoezi interpretat ivi a favore delta scelta, contenuti in a cuni peal acquisiti agli atti, a noaostante tahmii precedenti conform di giudici di monk', concanenti situazioni asesi diverse, non pub non rimarcarar I'incongnritit del conferimento at debitore di uua atcarioo the postuls it pe seguimento fiduciario degli interessi did credilori, okra cite di quello pu bblic istico, comu nque sottoso alla procedura, all'equ a riipartizione del riavato. (Sit vale tanlo pia nel aso di specie, in c uui si trattava di cedere um pstrimonio vasto ed eterogenco. Nd sacebbe potuto soetene si, come inve a 5r fatto, cite In nornina di Fede coasorzi come liquidators a In venal" in blotto fossaro idonee ad assicurare um enorme risparmio, case in prima, al mancato comueaso si Iiquidatori, giacchf la procedura, a muss delle lid pe'denti a Belle eontpleeudti dells gestioue, avrebbe avuto comrmque ua diepcndioso decorso, graffito fra Pahro dagli oneri per il person ale. In pralica la seaters di omobga segsava la via ed era una via send' ritorno. Ma in fordo a quells via ad attendere vi era solo a,I prof. Capaldo`. 114 .:..., .~,a -, o.. .b, 2.+ ,s,,,– ,..
modifichc, n fu accertato lincidenza delle proposte di modifica da questi suggerite; senza the fosse data risposta, benchi le osservazioni fossero state fatte alla presenza del giudiee delegato, all'obiezione di un membro del comitato dei creditori it quale aveva sollevato lincompatibiliti di due dei membri. . Sempre secondo ii tribunale, anche il provvedimento- - del 23.3.1993 presentava -singolariti,.con violazioni delle norme in materia dentate, che inducevano a ritenere che si volesse ad ogni costo addivenire alla vendita di tutta la massa del beni alla cordata rappresentata dall'avv. Casella18 a cis in contrapposizione al comportamento,. rigido e formic,
D'altro canto con il provvedimento del 23-3-1993 si definivano le vex* modalitI della WMdazione, ad integrazione di quanta disposto in sentenza, con la conscguenza the i parametri delineati in queat'uldma non sarebbero pomti mare diaattesi da un prowedimento the all'omolaga si a rrelava fimzianaimente.
N6 rileva it facto the in lira di. pnncdpio il concordato non sia soggetto a •revocazione nel casts in car non venga eiettivamente distrabuita ai chirog<afari, a seguito dells liquid ne, in percentuale minima del 40%: infatti un costo b prendere alto dei ric*vi in
concxeto ottenud ed un altm, ben diverso, t precludere fin dall'inizio opal pe iliti di
nealizzare un niaultato migliore. •
In moms, avallando la proposta Gpaido, il Tdbunale viola it combinato disposto degli acct. 160,181 e 182 LF., eneando a priori e senor akama stain giustifpnone le candizioni perchE in cede di concordato non fosse a ata Is massima perc ntuale pansibi e e apple quells minima presaips.
Non pub d'altno canto value I'es+cetmotage dells surrettizia done dells fare deU'omologa da quells dell deintiva definizione delle modalitl di liquids:done, sumo die In stemma menzione in made di omolop dells proposes Casel a fiasco per rivelare una strategics preorduaazione, is assents di qusiaivaglia sooeeasivo teatstivo di trovare propate commend ed a frame del progn:saivo peggioramento del contenuto economico di quells Imposts, tale da non cammttire neppune it ram data paranoiac del 40% per i chirografari.
Ed in teatd delle due Puna.
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O effettivamente it valore di mercato del patrimonio era insufficiente ed agora se ne sarebbe dovuto prendere alto ai fini dells detaminazioni di competenza del Ministro o dello ateaso Trlbunaie fallimentare, oppure quel patrimonio aveva un valore ben superiors, it the avrebbe comportato deterninazioni assai diverse a tutela dell'intero ceto czedborio. Si bath ancora cite le argonnentaziaoi addotte dai Tamale net decreto del 23 -3-1993 al fine di colmare fi gap risultano improponini i, poichi prive sul piano probatorio di re ale gin oae e Waste an mere congetture, in aseeu di qualsivoglia valutazione peritale circa Ia dinamidie in come ed ii loco aignifiato nonch6 circa 1'efli ttiva praticabiliti di una vendita in blocco. N6 potrebbe dins the i proponenti avessero offerto validi appigii, nulls di concreto e di preciso eateado mg state allegato, se si prescinde da talrme consideration assai generiche . edcvaneaccnt, oouteante none noraaiva del 28-1-1993.. .. . Per condo fi Trnbunaie disponeva di valntaziona di aegno opposto, avendo II Dario siv#agilt ea..g cieato_ eel perwe del febbraio .come la, nisi :_del tueresto.01mo1iliare non si pro s come un date tale da' rivesare sulfa- procedura cor~egiienze necessariamente negative.
11 paten del comitato dei creditors, of to che'infidato dal confitto di interessi, appariva invece fondab, sotto vans profrbi, su valutazioni superfieiali o addirittura surmenizie, come tali qus ifipme, in buona soatanza, anrrhe dal oomndseano giudizaale. Baba del reeto agli oc hi fi fatto die si fosse addivenuti ells vendita in.massa, scum aver: in alcun modo valuate is concrete fiathbrlith a convenienza del piano di vendite frazionate gil elaborato dal commiseario govemativo Piovano a addirittura aeon aver proceduto a qudl'asta the pun era state evocata nella sentenza di omologa, quasi the Is cessione alla oordattpromossa dal prof. Capaldo fosse una soluzione obbligata e priva di alternative.
N6 potrebbe value it semplice fatto the nessuno eel frattempo si fosse fatto avand , nonostante la notoria pendenza delta proposta dell'Avv. Caulk, giacchb sarebbe stab compito degli organ dells procedura cream con ogre mezzo ed anche con la dovuta pubblic ith in Italia e Wester() le condizioni propizie all'affacciarsi di offerte a ntagoniste e concorrenzialL L'ioteaogativo principe the allora ci si deve porre t perchi mai, nonostante Is mancanza di chiarimend sul contenuto economico dell'offerta e nonostante la sua evidente e progressivamente ancor pit marcacata inidoneitl ad assicurare almeno fi pagamento del 40% dei =edits chirografari, dovesse comunque accettarai la proposta Casella e dunque procedersa ails vendita in blocco a quel determinato pram, rinunciando a priori alle possibfiit6 di =limo riveniend de vendite frazionate. La pretest flessiibi its dale norms the regolano la procedura, in concreto ualizzata per giustifiare la scelta dells vendita in blocco, in realdl fortemente conaoindiata, sarebbe polite ancor meglio sperimentarsi con 1'attuazione di un congas) piano di cession, hbera dai condizionamenti formali tipici dells procedura fallimentare: se I'avvertita spinta innovativa fu intesa unidirezionalmente, cis dipeae dunque solo dall'esigenza di assecondare l'intsreeae dei proponenti, anche a costo di forage le norms. Non 6 del resto an caso die quella iewibrliti fosse state riscoperta solo con b sentenza di omologa, dopo die nella prima fase it Preaidente Greco aveva mantenuto un atteggirmaento a dii porn rigoroao, anche a casio di pregiudiare irrimediabibnente Ie social partecipate, di fatto riducendo al ninimo i ass di autorizzazione ails cessione di cespiti, pun ridiiesta a gran voce e a pit riprese dai commiasari govemativi, sempre rimasil acme risposta, perfino dopo die net matzo del 1992 it Fred dente aveva aegnalaio la propria intenzione di attendere Is condata, coat mosirando di non essere in fin dei coed hoppo interaeato ado celeritL D'altro canto non vi era la necessit6 di accogliae per forza di case proposta Capaldo. Una calla vaifiatane, alb Nato degli atti, l'inadeguatezza rispetto ai valori pas imoniali recepiti Delia aeaasnza di omologa, cosdtuente la Legge base dells procedure, ben si sarebbe points paoodere um strada divensa, edtrc to nspedendo 1'offwta al minas e, coal ratio a modifard. In teeth rl asatems defile vendite frazionate avrebbe determinate m prolungamento dei tempi ed un armaento drib spew: ma si traitave pun aempre del fisiobgica sviluppo di ma procedura c0000rsuete, die, si bads, non avrebbe dovuto avers dteriore torso Bib per transom limits di forma e•aoatann.
tenuto fino ad allora nei confronti dei commissari governativi the avevano preferito dare le dimissioni non riuscendo a continuare proficuamente nel loco compito ovvero erano giunti allo scontro diretto con la nomina dell'avv. Lettera In ordine all'atto quadro, autorizzato dalla procedura a stipulato in data 207.1993; tn'bunale osservava che non aveva c ostituito elemento meritevole di. considerazione negativa d fatto che la societh, pur avente ad oggetto esciusivamente Is gestione ed it realizzo di quarto provenience dal concordato Federconsorzi, fosse costituita solo dai maggiori eseditori e: che in concreto ne fosse preclusa la partecipazione agli altri, .stante l' insostenibile aggravio derivante dal conferimento di nuovo capitale di rischio e dalla sottoscrizione di onerosissimi patti parasociali implicanti la disponibilith di ingenti finanziamenti pro-quota; in particolare non aveva suscitato allarme che della nuova society non facesse parte Agrifactoring the della Fedit era la maggiore creditrice e che era impossibilitata, stante la
Inoltre va rimarcato che nelle vane proposte dell'Avv. Casepa non si era mai correlata la cessione alla stipula di un unico atto, ma si era sempre prospettata l'eventualità di pochi atti e perfino quella del conferimento di mandati irrevocabili alla Ada. società, il che avrebbe comportato il protrarsi della procedura per un tempo non agevolmente proponibile. Per converso anche nel caso di vendite frazionate sarebbe potuta assicurarsi una maggior rapidità mediante un oculato accorpameato di beni, del resto prospettato fin dall'inizio, soprattutto con riguardo agli immobili, dai consulenti nominati dal Tribunale. - né può sottacersi che, dalla data del commissario governativo Pi ovano, nel corso dei mesi erano pervenute a costui avariate richieste per una moltitudine di ccapiti, anche di gross* oorsistenn, II die avrebbe potato far sperare in un buon realizzo in tempi ragionevoli. Quunto poi ale spew, in teal del notevoie lisps ado non ha alms risoontro, se rapporbta ai valori in gioco in quests gigantesc a procedural. Non t un c so clue fin dall'inmo fosse stato programmato un importo di spew e di open ripartib in pia anni a clue a distanza di tempo in vendas in massy non. a vesae ludo in modo drastico riapetto al tootle, peraltro ancora contenuto ciao Is provision original. In condusione deve ritenerai die l'autorizzazioae apt vendita in mama rappreswtb per in procedura di concordato preveotivo un gavtasimo wbrr% poiche Ieghtimb, in violazione di legge, la aueceasiva =done di sued i beai spa a s renda social ad un prezzo puramento teorico di 2.150 mtliardi, in realti vistosamnte e iagicstifcatamente info:lore all'effettivo valore del patrimonio, coal come atimato, e comunque i ciente a quells data ad asaimuare ai creditori l'eiogazione di una percentuale pan almeno al 40%. 117 Lit
sua ammissione alla procedura di concordato preventivo, a prenderne parte per la assunzione di rilevanti riscbi. E non era stato un caso, secondo it tribunale, the la presidenza della nuova societal fosse affidata a Pellegrino Capaldo a che del Consiglio di amministrazione facesse parte quel Francesco Carbonetti che, solo un mese prima. aveva depositato it proprio elaborato sullo state dei•. bitanci - delta Fedite che:neL-luglio 1992.aveva redatto due rapporti informali; suincarioo di No Greco, relativi al rapporto tra prexzo offerto e -valore dei beni -da cedere e the tuttavia, interrogando la sua coscienza, non. aveva -ritenuto sussistere alcun conflitto di interesse. Conflitto di interesse che era stato, secondo it tribunale, ben presente a Ivo Greco it quale, unico ad avere un interesse, aveva fatto scomparire gli elaborati presentati dal Carbonetti, pur avendoli utilizzati largamente nel proprio provvedimento di omologazione del concordato preventivo, al fine di gettare ombre sul suo operato. In ordine al contenuto del provvedimento it tribunals riteneva the fossero menitevoli di esame essenzialmente i seguenti aspetti "l'oggetto: Sul panto ii..gollegio riteneva the vi era differenza tra I'oggetto, indicato nella proposta fatta dalI avv. Castilla e quello indicato nell'atto quadro; nella prima si faceva riferimento a tutti i beni indicati nella relazione particolareggiata redatta dal commissario giudiziale Picard.' mentre nel contratto quadro venivano pill genericamente indicati tutti i beni, comunque esistenti, alla data del 30.11.1991; si trattava, secondo il tn'bunale, di una anomalia sotto un duplice profdo: quello, in assenza di un inventario dei 118
beni dells Fedit, della individuazione dell'oggetto del contratto perche in esso si faceva un doppio rinvio per it richiamo alla relazione particolareggiata the a sua volta rinviava, sul punto, alle relazioni degli esperti; quello dells indeterminatezza dell'oggetto non potendosi sapere a quale cespiti si facesse riferimentoi9. . . . La conseguenza -fu, secondo . i tribunale, che d prezzo rimaae. imttnutato... Walla proposta e nell'atto quadro mentre i beni ceduti. avevano avuto un incremento (non aveva rilievo I'entiti dell'incremento), net poteva . giustificare it mutamento dell'oggetto la tesi sostenuta da No Greco dell'interesse dells procedura all'accollo di tutti i beni in capo alla societi cessionaria perche era lasciata alla facolti di questa ultima .di chiedere it trasferimento di ulteriori beni se e in quanto di interesse della stessa societi. le dilazioni o rateizzazioni. . . Secondo ii tribunale, appariva evidente the d meccanismo della rateizzazionc, peraltro contemplato fin dalla prima ora, avrebbe avuto 1'effetto di differire I'acquisizione del corrispettivo da ripartire tra tutti i - creditori, net contempt) .riduc endo sensrbiimente I'entiti del prezzo, dal quale sarebbe dovuto detrarsi un importo corrispondente alla fruttuositi del . , denaro net periodo intercorrente tra la pattuizione e iI versamento _effettivo. Di qui 1'affermazione che ii prezzo della cession era solo per questo di. poco superiore a f.1.900.000.000.000. le detrazioni. " L'elegaote traaazne de la mataia e le sue implic azioni sul piano c ivilis6on non Sono ri evanti in questa cede came. deco lotto steno tr>'buoale per cni si soprassiede alla sua trattazione.
II tribunale osservava che nell'atto quadrat erano previste svariate detrazioni, corrispondenti al ricavo delle alienazioni gilt effectuate nel corso della procedura. Tale previsione era totalmente ingiustificata30. La natant giaridics e la struttura dell'atto quadrat. - Sul punto it tribunale dava atto, per quello che poteva interessare sotto d profile :penale, the la natura deflatto quadro era di. di6c hie collocazione, anche. se emergeva come date certo la sus natura vincolante stabdendo esso un prezzo globale e 15mpegno al pagamento alle scadenze c &nvenute, e zD Scriveva sal punto it trrbanale:" Nessuno in effetti ha saputo fornire un'adeguata spiegazione di tale scelta, del tutto pretestuose ed a posteriori essendo risultate le argomentazioni del prof. Capaldo, escusso sul punto al dibattimento. Va infatti considerato che ti valore del patrimonio era fiutto di una stima, per giunta formulate in termini prudenziali. A fronte di lib II prezzo rappresentava o avrebbe dovuto rappresentare tendenzi almente un data onto, junto per questo, secondo i proponenti, apprezzabie nell'ambito della p . Ma quel prezzo, come sib gilt veduto, era stato formulato nella percentuale del 55% del valore stimato nella re/mime particolareggiata e dunque avrebbe dovuto e potato rappresentare nella stessa perccntuale tutti i cespiti stimati, di cui si sosteneva esaere incest() un reatizzo pari alla stima. Se b coal, non si vede perchd mai dal prezzo totale dovesse detrarsi t'importo effettivamente ricavato delle pnec edenti alienazioni e non invece 'ma comma path at 55% del valore attribuito nega .stima al cespite gil alienato a comunque una somma percentualmente corrispondente al valore di quel ceapite rispetto al totale. E cib, si bath, non aveva una nievanza puramente teorica, ma era destinato ad infuire senarbgmente sat valore economico dell'operazione, in quanta dd 'cventuale surplus ricavato non avrebbe fruito la massy dei = Mori, bead esclusivamente SGR. Ia cuoostanz= appare tanto pill significativa, se si consider= the it meccaniamo detle de irazioni non era contemplato nella prima proposta Casetla del 275-1992, ma comparve solo nella letter del gennaio 1993, quando era mini chiaro the la procedura aveva autori a ate nelle more alcunc ce ssioni dalle quail enrno derivati ricavi addirittura supeciori al valore di stint dei cespiti mamba Ed allora is previsions dells deco one finiva per assicurare ai proponenti un tucro ingivati&c ato, non pit legato Wales tipica di un affare di quel were e neppure comegulto con Is partecipazione auiva dells social, ma semplicemente somata) ai creditori. II mcccanismo delle detrazioni era peraltro destinato a produtre ulteriori, non meno gravi conseguenze per la procedura di liquidazione e net contempo rilevanti benefici per SGR. Infatti, dovendosi computare le detrazioni diredamente sulfa prima rata (e non sn qudte successive) ed armada II lord ammottare superiore al'impotto di quests, nulls is society cesatonaris avrebbe dovuto per it memento sborsare, mentre II residuo, produttivo di irrterasi, sarebbe state palate in detrazione dills aeconda rata. AII'evidente vaataggio per SGR faawa in tat modo nacontro un'allarmante mascanms di liquiditb, naxssaria invece alla Liquidazione per provvedere sollecitamente, secondo i plaid, al pagamento dei c reditori privilegiati. 'lA _ `ti`•gx .•" •~ 1. - 'hat' "n3a~s. 4`41i`5."tCF~`w•L3. 3-.'4~ 'Ra+-SR. ape~~ s3. .a asl. a~, w~`.a a .. A3^1 . ,1g , aa.~'~. ~:~ ..1•Y o `° R :.., ,~ n: ..ti.v ,,~ . ~ ^i. 4,l. ... L.S^. .. , .,. ... -
contestualmente l'obbligo della cedente di. trasferire la propriete dei beni facenti parse del patrimonio della Fedit a richiesta del cessionario con le specifiehe modalitil da qucst'ultimo indicate. La fonzione dell'atto quadro. II collegio, dall'esaxne delle singole clausole contenute nell'atto quadro, traeva g convinciniento the questo non aveva la funzione di. trasferire ad.tan term acquiienfe Ia masse dei lien delta procedure, ma gitiffa di mettere a. disposizione del terzo 1'intero patrimonio della Fedit con lo scopo evidente di liquidarlo; scopo the si concretizzava nella privatizzazione della liquidazione determinando una sorte di "cessio bonorum" di secondo grado, dissimulata attraverso 1'artificiosa nomina di un liquidatore apparente, nella persona dello stesso debitore, volta ad espropriare la massa dei creditori, a vantaggio di una sofa pate di essi, delle effettive potenzialita di realizzazionen. . 21 Scriveva incisivamente collegio:" Abilniente mescolate qui a alcune clausole assumono a tal fine valore decisivo. L'atto quadro avrebbe dovuto assicurare, a rigore, In cessione del patrimonio ad un 'soggeuo terzo, nell'ambito della procedure di liquidazione affid:ta al controllo degli organ a cis deputed. Carrispondentemente esso non avrebbe potato the regolare it trasferimento delle attiviti, in . ad la pioc edura avrebbe dovuto risolverai. . • Ma in real* al di ll dells prevision di singoli e suc cessivi atti di trasferimento, era parallelamente aontempiata la posarbrliti per la societi di indicate come acquirenti soggetti diversi da no steam ovvero di ricbiedere mandati irrevocabili per la mats, mandati al cui rllsacdo Fedacoasarzi era immediatamente obbligati. C"ib coneente di comprendere come la finatith dell'auo non fosse quells di regolare la cxmiate dei ben in biooco, ma quells, amid divers:, di animate ad un sog gesso term, d teodoo aequirente in bloeco, ua'ampia !them di szioae, deatinata in via immed eta a tradursi nails seeps delle modality di adeorpimento da pane del ceder' (una sort: di obese faco>dtiva con sceha rime= al creditore), e in via mediate a risolversi aello svolgimeato sic et simpliciter di im'attivitl liquidatoria in pmprio, volta al trasferimento dei cuspid ad alai soggedi. Cad si spiegs in particolare die, nonoatartte !'eactusione ddl'immediato effetto trasiativa, la gestione dei beau davesae paaaare immediatamente alb social a die appunto queat'uhima, prima ancora del traaferimento, poteme direttamente pros urarai un acquirente, al quale trasferire i ben su mandsto o farli trasferiie da Fcdaconsorzi. 121 v,`
La sorte del dipendenti
La vicenda dei lavoratori della Fedit, secondo il tribunale, era uno degli effetti esecutivi dell'atto quadro alts confermavano la sua vera fmalita e cioè A ben guardare In fimzionc economico-sociale dell'atto quadro, apWarentemente mutuata sia da qudla del contralto preliminare die da quell della cessio baaorsam di cui Wart. 1977 cc, ad certamente l'avvicinava non fi trasferimento benal In mesas a disposizione, anche su mandato, dell'intero patrimonio, era solo quella liquidatoria, ate invocata da. chi dell'atto avrebbe voluto riaffermare l validitb, non avvedendoel cbe per tale vl si aarebbe.dovuto invece gamete ally aobaione oppoata. iafati, oonatde amdo audit it fasts die Federa ai era; nit* surrffitieiansante nominata liquidators di se stessa (cam die non era stato nominato alcun liquidatore) e die Is pretesa =alone in blocco non si sarebbe risolta "also aclu", c agevole concludere the 1'atto quadro era 'volto a sancire la privatizzazione dell procedura di liquidazione, in pratia . determinando una sorts di cessio banorrrm di secondo grado, diaaimulata attraverso l'artifdiosa nomina di. un liquidatdre apparente e volts ad espropriare In mama dei creditori, a vantaggio di una sola paste di into, dells effettive potenzialitb di realizao. Tutto questo si poneva in contrasto con le norms deflate in materia dalla legge billi tare; oomportando l'effetto di rimettere la liquidazione nene mani di uia sog getto non nominato formalmente liquidators a non soggetto al . controllo degli organi della pmeedun ad dells massy del cxeditari, in nome dells quale l'attivitil liquidatoria sarebbe dovuta avvenire. In sostanza l'atto quadro si collocava non solo al di fuo ri dei contralti tipici, ma anche at di fuori dal pur elastico schema contemplato per Is liquidazione concordatizia. L'aggiramento delle norms, insito nel mecanismo escogitato, era tale da dar luogo di per se ad una nullull diffiicilmente emendablle. Sotto ii profilo penale una siffatta nullity tuitavia non sarebbe stata di per se dlevante, se non si fosscro prodotti ben altri effetti.
Si consideri fra 1'altro che l'atto quadro veniva a realizzare quanto in precedenza nelle vane lettere dell'Avv. Castilla era stato solo adombrato o tutt'al pith sussnsato, sconfessando dal punto di vista strutturale t'idea steasa dell vendita in blocco.
Ed è singolare che della stipula di un simile atto di carattere programmatico si fosse fatto cenno gib atl'indomani dell'autorizrazione resa dal Tribunale con it provvedimento del 23 - 3-1993. A ben guanine, quegli effetti benefici die, quanto a risparmio di tempo e. di spese, sirebbero potu i disccndere dally cession iatantanea del patrimonio, sarebbero stied invece vanificati dally previsions sia di una dente dilazione di pagamento, sia soprattutto dall'esch>sione. dell'immediato effetto traslativo, the avrebbe imposto i1 m ntenimemo dell struttura liquidatoria per un tempo in realtil indefinite, it ditto in un quadro d i incerteaa derivante dale. lid pendenti, attive e passive, e dalta sorte del cespiti non inchisi nell relaziane par ticolaeggiata, In cacti cession era stata Timms all voles di SGR, e con la consapevolezza the comunque iT carico degli oneri sarebbe in gran pane dipeso dal custo del personals a non dale spew procedural in seiiso strata, Valutnndo dal redo i fatti a ritnoeo, vs sottolineato come i trasfenimenti, in attuazione dell'atto quadro, sarebbero poi per la gran parse avvenuti con it mecca idsmo della diretta cession da Federcousorzi a teal, nasal pid vantsggioao anche dal punto di vista fisale, e sarebbero stad drluiti in un hmgo lasso di tempo, a discrezione dells cessionaria, non aasoggettata a neaamea precise 'cadenza e Canto mono vigilanza. Ed allora dove ni"badirsi die I'atto quadro non garant iva at6tto d rispetto di tempi certi, not Si p estava ad ameoondare I'esigenza di SGR di aapettare D momeruo pia propizio, per non graysrsi di beni (e del relativi anal fieab") an non qua ndo fosse pasaibale l'immediata rivendita. CSb sipifica the le giustificazioni addotte a sostepo di una scelta Canto innovadva non avevano un male coatenuto, mentre Marro era I'abbattimaao del valore dal patrimonio. 122 ~. ~rt v - --• ~•:a~1.`.., '•• `~;.. ,;~,.. ~. 4. `: ~.—t. ,fir. .,. -ti.~ quella di procedere alla liquidazione del patrimonio a vantaggio di alcuni creditori e in danno degli altri creditori. 11 convincimento del collegio derivava dalla some del personale alle dipendenze di Fedit22. Su tali arm si awl modo di toraare, ma va per intanto focaliriata la sostanziale inidoneiti detrains a soddisfare quelle esigeaze per le quail si era ritenuto di poser sopramedere all' - i del realiai'. a Scrims* al rigua to fi : 'Ma a partire dalla fast del Commis' ii era eubito posto . • d problems di come far fronte al relativo onere, mirandosi principalmente-alla riduzione. del numero del lavoratori in servizio. - Poi era intervenuta 1'ammissione al concordato con - cessione dei beni a di conseguenza si era in.concreto data per tutti l'e ventualiti del licenziamento. Erano cominciate delle 'sanative. sindacali, finalizzate ally prevision di forme di esodo inc entivato a eel conteznpo all'adozione di misure a salgag ardia dei posti di lavoro. Un fondamentale accordo del novembre 1992, concluso presso il Ministero del Lavoro, previde che vane mitil di personals dovessero transitare in Agrisviluppo, adeguatamente rivitalizzata, o essere assunte presso le c.d. agenzie CBE. Sul piano politico si era frattanto cercato di trovare ma soluzione al problems e si era omninciato 'a pensare alla posaibilitil di ire graduale passaggio del personale presso enti o uffici pubblici. Sta di fatto the, come gill rilevato, le confederazioni sindacali di maggiore rilievo nazionale, eel memento dells decision pia importante, concemente 1'autorizzazione alla vendita in masaa, si scbierarono a favors, venendo altreai ricevute dal prof. Capaldo. . Tale passaggio appare cruciale per -comprendere 0 ruolo svolto dai vari soggetti impl icat i in queata vicenda. In effetti dove escludersi cbe 0 confronto sindacale potesse vertere ad prezzo offerto dalla cordata Capaldo e sulk prospettive di realizoo dei cespiti. Né potrebbe alai pensarsi che fosse stato dato decisivo rilievo alla prevista assunzione da parte della costituenda società di 60 o 70 dipendenti di Federconsorzi, numero all'evidenza irrisorio rispetto al gruppo di Lavoratori rte. Vanno invece considerati gli sforzi fatti sin dai primi commissari, che di db avevano fatto meaaone gib eel rioorso per l'arnmissione alla procedura,-sia dal dolt. Piovano per dare una concrete base organizzativa alla societi cbe avrebbe dovuto almeno in pane aesimiere l'ereditb di Fe naorzi e per fi cui deoolb sarebbe occosao 0 contributo deg li istituti barman. In tale attic* 6 agevole riten re die le cocfederazioni avessero espresso d into consenso all'operazione proprio percbE undone a valutare positivarnente gli sceami loco prospettati, in termini di ripen ddl'attivit ' di com>nencalizzazione a di mast o oompiessivo del EveW ooea ati. In akin parole, coal come gill nell'accordo sindacale del novembre 1992 e in altri cbe lo avndmbeso sego, n'badendone la vincalativitb, pur praadendo alto dells sua imancata eaecamone, incite mils fate coeva all'au toriazazione ails veadita in mama dovette venire in considerazione is some di Agrisviluppo, societb partecipata per intern da Federconaorrzi e 123 dunque deatinata ad essere trasferita alt costituenda societi in cede di attuazione d ells vendita in massy. L'occ asione poteva infatti apparire psopizia, ate profilandosi la possibilità che i loci promotori Sao altresi l'impegno di farsi carico de1L nuova struttura. Mato des ha trovato conferma anche nelle dichianzioni rese al chbattimento dal prof. Q paldo. Costui ha sostenuto che la Banca di Roma sarebbe stata disponibile ad impegnarsi in un finanziamento della cennata social e die per questo sondb gli aitri partners, al fine 'di verifiare se essi potesaerd concorrere naffs nuova opaazioiie. Ma in pain, a suo dire, nessuno manifests interesse, cosiah~il pinata fain. Tale verdone da un Into rift In miscna di come I problema "Ag nppo": aveaee -facto part riche di oni correlate alla vanilla in nines e doll 'alt a rinks totalnmmte m In gioco, infatti, non vi erano solo degli equtlibri finanziari, ma anche la vita• di numerose person, la lord professionaliti e la loro volontt di essere a sentirsi atilt - Il prof. Capaldo, con la sua indiscutibilc autorcvolezza, del resto anhi iamente spesa in quota viands, non avrebbe potuto-abbandonare con tanta nonchalance un progetto sal quale s" fondava un preciso accordo sindacale e die, fin dally prima on, rivestiva un carattere strategico. N6 potrebbe scmplicementc farsi lava sulfa riottositit dei partners. In realth non consta, stando alle illusion nutrite dally pane sindacale22, che fosse state chiarito il veto ruolo di SGR, vincolata statutariamente al solo realizzo, in base a precise dispos zioni impartite dalla Banca d'Italia fin dal 1992 e non in conseguenza di un mutamento di programma dell'ultima ors. Appare infatti singolare che, pun essendo noto da tempo ai promotori di SGR die la societi non avrebbe potato assumere in proprio la gestione di "Agrisviluppo", i loco interlocutori potessero invece vedere nella cession ad essa di tutu i cespiti on valido strumento per promuovere l'attivitl di commenaalizzazione e create in tal modo nuovi sbocchi occupazionali. E' d'uopo piuttosto opinare die da pate di cobra die partecipsrono al confronto con il sindacato fosse stato mantenuto sun panto un atteggiamento ambiguo, destinato a cream un enoneo convincimento. . - Ma le conclusion non sarebbero diverse, sack nel caso in cut fosse stato chime a tutu che be sorb di Agrisviluppo sarebbero dipese solo da urea parallels azione dei sod di SGR. In effete, se alccmi to i maggioni promotori (conic B.N.L) avevano gist' rnanifestato, dopo le iniziali proposte del Mini ttro Guns, totale contrarieth a qualsisai avventu ra di quel. genre 22, cis vuol dire die rl progetto non aveva future o die si sarebbe dovuto fondare subb sforzo degli altri sod, sostenuu proprio da Banc, di Roma. Nel primo caso il prof. Capaldo non avrebbe potuto evocare alcuno scenario, mentre nel secondo non avrebbe potuto sottrarsi, quasi immediatamente, agli impegni aesunti, di fatto moetrando di aver intessuto una tram, contrassegnata da urea sus riserva mentale. Del rest appare siguificauvo die, quimdo eel mac di ottobre del • 1993, dunque aH'indomrni dells stipula dell'atto quadro, il commisaario govemativo D'Ercole diramb un comwric.t eel quale si manifestava I'intendimento di pone in mobilith um quota di peraonaler; eel presupposto die non vi fosse possibilitil di riassorbimento altrove, nulls di concreto fosse stato fats da SGR o dai suoi loci. In patios da questo moment() al peisonale non sarebbe restate aitry da fare die contain sul boon wore dei cessionari o sulfa politic. NuW del into era vent dal Tribunale, die, pun dichiaratosi primariamente interessato ails sorts dei lavoratai, si era piegato rapnamente alle ragioni dei promotori di SGR, addivenendo ad um vendita in biocco die non forniva alma gamma die 1'aasunzione di 70 imitL E d bath the, se da un Into pub ragiouc vorment affamarsi die tuts cab non rientrava tra i primal compiti del Tnbunale, dall'altro non pub sottacersi die si era inamorata una sorts di trattativa finalizata ally cessions in blooao, hells quale il profilo occupazionale avrebbe panto bovare ben pill incisivo spazio, non easendo del recto preacritto da nessuno die le aepettauve dei promotori di SGR dovessero emere, come invece furono, per fora sods'. 124
Passando all'esame delle singole imputazioni it tribunale riteneva provato, come del resto aveva anticipato in alcuni passi dells sentenza, che Ivo Greco, nella sua qualitil di presidente delta sezione fallimentare del tribunale di Roma e di giudice delegato at concordato preventivo Fedit: - aveva occultato 1'istanza presentata in data 273.1992 dai commissars governativi con cni • g1i. stessi chiedevano all'organo della procedura di. pronunziarsi sulfa nec essith. o meno della convocazione dell'assembtea societaria per la sua messa in liquidazione della societ>. a - causa dell'azzeramento del capitale sociale accertato con il bilancio per 1'anno 1991. Al riguardo it tribunale rilevava che detta istanza, senza essere. mai stata protocollata, neppure con 1'apposizione di un timbro di avvenuto deposito, agli atti della procedura era stata trattenuta personalmente da Ivo Greco il quale solo alla richiesta del nuovo commissario governativo Mario Piovano, che aveva fatto espressa richiesta degli esiti della istan7a,1'aveva tratta dalla sua borsa personale e 1'aveva restituita pronunziando la frase "Istanza riconsegnata, istanza ritirata" suggerendo, contemporaneamente, di chiedere un parere al prof. D'Alessandro. Nel fatto .il collegio ravvisava gli estremi del reato contestato essendo punibile non solo la distruzione, ma anche l'occultamento di un atto pubblico. Osservava sul punto it tnbunale. L'istanza presentata dai tre commissari governativi, i quail erano convinti dells ineluttabilith dells convocazione dell'assemblea, rappresentava un
compromesso tendente ad assicurare loro una forma di tutela nel caso in ad 1'adempimento prospettato fosse state ritenuto necessario23. Essa costituiva un punto cruciale dells procedura perch dalle decisioni dell'assemblea poteva discendere la messa in liquidazione coatta amministrativa dells societi. Evento non voluto da No Greco il quirk addirittura si sarebbe battuto in sede giurisdizionale per evitare una tale evenienza e la ragione di tale comportamento derivava dall'interesse manifestato dallo stesso Ivo Greco alla definizione della procedura con la sentenza di omologa del concordato, dando stabilità ad esso, e alla sua gestione operativa con cessione dei beni avendo già dichiarato di essere pronto ad attendere il formarsi della cordata prima di pronunziarsi sull'omologa del concordato. Quanto all'elemento soggettivo del reato, it tribunale osservava the t'avere conservato per oltre un mese e mezzo nella sua borsa 1'istanza in questione, 1'averla prontaniente restituita al nuovo commissario governativo con 1'invito a riprenderla e a considerarla come mai presentata, indicava che la sua volonti era quella di nascondere 1'esistenza dell'istanza a chiunque avesse avuto interesse a conoscerla. Aveva occultato i pareri richiesti a Francesco Carbonetti in. vista dell'omologazione del concordato preventivo. Sul punto it tribunale riteneva provato che i pareri suddetti non erano stati ritrovati nel fascicolo della procedura concordataria, nE da esso erano stati prelevati per essere acquisiti da altra autoriti giudiziaria in altri procedimenti. Secondo a tribuoale to stereo No Greco aveva asserito the vi era eompatlbilitit tra procedura concorsuale e autonomy messy in liquidazione della social per math di 126
Riteneva, altresi, provato che i suddetti pareri erano stati sottratti dal fascicolo dells procedura e the di essi it P.M. presso d tribunals di Perugia ne era venuto a conoscenza casualmente dall'nserimento tra gli atti acquisiti Bella nota concernente it pagamento di compensi al Carbonetti per l'opera prestata a dall'acquisizione di tali elaborati ad opera del commissario giudiziale Nicola Picardi a cui lo stesso Carbonetti ne aveva inviato copia. Essi riguardavano non solo la vendita della.banca del Credito di Ferrara, ma : anche la valutazione relativa alla differenza tra quanto offerto dally cordata di Pellegrino Capaldo a it valore del patrimonio risultante dal bilancio della Fedit e dalle stime dei consulenti. Tali pareri, secondo it tribunale, riguardavano temi che stavano molto a cuore a Ivo Greco ma che stranamente non erano stati. acquisiti formalmente ally procedura tanto che gli altri componenti del collegio non ne avevano avuto notizia e di essi No Greco, pur avendone utilizzato ampi stralci nella sentenza di omologazione del concordito, non aveva mai citato la fonte. II collegio attribuiva la -sparizione dei pareri a No Greco perchd era it solo ad avere interesse alla sparizione atteso che con la partecipazione dells Banca Fideuram, di cui Carbonetti era presidents, alla cordata capeggiata da Pellegrino Capaldo -fino ad assumere la carica di membro del Consiglio di. amministrazione prima a di presidents poi, della S.G.R. S.p.A.- si era venuta a creare una situazione incresciosa che avrebbe potato gettare ombre nell'operato del giudice delegato per cui to necessiti di far sparire i documenti dal fascicolo dells procedura. capitals.
Per concludere sul punto it tribunale riteneva the 1'agire di No Greco fosse fiinalizzato, anche in questo caso, al raggiungimento delta cessione dei beni della Fedit alla cordata di Pellegrino Capaldo. Aveva partecipato, insieme a Pellegrino Capaldo, ally distrazione e alla dissipazione dell'attivo patrimoniale della Fedit. II collegio, riprendendo alcune circostanze gia riferite nel torso dells sentenza,. osservava the la proposta Capaldo non poteva essere accolta perche al momento della omologazione del concordato preventivo -non soddisfaceva it requisito del pagamento dei creditori chirografari nella misura minima del 40%24. - 24 Scriveva sal punto it tribunale: Ed invero nella sentenza, pur facendosi meazione dell'offerta ed anzi espressamente privilegiandosi 1'ipotesi dells cessione in blocco, si anvils ogni determinazione definitive Nonostante una trattativa, fatty di incontri e contatti epistolari intercorsi try i promotori dells cordata, rappresentati dal prof. Capaldo a -sal piano tecnico- dall'Avv. Castilla, a gli organ della proceduua, i termini economics dell'offerta non ebbero alcun incremento, ma anzi paradossalmente subirono un progressivo ridimensionamento. • Dalla proposta di acquisto con dilazione di pagamento si passb infant all'offerta formulate nel mess di gennaio 1993, contenente la richiesta di detrazione del corrispettivo ricavato dalle vendite effettuate. Inoltre all'indomani dell'autorizzazione alla cessione in blocco fu elaborato 1'atto quadro due da un late era destinato a protrarre i tempi dells procedure e d all'altro includeva nails tension anche i beni non ricompresi nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale, 0 tutto seaza alcun aumento del prezzo. Va anc ors sottolineato corm da pane degli eaponenti dells cordata non si fosse mai giustificato in modo preciao a puntualc 0 prezzo offerto a come per contro Canto it commissario governativo Piovano quanto it commissario giudiziale avessero espresso le loro perpl , fra l'altro suggercndo una sane di correttivi, alla resa dei conti rimes ti tutd letters mores. Le Komi addotte anche al drbattimento dal dott. Greco, par dichiaratosi consapevole ddl'iasuffcienza del prezzo, Sono risultate quanto mai fragili, visto die 0 parere del comitato dei creditori as vizisto da un palese cortflrtto di interssal, non sanziomto dal magiasrato, nonchE dal =Mere strumentale di slam valutazioni, e due ii risparmio di tempo e di spew non avrebbe potato in alcun modo giustificare una rimmcis all'ott imizzraone del risultato. Ed i qui die si annida l'insuperabiic vizio dells stela operata. Se 0 prezzo offerto era inadeguato al memo dells sentenza di omologa, non diverssmente esao sarebbe potato cansiderarsi s distaazs di pochi mead, solo perchE nel fmttempo 1'omologs era ormai intervemda. In ralti le modalith dells liquidazione, due accedono alt'omologa, devono mirare al co imenlo del miglior riauuhsw posaubie, proprio in confonsali con le valutazioni formulate nella sentenza e comumque in lines con ii precetto due impose di v andare In sussistenza dei presupposes per Is diaartbuzione ai chirografari di aura percentuale non inferiors al 40%. 128
Per condo l'adozione di modaliti che. gil a priori non avrebbem potulo garantire quel minima, sarebbe dovuta c nsiderarsi Megittima, a p rescindere dal momento in cut la scelta fosse state effettuata, poichd un condo b verificare die gli sforzi fatti non hanno prodotto il risultato sperato a tutt'aldo t scegliere un mea:aniamo die fin dall'inizio ai sa essere iaidoneo. In. slice parole, all di li den'artifciosa separazione dells face dell'omologa da quells dell'indicazione definitiva de le modaliti di liquidazione, testa il fatto die quest'uhima avrebbe dovuto conformatai al presupposto die 1'aveva legittimata, ogni diverse opa3one esulaado da0o schema normstivo. Se in tale attics d mezzo offerto non era talc da assicauare i valoa impassti dalla kgge, - 1'oferta'non sarebbe potuts-accettarsi, dovendosi in quid also iirilorre condizioni-diverse ovvero rinunciare alb prospettiva dells cession in blocco, fermo restando die di fatto non fu espletata neppure una gars .e die non fu in atom undo sondato il mercato internazionak, onde verificare )a cone eta praticabiliti di offerte diverse. E' del tutto irrilevante die le prospettive di liquidazione del patrimonio potessero essere nel frattempo mutate. Peraltro, per poterne compiutamente prendere alto, gli organ della procedura e per primo 0 Tribunale avrehbero dovuto addivenire ad una nova valutazione del patrimonio, rideternrinando i preai di vendita dei cespiti, ovvero acquisire specifiche valutazioni di tec uici all'uopo incatricati. . Nulls di de fu fatto e fu invece percorsa >a strada segnata dall'offerta Ca-sells, come se una form invisibile quanto irresistibile spingesse inesorabilmente in quells direzione. In definitiva, ells sostanziale mancanza di spiegazioni circa Is ragione di Ain prezzo tanto. esiguo, corrispose una sus acritica e supina accettazione, tanto the quello die era parse ancora incerto a fluido al momento dell'omologa, si trasformb improvvisamente, dopo pochi meal, in una proposta credibnc, sebbene ease fosse nella sostanza diminuita di valore e fosse formulate in termini cost generici da esigere addirittura un atto di fade, the fu in effetti oompiuto. II relativo passaggio motivazionale del decreto del 23 -3-1993, die riclusma in buona fade del proponenti, appare in tale prospettiva emblematico quanto imbarazzante. Detto provvedimento race 1'impronta di un pregiudizio favorevole calla vendita in blocco e di is minus di come la proposta Capaldo dovesse comunque essere accettata. Non vi compare nessuno dei suggerimenti del conimissario giudiziale, teal a riequilibrare 1'offerta. L'enorme gap tra fi valore del patrimonio e il prezzo offerto viene colmato da mere parole, volte ad evocare un claustrofobico scenario da catastrofe incombente, abbattutasi sum meraati intend e internazionali, tale da determinate un abbattimento dei prezzi. Ma non t dato sapere quail fosacro le fond di informazione ufficiali e giuridiamente spendibili, diverse dalle vaghe prospettazioni dell'Avv. Casella, dalle quail it Trlbunale avesse attinto un sapere tutt'altro die condiviso, se I veto che, per quarto riguatda il mercato immobiliare, 0 commissario giudiziale aveva riportato nd proprio parere le valutazioni in realti rassicuranti di una note sock* specializzata net senate. E Ludo cie ancor piir sorprende se si considers die solo due meal prima, net gennaio, it Collegio aveva espressamente chiesto all'Avv. Caw-11a di esplicaitare le ragioni di quel gap, evidentemente ritenuto non giustificabile alla stregua di considerazioni di carattere genende. Ma se it Tnbuoale ritcnne di addivenire all'acccttazione di una proposta dall'andamento decrescente, noucatante it mancato esperimento di una gars, Is ma ncata acquisizione di valutazioni ufficiali circa 1'andamento del mercato e In concxeta pitiabiliti di dais c essione in blocco e l'assenza di puntuali spiegazioni da parte dell'Avv. Case& o del prof Capaldo circa il oontenuto eeonomico della proposta, cis signify die ai trattb di una soaps bits a prescindere da tutto questo e semplicemente destinata ad aaaecondare gli wapiti dei proponenti, del redo gii gratificali dall'eloquente riferimento a& buona fade. La violazione di Legge ilia& nella preordinazione di un meccanismo a priori inidoneo ad assicurare l'erogazione di una percentuale almeno al 40% ai creditori chirografari, rappresenta peraltro solo un aspetto dell'operazione sfociata nella stipula dell'atto quarto". 129
Aggiungeva it collegio die tale elemento contra legem non era il solo "nella procedura perch6 ad esso si affiancava anche la mancata cessione "uno actu" del patrimonio della Fedit. La ciicostanza costituiva altra violazione di Legge the contraddiceva la scelta della cessione in massa dei beni perchd non soddisfaceva le esigenze di celeiith che crane alla base della scelta operata dal tribunate fallimentare; auzi con to scene di autorizzare la stipulazione delpatto. quadro si...era pregiudicato it patrimonio della Fedit perche era. stato pattuito it corrispettivo e tutti i cespiti erano stati messi a disposizione dells S.G.R. che ne acquisiva la gestione per cui la formalizzazione dei trasferimenti costituiva un mero accidente non pia afferente all'amministrazione di Fedit, ma alla sfera di interessi della S.G.R.. Sulla base di tali considerazioni it collegio riteneva the it prezzo proposto ed. accettato fosse effettivamente vile come prospettato net capo di imputazione. Per giungere ad un tale giudizio it collegio confutava le vane argomentazioni addotte dagli imputati ed in specie da Pellegrino Capaldo anche attraverso i propri consulenti di parte. Aggiungeva il collegio, che la proposta era in se incongrua sotto il profilo commerciale. In definitiva, secondo ii tribunale, per quanto non fosse possibile ipotizzare the con la liquidazione del patrimonio delta Fedit fossero realizzabili ricavi pari al valore di stima del patrimonio, to scelta in concreto operata dal tn'btmale fallimentare aveva in radice pregiudicato la possibilità di ottenere motto di e per to meno quanto ottenuto da S.G.R. maggiorato del
credito MAF e di quanto realizzato in data anteriore alla cession in bloc co di tutti i cespiti del patrimonio Fedit. Con tali premesse it tribunale passava, poi, ad analizzare it facto, come sops delineato, sotto it profilo giuridico. Sul punto it collegio riteneva the Ia contestazione di bancarotta fraudolenta fosse pertinente. . . Osservava, at riguardo, die .1'art. 236 L.F. richiamava espressamente fart. 223 dells stessa legge e quest'ultimo contemplava, per it richismo facto all'art. 216 della legge fallimentare, l'ipotesi della bancarotta sia antecedente che susseguente con la conseguenza che le stesse ipotesi di reato erano configurabili per it concordato preventivo. Asseriva, peraltro, che it reato di bancarotta fraudolenta era reato proprio per cui era necessario che l'agente rivestisse una delle cariche indicate espressamente nei citati articoli. Nel caso di specie, contrariamente agli assunti difensivi, it collegio, 'dopo avere richiamato la sentenza dells suprema corte che si era pronunziata, nel procedimento de qua, sull'ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Perugia sulfa legittimith del sequestro preventivo emesso dal GIP presso to stesso tribunals, aveva ravvisato it fumus del reato di bancarotta e quindi la sussistenza dell'elemento soggettivo –inteso come soggetto agente- del reato, riteneva che rivestiva la qualifica di amministratore, e come tale rientrante nella categoria degli amministratori della Fedit, iI commissario governativo fi quale nella procedura aveva assunto it ruolo di gestore e dunque di amministratore della societil in luogo di quelli fisiologicamente nominati degli organi societari.
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Per giungere a unatale conclusione il collegio escludeva che:. all'epoca il commissario governativo non fosse ammininistratore della società perchè tale figura era stata introdotta nell'art. 2639 cod. civ. solo a seguito della modifica introdotta dal D.l.vo 61/2001.
Secondo il collegio risultava per interpretazione logica, come peraltro era pacifico nel caso dell'amministratore di fatto della società, che la nuova formulazione dell'art. 2639 cod. civ. aveva solo meglio individuato i soggetti che già in precedenza rispondevano in qualita di amministratore anche se tale figura non era esplicitata in alcuna norma; non era rilevante che la bancarotta ipotizzata fosse compiutamente realizzata nella fase della liquidazione con la sottoscrizione dell'atto quadro e che tale atto fosse imputabile non al commissario governativo ma al liquidatore. Sul punto it collegio osservava che al momento della sottoscrizione dell'atto quadro non vi era un liquidatore distinto dal commissario governativo¬perch6 le due cariche erano unificate nella stessa persona tanto che 1'atto quadro era stato sottoscritto da un procuratore della S.G.R., nominato da Pellegrino Capaldo, da un lato, e, dall'altro, da Stefano DBrcole che assommava su di se la qualifica di commissario governativo e di liquidatore della procedura e in ogni caso rappresentava is Fedit in un atto the. pur sempre andava ad incidere sul patrimonio di quest'ultima. Accertata Is sussistenza della qualifica di amministratore in capo a Stefano DErcole ii collegio passava ad esaminare se, nel caso di specie, il fatto dovesse ricondursi, oggettivamente, sotto l'potesi dells distrazione ovvero della dissipazione.
132 Al riguardo it collegio, posto the per distrazione deve intendersi it distacco del patrimonio dells societia senza una causale fisiologica, mentre per dissipazione deve intendersi una particolare forma di distrazione caratterizzata dalla inadeguata valorizzazione del patrimonio, riteneva che net caso di specie fosse pih corretto parlare di dissipazione perchd si era trattato della vendita a prezzo vile dell'intero patrimonio delta Fedit e cis aveva comportato non una distrazione senza causa, ma una inadeguata valorizzazione del - patrimonio ingiustificatamente e deliberatamente utilizzato per ricavarne una utilitd inferiore alle sue potenzialitd. . Cost delineata la figura dells bancarotta per dissipazione collegio affermava the t'atto. quadro, in cui si concretizzava it momento consumativo della bancarotta, aveva rappresentato la causale del distacco del patrimonio ma a tale distacco non vi era stata la corrispondente entrata perch insufficiente rispetto al valore del patrimonio. Nd, secondo it collegio, poteva aderirsi alla tesi degli imputati i quali avevano sostenuto che in ogni caso non vi era stata dissipazione o distrazione perchd dells S.G.R. facevano parse solo creditori e lingresso nella societal era aperto a tutti i creditori che, net caso dei minori, erano salvaguardati dall'integrale pagamento del loro credito; I'osservazione non era condivisa dal tribunate perchd della societal erano soci solo una ristretta minoranza di creditori, anche se portatrice della maggior parse del credito, e per 1'ingresso di nuovi soci erano stati predisposti patti parasociali motto onerosi a cui, peraltro, non avrebbero potuto aderire creditori che si trovavano sottoposti a procedura concorsuale. zs II riferimento era a A,grifac coring societal in concordato preventivo the non era in condizione di assume rischi derivanti dally partecipazione a S.G.L. 133
La tesi sarebbe state da prendere in esame solo se vi fosse state 1'adesione di tutti i creditori, come originariamente auspicato dal ministro Goria, ma cib non era stato possibile. II collegio escludeva, altresi, the la costituzione della S.G.R. avesse il solo scopo di. liquidate il patrimonio della Fedit senza fini di lucro perch6 una tale tesi non solo non emergeva dagli atti di causa, ma anzi era contraddetta - da un verbale delta Casa di Rispannio di Reggio .Emil'ia -e da alcame testimonianze da cui si evinceva the i soci della S.G.R. si prefiggevano lo scopo di un profitto da imputarsi a maggior recupero del credito. 1)i qui, secondo it collegio, la question era the i maggiori creditori avevano interesse a gestire direttamente la liquidazione dell'imponente e variegato patrimonio della -Fedit in modo da assicurarsi i1 maggior risultato possibile onde lucrare una percentuale di riparto maggiore anche per recuperate i crediti, da alcuni di loro postergati, a cui di fatto avevano rinunziato nei confronti della Agrifactoring. Nello stesso senso, per il tribunale, andava valutata Ia proposta dell'aw. Casella the dall!potesi iniziale del conferimento dei crediti a quella finale della costituzione di un capitals di rischio; alto stesso risultato portava la constatazione the la proposta tendeva al ribasso o al inassimo rispannio di spesa tanto the nella stesura definitiva prevedeva un autofnanziamento o quanto meno un finanziamento relativamente modesto a ritardato. In tale meccanismo, mettendo di fatto la liquidazione del patrimonio Fedit nelle mani del privato, si annidava, peril tribunale, la dissipazione. Concludeva sal panto il tribunale die dalla stipulazione dell'atto quadro Is liquidazione della Fedit non avrebbe potuto contare su nessuna altra entrata
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con la conseguenza the 1'attuazione dell'atto quadro, con la stipulazione dei relativi contratti, non avrebbe avuto alcuna incidenza nella dissipazione. Nel fatto it tribunale ravvisava it reato di bancarotta per distrazione come contestata. Essa era rifen`bile innanzitutto al commissario governativo dell'epoca Stefano D'Ercole. - - - Ad essa aveva dato tiff contribuito fondamentale Ivo Greco nella saa quaiitit di relatore nel collegio che aveva deciso I'omologazione del concordato preventivo; e in quells di giudice delegato aveva pilotato il co ncordato verso la conclusione auspicata da Pellegrino Capaldo. Contribute causale esplicatosi negli atti fondamentali della procedura della sentenza di omologazione del concordato, nel decreto di autorizzazione alla vendita in blocco del patrimonio Fedit e nell'autorizzazione della stipulazione dell'atto quadro. Contributo causale aveva dato anche Pellegrino Capaldo il quale era il promotore della cordata che aveva elaborato il piano di acquisto dell'intero patrimonio della Fedit: soluzione da lui sempre auspicata e fattivamente perseguita avendo contatti, diretti e indiretti, ufficiali e non,_ con No Greco ricoprendo un ruolo incisivo nella predisposizione delta offerta, proponendola in termini sempre pia favorevoli alla cordata, mantenendo contatti con le organizzazioni sindacali, ricoprendo un ruolo dominante nella costituzione di S.G.R. divenendone presidente e come tale, anche se a mezzo di procuratore speciale, sottoscrivendo 1'atto quadro. Per il tribunate non era addebitale a Francesco Carbonetti la ritenuta dissipazione perch il suo ruolo era divenuto preminente net momento in
cui aveva assunto la carica di presidente di S.G.R. ma a qual punto la dissipazione, con la stipulazione dell'atto quadro, era oraniai avvenuta; n6, secondo d tnbunale, poteva attn'buirsi al Carbonetti Is qualifica di amministratore di fatto della liquidazione avendo- provveduto alla -indicazione degli acquuenti dei vari cespiti del patrimonio Fedit nel quadro della sua dismission perch- in ogni caso egli, in quella veste, agiva come amministratore dells S.G.R. e non delta lignidazione
La riferibilitit materiale della dissipazione ai predetti D'Ercole, Greco e - Capaldo non implicava, per il tribunale, una automatics dichiarazione di colpevolezza necessitando che is loro azione fosse sorretta dall'elemento psicologico del reato the nella materia a costituito dal dolo generico, e cioe dalla consapevolezza e volonta di compiere atti the cagionino o concorrano a cagionare un danno ai creditori o, ancora, pur non perseguendo direttamente il danno tuttavia lo preveda e agisca consentendo the esso si realizzi e necessitando altresi, in caso di concorso di persone nel reato, the ciascuno agisca con la consapevolezza di partecipare ad una azione potenzialmente dannosa.
Con tali premesse, il tnbunale escludeva che in capo a Stefano D'rcole sussistesse I'elemento soggettivo del reato sulle considerazioni che egli aveva assunto la caeca di commissario governativo pochi mesi prima della stipulazione dell'atto quadro, dopo the gli organ dells procedura avevano autorizzato la vendita in blocco del patrimonio a S.G.R. alle condizioni proposte da Pellegrino Capaldo. NE poteva avert rilcvanza, sul panto, l'avere inviato all'avv. Castilla, su sollecitazione del commas'
governativo dell'epoca, l'accettazione della proposta.
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Sully base di tali elementi it tribunale riteneva die D'Ercole, estraneo a tutta. la fase antecedents alla stipulazione dell'atto quadro, confidasse nella correttezza e regolarith di tutta la procedura; di qui l'esclusione, pet lui, del dolo anche se egli non era stato estraneo alla formulazione dell'atto quadro non ritenendo il tamale credibile die di esso si fosse interessato solo il commissario giudiziale risultando, anti, il contrario nel mere- espresso da quest' ltiino in data anteriore alla stipulazione deli'atto quadra, in cui riferisce circostanze apprese direttamente dal D'Ercole. L'assoluzione di D'Ercole, unico a rivestire is qualifica di amministratore Bella Fedit al momento del fatto, non comportava, per il tribunale, 1'automatico proscioglimento degli altri imputati. . Al riguardo it collegio riteneva che la partecipazione consapevole dell"'intraneus" fosse indispensabile solo quando essa incideva sulla lesione del bene tutelato. Da cis faceva discendere che 1'esclusione della responsabilith delltintraneus" per fatti diversi dalla sua mancata partecipazione al fatto, non escludeva la responsabilitI di altri anche se per essi non vi era la quality soggettiva necessaria per la sussistenza del reato. Riteneva, al contrario, che per No Greco vi fosse anche 1'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta26. a* scriveva al riguardo fi trrb male: "fin dall'inizio egli mire ad assicurare alla procedura lo sbocco finale della liquidazioue, quando vi sarebbero state pirl the valide ragioni di ordine formale e sostanziale per privileging un esito pia radicle con passaggio a procedure diverse. D'ahro canto egti si most sempre contrario, anche ingiustifictamente, a dismission parziali, benc hE ripetutamente suggerite dai c ommissari governativi. Inoltre palest) la propria disponrbiiitI ad attendere 1a coadtuzione della cordsta e poi, sells sentenza di omologa, opera u a netts seeks di cameo a favors della vendita in blocco, r acdo Federconsoca come liquidatore, differendo la socks definitiva e nel frattempo non prendendo mai in considerazione fi programma di vendite frazionate elaborato dal commissario Piovano.
Per giungere alla affermazione che precede it trthunale non riteneva fondata 1'ea:ezione relativa dells collegialiti dells decision sail base del dato di fatto del ruolo preponderante del presidents e giudice delegato, delle dichiarazioni dei membri del collegio escussi a dibattimento e dells considerazione the 1'llliceiti della condotta di uno dei membri del collegio non pub. trovare giustificazione nella incolpevole condotta degli altri Al contrarlo, nei meat the videro la mama a panto dell'offerta, in termini tutt'altro die rispandenti alit malt esigenze delta liquidazione, it Greco non teiine mai verso i promotori dell'iniziativa un atteggiamento di chiusura, quale ci si sarebbe dovuti Mender; stante la dichiarata indispombiliti ad elevate un prezzo che non avrebbe assicurato ii. 40 % ai chirografari, ma conduase invece trattative the preludevano all'accmlimento dell'offerta a turd i coati. Nessuno del suggerimenti dei commissario giudiziale e del commissario governativo fu accolto, mentre parere favorevole del comitato del creditori, invocato ai fini dells dedsione, era inficiato da un macroscopico conflitto di interessi, non rimosso dal magistrato, pur investito del problems. Nulla imponeva 1'accoglimento dells proposta e tuttavia tutto fu fatto in funzione della sus accettazione. La distanza tra valore del patrimonio e prezzo proposto giudicata colmabile da una serie di sopravvenienze, almeno in parte non verificate e dale quail non fu comunque concretamente valutata 1'iucidenza. .Ma soprattutto fu Musa Is nor ma die imponeva di assicurare almeno in via tendenziale la distribuzione del 40% ai creditod chirografari. L'autorizzazione alla vendita in blocco fu seguita da quell relativa all'atto quadro. In tat caso del tutto acriticamente vennero recepite le clausole the, smentendo presupposto dells vendita "cute acts; demandavano a SGR di fissare tempi c modi di aftuazione, non essendosi ritenuto di imporre clausole pits restrittivd. E soprattutto fu accettata 1'estensione dell'oggerto, sans the in motivazione compaia in proposito slam concreto riferimento. ale 8 don. Greco fosse cxmsapevole dell'impercombiliti delta vendita in blocco site condiziont proposte dimostrato dal distscco temporale tra Is fine dell'omolop e quella delle determinazione defmitiva dells modaliti di vendita. Crtb die non era legittimo net mate di ottobre, quando al patrimonio era stato riconosciuto un determinato valore, non sarebbe potato divenirio sei meal dopo, nei quail nulls di nuovo si ea verificato, al panto da giustificare was cad drastica riduzione. Per il recto degno di not' i pedissequo recepimento del volere dei proponenti, nonostante die 1'offata fosse divenuts a mono a mono inter meno convenienti. Tutto cib =Map it convincimento die I'affare dove:um comunque concludersi, ruche cost ma stab stabilito c percbd cost 8 Presidente Greco voleva die avvenisse. NE pull sottacemi, costituendo anzi un riscontro fondamentale, die lo steno Greco al dibattimento ha riferito die tutti sapevano die 11 prezzo eta insufficiente. 27Saiveva al riguarcb tnbunale: Sta di fatto die dotL Greco ebbs sawn un mob predaminante. AH'inizio in vents di giudice delegate si palest!) come vao inter re dei soggetti intaessati e pmpizib l'indebito sviluppo di una procedura gii meritevole di aim aorta. Poi pazonnimente si dichiarb dkgosto ad sundae la cordate, a prcscindae da qualsivoglia intavento del Collegio, call mostrando la volonti di addivenire ails vendha in blocco. 138
Parimenti, it collegio riteneva la sussistenza dell'elemento soggettivo anche per Pellegrino Capaldo2s a per giungere ad una tale affermazione non riteneva fondata 1'affermazione secondo la quale si verterebbe in un caso analogo a quello di chi rivolge ally pubblica amministrazione una istanza di rilascio di provvedimento illegittimo e non per questo concorre net recto di
Successivamente tonne 1'atteggiamento di attesa gib descritto, con riguardo all'istanza del 27-5-1992 dei commissari governativi, evidentemente in funzione del buon. esito •delta procedura, obiettivo davvery improprio per un magistrato, the da II in poi avrebbe fatto di two per definite la liquidazione con una cessione in blocco.
D'altro canto nel medesimo lasso di tempo ebbe sic uramente un incontro con it prof. Capaldo e in epoca. coeva confeerl quasi informalmente al prof. Carbonell it singolare incarico di pronunciarsi sulfa congruitil del prezza, salvo poi occultare ai colleghi, dichiaratisi all'oscuro, 1'appunto avuto in risposta a utilkzarlo invece largamente nella sentenza di omologa, senza dtazioni.
Tutto cis dimostra che, quale the fosse 1'intendimento degli altri magistrati, it dolt. Greco si era gilt formato um propria opinion, del tutto favorevole ally cessione in blocco ed alle aspettative delta cordate Capaldo.
La sua condotta fu dunque connotata dal perseguimento di tale obiettivo all'interno e all'este no del Cellegio e pub dunque essere autonomamente apprezzata, a prescindere dally camera di consiglio a dale ragioni per cue i colleghi avessero o mono condiviso le stesse scene.
Piuttosto pare singolare che uno del magistrati che composero it Collegio chiamato a pronunciarsi sull'atto quadro abbia dichiarato di non aver alcuna consapevolezza del fatto che la decision ally quale concorse modificasse in parte II decreto del 23 -3-1993, estendendo l'oggetto dells cessione oltre it limite dei c cspiti doom presi nella relazione particolareggiata.
Ciò vale a saggiare il grado di partecipazione degli altri membri ad una valutazione in realtà particolarmente significative e a gettare più di un'ombra sulla totale mancanza nel provvedimento redatto dal Presidente di qualsivoglia valutazione critica sul patto. Ed allora se il collegio fece proprie le valutazioni del presidente, ciò non significa che queste ultime, chiaramente viziate ab origine da un pregiudizio favorevole ad un determinato esito della procedura, possano sic et simpliciter considerarsi lecite, dovendosi al contrario riconoscersi lo specifico ruolo avuto dal dott. Greco, non condizionato bensì condizionante, ed anche strutturalmente distingulbile nella diverse fasi, in virtù della qualità di giudice delegato o di relatore dei vari provvedimenti.
Di qui Is valutaz one di penile rceponsabilitl del magistrato
per ii recto. di bangrotta fraudolenta da Jul primariamente
propiziaso con pmwedi anti univocamente diretti a quello
scopo e tali da creare le condiziooi giuridica-fattuati perchi la
disdpatimre potesse tealizzarsi.
D'abro canto non per dubbio che ii rmgist ato avesse is chiara consapevolezza ddl'esiguitlr del promo e del sottodimensionamento delta prospective di ricavo: tuttavia egli favor! la cessione in blocco e la stipule dell'atto quadro, giungendo addirittura a sottrarne le relation del prof. Carbonetti, che egli avvertiva come idonee a rivelare !toccata teams'.
7s Per questo ultimo II trrbunale rinviava a quanto in precede= detto in o rdine ai suoi comportamenti rllevanti a ally sue condotta durante tuna la pros edam concordataria.
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abuso commesso dal pubblico ufficiale che rilascia provvedimento amministrativo perch6 le due situazioni con erano comparable. 2s' Scriveva al riguardo 'tamale: 1' Ma nel caso di specie la situazione t sotto molts pmfili diverse. Innanzi tutto atone tm'ipotesi di ream in contralto, carattaizzata I in concreto di una detemdnata pattuizione contrattuale. Ise pad del contralto hanno tune parimenti conCorso alla sus stipulazione e alla lesion dell'interesae protetto daft mama ins rice invocabile. . D'ahro canto In materiale partecipazione del Capaldo in prima persona o per tramite di suoi incaricati, non solo At stipule finale, ma a time le fasi procedimenadi che I'hanno preceduta e preparata, in forma di istanm, di elaborazione, di sollecitazione, d i confronto, di spiegazione, ha finito per coinvolgerlo nella =Dz. zazione di quel contratto Macao che ci =ups, ben diversamente da quanta avviene con riguardo ad un provvedimento unllataalmente rilasciato da ma P.& su istanza dell'intemssato. Not v'I dubbio inoltre che il Capaldo fosse amsapevole di dove:• pervenire al risultato perseguito attraverso contributo fattivo di alai soggetti, a cominciare dal giudice delegato e da chi, quale commissario governativo, avrebbe dovuto stipulare cont ratio di cession, mans I'atW quadro. Cib sin piano strutturale vale a configurate la partecipazione del Capaldo al reato, quale extraneus, che propizia e determina condotta dell' intraneus orientandone altresi In volontL Del redo predetto imputato sapeva di pater fare affidamento su chi maggiormente contava in questa procedure, dot il dolt. Greco. Due sono gli elementi che convincono di cib. Innanzi tutto era noto the il prof. Capaldo stava predisponendo un piano ziguardante In vendita in blotto e dolt. Greco fin dal mesa di matzo rhfelb di essere disposto ad attendere la cordate, dopo aver tenuto per l'intero arco dells procedura una condotta volta a non pregiudicare In formale liquidazione e a mantenere Matta la composizione del patrimonio. Inoltre Ira giugno e luglio 1992, dopo che I'offerta Capaldo era state divulgata e comunicata agli orgaoi dells procedure, predetto e il Greco ebbero un incontro riguardante i contenuti dells proposal. Sta di lotto che in epoca coeva venue conferito dal magistrato al prof. Carbonetti quell'incarico singolare di cui pia volts s'b detto, singolare perch6 sottanzialmente informale privo di contenuti pregnanti ed al tempo stesso costituente il solo tentativo facto dal dolt. Greco per tivestire di qualche contenuto valutativo ab marinseco, ptocessuahnente spenchbile, la seeks che egli poi avrebbe beta. Proprio Is scars* significativiti dell'appunto del Catbonetti e Panama di diction acquisizioni dello stesso tipo dimostrano come quells scelta foam state press senza coaxed risamtri valutativi, che fa di per ad pensare ad urt acccndo can il proponeate nonch6 alb surrettizia ricerca fin dall'inizio di una qualdie forma di coperluta. Cho poi il dolt. Greco avesse ritenuto di pater sostanzi almente ignonlre i suggerimenti del commiisario govemativo e del commissario giudizisk samara dedicate low die podte e stoma Tighe, nonoatante 1'andammdo progreadvamente meno incitivo dell'offerta, costituisce conforms del fatto che disegno postula see In previs e otganica adesionc del magisttato, disposto ad =dare wand in un'impreaa, die nonostante Pelt:Weld dells nor= non si smebbe potuta in alcun mock) giustificare. Non I un caw che nesstmo abbia saputo oonvenimue spiegare perche mai dove see per form giungersi alla vendita in blocco a quo& condizioni, units ragionevole spiegazione essendo guano che postal I'mistemca di un accordo. Non occoaeva penduo I'admione di will i soggetti *stand prima o dopo a svolgme ma ruolo nella procedura, essendo sufficiente coinvolgimento di queW strategicamente pia) significativi ed essendo lave= Male die chi, come il dolt. Piovaao e neli'ultima Ease ancbe i primi contminari, avvertiva disagio, finisse per prof Brine un commode: discessus. 140
In ordine al recto di abuso di ufficio it tribunale, dopo aver rilevato che 1'abuso afferiva alle fasi prowedimentali, riteneva che No Greco con la sua condotta mirasse ad assicurare ally cordata facente capo al prof. Capaldo it vantaggio derivante dall'accettazione delta proposta a dunque dalla possibilith di procedere, in proprio e nelle forme preferite, alla liquidazione
Pivaosto va segi' 6to come la Supreme Cone abbia di recxnte avallato 1•'impoat:alo ne qui - . *twice, affetmandp che nelle. bad fraudolenta per d ye me r voiaptcria erasion a titolo aneroso di beni dell'impresa pub configurarsi 0 concorso dell'acquiiente, qualora si accerti la conoscenza da pane di quests che la cession lede i diritti dei creditori sully masaa patrimoniale attiva.
Ed invero non par dubbio the r1 prof. Capaldo fosse assistito da quells consapevolezza. Innarmi tutto costituisce non pill the una meta difesa 1'assunto die l'otferta fosse la m i g t i o r e p o s s c b i l e , in q u a n t o a p p e n a idonea ad a s s i c u r a r e it pareggio. del: Maack.- .. In realtl non is vero ad Puna ad l'altra cosy, poichd i partners non avevano alcuna percezione dell'assenza di profitti a pen:hi neppure r1 prof. Capaldo ha saputo giustificare ad es. it meccanismo dells detrazioni del prezzo.
In ogres caso sit gil visto come il predetto avesse determinato il prezzo nella percentuale del 55% del valore del patrimonio indicato nella relazione particolareggiata, costituendo un'elaborazione a posteriori del più ampio ragionamento sviluppato in sede processuale. Ciò conferma che si era utilizzata come parametro di base proprio quells stima che al dibattimento è stata aspramente contestata, ricomprendente tutti i cespiti aventi lo stesso credito MAF.
Gil su queste basi pub affermarsi the it prof` Capaldo era consapevole di offrire una cifra del tutto inadeguata rispetto alle potenzialitl realizzative.
Ma Is prove decisiva in tal senso t data dal fatto the net conteggio elaborato in sede di simulazione si prevedeva di ripartire 1140% ai chirografari, net presupposto the a fronts del prezzo di 2.150 mlliardi le spese in prededuzione ammontassero a 40 muiardi. Ma in resift gil dada relazione particolareggiata del prof. Picardi e dally sentenza di omologa si evinceva chiaramente che le spese in prededuzione sarebbero state molte di pal, essendo in gran pane correlate ally gestione di Federconsorzi e dunque indipendenti dale modaliti di liquidazione.
In tale senso sarebbero dovute decisivamenete considerarsi le stime formulate dal commissario giudiziale net proprio parere del febbraio 1993, allorchi aveva allegato una aerie di penapetti indicanti le spese sostenute a la previsions di rispar mio a se Gonda del tipo di liquidazione.
Risultava chiaro in tal modo the In spese prededucibili erano superiors a 40 mrliardi e the dunque nell'ipotesi di ac cettazione di un prezzo di 2.150 miliardi Is percentuale del 40% in favore ski creditori chirografari non sarebbe potuta garantirsi.
Detto aitrimenti, erano k stesse premesse utrlizzate dal prof. Capaldo a rivelare I'inadeguatezza deli'offerta e Is sue idoneit a ledere le legittime aspettative di quei creditori die del tutto ragionevolmenrte aveaaero r eputato di non aderire ally c ostituenda sock&
Quand'anche r1 Capaldo avesse ritenuto di non poser offrire di put, Gib non signifies the Is richiesta dovesse per forza essere accolta, ben potendosi proeedere nelle forme tradizionali, rinemciando ails "forte apinta innovativa" evocata dally sentenza di oraologa.
Nd potrebbe mai pensarai die I'operazione fosse state specificamente avallata net me Tito dally Hance d'Italia, posto die Is press d'atto dell'Iatitnto afferiva a pmffii diversi, primariamenete riguardanti I'incidenza dell'acquisizione sull'e quihl rio econ omico¬finanziatio dells banche coitivolte.
In conclusion non vi sarebbe potato =sere aft= margins per I'accogiimenito di area
proposta die in partenza non garantiva la disuibuzione dells percentuale di Legge e
die
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del patrimonio e che tale condotta, anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., integrava it reato di abuso di ufficio ma the tuttavia it passare del tempo imponeva una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta press rizione. Y:a sentenza era appellata dal P.M., da alcune parti civili, dal responsabde civtie e da alcuni imputati. In particolare. - . 11 procuratore della repubblica presso' it tribunale di Perugia appellava nei confronts del solo Stefano D'rcole assolto dal tribunate perms ii fatto non costituisce reato. 11 P.M., dopo aver dato atto dells ricostruzione della complessa vicenda, relativa alla procedure concorsuale a cui era stata sottoposta la Fedit, fatta dal tribunale, condividendone le conclusion a cui era giunto nei confronti di No Greco e Pellegrino Capaldo, contestava 1'analisi del tribunale relativa alla posizione di Stefano DErcole, nella sua duplice veste di, Commissario Governativo e liquidatore della procedura. Osservava al riguardo che se era corretta l'affermazione the l'unea sua funzione era quella di sottoscrivere 1'atto quadro imposto, non per questo, secondg.jl P.M. poteva affermarsi che anche la sottoscrizione fosse frutto di imposizione giuridicamente rilevante e per lui scriminante. A costui, secondo it P.M., non poteva sfuggire, per - la sua competenza professionale specifics: comunque comportava un'inaccettabrle svaluuaz ione del patrimonio, fonnato da cuspid dells piu diverse natura, ma di =no meritevole di ben alua consideration". 142
non solo il senso delle dimissioni di ben quattro commissari governativi tre dei quali avevano pubblicamente dichiarato die il prezzo offerto per 1'acquisto in bloc co dei beni era irrisorio e che vi era stato il loro dissenso; la consapevolezza die, per condurre in polio l'operazione, era necessario il suo assenso;
Is sproporzione dei valori indicati nell'atto quadro e quelli emergenti dalle
dell'atto ne poteva ignorare die lincarico di liquidatore da lui ricoperto, costituiva un prestigioso riconoscimento professionale per la importanza della procedure per cui 1'assolvimento del suo compito secondo i desideri di Greco e Capaldo, in concomitanza con le di mission dei precedenti commissari governativi, avrebbe comportato 1'apprezzamento e la riconoscenza di costoro.
In tale situazione la scelta di sottoscrivere I'atto quadro non era 1'i nica potendo egli offrire le sue dimissioni da commissario governativo, rifiutarsi di sottoscrivere 1'atto quadro senza dimettersi ally pan del suo successore Avv. Lettera nella face della attuazione dell'atto quadro con la conseguenza di provocare la scissions delle due cariche fino ad allora rivestite di commissario governativo e di liquidatore della procedura.
Avere, al contrario, scelto di assecondare i voleri di Capaldo e Greco significava avere dato I'apporto giuridico formale essenziale che questi si attendevano e cioi is sottoscrizione dell'atto quadro.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la colpevolezza di Stefano D'Ercole in ordine al reato a lui contestato con la sua condanna alla pena di giustizia. Calabrese Lucio, dipendente della Fedit, escluso dal processo ove voleva costituirsi pane civile, impugnava la sentenza lamentando 1'erroneitit della ordinanza del tribunale in data 20.6.2001 con cui era stata dichiarata 15narnmi.~sb dells costituzione di parte civile sul dato di fatto della cessazione del rapporto di lavoro prima del 2.8.1993 data di stipulazione dell'atto quadro perchi 1'individuazione di quella data era censurabile, arbitraria e non adeguatamente motivata anche perch6 nella stessa sentenza si faceva riferimento , a fatti pregressi avvenuti in sede politica tali da determinare una netts cesura tra quanto fino ad allora avvenuto e quanto sarebbe potuto avvenire in futuro. Chiedeva alla come di riesaminare la question con I'individuazione dell'esatto momento in cui le scelte adottate nella gestione societarie avevano alterato 1'equilibrio funzionale e flnanziario in modo tale da determinare situazioni dannose per i dipendenti. Faceva altresi presence che altri dipendenti che si trovavano nelle sue stesse condizioni non erano staff estromessi dal processo. Chiedeva, previo annullainento nella pane de qua dell'ordinanza impugnava, che la sentenza fosse riformata sul panto con le consequenziali pronunzie. L'avv Ludo De Priamo, difensore di:
parti civili private omesse
non avesse provveduto alla liquidazione dei danni essendo in atti sufficiente documentazione, non confutata da alcuno, in tat senso e in subordine che la provvisionale non fosse stata liquidata in misura maggiore o in misura quanto mono uguale a quells liquidata in favore di altri dipendenti. Chiedevano una riforma delle statuizioni civili nel senso sopra indicato. L'aw. Paola. Francesco, difensore di parti civili private omesse anch'essi difesi dall'avv. Francesco Paola lamentavano l'erroneita della sentenza relativa: Al capo della sentenza che aveva assolto il commissario governativo Stefano D'Ercole dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisce recto. Osservavano, al riguardo, the la sentenza, pur ravvisando nel fatto una ipotesi. di bancarotta per dissipazione imputabile in primis al commissario governativo aveva ritenuto la stipulazione dell'atto quadro irdlevante, ancorch6 momento consumativo dell'illecito, perch6 a quella data il pregiudizio dei creditori si era gia consumato in blocco; ritenevano the tale conclusions fosse errata perch6 1'atto quadro, che secondo le parti civil conteneva altri profili di illiceitii oltre quelli individuati dal tribunate, aveva avuto piena incidenza causale nella realirmzione dell' llecito perch6 se se non fosse stato -sottosc ritto non si sarebbe verificato il passaggio dei beni- da - Fedit a S:G.R.; n6, secondo g1i appellanti, era possibile scindere sul -piano fattuale I'atto quadro- dai provvedimenti giurisdizionali che ne costituivano . it presupposto. Osservavano, peraltro, die Stefano D'Ercole aveva fattivamente contribuito anche attraverso persone del suo staff alla redazione dell'atto quadro e aveva compiuto atti di gestione dells liquidazione strumentali alla realizzazione dell'illecito sia in relazione alla cessions di beni die alla . cessazione di rapporti di lavoro. Al capo dells sentenza che aveva assolto Francesco Carbonetti dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto. Osservavano al riguardo che la responsabilits di questi andava ravvisata net contnbuto causale alla realizzazione del piano attraverso i pareri. espressi in relazione alla cession dei beni e di fatto sussunti nella sentenza di omologazione del concordato preventivo c nel ruolo da lui avuto di consulente dei bilanci Fedit, di presidente di S.G.R. e di sottoscrittore dell'atto di transazione tra S.G.R. e liquidazione dells Fedit in data 31.7.1998.
Gli appellanti, a sostegno del lord . appello nei confronts di D1Ercole e Carbonetti e a integrazione, poi, della motivazione della sentenza, individuavano una serie di elementi che confortavano 1'assunto della tilsceita dell'ntera operazione che aveva portato ally sxssione dei beni alla S.G.R. e precisamente:
15llieeit della clausola, contenuta nell'atto quadro, relativa alla cession di bens. non conapresi nella relazione particolareggiata del . commissario giudiziale a cis a prescindere dall'entitI del valore economico della clausola stessa.
Osservavano, sul. panto, gli appellanti che la clausola ben difficilmente sarebbe stata inserita .senza una valutazione economica che, cost, assumeva una valenza sinergica e futizionale, sul piano probatorio per.
I'acquisizione, nel Ioro complesso di tutti i crediti Fedit nei confronti dei CAP molts dei quail sostanziosi e pienamente esigbili come coniprovato in atti;
per l'acquisizione delle cambia di valore pars a circa f. 800.000.000.000 anche se tali cambiali, circostanza contestata, erano ac cessori di garanzia di debiti dei CAP nei confronti dells Fedit; cambiali che bencht inventariate non erano state incluse nella relazione particolareggiata30;
per 1'acquisizione dell'azienda denominata "II Pino" di notevole estensione nella zone delta via Cassia in Roma;
per 1'acquisizione di monete e quadri mai inventariati e rinvenuti net cave= dells Fedit dal commissario governativo insieme site cambiali di cui prima si a detto.
Aggiungevano, che non era stato osservato it principio dell'onere della prova, applicabile al caso di specie, per cui incombeva agli imputati che I'invocavano, provare 15rrmievanza economica dei beni non inclusi nella relazione del commissario giudiziale e di cui era chiesta l'acquisizione. Concludevano, sul punto, die la perfetta conoscenza da parte di Capaldo della. situazione patrinwniale della Fedit, la sua identificazione con la struttura dells. S.G.R. a gli. organ .dells liquidazione erano una 'ulteriore conferma della funzionalitil della suddetta clausola alla dissipazione- del patrimonio Fedit. . II significato probatorio emergente dalla accertamenti effettuati dalla commission parlamentare di inchiesta. . Questi, secondo gli appellanti, confermavano la gigantesca operazione di dissipazione appropriativa posts in essere in danno di Fedit a nulla rilevando che al ten nine delle operazioni S.G.R. avrebbe chiuso in pareggio anche perche a loro avviso, molte vendite erano avvenute a prezzo vile ed erano state rivendute poco dopo a prezzo maggiorato31. II principio dells fomazione progressiva del giudicato ed it loro effetto di giudicato endoprocessuale emergente dalla sentenza con cui la suprema torte aveva respinto it ricorso avverso it sequestro preventivo dei beni e dalla sentenza della corte di appello di Perugia con cui era respinto Yappello avverso 1'ordinanza del tribunale del riesame di Perugia che aveva rigettato la richiesta di dissequestro dei beni. 70 Gli appolann ricordavano sal punto quanto detto did tribunals del rieaam e allocche aveva respinto in richiesta di dissequestro avanzata da S.G.R. in relazione alb intervenuta uansazione. 31 Richiamavano sal panto le consulenze di pane effettuate a c lone au alcune vendite. 151
Da tali provvedimenti gli appellanti facevano discendere, in assenza di altri elementi probatori nuovi the i fatti accertati erano staff attentamente valutatii per cui essi potevano essere posti a fondamento della decisione. II significato giuridico, fattuale e probatorio delle situazioni di conflitto di interesse. - Osservavano, al riguardo, the Capaldo nella sua qualiti di presidente di una delle. maggiori banehe creditrici della Fedit e contemporanemnente con poteri di gestione e' di strategia nelle pia importanti decision fsnanziarie della Fedit era in palese conflitto di interesse alla pad di Carbonetti. Situazioni di conflitto di interesse che, nell'ipotesi di bancarotta, costituiva una ulteriore prova delle condotte in favore del piano di dissipazione che poteva essere superata solo con elementi di prova contrari. La sussistenza del reato di peculato, in uno con quello di bancarotte fraudolenta nei fatti contestati come abuso di ufficio e per i quail era stata applicata la prescrizione. Sul panto osservavano the le situazioni di conflitto di interesse prima indicate erano anche prova piena dell'operazione appropriativa da qualificarsi, in concorso con it reato di bancarotta, peculato perchd tutte le condone di No Greco, e, in concorso, di tutti gli imputati, erano finalizzate all'appropriazione del patrimonio Fedit a contemporaneamente, come si evinceva dalla proposta dell'avv. Castilla, al controllo di tutti i CAP. Le modaliti di cessazione dei rapporti di lavoro. Sul panto osservavano the 1'estromissione dei dipendenti era un atto strumentale a necessario alb realizzazione del piano di appropriazione. 32 a titob di esempio indicavano is circostanae 11'assenza di un inventarie.
Lamentavano, infine, la violazione delle norme in materia di liquidazione delk spese.processuali. Chiedevano, previa, se del caso, rinnovazione del dibattimento, the il fatto di abuse di officio fosse qualificato come peculato e the tutti gli imputati fossero condannati, in solido con il responsabile civile, all'integrale risarcimento dei danni in favore delle parti civlli sec rondo gli eknchi the. • . fanno paste integrante dell'atto di appello e determinati nelle conclusion come domande . principali e subordinate e che, nel caso di condanna generics, gli imputati fossero condannati, in solido . con il responsabile civile, al pagamento di was provvisionale immediatamente esecutiva e che le spese fossero rideterminate. parti civili omesse lamentavano la loro mancata legittimazione alb costituzione di parte civile perche essi erano staff dipendenti delle society ARSOL a SIAPA appartenenti intcramente
alla Fedit e intimamente legate alla sorte di questa ultima per cui la vendita in massa di questa ultima aveva costituito pregiudizio delle loro posizioni.
La sentenza era appellata dall'imputato Ivo Greco il quale lamentava: un atteggiamento precostituito del tribunale nei suoi confronti. Osservava, sul punto, che it tribunale dagli atti processuali aveva tratto solo i documenti a le testimonian c e gli aspetti, secondo la sua particolare ottica interpretativa, che portavano alla dichiarazione di colpevolezza tralasciando ogni elemento di prova favorevole all'imputato ed elencava, per escludere ii previo concerto con Pellegrino Capaldo, e affermare the ogni decisions important era stato frutto della decisione collegiale le seguenti circostanze:
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La mancata menzione della nomina di un comitato provvisorio dei creditori, in analogia con quanto previsto dall'art. 40 L.F. e munito di ampi poteri ispettivi, the era stato sempre sentito in tutti i casi di vendita anticipata; La costiituzione del comitato dei creditori the aveva funzionato in tutti i casi successivi alla sentenza di omologazione: La tenuta dei contatti con l'avv. Casella, prima, a con-Pellegrino Capaldo, poi, erano awenuti solo avanti al collegio e alla presenza del commissario giudiziale, del commissario governativo e, se necessario, del comitato dei creditori; Le decisions piu importanti erano state prese collegialmente con un collegio predeterminato e con persone di elevata preparazione a competenza, che erano bene a conoscenza delle problematiche della procedura tanto che uno dei componenti aveva collaborato alla stesura del prowedimento, in data 233.1993, che aveva autorizzato la vendita in masse del patrimonio Fedit. La mancata menzione della sua istanza di astensione presentata in data 14.7.1993, allorche la stampa aveva dato notizia di un esposto al C.S.M. presentato da alcuni dipendenti Fedit nei suoi confronti prima the fosse stipulato 1'atto quadro; istanza respinta dal presidente del tri'bunale; La mancata indicazione, perchd non provata, dell'affermazione del triunale di contatti indiretti o non ufficiali con Pellegrino Capaldo; Lirrilevanza degli appunti del commissario governativo Cigliana perch6 privi di data per cui potrebbero essere stati da costui redatti in vista del procedimento the to vedeva coimputato per scaricare su altri la responsabiliti the era solo sua;
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L'illustrazione di aspetti della procedura non rilevanti per il decidere se non. al fine di sostencre it preconcetto intento accusatorio dimostrato dai giudici del primo grado; sotto tale profilo richiamava: la vicenda della correzione dell'errore materiale richiesta quando fi G.D. ally procedura era oramai uscito di scena e non era a questi imputabile e sulla quale non aveva potuto difendersi non facendo parte : del capo di imputazione; . is vicenda del mancato inventario che, per Legge, non compete al G.D. ma al commissario giudiziale; circostanza, pendtro, non versa pet-chi il commissario giudiziale, anche se attraverso stimatori con funzioni anche di redattori dell'inventario nominati per Voccasione, aveva proweduto a redigerlo; la vicenda delle scritture contabili perch6 la visita del G.D. nei locali della Fedit non era avvenuto per il controllo delle scritture contabili, ma solo per annotare, ai sensi dell'art. 170/1 L.F., la data di apertura della procedura concorsuale; l'annotazione era, poi, awenuta nei locali della Fedit perche la documentazione era tanta e tale da non potere essere custodita nei locali del tnbunale. Asseriva, sul panto, che la procedura non prevede il controllo sulla regolariti, delle scritture contabili che 8 compito del commissario giudiziale il quale, sulfa scoria delle scritture contabili (cosa the comports il controllo della loro tenuta regolare) verifica 1'elenco del creditori e dei debitori; cib era tanto vero the da la lettura della relazione del commissario giudiziale
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erano risultate irregolaritil che comunque non avevano impedito la ric ostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Aggiungeva che se la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili dove essere fatta in sede di omologa, occorreva precisare che ii provvedimento era stato collegiale e ad esso aveva partecipato necessarismente il •Pubblico Ministero che aveva dato parere favorevole all'omologazione del concordato; . , l'interesse del G.D. a conservare tins procedura complessa e scomoda perchd una tale affermazione non era vera. Sul punto, at di lh valutazioni relative all'esempio the un tale comportamento avrebbe dato ai futuri giovani magistrati, faceva rilevare che il tribunale non si era posto it problema di quale sarebbe stata la procedura alternativa considerato che, per lo stato di confessata insolvenza, 1'unico sbocco era tins procedura liquidatoria che portasse, dopo to scioglimento gia verificatosi ex lege, alla estinzione dell'ente. L'incompetenza funzionale del tribunale di Perugia essendo funzionalmente competente it collegio per i read ministeriali. Sul punto riteneva die it GUP, prima, e it tribunale, dopo, seguendo l'mpostazione del P.M. avevano ignorato il dettato della legge costituzionale n. 1/1989 che impone al P.M., non appena i; contestabile tin reato ministeriale, di trasmettere gli atti al collegio, the ha anche femzione di P.M., die I competence anche per i compartecipi. Asseriva the il P.M. nelle sue richieste aveva escluso una partecipazione a1 reato del ministro dell'agricoltura dell'epoca die aveva dato I'autorizzazione a sottoscrivere facto quadro; autorizzazione die aveva avuto una diretta 158
attinenza con la realiazazione del reato di bancarotta contestata agli altri correi. Di qui, secondo 1'appellante la nulliti dell tntero pros esso. . La contraddittorieti delle pronunzie Osservava al riguardo: Ia pronunzia in favoro del ministero delle politiche agricole era in contrasto con 1'airtorizzazione data dal. ministro al commissario governativos per la : sottoscrizione dell'atto quadro a cui viene riconosciuto 1'effetto produttivo del danno risarcibile;. . . Non erano liquidabili. i danni, subiti dai dipendenti dells Fedit per fatti di bancarotta fraudolenta, verificatisi anteriormente alla . • ammissione alla procedura; Non vi erano danni risarcibili se era vero die: 1'attivo era inferiore al passivo di circa L. 1.000.000.000.000 ed era stato perduto 1'intero capitale sociale per cui l'ipotesi dells ricapitalizzazione della Fedit restava una meta ipotesi smentita dai fatti; era stato proposto il concordato preventivo nella forma della cession dei beni ai creditori per cui in tal caso era altamente improbabile the i rapporti di lavoro continuassero per tutti anche perchE la cessazione della normale attiviti aziendale costituiva giusto motivo di licenziamento; 1'alternativa al concordato preventivo era il fallimento dells Fedit per cui non era possibile ritenere the i lavoratori avessero una nova change; il danno lamentato dai dipendenti derivava dal reato di bancarotta fraudolenta mentre gli era stato addebitato un fatto diverso mai contestato e cioe quello di non aver curato it raggiungimento dell'obbiettivo delta
rivitalizzazione di Agrisviluppo che era estraneo ally funzione della procedura di concordato preventivo.
II risarcimento dei danni per perdita del posto di lavoro era stato dato anche a dipendenti the avevano usufruito degli incentivi al pensionanunto e addirittura a eredi di dipendenti deceduti• in pendenza di procedura concordataria;
L'erroneitit della sentenza in panto merit o. .
Capo a) della rubrica relativa all'occultamento della istanza presentata dai commissari governativi in data 273.1992.
Osservava the la premessa da cui partite era la perdita dell'intero capitale sociale della Fedit per cui doveva ritenersi intervenuta la specifics causa di scioglimento della societI prevista dall'art. 2539 cod. civ..
Di qui ii problema se fosse necessaria 1'atto di messa in liquidazione della
societa, che si trovava in concordato preventivo con cessione di beni; liquidazione che, per effetto della legge 400/1975, doveva.effettuarsi nella forma della liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di societit cooperativa, con provvedimento del ministro cui era affidata la sorveglianza (nella specie Ministro dell'Agricoltura e Foreste); con 1'ulteriore. conseguenza che mai it decreto ministeriale avrebbe potato. scavalcare la procedura concorsuale anche se la legge non disciplina specificamente it caso di concorso tra concordato preventivo e liquidazione della societa.
L'iistanza dei commissari governativi poneva, quindi it problema se un ente, gib assoggettata a procedura liquidativa con Is cessione dei beni dovesse essere ugualmente messo in liquidazione e, in caso positivo, con quati modaliti.
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Problema risolto positivamente anche dal tribunate di Roma the aveva peraltro puntualizzato the la liquidazione doveva avvenire con le forme della procedura concordataria con la specificitI della natura cooperativa della Fedit. Da tale problematica era nata la necessith di sentire un illustre giurista per I'approfondimento della question; illustre giurista the aveva -dato . it suo parere in . data 10.9.1992, prima the fosse depositata is sent+enza • di omologazione avvenuta in data 5.10.1992, senza che esso fosse mai comunicato dal . commissario governativo al Giudice delegato,. nb fosse mai stato utilizzato agli effetti dell'istanza del 27.5.1992. In fatto: contestava che fossero omologabili l'occultamento della istanza ed it rifiuto a provvedere su di essa con il fatto pacifico della spontanea restituzione dell'istanza perche acquisisse it parere giuridico e negava the in tale facto potesse ravvisarsi il reato -contestato quantomeno sotto il profilo del dolo. contestava t'affermazione del trl'bunale, emergente in alcuni punti della sentenza; che la liquidazione coatta amministrativa dovesse essere disposta dalla assemblea dei sod a non dal competente ministero; riteneva che solo un tale errore poteva giustificare 1'affermazione del tribunals che, pur richiamando it dettato della L400/1975 e la competenza del ministro a disporre la liquidazione coatta amministrativa attribuiva all'organo della procedura concordataria I'intento di ritardare la convocazione dell'assemblea straordinaria per il timore the in quells sede sorgessero contrasti tra i sod, non tutti nelle stesse condizioni, con la conseguenza che sarebbe stata ritardata l'omologazione del concordato.
contestava I'nterpretazione data dal tribunale della sua affermazione relativa alla volonti di ricorrere al tribunale amministrativo in caso di messa in liquidazione coatta amministrativa da parte del ministro dell'agricoltura;
affermava, sul punto, die la dichiarazione doveva essere- intesa
-. esdusivamente come manifestazionc dells preminenza delle norme della legge -falliimentare sn quefa della liquidazione coatta amrdinistrativa, avente carattere amministrativo, perdu oramai la procedura concorsuale aveva gil la sua stabiliti anche se il concordato non era stato omologato.
Lamentava, poi, the non fosse stato tenuto in alcun conto it comportamento del commissario governativo in online al mancato sollecito o alla mancata comunicazione del parere richiesto al prof. D'Alessandro, ovvero al suo mancato interessamento alla sorte dell'istanza non reiterandola; segni di un comportamento teso a scaricare su altri la propria responsabilitl;
Contestava.l'affermazione del tribunale circa un suo obbligo di protocollare in cancelleria 1'istanza 273.1992 ovvero di non aver depositato 1'istanza in cancelleria perchE it primo obbligo non rientrava tra i compiti dd giudice delegato e per il secondo, come emergeva dall'ultima relazione quadrimestrale dei commissari governativi, vi era 1"mtesa con . gli organ della procedura in base alla quale tutte le istanzc dovevano essere consegnate al commissario giudiziale the avrebbe dato ad esse 1'ulteriore seguito.
Riteneva, pertanto, dm it reato di falso per occultamento non sussisteva anche perchi it dedotto intento del giudice delegato di pervenire alla vendita in masse dei ben della Fedit era ancora lontana e doveva comunque
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escludersi perch una tale forma di vendita non era neppure nei propositi dei promotori di S.G.R. Capo b) della rubrica relativa all'occultamento di tre relazioni redatte da Francesco Carbonetti. Lamentava la• carenza di istruttoria perch la ricerca dei documenti; la cui sparizione gli era stata imputata, si era fermata avanti at verbale di acquisizione della documentazione richiesta dal P.M. presso ii tribunale di Roma; in tale verbale i carabinieri davano atto dell'acquisizione di tre istanze redatte da Francesco Carbonetti delle quali .non i` stata trovata traccia negli atti esistenti presso la procura di Roma. Da cis non poteva derivare una sua responsabilita, per mancanza della materialit# del recto perchd la cancelleria della sezione fallimentare di Roma era in possesso di tre documenti a firma Francesco Carbonetti die erano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria e che, trasmessi al P.M. presso iZ tribunale di Roma, non erano stati pia rinvenuti e nulls escludeva che tali documenti fossero i pareri redatti da Francesco Carbonetti anche perch6 questi aveva sempre escluso di avere presentato istanze al tribunale fallimentare di Roma e dell'affidamento degli incarichi vi era traccia agli atti dells procedura fallimentare nella liquidazione degli onorari. Aggiungeva che it 'primo parere riguardava la divergenza tra i valori di bilancio ed it prezzo offerto per I'acquisto del patrimonio Fedit, d secondo riguardava l'indicazione dei criteri che devono sottendere alla formulazione di una prevision di realizzazione nella vend ita del patrimonio e it term era estraneo alla vendita del patrimonio Fedit riguardando la valutazione di un pacchetto azionario.
Riteneva, pertanto, che nessuno dei pareri poteva condizionare la sentenza di omologazione del concordato, ni 1'autorizzazione ails vendita in blocco per cui non vi era motivo di sopprimere tali atti.
Concludeva, sul punto, assumendo che non era condivisiibile la tesi del tribunals die individuava il movente della soppressione degli atti nc la necessiti di eliminare ogni rapporto In la , procedura fallimentare e Francesco Carbonetti per la posizaione . da questi assunta nel cousigh di amminictrazione della S.G.R., the peialtro era avvenuta molto piiu avanti
- net tempo, perchd cosi facend6 it tribunate aveva operato una modifica del capo di imputazione in base a congetture e illazioni che, tuttavia, lo avevano lasciato impreciso e generico.
Capo c) della rubrica relativa alla bancarotta fraudolenta per distrazione e dissipamento dell'intero patrimonio della Fedit. Sul punto premetteva: . La situazione economics e finanziaria della Fedit al momento della dismission del patrimonio in blocco. Faceva presente, al riguardo, che it patrimonio dells Fedit era caratterizzato dalla proprieti di numerose partecipazioni, a volta totalitarie e talora di quasi totaliti, the erano vissute solo grazie ai periodici finanziamenti fatto dells Fedit che svolgeva per questo funzioni di Holding; in tale contesto iI commissariamento delta Fedit aveva provocato it blocco e to revoca di tutti i fidi facendola precipitare in uno stato di dissesto irrevocabile con una decisa situazione di carenza di liquiditi; di qui la richiesta di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori caratterizzata dalla necessiti di evitare ii pericolo, sempre incombente, di
richiesta di fallimento delle consociate con rulteriore rischio di vedere azzerato ii valore delle quote partecipate; la vendita in mama dei beni, disposta dopo I'omologazione del concordato con provvedimento del mean 1993, rispondeva alla cennata necessiti ; la preoccupazione del tribunate era stabs, dunque, solo quella -di evitare it depauperamento del patrimonio dells Fedit the sarebbe stato agevolato dal ricorso alla liquidazione-.ordinaria perchb sarebbe state gravata. da: oneri elevatissimi e' si sarebbe chiusa dopo molti anni con la realizzazione.di gran lungs inferiore a quello -ipotizzato dalle stime; altra preoccupazione del tribunale era stata quells del destino dei lavoratori della Fedit che, . a seguito dells ordinaria liquidazione,. avrebbero perso it loro posto di lavoro; in tale situazione, allorch6 nel maggio 1992, era giunta la proposta dell'avv. Castilla, it tribunale aveva ritenuto che essa potesse risolvere tutti i problemi della procedura evitando anche un danno incalcolabile per i creditori. Faceva presente, altresi, che it patrimonio Fedit da liquidare era composto da beni, molto eterogenei tra loro, dei quali solo . alcuni apparivano appetibili. Sul panto esaminava le vane stime che neI tempo erano state fatte nel torso della procedura e rilevava the tra di esse vi erano divan non indifferenti a conferma della difficolta di dare it giusto valore al patrimonio Fedit; nE aveva pregio, per valutare in correttezza del comportamento degli organi delta procedura, d divario netto tra it valore complessivo del patrimonio, secondo le vane stime effectuate, e t'offerta dell'avv. Caulk perche si
trattava di due concetti non 'paragonabili tra Toro perchb it primo indica una previsions ed it secondo una certezza;
de, era tanto vero che net caso in cui le vendite non producevano un ricavato idoneo a soddisfare i caeditori chirografari, almeno nella misura del 40%, la circostanza non aveva influenza sul concordato preventivo che conservava tutta la sua validitil;
-nd. potevano avere rilevanzu- eventi : eccezionali e impreved bdi . die avrebbero potuto portare a vistose ridnzioni dei valori stimati e portava ad esempio la vicenda della Fedital partecipata della Fedit i1 cui valore di realizzo era stato di molto inferiors allo stimato.
L'insussistenza dell'accordo con Pellegrino Capaldo per ottenere la dissipazione del patrimonio della Fedit.
Sul punto, di fatto, venivano esposti, gli stessi argomenti di carattere generale prima enunciati e venivano ricordati gli incontri collegiali
avuti
con gli altri membri del collegio, la redazione di pane del provvedimento di autorizzazione ally vendita in blocco ad opera di un membro.del collegio, la partecipazione informale anche di altri membri della sezione alle decisioni collegiali, Ia sottoscrizione dei provvedimenti da pane di tutti i membri del collegio anche se cia non era richiesto dalla Legge;
negava, al riguardo, the egli fosse disposto ad attendere Is cordate capeggiata da Pellegrino Capaldo e non comprendeva da quail elementi probatori it trllunale avesse tratto l'affermazione.
Dopo le considerazioni generali sopra riportate contestava la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta.
Sul punto osservava die:
it reato in questions era un reato proprio necessitando la partecipazione di un soggetto qualificato c.d. "intraneus" e cioe: dell'mprenditore33. Nel caso di specie mancava una tale presenza per due ordini di motivi. II primp relativo alla esclusione del commissario governativo tra i soggetti indicati nell'art. 223 L.F. onde non poteva applicarsi a Stefano D'Ercole, - commissario governativo, la qualiti soggettiva di persona. che pub commettere i. reati previsti lolls legge fallimentare. It secondo relativo alla qualifica rivestita da Stefano D'Ercole al momento dells stipulazione dell'atto quadro. . Osservava, sul punto, che in caso di concordato preventivo risponde di reati fallimentari anche it liquidatore; orbene nel caso di specie Stefano D'Ercole, pur rivestendo entrambe le cariche di commissario governativo e di liquidatore della Fedit, aveva sottoscritto l'atto quadro nella sua seconda veste e cioe come commissario liquidatore nominato dal tribunale. A lui non poteva attagliarsi la figura del liquidatore di societi, indicato nell'art. 236 L.F. perchd relativa solo al liquidatore di societi nominato dall'assemblea societaria mentre it liquidatore giudiziale assume la veste di mandatario dei creditori ed opera nell'interesse e per conto della massa dei creditori. _ Non vi era stata cessions a prezzo vile e cib era dimostrato dal ricavato¬delle vendite effettuate da S.G.R. nella pia assoluta trasparenza a con la massima professionaliti. Ricavato the da un lato confermava la differenza coricettuale tra slime del patrimonio e prezzo dell'offerta e dall'altro faceva 33 an' teso in sense lato comprendendo la noaone anche i rappmeseatanti di societal legislativamente individuati
venire meno la circostanza di un indebito vantaggio di circa £. 3.000.000.000.000. Vantaggio economico che, dichiarato in circa £. 550.000.000.000 da S.G.R., si riduceva di molto per gli immediati vantaggi the ally procedura erano derivati: dalla celeriti della procedura con risparmio di maggiori risorse;, • .. dada.. certezza . di incamerare il 'mezzo entro 18 mesi dally stipulazione dell'atto quadro con la percezione da parte dei creditori di almeno il 40% det risp.ettivi crediti mentre in caso di liquidazione ordinaria tale percentuale sarebbe stata sicuramente inferiore; dally certezza the i piccoli creditori, fino a L. 20.000.000, sarebbero staff soddisfatti per intern del loro credito mentre altri creditori, fino a £. 1.000.000.000, sarebbero stati soddisfatti in misura agevolata; dagi aggravi a carico di S.G.R. per incentivi all'esodo dei lavoratori; dalla irrilevanza della cessione di cespiti non contenuti nella relazione del commissario giudiziale perchd di scarso valore e ottenuti dopo lunge trattativa alla cui conclusion S.G.R. aveva rinunziato alla originaria richiesta della solvenza del credito accettando solo the fosse garantita 1'esistenza del credito; clausola particolarmente rilevante per i crediti verso i CAP, motti dei quail si trovavano in condizioni di dissesto; della improbabilitit, come riconosciuto dabo stesso tribunale, che anche con una liquidazione ordinaria del patrimonio si sarebbe ottenuto un ricavato vicino ally stima; ne tale affermazione veniva meno perche ii trlbunale aveva aggiunto the la welts adottata aveva pregiudicato in radice is
possibility di ricavare di pin perch i, cosi opinando, aveva posto a confronto due metodi di liquidazione non comparabili;
della irrilevanza dei crediti MAF, valutati zero lire dai commissari governativi, i quali erano staff finanziati nell'anno 1999 solo nei confronti dei CAP perchd la circostanza, benchE avesse reso pin facile il soddisfacimento dei crediti verso- i CAP , non era assolutamentc prevedibile nell'anno 1993; •
dally infondatezza del giudizio di irrilevanza dato dal tribunale alle conclusion della connmissione parlamentare di inchiesta che • aveva fonnulato un giudizio assolutorio basandosi su un riscontro a ritroso rappresentato dai ricavi S.G.R. perch6 ancora una volta it tribunale poneva a base del suo giudizio delle . some che esso stesso aveva giudicato inaffidabili.
L'entiti della pens in via subordinata.
Osservava, sul panto, the le concesse attenuanti generiche dovevano ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti atteso il curriculum professionale caratterizzato, come avrebbe potuto argomentarsi se il tribunale avesse acquisito il fascicolo personale presso il CSM, da elogi e attestazioni di stima.
Le richieste istruttorie.
Chiedeva la rinnovazione parziale del dibattimento anche in relazione alle ordwanze dibattimentali e chiedeva di produrre alcuni docwnenti e I'acquisizione di alcuni documenti presso la presidenza del senato e di sentire, all'esito, gli ufficiali die avevano prodotto 1'informativa e 1'esame di alcuni testimoni oltre all'espletamento di una perizia contabile.
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Concludeva, previa se del caso rinnovazione del dibattimento, di essere assolto dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.
La sentenza era appellata anche da Pellegrino Capaldo il quale:
lamentava in via generale, alla pari di No Greco, un atteggiamento precostituito del tribunale nei suoi confronts.
Osservava, al riguardo, the la motivazione della sentenza aveva operato una ricostruzione dei fatti non aderente alla realth emergente dat .materiale probatorlo raccolto ed era tesa a dimostrare che, per i rilevanti interesss m gioco, necessariamente qualm-no doveva avere barato mentre una corretta valutazione, attraverso enunciati logici e non contraddittori, avrebbe escluso che un reato era stato commesso o che I'operato era frutto di dolo. -
la sentenza anteponeva alle esigenze di puntuale accertamento, la propria preferita version dei fatti, secondo cui vi era stata collusion tra No Greco e Pellegrino Capaldo per condurre la procedura esecutiva della Fedit verso un predeterminato esito, e, a ritroso, ne aveva cercato la conferma isolando, a tal fine, pochi frammenti di materiale probatorio interpretandolo, a volta, male.
Nel caso di specie, non era possibile ricorrere a scorciatoie probatorie o a generalizzazioni specie se si considerava che la procedura di liquidazione operata era innovativa rispetto all'iter tradizionale ed era giustificata dalla peculiarith della procedura concorsuale per cui ogni -op- erazione era stata frutto di ampio dibattito tra gli organ della procedura e ampia era stata la motivazione di ogni provvedimento del tribunale fallimentare.
Anzi, proprio la novita del progetto non poteva tradursi in un danno nei suoi confronti ed era necessario the valesse la presunzione inversa e the per
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affermare la sua responsabilith fosse rigorosamente provato da un lato la collusion con il magistrato a dall'altro the vi fosse il dolo di dissipazione in capo ad entrambi i protagonisti. A sostegno Ella osservazione esponeva: Is procedura di liquidazione della Fedit era stato oggetto di accertamento non - solo -dells autoriti giudiziaria, ma anche di una . •comniissio e parlamentare di indagine. - II tribunale di Perugia, benche avesse avuto a disposizione i1 testo iategrale della commiLcione di indagine, basata su documentati elementi probatori e su accertamenti tecnici compiuti da noti esperti del settore, non ne aveva tenuto conto se non per esercitare il proprio sarcasmo sul suo presidents; - ciascun provvedimento del tribunale fallimentare di Roma era stato preso collegialmente e ciascun membro aveva preso pane ale decision. Da cis arguiva, da un lato, che non poteva escludersi the la stesso No Greco fosse stato contrario a decisions press a maggioranza e, dall'altro, che il tribunals non aveva colto le implications che da tale dato ne discendevano ma si era abbandonato a valutazioni criticabili sul piano della logica e del buon senso. Osservava, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, the il processo era il luogo deputato per 1'accertaniento di eventuali compliciti nel reato, con la conseguente trasmissione degli atti al P.M.; ma cis non significava the nel reato avessero concorso gli altri membri del collegio ma the le sllic citi accertate dal tribunale di Perugia, non erano state percepite come tali dai membri del collegio ben potendo esistere tra le due ipotesi prospettate dal tribunate (inganno dei membri del collegio da parte di No
• Greco o concorso nel recto di tutti i membri del collegio) una tern soluzione a cioe il libero convincimento di tutti i membri del collegio in ordine ally soluzione adottata.
NE, secondo 1'appellante, aveva influenza 1'afermazione the No Greco si fosse formato, fin dall'nizio, it convincimento 'favorevole alla cession in blocoo dei beni - dells Fedit al prezzo offerto essendo : tale- convincimento pienamente lecito in relazione alla peculiarity del proccdimento. • - Secondo 1'appellante, I'opinione concorde di tutti i membri del collegio era un elements importante per verificare 1`illiceitI del coniportamento di No Greco e asseriva die it tribunale doveva accertare che 1'opinione favorevole di No Greco alla soluzione prospettata da Pellegrino Capaldo fosse frutto di pressioni illecite, di minacce, di compensi o di promesse di compensi e concludeva the di cis non vi era in sentenza la minima traccia essendosi limitato a fare una proposta die secondo i1 suo giudizio e. di quello dei partner era la migliore die si potesse fare.
La mancanza di un qualsiasi movente.
Secondo 1'appellante la sentenza non aveva affrontato it problems limitandosi ad affennare che il piano da lui presentato era gradito ai maggiori creditori di cui egli perseguiva gli interessi.
Osservava, al riguardo, die tale affermazione era smentita dalle sue dichiarazioni perche aveva agito nell'interesse di tutu i creditori i quali, peraltro, se volevano potevano partecipare alla society S.G.R. the aveva 1'unico scopo di procedere sollecitamente alla liquidazionc del patrimonio senza fini di lucro.
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Cib, a maggior ragione, valeva per No Greco non essendo emersi, nel corso del processo, elementi di collusione con l'offerente. II mancato confronto con le dichiarazioni dei testimoni e degli imputati contrari alla tesi dells collusione. Sul punto ribadiva che il tribunale non aveva preso in considerazione, ignorandole, le . spiegazioni e le affermazioni degli imputati the erano inconciliabili con la tesi accolta in sentenza ma che, al contrario, erano rilevanti perchd fornivano esauriente spiegazione del lord comportamento; mancato confronto the si era verificato anche con le dichiarazioni dei testi che di alcuni episodi, posti a base del convincimento dei giudici del tribunale, avevano dato diversa spiegazione. La mancata costituzione dei creditori come parti civili. Osservava, su punto, che nessun creditore si era costituito pane civile segno questo che essi non avevano ricevuto alcun danno dalla soluzione prospetta e accolta dal tribunale fallimentare; precisava che di quelli costituitisi tali non potevano considerarsi i dipendenti non avendo legittimazione attiva, nd il CAP di Perugia che si trovava in una posizione particolare ed il cui credito era stato accertato solo di recente dal tribunals di Perugia. Ricostruiva la storia di S.G.R. e le sue finalita. Asseriva, al riguardo, che il c.d. piano Capaldo, di cui riconosceva la patcrnitA, era nato dalla press di coscienza, dopo 1'accertamento delle condizioni legali per 1'ammissione alla procedure di concordato preventivo, dells necessity di "escogitare" una via nuova per la liquidazione del patrimonio Fedit stante la particolaritd del caso.
A tal fine era stata trovata la soluzione della creazione di una societal di gestione, di cui facessero parte tutti i creditori, che riduceva al minimo le spese di gestione e i ritardi della procedura.
Esso si presentava vantaggioso gift dal raffronto sul piano astratto con 15potesi di liquidazione tradizionale del patrimonio Fedit.
I:a sociati non aveva scopi di lucro ma solo quello di soddisfare i creditori e ridurre le conseguenze negative per il personale Fedit, il . prezzo offerto era stato congruo, la realizzazione dello scopo societario era stato raggiunto .nella massima trasparenza, ally fine della procedura ai soci sari rimborsato il capitale o at massimo vi sari un piccolo utile e in ogni caso i creditori, facenti parte della societal o the non ne hanno fatto pane, avranno ricevuto la stessa percentuale di ripartizione dei rispettivi crediti.
Contestava la cronistoria del commissariamento della Fedit fatty in sentenza.
Asseriva, al riguardo, che era errata la conclusion a cui it tribunale era giunto allorche aveva affermato che dietro la decisione del ministro Goria di commissionare Fedit fosse stata da 1ai ispirata; anzi, a suo giudizio, vi erano prove contrarie, desumibili dalle testimonianze assunte sul punto che erano state trascurate dal tribunale, da cui emergeva contrario e cioe la sua contrarieti al commissariamento della Fedit.
Contestava la ricostruzione della vicenda successiva al- commas' an'amento delta Fedit.
Osservava, sul punto:
la tesi del tribunale, secondo la quale it progetto del ministro Goria era quello di
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. , a.Mizar (ζ Ursae Maioris) (disc.)"y.~;ln.l~'.'.
create una nuova struttura con I'aiuto delle banche, fallito per 1'opposizione delle banche estere e per la mancata adesione del veto creditizio; la sua opzione immediata per la richiesta di concordato preventivo perchi le. altre soluzioni (liquidazione coatta amministrativa e ricorso alla " c.d. legge Prodi" avevano lo svantaggio di non mettere al riparo da possibili azioni di responsabilith. a azioni -revocatorie, specie verso le banche, e di non mettere a disposizione it -patrimonio della Fedit con cui sperava di alienate gli. istituti bancari onde costituire una nuova struttura da utilizzare net campo dell'agricoltura .. non era suffragata da alcuna prova e in ogni caso non vi era prova che egli avesse dato consigli in tal senso; anzi vi era prova che egli avesse dato parere contrario; non era veto che egli, nell'incontro con le organizzazioni sindacali, avesse parlato delle prospettive di ripresa dell'attivith di Fedit attraverso la society Agrisviluppo perchd tale incontro era finalizzato solo a fornire chiarimenti alle orgsninazioni sindacali sui riflessi del suo progetto derivanti dal piano ma tale piano non prevedeva nulla in tema di occupazione tanto che nessun accordo era stato sottoscritto in quella occasione; le contestazioni mosse al Giudice delegato ally procedura concorsuale, accusato di volere privilegiare ad ogni costo la procedura di concordato preventivo, non erano vere e non avevano trovato alcun riscontro probatorio. Secondo l'appellante i comportamenti da cui i! tribunale aveva tratto is sua conclusione (doe di avere dichiarato di attendere fin dalla fine di giugno 15stanza di ammissione al concordato preventivo e di essere stato prodigo di
consigii.nonchd quella di avere tenuto un atteggiamento di chiusura rispetto alle numerose istanze presentate dai commissari governativi, i quad; avevano urgenza di acquisire liquiditi) non erano fondate.
La prima, se vera, non risultando da alcuna forte dichiarativa ma solo da un appunto del commissario governativo Cigliana, era solo l'espressione della opportuniti cite la procedura, complessa e importante, che- sarebbe stata innesc ata. fosse preannrmziata al presidente dells sezione- faIInmentare. .
La seconds era indite di una rigorosa applic azione delle norme in. materia di concordato preventivo che impedisce, se non in caso di urgenza e per •.. . impedire II deterioramento del patrimonio, la dismission del patrimonio se prima non i stata completata la procedura concorsuale con la omologazione del concordato proposto. Si trattava, quindi, non di comportamenti illeciti, ma del pieno rispetto delle norme concorsuali relative alle autorizzazioni alla vendita di ben; prima della omologazione del concordato; . in . relazione alle affermazioni del tribunate riguardanti i pareri dati dal commissario governativo e dal commissario giudiziale, che nessuno di tali organi aveva rdevato alcunche di illecito net piano prospettato dando ad esso parere favorevole se non per piccoli aggiustamenti tecnici;
non erano condivise le argomentazioni del tribunale in ordine alla congruity del prezzo offerto.
Secondo l'appellante 1'affermazione del tribunate, basata sulfa relazione di sintesi redatta dal pool di tecnici incaricati dal G.D. di inventariare i ben; dells Fedit e di stimare it loro valore, era errata perchE non teneva conto di altri fatten come is stima dei probabili valori di realizzazione, la stima dei coati da sostenere per gunge re alts realizzazione dei cespiti, i tempi
necessari per liquidare it patrimonio; essa, inoltre aveva male valutato alcumi beni immobili o in modo eccessivo le partecipazioni societari ovvero il grado di realizzazione dei crediti. Analogamente, secondo 1'appellante, anche la relazione del commissario giudiiale risentiva degli stessi errori anche se questi aveva apportato alcune correzioni per. eliminare le discrasie più vistose. In realtà, secondo l'appellante, i.raffronto corretto tra is somma offerta ed it valore del. patrimonio, valutato secondo i criteri sopra indicati, dava contezza della congruity del prezzo offerto. Congruith the trovava conferma nell'ammontare di quello. che S.G.R. aveva realizzato nella liquidazione del patrimonio Fedit. In particolare 1'appellante contestava energicamente i criteri di stima dei crediti di Fedit, categoria per la quale si erano verificate le pia vistose smagliature tra stima dei periti, .stima del commissario giudiziale e offerta S.G.R. perch non davano contezza del modo con cui 1'esperta era giunta alla determinazione del grado di realizzabilita dei crediti e non aveva tenuto nel debito conto che la situazione, dalla data della stima a quells del deposito dell'elaborato, si era evoluta in peggio per 1'apertura di procedure concordatarie per molti dei CAP die 1'esperta aveva indicato come solvibili. Riteneva, pertanto, che it prezzo offerto fosse congruo e non era suscettibile di auniento atteso the nessun imprenditore serio avrebbe offerto una somma maggiore tanto che nessun utile era mai stnto distribuito tra i sod, i bilanci erano stab certificati da prestigiose societit di certificazione e la limpidezza delle singole vendite era stata verificata dalla Guardia di Finanza.
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Contestava le affermazioni .del tamale the per giungere a ritenere incongrua 1'offerta aveva escluso la rilevanza di quanto S.G.R. aveva ricavato dall'operazione a aveva indicato come parametro di valutazione la potenzialiti realizzativa di una ordinaria liquidazione. Per giungere ad una tale affermazione riteneva the la potenzialiti realizzativa del patrimonio significava chiedeisi quanta sarebbe stato posstbile ricavare dall'alienazione del patrimonio Fedit e quindi sui possibili esiti patrimoniali di una normale procedura e in tale ottica tutti coloro the avevano dovuto esprimere un parere sull'offerta della S.G.R. avevano valutato 1'offerta come quella the realizzava la massima potenzialiti del patrimonio esprimendo parere favorevole alla accettazione dell'offerta. Concludeva, sul panto, affermando che il controllo sulla potenzialiti realizzativa poteva essere effettuato o con i riscontri a ritroso owero con il metodo statistico ed entrambi i metodi conducevano alla stessa conclusions e cioe che 1'offerta S.G.R. era quells che meglio esprimeva la potenzialiti realizzativa nell'arco di diciotto mesi; ne a contrarie conclusion, secondo t'appellante, condurrebbe it metodo a ritroso se tra i guadagni di S.G.R. si conteggiasse il c.d. credito MAF la cue riscossione necessiterebbe di un apposito provvedimento legislativo e non trovando alcun riscontro probatorio the esso sarebbe stato oggetto di un tentativo di cartolarizzazione per un valore di £. 250.000.000.000 non andato a buon fine per I'attentato terroristico "delle due torn a Nuova York" dell'l1.9.2001. l'affermazione del tribunale secondo cui la determinazione del prezzo non sarebbe stato 1'effetto di elaborate calcoli ma 1'applicazione di una semplice
percentuale dell'attivo patrimoniale riferita indistintamente a tutti i cespiti contenuti nella relazione particolareggiata del comnussario giudiziale, non era condivisa perch una tale affermazione non era mai stata fatta essendo sufficiente al comitato promotore, composto tutto da esperti banchieri, effettuare semplici calcoli dopo aver operato detrazioni per le valutazioni errate pia vistose. - _ , Affermava; di conseguenza, che it prezzo non era nato acriticamente c concludeva sostenendo che in ogni caso la questione non aveva alcuna rilevanza perch it prezzo, •in ogni negoziazione, costituiva la risultante di una pluralitI di valutazioni non facilmente definibili n6 quantificabili. Non era vero, in merito alle rettifiche del prezzo proposto per tenere conto dei cespiti nel frattempo ceduti dalla procedura, che sul panto non fossero state fornite esaurienti spiegazioni avendole fornite net suo esame e di ease avevano dato ampia dimostrazione i difensori. Faceva presente, al riguardo, che it prezzo per i cespiti venduti nelle more della sottoscrizione dell'atto quadro, non poteva essere detratto nella misura del 55% del prezzo riscosso, cioI nella stessa proporzione della decurtazione operata nellindividuazione delta somma da offrire, perch nella determinazione dell'offerta complessiva era stata fatta la media ponderale del valore di . ciascun cespite fornito Hells relazione del commissario giudiziale (ben sapendo che alcuni beni erano staff valutati in misura anche inferiore al loro valore, altri a valori nettamente superiori) e operare una valutazione del ricavato in misura diversa da quella attuata nell'atto quadro avrebbe potato produrre effetti altamente distorsivi e, in astratto, si sarebbe potato prestare ad accordi collusivi.
non aveva compreso 1'affermazione del tribunale in merito al presunto abbattimento del prezzo ottenuto attraverso 1'atto quadro.
Osservava, sul punto che la tesi, secondo la quale S.G.R. avrebbe acquisito 1'intero patrimonio della Fedit al prezzo di f. 600.000.000.000 era smentito dally circostanza the la procedura con le entrate provenienti dalla sofa S.G.R. aveva soddisfatto interamente i creditori privdegiati, aveva pagato le
- spese della procedura e i crediti dei chirografari Walla imisura del 40%; il tutto per un valore di oltre duemila miliardi di lire. - il tribunale non aveva compreso la struttura giuridica e la operativiti concreta dell'operazione.
Sul punto contestava le affermazioni del tribunale Walla pane in cui asseriva che dells S.G.R. facevano parte pochi creditori, anche se rappresentanti una quota notevole delle esposizioni della Fedit, e che ad essa era, di fatto, preclusa 1'adesione di altri creditori perch6 avrebbero dovuto confluire non solo il loro credito, ma anche un ulteriore capitale di rischio e 1'ac cettazione di onerosi patti parasociali per garantirsi migliori condizioni di riparto.
La contestazione derivava, secondo 1'appellante, dal fatto che per 1'adesione ails S.G.R. non era necessario conferire it proprio credito, n6 era possibile una migliore ripartizione del ricavato della cession dei bens alla S.G.R. perchE la ripartizione era fatta dally procedura in percentuali uguali tra creditors aderenti a S.G.R. e creditori non aderenti. Al contrario ai soci delta S.G.R., al termine dell'esfstenza della society, sari solo restituito ii capitale da loro versato al momento dells sottoscrizione a un utile, se esistente, perchE is societ3 era nata ed a strutturata per tendere al pareggio.
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l'affermazione del tribunate in ordine alla postergazione dei crediti Agrifactoring non era • condivisa perchè la postergazionc operata dai creditori BNL, Banco di Santo Spirito ed Efibanca non era dovuta alla necessità di ottenere l'utile risultato del voto favorevole di Agrifactoring Owl concordato Fedit), ma era una scelta obbligati tenuto conto della situazione finanziaria del momento e rispondeva ad una consolidata prassi bancaria. l'affermazione del tribunate nella parte in cui aveva detto che egli aveva sovrinteso ails scelta del direttore generale Pellizzoli non era condivisa perchi gli era stato richiesto di incontrarlo e di esprimere un parere sulle sue capaciti professionali. 1'affermazione del tribunale circa la collocazione dell'atto quadro fuori degli schemi, pur elastici del concordato preventivo non era condivisa perche tale conclusion non aveva tenuto conto del parere del prof..Irti che aveva concluso per la piena validiti dell'atto. la sentenza si era soffermata su alcuni aspetti esecutivi dell'atto quadro a cui era estraneo perche si era dimesso da presidente di S.G.R fin dal 1994. le affermazioni della sentenza relative al costo dell'operazione per S.G.R. per effetto delle dilazioni di pagamento non era condivisa. A sostegno della contestazione assumeva the it tribunate aveva confuso is •realizzazione lorda con quella netta senza tenere conto degli oneri . cite S.G.R. aveva dovuto sopportare; oneri cite, sebbene non dovuti dalla procedura, compensavano, secondo I'appellante, it guadagno in termini di speditezza del realizzo con ripercussione sul valore di reatizzazione del patrimonio FediL
A sostegno di quests ultima affermazione osservava che 1'offerta riguardava tutti i beni indicati nella relazione particolareggiata del liquidatore alla data del 30.11.1991 per cui i beni alienati da tale data a quella della sottosc rizione dell'atto quadro, pari a circa £. 608.000.000.000 dovevano essere sottratti al valore indicato nella stessa relazione e cis avrebbe comportato una nova valutazione dei beni residui con.un allungamento dei tempi di realizzazione per giungere al medesimo risultato. .
Aggiungeva che oltre al prezzo offerto occorreva aggiungere gli oneri per - favorire 1'esodo incentivato del personate, l'assunzione di n. 70 unith presso la S:G.R., le spese gill sostenute dalla procedura dal 30.11.1991 alla sottoscrizione dell'atto quadro. . .
N6, secondo 1'appellante l'incongruitl del prezzo poteva derivare dal fatto che ben presto S.G.R. aveva tenninato it plafond per cedere a terzi i beni della. Fedit perch6 cosi opinando il tribunale dimostrava di . non aver compreso la struttura del bilancio S.G.R.
Parimenti, secondo 1'appellante, elementi per ritenere incongruo it prezzo di acquisto non potevano derivare dall'atto transattivo del 31.7;1998,-stipulato tra gli organi dells procedura e S.G.R., perch6 a seguito di quells transazione net patrimonio Fedit erano rimasti beni di notevole valore e tra questi il credito MAF con i quali ai creditori chirografari sarebbe stato garantita la ripartizione nella misura del 40% a fronte di quella minore realizzata
ad perche, secondo 1'appellante, se non fosse stata fatta la transazione, la liquidazione avrebbe incassato L 85.000.000.000 a fronte di £. 55.000.000.000 successivamente realizzati con i bcni non trasferiti, perch6
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la partita debito/credito tra Ministero dell'agricoltura e foreste e Fedit era anteriore al concordato e la relativa compensazione, se fatta all'epoca, avrebbe abbattuto l'attivo, considerato da S.G.R. per la determinazione dell'offerta e di conseguenza it credito MAF non avrebbe potuto essere valutato in L 1.000.000.000.000 per effetto degli interessi e in ogni caso it credito MAF silo stato non risultava realizzato, n6 vi crane prospettive -di. realizzazione: . Contestava, in diritto, alcune affermazioni del tribunale e precisamente: La qualifica di "intraneus" in capo a Stefano D Ercole nella sua quality di commissario governativo di Fedit nominato nel maggio 1993. . Al riguardo, riteneva che con la sentenza di omologazione del tribunale la Fedit, di cui era commissario governativo D'Ercole, non era pit titolare di alcun diritto sul suo ex patrimonio perch per effetto di tale sentenza esso era passato nella titolariti delta massa dei creditors ed era rappresentato dal commissario liquidatore the net caso di specie era la stessa Fedit, in persona del commissario governativo. Da Lib faceva discendere che t'atto quadro, in cui si sostanziava la contestata ipotesi di bancarotta, era intervenuto tra la S.G.R. ed il liquidatore che non era tra i soggetti indicati nell'art. 223 L.F. Faceva presente che I'atto quadro non era state da lui sottoscritto come presidente di S.G.R. a mezzo di procuratore perch6 la delega al procuratore era state conferita dal Consiglio di armministrazione. Contestava the I'assoluzione dell'"intraneus" perch6 il fatto non costituisce reato non avesse ripercussioni sugli altri coimputati.
Al riguardo, dopo avert fatto la cronistoria degli atti e dei provvedimenti pit significativi, a partire dal deposito dells sentenza di omologazione del concordato preventivo, the avevano portato alla sottoscrizione dell'atto quadro, dopo aver dato atto della nomina di Stefano D'Eraole alla carica di commissario governativo nel maggio 1993, dopo aver indicato le singole - condone addebitate a ciascun imputato e dopo aver ripreso i passi della sentenza impugnata che illustravano it ruolo di Stefano D'Ercole con, le ragioni che avevano portato ails sua assoluzione- per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, asseriva the le vicende attinenti is sottoscrizione dell'atto quadro e le successive fasi di liquidazione del patrimonio Fedit avevano rappresentato solo il momento attuativo di precedenti provvedimenti.
Da cib faceva discendere che il tribunale di Perugia aveva individuato una bancarotta impropria assolutamente anomala e non sostenibile sul piano giuridico perche con l'accettazione della proposta formulate e con la fonnalizzazione dell'accordo, mediante l'approvazione scritta del commissario giudiziale, gli organ della procedura dovevano procedere alla attuazione dell'accordo gesso sotto pens di responsabiliti civile.
Con l'ulteriore conseguenza che 1'"intraneus" del recto proprio a entrato in scene quando le condone principal dei concorrenti net reato si erano realizzate e consumate.
Con tie si era verificata una ipotesi di bancarotta dai contorni insoliti. Contestava I'argomento del tribunale the aveva configurato una responsabiliti degli estranei allorche nell"'intraneus" mancava 1'elemento soggettivo.
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L'appellante, dopo avere premesso che l'esempio relativo al reato di abuso di officio, indicato dal tribunale come esempio di punibiliti degli estranei al reato in caso di assoluzione del pubblico ufficiale per mancanza di dolo, non era conferente, osservava che le ulteriori argomentazioni del tribunate, allorche affermava che nel caso di bancarotta per distrazione, la partecipazione delltintraneus" non incideva sulla . lesion del ben giuridico, derivando essa dalla condotta . tipica, mentre 1'eintraneus" era discriminato solo per la sua particolare relazione con it bene protetto, non potevano essere condivise. Osservava, sul panto, che lo stesso tribunale aveva dato della dissipazione una definizione soggettivamente qualificata perchd in essa era sottintesa la volonta di dare una inadeguata valorizzazione del patrimonio ingiustificatamente e deliberatamente utilizzato per ricavarne una utiliti inferiore ails sua potenzialitd per cui non aveva potuto prescindere dal rinvio all'elemento volontaristico e tale definizione rendeva incomprensibile 1'affermazione the l'"intraneus" it scriminato solo dalla particolare relazione con il bene protetto. Di qui la contraddittoried delle due proposizioni con la conseguenza della impossibility di configurare le condotte degli estranei come ipotesi di bancarotta per distrazione o dissipazione. Sul panto riteneva, poi, che non era neppure configurabile, a suo carico, una ipotesi di bancarotta per induzione in errore, mancando, peraltro, ogni elemento da cui desumere una induzione in errore nellmintraneus", senza incorrere in una mancata correlazione tra dispositivo e contestazione.
Contestava the, proprio per la natura di alto dovuto dells sottoscrizione dell'atto quadro, nel comportamento di Stefano Dale fosse ravvisabile, oggettivamente, una dissipazione.
Rilevava, comunque, l"msuperabile discrasia tra le condone ascritte agli estranei e quells ascritta a Stefano DErcole successive alle predette . condone.
Al..riguardo faceva presente the la situazione the si veniva a cream da tali circostanze era anomala perchd:
in una prima fase, cioI fino alla sentenza di omologazione del concordat& preventivo, le condotte di Greco e Capaldo prescindevano dally condotta dell'"intraneus"; le condone attribuite a No Greco e a Pellegrino Capaldo prescindevano dalla presenza di Stefano D'Ercole;
in una seconda fase, dopo la nomina del commissario governativo, la presenza di un "intraneus" sarebbe astrattamente configurabile, ma nei suoi confronti nessun addebito era mai stato mosso malgrado avesse preso pane attiva a tutta la procedura che aveva portato, secondo it tribunate, alla dissipazione del patrimonio Fedit; di qui, secondo l'appellante la mancata possibiliti di identificare in concreto il soggetto "intraneus";
in una terza fase, quando cioi si era trattato di formalizzare e dare esecuzione ad un accordo gi3 concluso era improvvisamente comparso 1'"intraneus" che tuttavia era stato assolto per mancanza dell'elemento soggettivo del reato.
Da cis conseguiva, da un lato, the se la dissipazione si era gia verificata con il ragginngimento deil'accordo, il suo contributo si era rivolto nei confronti del commissario governativo the non era mai stato considerato
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"intraneus" del delitto di bancarotta e dall'altro, se si considerava la dissipazione avvenuta con la sottoscrizione dell'atto quadro, occcorreva determinate attraverso quali atti concreti, durante la permanenza di D'Ercole nelta carica di commissario governativo, questi sarebbe stato ilecitamente da lui orientato. Contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo. - Al riguardo affermava che se, come argomentato, dal tribunate, it . dolo consisteva nella consapevolezza di ledere gli interessi dei creditori- e tale consapevolezza era chiara in lui essendo palese la non -congruiti dell'offerta, non si comprendeva perche tale consapevolezza fosse stata esctusa per Stefano D'Ercole i1 quale non si era accorto della incongruiti della proposta n tale incongruitd era stata notata da tutti gli organ della procedura che net tempo si erano succeduti. Cie significava, per 1'appellante, the 1'incongruitil del prezzo non era facilmente percepibile ed era comunque la migliore offerta the potesse essere fatta a come tale era stata da tutti percepita. Ni, secondo 1'appellante, tale proposta ledeva gli interessi degli altri creditori perchd a tutti era data la facolta di aderire alla society e non vi era ragione di ague per lederne gli interessi patrimoniali. Del resto, concdudendo sul punto, I'appellante faceva presente che la stessa sentenza non esdudeva die la sua proposta potesse essere non accettata per cui non put, esdudersi the essa sia stata fatta in buona fede; buona fede the avrebbe potuto essere esclusa solo se fosse stato provato, ma cold non era, cite vi erano state pressioni, accordi sotterranei, intese illecite
intervenute con gli organ della procedura, al fine di pilotare la vicenda processuale verso un esito predeterminato in danno dei creditori. Contestava, per ii reato di abuso di ufficio, che fosse stata dichiarata 1'estinzione del reato per prescrizione.
riteneva che il reato non sussisteva sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Assumeva che nessuna autonoma condotta gli era stata mossa in relazione all'abuso contestato ed essendo it reato di abuso di ufficio reato sussidiario il fatto andava ricompreso net reato di bancarotta a lui ascritto.
Assumeva, altresi, passando al merito, the I'unica norma che avrebbe violato era quella dell'art. 181 nn 1 e 3 L.F. con riferimento all'omologazione del concordato preventivo e che la sua condotta doveva essere valutata congiuntamente a quella di No Greco senza nulla aggiungere sui concreti modi in cui la sus condotta si sarebbe esplicitata.
Lamentava la nulliti della sentenza nella parte in cui aveva pronunziato statuizioni civili, ivi compresa la concessione di una provvisionate. L'appellante faceva presente che le parti civili non si identificavano con i creditori ma con i dipendenti dells Fedit.
Di qui la considerazione che it danno patito dai lavoratori era ricollegabile allo stato di dissesto della societd di cui erano dipendenti e alla decisione di richiedere 1'ammissione al concordato preventivo a non alle condotte successive per cui non vi era nesso causale tra it lamentato danno ed it reato contestato; cib perche con la richiesta di ammissione al concordato preventivo, indipendentemente dal suo esito, la Fedit aveva perso is disponibiliti del suo patrimonio e non avrebbe potuto continuare a mantenere in vita i rapporti di lavoro con i suoi dipendenti.
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Ni un tale nesso sussisteva per la perdita di chance per la mancata attuazione della medesima attiviti di distribuzione a commercializzazione, prima attuata attraverso la Fedit, con la societal "Agrisviluppo" o con altra societal perchi tali progetti non erano andati in port) e mancava ogni metro di paragon per verificare la sussistenza di un danno. A tali considerazioni di carattere generale aggiungeva in. relazione alle posizioni dei singoli lavoratori, che is sentenza conteneva alcimi: errori di duplicazione a aveva accertato la sussistenza di un danno anche a chi aveva cessato it suo rapporto di lavoro ancora prima del commissariamento della Fedit. Lamentava,. infine, che fosse stata concessa una provvisionale immediatamente esecutiva di cui chiedeva la sospensione non sussistendone i presupposti (a questa ultima richiesta vi era poi state rinunzia in cede di camera di consiglio ad hoc fissata). Lamentava, infine 1'eccessiviti della pena anche per il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Concludeva in conformiti. Anche it responsabile civile proponeva appello per i suoi specifici interessi. Dopo aver fatto la cronistoria degli eventi the avevano portato al presente processo lamentava: in responsabiliti per fatto altrui i facto eccezionale a deve essere specificamente individuata la norma the la giustifica. Osservava che, nel caso di specie, il tribunale aveva individuate nella societal S.G.R. lo strumento attraverso it quale Pellegrino Capaldo,
presidente della Banca di Roma, avrebbe commesso Iillecito senza considerare che la Banca di Roma era solo una soda e non di maggioranza della S.G.R.. Di qui, secondo l'appellante, due ipotesi alternative che, in ogni caso, escludevano la sua responsabiliti civile. Nella prima se I'atto quadro era stato promosso da Pellegrino Capaldo nella sna qualiti di presidente della Banca di Roma, non vi era norma giuridica che rendesse S.G.R. responsabile dei danni civili causati da fatto illecite di Pellegrino Capaldo. Nella seconda ipotesi, se Pellegrino Capaldo aveva agito come presidente della S.G.R. non si comprenderebbe perch6 su di lui dovesse ricadere la responsabiliti per una decision presa da un organismo collegiale come it consiglio di amministrazione della societi e sostanzialmente dai trentaquattro sod. Soggiungeva che era impensabile anche solo ipotizzare che un piano come quello immaginato dal tribunale potesse essere stato concepito dall'intero sistema bancario e dalle maggiori societi italiane. Era stata affermata la sua responsabiliti civile in assenza di un nesso causale tra it fatto della stipulazione Milano quadro e it danno lamentato dagli ea dipendenti. Sul punto le argomentazioni addotte erano le medesime esposte dall'mputato Pellegrino Capaldo e ad ease si rimanda. Era state disposta la sus condanna anche in favore del ministero dells Giustizia the non 1'aveva chiamato in causa.
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La concession di una provvisionale immediatamente esecutiva, avendp tra 1'altro iniziato cause civili per 1'ac certaniento in concreto del danno, potendo bloccare la sua attivitd era di estremo nocumento per cui chiedeva la sospensione della provvisoria esecutiviti (a tale domanda vi era stata rinunzia nel corso del procedimento in camera di Consiglio appositamente convocata). L'erroneiti della , sentenza the aveva dichiarato la• colpevolezza- di Pellegrino Capaldo e, di conseguenza, la sua responsabiliti civrle per violazione delle norme sulla prova per presunzioni. Asseriva, al riguardo, che it tribunals aveva affermato la colpevolezza di Pellegrino Capaldo partendo dal data che la sottoscrizione dell'atto quadro¬aveva oggettivamente avvantaggiato S.G.R. a svantaggio dei creditori di Fedit; di qui, in mancanza di una ragione per vendere in blocco i beni Fedit, 1'affermazione the quells vendita era stata frutto di un. accordo fraudolento tra Pellegrino Capaldo, No Greco e Stefano DErcole. Riteneva che di tale accordo fraudolento non vi era traccia di prova diretta nd, nella sentenza impugnata, erano state spiegate le ragioni che avrebbero spinto Greco a favorire la conclusion di quel contratto rispetto ad altri. Di qui, secondo 1'appellante, le alternative erano due: o la valutazione concernente i! contenuto dell'atto quadro (pregiudizievole per i creditori Fedit) era ritenuto un fatto ovvero si risolveva in un giudizio. Nel primo caso, it tribunals errava perchi poneva a base del suo ragionamento un fatto non vero in quanto la convenienza per i creditori Fedit era consacrata nella sentenza di omologazione del concordato preventivo passata in giudicato perchi non opposta da alcuno.
°tel secondo caso, poneva a fondamento del ragionamento un giudizio e cis era contrario a norms
In entrambi i casi la conseguenza era die nessuna responsabilith, n6 civile, ne penale, poteva scaturire dalla sottoscrizione de Iran* quadro die era stato legittimamente autorizzato dal tr unale e stipulato conformemente alle prescrizioni contenute nella sentenza di omologazione del concordato.
L'erroneitit dells sentenza the aveva dichiarato Is colpevolezza degli imputati, e di conseguenza la sua responsabilith civile, per violazione delle norme relative al divieto di analogia e di quelle relative al concorso di person nel reato di bancarotta fraudolenta.
Osservava sul punto.
Per la sussistenza- del reato di bancarotta fraudolenta, trattandosi di reato proprio, era necessaria la presenza di un soggetto die rivestisse una delle cariche indicate espressamente nell'art. 223 L.F..
Tale soggetto non poteva essere individuato, come aveva facto ii tribunale, in applicazione del criterio di analogia, nel conunissario governativo essendo questtultimo una figura non assimilabile, per nomina e poteri, a quella dell'amministratore di societI. Non assimilabilith specificata dalla nuova formulazione dell'art. 2639 cod. civ. the per alcuni versi ha assimilato la figura del commissario governativo a quello degli amministratori societari. -
Non corrispondeva a veriti che 1'atto quadro fosse stato sottoscritto tra S.G_R. e Fedit.
Le argomentazioni addotte a sostegno dell'affermazione e lc conseguenzc che da ease derivavano erano le medesime esposte dal coimputato
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Pellegrino Capaldo allorchi aveva trattato della qualifica di "intraneus" in capo a Stefano D'Ercole a ad ease si rimanda. L'erroneitit della sentenza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza del concorso di Pellegrino Capaldo con D'Ercole nella commission del reato. Secondo l'appellante, se Stefano D'Ercole era stato assolto per 'mancanza della consapevolezza della lesion the si andava arrecando ai creditori,. perchE indotto ad opinare diversamente da atti ufficiali provenienti dalla procedure, cib significava the egli era rimasto estraneo sotto il• profilo psicologico al reato in questione e la circostanza non poteva non avere conseguenze anche sulk altre posizioni essendo nec essario, in tema di concorso, la sussistenza, tra i compartecipi, di un accordo funzionale, anche sotto 1'aspetto soggettivo, alla commission del reato e risultava che nessun rapporto vi era stato con Stefano D'Ercole. L'erroneita della sentenza nella parte in cui aveva affermato I'ammissibilitI del concorso tra "intraneus" (Stefano D'Ercole) e "extraneus" (Pellegrino Capaldo). Sul punto, contrariamente a quanto affermato dal tribunals, che nella giurisprudenza richiamata condivideva una dottrina ormai superata, riteneva the la responsabilitI dell'"extraneus" in un reato proprio doveva essere disciplinata dall'art. 117 c.p. e non dall'art. 110 c.p. per cui era necessario che anche I'"intraneus" agisse con 1'intento di realizzare 1'evento insieme all"'extraneus". L'erroneith dells sentenza nella parte in cui aveva ravvisato il concorso di Pellegrino Capaldo nella commissions del reato.
Sul punto faceva presente the costui -aveva solo proposto di acquistare in blocco i beni della Fedit ad un determinato prezzo a gli organ della procedura ed it conunissario liquidators erano liberi di accettare o meno la sua proposta. Contestava, di conseguenza, l'affermazione del tribunals secondo cui it reato de qua si sarebbe concretizzato in un contratto caratterizzato della Mc' eiti di una determinata pattuizione contrattuale per la cui- iealizzizione Pellegrino Capaldo sarebbe stato presente in ogni fase della complessa operazione suggerendo e determinando I'altrui volonta percht tale affermazione era una petizione di principio the non trovava alcuna base probatoria in ordine alla sua attivith di sollecitazione e istigazione dell'altrui volonta. L'erroneith della sentenza nella pane in cui aveva ritenuto sussistere la volontariet$ di ledere gli interessi dei creditori. Gli argomenti a sostegno del motivo di appello erano uguali a quell espressi da Pellegrino Capaldo al punto c) sub 5) e ad esse si rinvia. L'erroneità della sentenza per insussistenza della bancarotta per dissipazione. Sul punto ribadiva le argomentazioni espresse da Pellegrino Capaldo in ordine alie finalità per le quali era stata costituita S.G.R., che aveva come scopo precipuo quello di garantire al massimo tutti i creditori dando loro la possibilità di aderire alla società anche quando gli accordi economici erano ben chiari, a asseriva che nessuna violazione vi era stata in ordine alla congruità del prezzo offerto. Faceva presente che mancava un movente da parte degli imputati. 194
Anche tale motivo era comune a Pellegrino Capaldo per cui si rinvia alle argomentazioni gia esposte. Faceva presente che non erano stati presi in esame le prove favorevoli agli imputati mentre erano stati valorizzati sospetti in danno degli imputati. In particolare: non era stato tenuto presente the nulls era emerso dalle rogatorie espletate a carico di Ivry Greco, ne dai pedinamenti effettuati; non era stato tenuto canto the nessun incontro, oltre quelli ufficiali, aveva avuto Pellegrino Capaldo con No Greco; nessuna pressione era stata denunziata dai giudici che avevano composto i collegi; a volte era stato travisato it senso di alcune circostanze come net caso della society Agrifactoring in ordine ally postergazione del credito delle banche italiane . in favore di quelle estere affinche questa ultima esprimesse voto favorevole in favore del concordato preventivo di Fedit; . non corrispondeva al vero che Pellegrino Capaldo stesse in buoni rapporti con it ministro Goria; non corrispondeva al vero che Pellegrino Capaldo fosse consulente di Fedit e che averse avuto un ruolo net commissariamento e nella richiesta di concordato preventivo avanzato da Fedit; non era stato dimostrato che tra Capaldo e tutti i giudici della sezione fallimentare, che si erano interessati del concordato, vi fosse stata un accordo collusive; circostanza necessaria non potendosi condividere ii ruolo
loro assegnato di inconsapevoli e sottomessi strumenti del presidente del collegio No Greco;
non era stato valutato it ruolo che nella vicenda aveva avuto 1'assemblea dei soci Fedit the aveva espresso voto favorevole per la ratifica dell'operato dei commissari governativi;
- non era stato valutato it ruolo the nella vicenda aveva- avuto ti ministro dell'agricoltura che aveva autorizzato is sottoscrizione. dell'atto quadro benchd avesse avuto a disposizione ben quattro mesi35; - non era stato valutato ii ruolo che nella vicenda avevano. avuto it commissario governativo Piovano, quello giudiziale Picardi e it comitato dei creditori the si erano pronunziati per I'accoglimento del concordato preventivo con cessione dei beni.
Di contrail tribunale aveva valorizzato la presentazione dell'istanza 27.5.1992, da parte dei commissari governativi, con cui erano richieste a No . Greco disposizioni circa la necessity della convocazione dell'assemblea dei sod di Fedit a seguito della perdita del capitale sociale per la messa in liquidazione della societd; al riguardo osservava che della vicenda era stata data esauriente spiegazione non avendo dato ad essa, in relazione alla gravity dei problemi che continuamente nascevano nella procedura, e alla irrilevanza delle conseguenze che da tale richiesta scaturivano, secondo la giurisprudenza del tribunale di Roma. Di qui la non condivisrbilita delle conclusion a cui era giunto it tribunale sul panto.
x Le teatimonianze in tal senso erano trade dalla relazione dells commission parlamentare di incbiestt.
u Al riguardo riteneva the la competenza a decidere fosse del tribunale dei ministri a cui it P.M. cloven trasmettere gh atti per l'esercizio dell'azione penale.
Contestava che. nel comportamento di No Greco potessero ravvisatsi le violazioni di legge individuate dal tribunals. Asseriva al riguardo: Le violazioni attrlbuite nella fase dell'ammissione al concordato preventivo erano irrilevanti percht in quella fase la proposta avanzata dall'avv. Casella non era stata ancora formulata e vi erano altri imprenditori interessati all'acquisto in bloc co dei beni della Fedit come emergeva da un. appunto del commissario Cigliana; La mancata allegazione delle scritture contabili, dello stato analitico estimativo- dell'attivity, e dell'elenco dei creditori non era in ogni caso motivo di inammissibiliti rimandando fart. 162 L.F. ann. 160 e non all'art. 161 L.F.; L'esame delle scritture contabili presso in sede dells Fedit non era dovuto ad un suo interesse, per superare eventuali cause di inamrnissibility, alla conclusione della procedura nella forma del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori; La mancata autorizzazione a vendere cespiti della Fedit prima dell'ammissione al concordato preventivo era giustificato dal tenore dell'art. 167 L.F. e dalla giurisprudcnza dells supreme corte sul punto; le argomentazioni del tribunale, a giustificazione della possibility di vendere i cespiti anche in quella fase, doveva comportare it ricorso a procedure alternative come la liquidazione coatta amministrativa a il ricorso ale procedure per le grandi imprese in crisi. Osservava sul punto che, premesso the vi erano dubbi the iI ricorso a questa ultima procedura fosse applicabile alla Fedit, la procedura di
liquidazione coatta amministrativa aveva effetti analoghi a quelli del fallimento ove i; permessa, come per il concordato preventivo, la vendita in blocco di tutti i beni.
Faceva presence, in ogni caso, the il tribnnale non aveva spiegato per quale motivo it ricorso a un'altra procedure, diversa dal concordato preventivo, avrebbe tutelato meglio g1i interessi dei creditori, anche. in considerazione che tali procedure sono pin formalistiche. e burocratiche• a si de no in tempi pin lunghi rispetto a quelli del concordato preventivo.
II tribunale fallimentare aveva correttamente rimesso la questione della meritevolezza degli amministratori a della capienza del patrimonio al momento delta omologazione essendo prassi che at momento del ricorso si proceda ad un esame sommario del ricorso.
Non vi era stata violazione dell'art. 181 n.2 L.F. perchd tutti i creditori privilegiati erano stati integralmente pagati e con il pagamento della seconda rata quelli chirografari erano stati soddisfatti nella misura del 40% senza tenere conto di quanto introitato dalla liquidazione per effetto della transazione che ancora non era stato ripartito; contestava, sal panto, i calcoli fatti dal tribunale a aggiungeva che nella valutazione fatta dal tribunale non erano stati considerati i vantaggi indiretti che ally procedure sarebbero derivati dalla vendita in massa del patrimonio Fedit e die la questione era state affrontata correttamente dal cone' gio net decreto . the autorizzava la vendita in massa dei cespiti Fedit.
Non vi era state violazione di legge per la nomina dello stesso debitore a commissario liquidators essendo pacifica tale possibiliti.
II riferimento, nell'atto quadro, al patrimonio indicato nella relazione del commissario giudiziale alla data del 30.11.1992 non era frutto dell'accordo intervenuto tra Pellegrino Capaldo e No Greco perch entrambi erano rimati estranei alla trattativa per la stesura dell'atto come emergeva dalle testimonianze in atti specie quelle del commissario giudiziale, La cession & di tutti i beni con valenza meramente simbolica• . era: state disposta a seguito dells rinunzia da pane di &G.R. alla garanzia dell'esistenza del credito ceduto per cui tale clausola andava a vantaggio della liquidazione. La mancata indizione di una gars pubblica di acquisto era giustificata dal fatto die la proposta Casella era stata abbondantemente pubblicizzata ed era conosciuta nel mondo economico e malgrado 65, a distanza di circa un anno, nessuno aveva avanzato proposte. La hmgaggine della procedura era dovuta alle speciose ragioni addotte dall'avv. Lettera (commissario giudiziale e commissario liquidatore della procedura) perche senza tali obbiezioni la procedura sarebbe stata chiusa nei tempi previsti con maggiori vantaggi per gli stessi creditori: . Concludeva asserendo che it ricorso a tali argomenti era specioso ed era determinato della volonta di utilizzare ogni argomento, anche irrilevante, pur di giungere ad una sentenza di condanna. Chiedeva, previa sospensione dells clausola di provvisoria esecutorieti della provvisionale (a cui vi era rinunzia nella camera di consiglio appositamente fissata), che fossero annulate l'ordinanza di ammissione delle costituite parti civili, it decreto di citazione del responsabile civile richiesto dai dipendenti Fedit e dal CAP di Perugia e die, in riforma della
sentenza impugnata, Pellegrino Capaldo fosse assolto dai reati a lui ascritti, the fosse esciusa la responsabiliti del responsabde civile e comunque the le domande nei propri confronti fossero respinte.
Nelle more del giudizio numerose parti civili revocavano la loro costituzione anche se agli atti non vi era procura del difensore ad hoc; il custode. continuava a depositare i rendiconti mensili e la relazione trimestrale sullo stato delle societi in custodia e it difensore di S.G.L depositava memoria per chiedere l'inammissibiliti degli appelli proposte da coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile ma erano stati esclusi in primp .grado nonchd una serie di atti di rinunzia all'appello proposto da numerose altre parti civili.
Alla prima udienza, in relazione alla regolare costituzione delle parti, in accoglimento dell'eccezione sollevata dal responsabile civile, veniva dichiarata 15nammissibiliti degli appelli proposti da coloro che avevano chiesto di costituirsi parte civile ed erano stati esclusi dal processo in primo grade, veniva rinnovato parzialmente it dibattimento per 1'acquisizione dei
as Si riporta per quello the qui interessa it tenore dell'ordinanza predibattimentale: Visti gli ant. 589, 591 c.p.p.;
Sufe eccezioni di inammissibiliti degli appelli (idle paiti civili escluse dal processo di primp grado e di quelle non menzionate nel dispositivo della sentenza appolata; appel anti sollevata dal responsabile civile:
sentito it Procuratore Generale e i difensori delle altre parti civili;
OSSERVA
l'ordinanza drbattimentale di esclusione della pane civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall'imputato, i serape e def:nitivamente inoppugnabile, perchi it soggetto danneggiato, una volts estromesso dal processo, perde Is qualiti di pane e non t pia legittimato ad imposture I'eventuale sentenza assolutoria dellimputato the non contiene alwm statuidone decisoris the lo riguardi35.
Con egae cie va didriarala rinamm to per are di legit al semi de®'aai 591/1 ktt a) c.p.p., degli appeal proposal al sal efetal dvill dai seguead appeiaa&
1. Rappresentati a difesi dagii avv. Paola Balducci e Giuseppe la Gras:
Calabrese Lucia
2. Rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Rod:
Tops Osvaldo,Buscioni Simonetta e Parigi Luigi, Acqusfredda Nicola Santo, Nitti Francesco, Paterino Pietro, Vacca Domenico, Giuliani Barbara, Angelozzi Ubaldo,
documenti esibiti da No Greco e all'esito del dibattimento ti procuratore generale e i difensori delle parti private concludevano come in atti.
Preliminarmente vanno affrontate le questioni di rito relative: Agli appelli delle parti civili the -hanno revocato la loro costituzione o hanno rinunziato all'appello dopo la proposizione dell'appello, ma prima delta fissazione 'dell'udienza dibattimentale o nel torso del dibattimento ovvero, pur risultando tra le parti civili appellanti, non avevano concluso in primo grado. all'eccezione di incompetenza funzionale del tribunale si Perugia sostenendosi che la competenza spetta al c.d. "tribunale dei ministrL In ordine alla prima question la corte ritiene che tutti gli appelli proposti dalle parti civili che hanno revocato la loro costituzione37 siano inammissibili per cui va . pronunziata declaratoria in tal senso con la condanna degli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado. Borgheresi Roberto, Ceccantini Pasquale, Gaeta Fausto, Gioielli Ressria, Minieri Domenico, Naldi Ida, Nigi Franco, Sorbi Paolo, Tritto Angela, Spadaecini Claudia, Altobelli Americo, Astolfi Maurizio, Baiola Elideo, Bonaldo Marco, Bragagnolo Giovanni, Canipagna Giovanni, Campagna Maurizio, D'Arcangelis Ascenza, Di Lello Pasquale, Face Andrea, Falcinelli Massimo, Gambioli Ia'liana, Giaccherini Luciano, Giaccherini Moreno, Marchioni Carlo, Nail Daniels, Penazzi Massimo, Piccinato Natalino, Pisa Umberto, Quintini Antonio, Reginaldi Franco, Ridolfi Umberto, Roccatani Assents, Romano Giuseppe, Rossi Stains, Salad Arcangelo, Salvatori Luciano, Stamegaa Antonio, -Tuccio Vincenza, Vasconi Biagio, Velocci Luigi, Viti Vincenzo, Zaccheo Giovanni Battista, Salsas Mario, Pizzi Octavio, Rocca Marco, Torten Nano, Maniscalco Ugo, Salvatorelii Marina, Lucian Remo, Bruno Maria Aurora, Tedesco Pasquale, Rossi Mario, Borchi Paolo, Macioci Marina e Gnocchi Vincenzo. DICHIARA ins ile gli appelli proposti dai suddetti avverso la sentenza emessa in data 29/9/2002 dal tribunale di Perugia in c izione collegiale the condanna al pagamento die ulteriori spew di giudizio a se DISPONE 1'eacLoione dal processo. " Le relative procure a transigere e revocare Is costituzione di pane civile sono state depositate dal difensore del legale rappresentante del responsabile civile netle more degli atti preliminari al giudizio.
La corte osserva, at riguardo, che 15ntervenuta revoca della costituzione di parte civile, a maggior ragione quando essa trova it suo fondamento nella transazione delle question civili nascenti dal reato, rende gli appellanti carenti di interesse ad una modifica dei relativi capi della sentenza. Di cia si t~ occupato ripetutamente anche la suprema corte che, pronunziando su casi analoghi, ha escluso la possibilitit• che la come di . appello-posse occuparsi di questioni civili allorche sia intervenuta la revoca della costituzione di parte civile. Analogamente va dichiarata l'iinammissibiliti degli appelli per i quali le parti civili hanno dichiarato espressamente di rinunziare. Ad analoga pronunzia di inammissibilith si giunge per le parti civili Barraco Angelo, Uccello Luana, Placido Maria Incoronata e Ascenzi Alberto perchd i priori tre non risultano tra gli appellanti mentre it quarto non ha presentato conclusioni in primo grado onde la sua costituzione_ deve ritenersi revocata con conseguente inammissibiliti dell'appello. Consegue, sulla base delle dichiarazioni di revoca delle rispettive costituzioni di parse civile, delle rinunzie all'appello in atti, delle mancate conclusioni in primo grado e infine per non aver proposto appello che vanno .dichiarati inammissibili, per mancanza di interesse, ai sensi dell'art. 591/1 lett.a) c.p.p., gli appelli proposti ai soli effetti civili dai seguenti appellanti. parti civili omesse
In ordine all'eccezione di competenza funzionale la corte ritiene che essa vada respinta. Asseriscono, concordemente sul panto, No Greco e il responsabile civile che il P.M. nelle sue richieste aveva esciuso una partecipazione al reato del ministro dell'agricoltura dell'epoca che aveva dato 1'autorizzazione a sottoscrivere l'atto quadro; autorizzazione che aveva avuto una diretta attinenza con la realizzazione del reato di bancarotta contestata agli altri correi. Autorizzazione che impediva al P.M. di iniziare qualsiasi indagine anche nei confronti dei compartecipi, indipendentemente dalla colpevolezza del ministro, a lo obbligava a trasmettere immediatamente gli atti al tribunate competenzc per i reati ministeriali. La tesi non a condivisa Al riguardo la corte osserva che dagli atti processuali non emerge alcun elemento da cui desumere che it ministro su cui incombeva la sorveglianza
sulla Fedit, anche se in concordato preventivo, fosse coinvolto, a qualsiasi titolo, nel reato contestato. Ne tale coinvolgimento put, desumersi sulla base delle considerazioni sopra riportate perch it reato in astratto a Iui contestato sarebbe la partecipazione nel reato di bancarotta per distrazione o dissipazione che t; reato estraneo ally carica di ministro investito della sorveglianza su Fedit. Valgono sul panto le considerazioni fatte. dal GIP nella propria ordinanza del 6.7.2000 che sono condivise anche dalla corte. Ad esse va aggiunta, con carattere assorbente che 1'atto quadro, I'unico atto astrattamente riconducibile alla gestione del ministro Diana, non necessitava della sua autorizzazione per essere . stipulato essendo espressamente riservato al liquidatore, organ della procedura the solo casualmente, perch frutto di una scelta del tribunale, coincideva con il legale rappresentante della Fedit; cis i; tanto vero the nel decreto 233.1993 il legale rappresentante dells Fedit era autorizzato a sottoscrivere I'atto nella sua qualitd di liquidatore e non di commissario governativo e successivamente le due cariche sono state sdoppiate, allorch 1'avv. Letters, nominato commissario governativo al posto di DErcole, aveva ritenuto che potesse esserci una inconciliabilitit tra le due figure, e it nuovo liquidatore ha continuato a dare esecuzione all 'atto quadro con ii trasferimento dei beni della Fedit allay S.G.R. Passando all'esame del merito, la corte, ritiene di dovere esaminare in primo luogo i motivi proposti dagli imputati Pellegrino Capaldo e No Greco nonchC dal responsabile civile S.G.R. S.p.A., limitatamente per quest'ultimo, agli aspetti the attengono ally colpevolezza di Pellegrino t~(Y 209
Capaldo, risultando evidente the un loro accoglimento avrebbe evidenti ripercussione sulla posizione degli altri appellanti. Essi possono esserc trattati contemporaneamente indipendentemente dally parse che li ha prospettati e se essi sono stati proposti da uno o da pih appellants. Un primo motivo di gravame attiene ally asserita imparziali$1 o atteggiamento precostituito del giudice. $ tin motivo, divenuto oramai consueto nelle aule di giustizia, che viene immancabilmente invocato ogni qual volts a affermata la colpevolezza di. person the ricoprono o hanno ricoperto incarichi di rilievo in settori importanti dells societI come quello finanziario, politico, amministrativo, sportivo come se lo status dell'imputato sia un attestato. permanente di liceitit di ogni comportamento da essi posto in essere; stato sociale e pregressi comportamenti di liceitd the non dovrebbe consentire al giudice di accertare se siano stati commessi reati o, addirittura, arrivare -ad un giudizio di colpevolezza38. La storia giudiziaria, non solo dell'talia, I piena di vicende contraries E, peraltro, motivo che nel caso di specie va immediatamente affrontato condizionando, un accertamento positivo del genere, 1'intera motivazione del tribunals. Esso non t` fondato. " Si fa rifezimento a panto scrimp nell'atto di appd o di Pellegrino Capaldo a paging 5 al cm:bE si afferma die 0 prof. Capaldo, atudioao e pofemionista di livelio interaaaonale aonoaciuto e atimato da to ti i protagoniati del monde bancario e finanziario non b certamente persona sospedsbile di fornire la propria considerate per fini Bleciti. 210
Basta, al riguardo, rileggere la trascrizione delle udienze del primo grado per constatare la puntigliosa attenzione prestata dal tribunale a che le domande fossero correttamente poste. L'niparzialsti a la corretta gestione, questa volta del materiale probatorio, non sono venute meno solo perch 1'esito del giudizio. non a stato corrispondente alle aspettative di taluno degli imputati. Ne la decisione dei giudici parte dal preconcetto delta illiceiti della innovativa procedura esecutiva ideata da Pellegrino Capaldo perch it tribunale con ampia motivazione - fondata o memo si vedri in seguito- ha dato conto della sua decisione che b conseguenza della valutazione degli elementi probatori posti alla sua attenzione; valutazione che legittimamente pub essere contestata dalle parti processuali, sia pubblica che privata, sottoponendo la decisione al vaglio della corte di appello prima e, se del caso, della come di cassazione dopo. La contestazione, pert, non legittima 1'affermazione, da chiunque fatta, di mancanza di imparzialiti o dells sussistenza di un preconcetto del giudice solo nei confronti di taluno degli imputati e non di tutti (avendo assolto due des quattro imputati originari dimostrando in tal modo di non avere alcun preconcetto) nell'accertamento delle responsabiliti. Tanto premesso, la come rileva the non ha trovato negli argomenti indicati dagli appellants, a sostegno della loro tesi, elementi the giustifichino l'asserzione di un pregiudizio del tribunale. Sono, a giudizio della cone, elementi non corrispondenti ai fatti emergenti dagli atti processuali ovvero, a giudizio del tribunale, non rilevanti per l'iter argomentativo posto a base della sua decisione; essi potranno e dovranno
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essere presi in esame in questa sede per giungere alla conferma o alts riforma della decisone. Si tratta, quindi, di normale dialettica processuale the, altrettanto normalmente, si sviluppa nei gradi successivi di giudizio ed i; in tale normale ambito the la vicenda va incanalata. Con tale premessa generale vanno affrontati i term indicati come espressione di preconcetto. Sul punto sono state mosse svariate critiche. Di esse occorre occuparsi in questa sede anche se esse attengono pih specificamente al merito dells vicenda. Al riguardo it stato dedotto quanto segue. II tribunale ha omesso di valutare alcuni elementi a favore come 1'istituzione, ad opera di No Greco, del comitato provvisorio dei creditori e di quello definitivo. II primo dei due argomenti irrilevante perchd la presenza di un comitato provvisorio dei creditori in nessun modo poteva costituire ostacolo al raggiungimento del fine individuato dal tribunate giacchd nella fase intercorrente tra la data di ammic.cione alla procedura di concordato preventivo e quella di omologazione del concordato con cession dei beni era sufficiente In rigida interpretazione delle norme dettate lolls legge fallimentare per il raggiungimento dello scopo indicate dal tnbunale; in tale prospettiva la presenza o 1'assenza di un comitato provvisorio dei creditori non assume alcuna rilevanza. II secondo Z un adempimento dells procedura che avrebbe potato avere un qualche significato solo se non fosse stato nominato.
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Dalla loco mancata trattazione non si evince alcun pregiudizio. la mancata valutazione della regolariti degli incontri con i promotori dell'offerta di acquisto in massa dei beni della Fedit (Pellegrino Capaldo ed il suo avvocato Castilla) che sono avvenuti sempre in presenza del collegio giudicante, del commissario governativo e del commissario giudiziale nonche 1'assenza di incontri riservati con Pellegrino Capaldo. L'argomento non ik condiviso. Sicuramente vi sono stati gli incontri ufficiali, indicati da No Greco e Pellegrino Capaldo, ally presenza degli organ della procedure e di cio it tribunale ha dato atto nella pane in cui ha tratteggiato la storia della procedure; 6, per), altresl provato che almeno in altre due .occasion vi sono stati incontri tra No Greco e Pellegrino Capaldo e tali incontri devono collocarsi nel periodo anteriore alla sentenza di omologazione del concordato preventivo. II secondo di tali incontri, a giudizio della corte, va collocato tra it 27/5/1992 e il 23/7/1992 e di tale incontro ne di atto lo stesso Pellegrino Capaldo allorchd ammette, nel suo esame e negli interrogatori, di essere andato, insieme all'avv. Castilla, dal presidente della sezione fallimentare di Roma, e attuale appellante No Greco, per illustrare la proposta presentata in data 27.5.1992. Il primo di tali incontri va collocato in epoca anteriore al 233.1992 come emerge dagli accertamenti fatti dally commissions parlamentare di indagine in cui si dd alto die il presidente Greco ha incontrato Pellegrino Capaldo40. " Verdi al riguardo pagina 100 delta saner= del tribunals. 40 la ciscostanzs ripoitata nails relazione della commissions parlamentare trova it suo fondamento nelt'agenda, del commissario governativo Cigiiana, da hti conaegnata alla stoma commissions parlamentare, in cui in data 233.1992 a annotate la notizia appreaa dai 213
Essa trova conferma nei verbali delle riunioni degli stessi commissari govemativi in cui si legge che it presidents Greco aveva autorizzato Pellegrino Capaldo ad accedere alla documentazione Fedit per verificare la fattibiliti di un suo intervento e dells disposizioni date dai commissari governativi al direttore generaic di Fedit di provvedere in merito4t. La sussistenza di tali incontri trova conferma indiretta nell'esame dello stesso Greco the ha ammesso di avers incontrato Pellegrino Capaldo tr+~ o quattro volts a cib coincide con it numero di incontri, sopra individuato, atteso the dagli atti dells procedura fallimentare confluita nel fascicolo per i dibattimento risultano due incontri tra Ivo Greco e Pellegrino Capaldo. Ulteriore conferma dell'esistenza dell'incontro si evince dall'appunto redatto da Cigliana nel marzo 1992 in cui si di atto della disponibiliti di No Greco ad attendere la cordata prima di decidere sulla omologazione del concordato; cordata che deve necessariamente riferirsi a quella di Pellegrino Capaldo del cui progetto No Greco non pub avere saputo the dallo stesso Pellegrino Capaldo al momento del loro primo incontro. Di nessun rilievo 6, poi, l'affermazione della esistenza di altre "cordate" per 1'acquisto del patrimonio Fedit perch6 risultato sia documentalmente die testimoniatmente the nessun serio tentativo di acquisizione i stato fatto se non dal 5nanziere Roverato it cui piano "Fiordaliso" i; datato novembre commissario Picardi (vedi pagina 161 della relazione allorch6 view analiz ato it rook) dei p riori commissari governativi) di un incontro tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco. E anche tali elementi sono stati richiamati nella semen impugnata e vanno maxi in stretta corrleelazione con it contenuto dei verbali dei predetti commissari cue prendono alto dells damson= e autorizvmo ii di:wote gencrale F edit a consegnare la documentazione richiesta da Pellegrino Capaldo. 214
1991 e si e` fermato ad una ipotesi di lavoro molto generica senza alcun elemento concreto di fattibilitI42.
la rilevanza dei c.d. "appunti Cigliana" su cui it tribunale ha basato alcune sue affermazioni per giungere con pregiudizio anal condanna degli appellanti. _
Si kunenta, al riguardo, the sulla attendibilita del loro contenuto non a stato fatto.. alcun vaglio critico di genuiniti potendo essi essere frutto di una preordinata difesa in vista del procedimento penale in cui Cigliana a stato indagato.
L'argomento oltre a non essere vero non a convincente e va disatteso sulla base di plurimi argomenti.
II primo, di carattere formale, deriva dall'esame dello stesso Cigliana che ha confermato it loro contenuto a dibattimento riconoscendo di esserne 1'autore e dando contezza della loro compilazione; essi erano destinati ad essere un promemoria per 1'attivita che doveva compiere e it resoconto, in forma di appunti, del contenuto di colloqui che egli aveva avuto nel corso della sua attiviti di conimissario giuH~iale.
II secondo di carattere sostanziale perchd it contenuto di tali appunti, o quanto mono della maggior parte di essi, i` stato trasfuso in documenti ufficiali della procedura di commissariamento4
II terzo di carattere temporale che di il sigillo di autenticita e genuiniti ai documenti.
42 vedi documemo acquisito al dlibattimento, testimonianza dent) stesso Rovcrato e di agliana.
ss Valgono al riguardo Is corrispondenza con il minion e con le banche acquisite agli atti proccssuali, i rapporti ua i c ommissari governativi e gli organ della procedura.
.' "Zuni gli appunti riguardano 1'attiviti di commissario governativo svolta da Cigliana; carica da cui si it dimesso nel giugno 1992 anche se, di facto, le sue funzioni sono cessate qualche tempo con peril passaggio delle consegne al nuovo. commissario governativo. Essi. riguardano una attiviti antecedente. la sentenza, del tribunale failimentare di Roma, di omologazione del richiesto concordato della Fedit e non era minim amente ipotizzabile, a quells data, cite in futuro• egli avrebbe potuto essere in qualche modo' coinvolto nella vicenda che oggi e esaminata. . Se a cis si aggiunge che gli appunti non sono stati consegnati spontaneamente da Cigliana ma sono stati trovati, a distanza di anni, dal commissario governativo Lettera negli archivi della Fedit, a cui Cigliana non aveva pia acccsso da anni, la tesi della non genuinitI di tali documenti appare destituita di fondamento. Osserva, poi, la carte, che la genuinita degli appunti riveste, nel caso in esame, particolare importanza perche da essi a possibile comprendere le d namiche interne alla procedura, trasfuse poi in atti uf5ciali, le motivazioni were di alcuni atti e il ruolo effettivo dei vari protagonisti. La mancata valutazione dells immediata richiesta di.astensione, fatta da No Greco, allorchd un gruppo di lavoratori aveva presentato un esposto al Consiglio Superiore della Magistratura per il ritardo nell'ac coglimento dells proposta della S.G.R., avvenuta nel luglio 1993. La circostanza a ininfluente per dimostrare il pregiudizio del tribunale perchd non solo in primo grado essa a stata solo affermata senza alcun elemento probatorio a sostegno, tanto che la relativa documentazione
probatoria Z stata acquisita in grado di appello. Essa, peraltro, non modifica it giudizio di irrilevanza perchd al momento in cui er stato presentato l'esposto ii tribunale aveva gih accolto la proposta di acquisto in massa dei beni della Fedit e quello che restava da perfezionare erano solo le modalitit esecutive del provvedimento del 23.3.1993 ed esse erano gill state praticamente concordats tanto the ii relativo atto sari sottoscritto alcuni giorni dopo previaacquisiztione dell'autorizzazione ministeriale. . Sotto altro profile, peraltro marginate, la corte osserva the it motivo che ha determinato l'astensione di No Greco era talmente inconsistente da fare ritenere con assoluta tranquillith, come poi h avvenuto, che la richiesta di astensione, proprio in relazione al punto condusivo a cui era giunta •la procedura, sarebbe stata respinta. la trattazione di alcuni aspetti, dallo stesso tribunals definiti non rilevanti al fine del decidere, su cui, peraltro, non era stato possibile svolgere alcuna difesa. L'argomentazione non I condivisa. Invero, it primo elemento indicato sotto tale aspetto, relativo alla trattazione di una vicenda attinente la correzione di un errors materiale sulla entiti della cessione di crediti di alcuni consorzi agrari in realtI non pregiudica alcuno degli imputati perchd it tribunale ha escluso che quella richiesta fosse imputable a precisa volonti di alcuno limitandosi a indicarc, nella descrizione piu completa delle fasi di tutta la procedura, gli effetti che in astratto potevano derivare dall'atto quadro con cib non ha in alcun modo travalicato quello che era l'oggetto dell'accertamento in corso.
Parimenti destituito di fondamento secondo elemento e doe l'asserita attribuzione dells mancanza di un inventario addebitabile a No Greco. Una serena lettura della motivazione avrebbe permesso di rilevare che
it
tribunale ha ben presente is distinzione tra relazione analitica ed estimativa dei beni, the si offrono in cessione, a inventario tanto the proprio nelle paging indicate da Ivo Greco" si fa espresso riferimento alla mancanza della relazione analitica estimativa non rilevata da alcuno .at momento delta ammissione alla procedure concorsuale tanto the is Fedit, su sollecitazione del tribunale, form solo dati aggregati di carattere generale aventi la funzione di consentire una valutazione generate per categoric dei cespiti patrimoniali.
II riferimento alla mancanza di tin inventario net contesto della argomentazione, e in correlazione ally mancata presentazione dello stato analitico ed estimativo del patrimonio e delle attivitii del richiedente it concordato preventivo, indica soltanto che questi non aveva fornito al tribunals, cosa ritenuta essenziale dalla suprema corte in aderenza al dettato legislativo4s, strumenti idonei che permettessero una corretta valutazione delle condizioni di ammissibilitil delle domanda di concordato preventivo.
Mancanza che iI tribunate fallimentare non aveva rilevato al momento della decisione sulla ammissibilitit della 4omanda e al . momento delle omologazione del concordato essendosi limitato, in quests ultima sede, a dare atto che l'inventario era stato redatto dagli stimatori su delega del giudice delegato di concerto con it commissario giudiziale.
124 e 125 Bella seater.
4s Si richiama Is giurispxudenza indicata dal trebunale sal panto alla nets n.183.
Nella impugnata sentenza non viene mosso a No Greco 1' addebito di non aver formato 1'inventario ma si dit solo atto the non fu oggetto di trattazione ne fu rilevata da alcuno la mancanra, al momento dells presentazione della richiesta di concordato, di uno stato analitico estimativo delle attivitit e del patrimonio dells societi richiedente nE di documenti • equipollenti; come ad esempio un completo inventario dei beni e delle attivit'i con i relativi. valori o ancora un bilancio di liquidazione. Se, poi, tale omissione sia fonte di responsabiliti, cis attiene al merito ma da tale affermazione del tribunale di Perugia non pub trarsi alcun elemento di pregiudizio nei confronti degli imputati. 1'accusa mossa a No Greco di essere stato l'unico ad avere esaminato le scritture contabili della Fedit recandosi peraltro nella sede della societi in contrasto con il dettato legislativo che impone al richiedente di depositare in tribunals i libri societari insieme alla domanda di ammissione al concordato preventivo. L'argomentazione si basa su un duplice ordine di motivi: it primo relativo alla mole della documentazione che rendeva materialmente impossibile i1 deposito delle scritture contabili e societarie nei locali del tribunale; it secondo nella finalitd del controllo operato consistito . solo nella sottoscrizione dei libri contabili per scindere 1'amministrazione anteriore alla ammissione al concordato da quella posteriore. Le due argomentazioni non sono condivise anche se la prima pub essere parzialmente vera. Invero, se la contabilitit della Fedit era di notevoli proporzioni per cui ragioni di opportunity pratica potevano suggerire d mancato deposito dei
libri contabili, sib i= vero solo per il libro giornale ma non sicuramente per gli altri libri contabili, come ad esempio, d libro dei soci46, it libro delle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, it libro degli inventari.
Destituita di fondamento 6, pert, la seconda osservazione relativa al oontrollo.operato:
Net verbale redatto in quella occasione si alto di avers esaminato a campione -le scritture contabili e nel dec reto di ammissione alla procedure concordataria si fanno considerazioni ed osservazioni sulla , tenuta della c ontabilita the mal si conciliano con le argomentazioni qui sostenute; considerazioni ed osservazioni che, in assenza di ulteriori ispezioni dei l bri contabili (lo stesso No Greco afferma di essersi recato nella sede di Fedit solo in occasions della redazione del verbale di esame delle scritture contabili) possono essere it frutto di quarto verificato in quella unica occasione. Diversamente argomentando, si giungerebbe all'ipotesi che quelle osservazioni e considerazioni sono frutto di invenzione con le conseguenze the da una tale considerazione deriverebbero in tema di falsith47.
Quanto alla partecipazione al giudizio di omologazionc del P.M. the non solo aveva espresso parere favorevole all'accoglimento dells richiesta, ma aveva avuto a disposizione l'atto in forma autentica, rileva la torte die il mancato accenno a un tale fatto non i; indice di alcun pregiudizio trattandosi di partecipazione net essaria.
4'questo ultimo, stante agli accertamenti cap:rid dalla commission padamentare di inchiesta non i mai alto trovato negli archivi dells Fedit malgrado le ric erche fete. 47si fa riferimento al ritardo dale registrazioni die non daubs dal verbale di verifies.
l'asserito interesse a mantenere sotto la sua influenza una procedura compiessa a scomoda. La lamentela ha valore, se to ha, solo sotto il profilo dells etica professionale del magistrato ma dal punto di visto giuridico non ha alcuna valenza e non merita altro approfondimento in questa sede. Del recto b lo stesso appellante Greco clan rimanda ad altra parse dell'atta di appello it merito deba. vicenda relativa alle eventuali procedure. alternative al: concordato preventivo asserendo peraltro the il tribunale non aveva ben chiaro lo sbocco della procedura. L'omessa valutazione della collegialitn dei provvedimenti. ll motivo a stato ampiamente affrontato nei vari appelli. In essi si lamenta che nella valutazione del comportamento dell'organo collegiate a stata ravvisata una responsabiliti del solo No Greco senza tenere net debito conto che tutti i provvedimenti erano stati presi collegialmente dagli stessi giudici che avevano ampia e approfondita conoscenza dei temi pin importanti dibattuti net corso della procedure; dibattito che per la question della vendita in blocco era stata oggetto di discussion tra tutti i membri della sezione, in una sorta di camera di consiglio allargata. Si Aggiunge, sul punto, che non i accettabile 1'affermazione del tribunale di un ruolo subaltemo dei membri del collegio che avrebbero accettato passivamente le decisioni del presidente del collegio, a giudice delegato, perche non era dato sapere l'opinione manifestata dai singoli giudici, se la loro adesione era stata supina o frutto di collusion e non ante; di consapevolezza e condivisione della decision press.
La come osserva, innanzi tutto, the nel collegio non vi sono state posizioni di minoranza a di maggioranza come emerge dalle testimonianze sul punto. Non pub, pertanto, condividersi la suggestiva osservazione anche perch smentita dalle dichiarazioni dello stesso Greco che ha assunto la pateiniti dei provvedimenti. _ Nel merito la cone ritiene the le argomentazioni non soao convincenti. Al riguardo basta rileggere le testimonianze che hanno reso i 'membri dei collegi che insieme a No Greco hanno partecipato alle camere. di consiglio48. Da esse emerge, innanzi tutto, che la camera di consiglio allargata, a cui fa cenno No Greco nel suo esame, riguardava genericamente i term di fondo, che, indubbiamente, una procedura complessa come it concordato preventivo della Fedit poneva, ed in particolare se fosse giuridicamente fondata la vendita in blocco di tutti i beni della societi; emerge, altresi, che alle camere di consiglio relative alle singole decisioni hanno partecipato, come del resto richiede la legge, esclusivamente i magistrati formanti it collegio49. In particolare dalla deposizione del giudice Apice, che ha partecipato solo alla camera di consiglio per 1'ammissione di Fedit al concordato preventivo, emerso che alle camere di consiglio dedicate all'ammissione al concordato preventivo non vi era, di fatto, un contraddittorio tra i giudici essendo tutto lasciato alla decision del giudice delegato; cib perch la prassi dellofficio era di largheggiiare nell'ammissione alla procedura riservando al momento s Si tram di Fiammeua De Vitis e Paolo Celotti escu ssi alla udienza del 12.7.2001, Fausto Severini eacusao ai'udienze del 20.9.2001 e Apice Umberto esamso ally del 4.4.2002. a vedi dichiarazioni rese dagli steam membri del collegio.
dell'omologazione I'approfondimento delle tematiche specifiche del caso in esame; cis a tanto vero che Apice esdude di avere trattato i1 merito della questione essendosi limitato a suggerite al presidente Greco la nomina di un commissario giudiziale del posto anziche uno esterno come era sua iniziale intenzione. _
Dalla deposizione del giudice Severini si evince the dominos .del procedimento, del resto cib a nella fisiologia dei provvedimenti collegiali, era it giudice delegato che sottoponeva all'attenzione del collegio le problematiche del caso.
Egli, infatti, anche se ha affermato the ogni questione stata ampiamente discussa in collegio, ricorda the oggetto principale delle discussion era stata quella delle modality di vendita (singolarmente o in blocco)-dei beni di Fedit, the per decidere aveva avuto a sua disposizione, solo le relazioni (del commissario giudiziale e dei periti), the in entrambi i casi era garantita la percentuale minima del 40% per i creditori chirografari, anche se non sa chi avesse facto i coati.
Affennava, infix, die non avere mai partecipato a riunioni con rappresentanti di S.G.R. anche se aveva saputo di incontri in cui si cercava di migliorare 1'offerta, di non avere mai visto l'atto quadro, ne gli era stata illustrata is sua struttura.
Di qui Is conseguenza di non saper dire nulls dell'ampliamento dell'oggetto della vendita in blocco tra quanto indicato nel provvedimento 233.1992 e quanto indicato net provvedimento del 20.7.1993".
so ii prima autorizzava la cessione di tutu i beni indicati anal iticamente nella relazione del commissario giudiziale per un pre= di 2150 miliardi di lire ed d seaondo autorizzava is sottoecrizione dell'ano quadro in ad, a parity di prezzo, eta autorizzata la cessione di tutu i
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Dalla deposizione del giudice Fiammetta De Vitis si evince die la affermazione di avere ampiamente discusso tutti gli argomenti trattati nella sentenza di omologazione del concordato 8 generics perch agli approfondimenti richiesti non ha saputo dare convincente risposta.
Al contrario, t; emerso die gli unici documenti avuti a disposizione sono staff. la relazione del commissario giudiziale ale perizie in atti e.che non ha avuto conoscenza. di atti rilevanti .per la decision o .di problematiche successivamente trattate nei provvedimentisl.
beni dells Fedit ivi conapreai quelli .acluai nel provvedimento 23.3.1993 ampliando, in tal modo, l'oggetto della cession lasciando inalterato it prezzo di acquisto.
Si Si fa riferimento:
• alla question della differenza di beni ceduti, per lo stesso prei .o, esistente tra decreto di autorizzazione a vendere in blocco del 23/3/1993 e quello di autorizzazione alla sottoscrizione dell'atto quadro del 23/7/1993 della quale non ha ricordo. Riferisce sul punto:
>a "PARTS CIVILE (AVV. PAOLA FRANCESCO): voi avete valutato Dom una ulteriore clausola dell'atto quadro the attribuiva in sostanza alla S.G.R. una condizione direi meramente potestativa di, in sostanza, rilevare i beni a semplice richiesta quando volesse, anche le altre attiviti appunto facenti parts del patrimoi io facenti parts dells Fedit al 30 novembre '91 e non considerate nella relazione particolareggiata?
Avete considerato come dire la.potenzialiti lesiva, usiamo questo termine per una clausola di questo tipo.
PRESIDENTS (DOTE RICCIARELL I): Avvocato la domanda in questi termini t palesemente inammissrbile perchE valutare la potenzialiti lesiva t una domanda the non si pub fare a un tests.
PARTS CIVILE (AW. PAOLA FRANCESCO): clot, 1'avete considerata determinate anche quests ch usola, l'avete considerate come una mere ripetizione?
PRESIDENTS. (DOTI. RICCIARELII): se lei ha focaiizzato tra le altre anche pasta clausola, in relazione a die ha detto prima, 0 richiamo, R rinvio ricettizio ails relazione particolareggiata ally quale eta associate questa ulteriore clausola the era per coal dire per to meno dal tenore pia aperto, era a richicad... .. ,
FIAMMETTA DE VITIS:...(incomprenslbilc, voci sovrapposte).
PRESIDENTS (DOTE RICCIARELIJ):...quests clausola 1'avete valutata in ordine al problem: dell: determinatezza dell'atto?
FIAMMETTA DE VPTIS: si, l'abbiamo...
PRESIDENTS (DOTT. RICCTARELLI): l'avete valutata, it vaglio t stato positivo? FIAMMETTA DE V1ITS: certu, alb stato e poi ripraao in esame all'atto della seconds risoluzione.
PRESIDENTS (DOT I'. RICCIARELL!): si, ma it problem. era die quests clausal, implicava the anche i beni non compneai nella relazione particolareggiata a semplice
richiesta di di S.G.R. sarebbero dovuti esaere traaferiti, sepals 1'Avvocato Paola come quests damn* in relazione, a fronts del rinvio nceltizio ails rel.zione panicolareggiata si ponesse come elemento aggiuntivo di minor... the non aveva appigiio precise quindi non conteneva un rinvio ricettizia ad Ulm alto ma si concretizzava in qusl:osa di diverso the poteva seznmai pone problemi di determinatezza, quests a Is domanda: questo ispetto ve to siete posti?
FIAMMETTA DE VITTS: se ben ricordo ci fu un solo aspetto chc eaaminammo, clot se
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tutti i beni dells relazione partiicolareggiata erano riportati o meno nell'atto quadro e ci fu it problema di do the aveva... die la liquidazione aveva gil realizzato, questo fu ii
t"•
D Alla mancata conosoenza dell'istsnza 27/5/1993 dui commissari governativi die chiedevano se doveva =ere convocata 1'aasemblea della Fedit per la liquidazione dell societal; isn't= mai vista e dells quale, an t'avesse vista avrebbe disposto I'acquisizione aW procedna sutra alam provvedimento.
D AIL mancata conoscenz ddl'esistenza dells proposta avanzata dall'avv. Casella per conto di was oostituenda society a1 momenta dells dedsione sins omologa;
Ø Alla mancata conoacenza, prima della decision di vendee in blocco i beni Fedit alts costituenda S.G.R. in data 2313/1993, di un piano di dismission prepazsto dal commissario gindiziale di concerto con quello governativo per Is vendita di singoli .
D AIL mancata conoscenz, pgrche 'mai visti, dui pareri espressi da Carboneui in terns - di valutazione deU'offerta proposta dall'avv. Casella per canto del pronrotori dells societal S.G.R. e all mancata discussion sal punto in camera di Consiglio. Riferisce espressamente ails damanda se della proposta contenuta nella letters dall'avv. Casella del 27.5.1992 se ne is discusao in camera di co nsiglio: "ii facto the questo passo aia contenuto ndla Sentenza, i! espressione di un dibattito, di una valutazione in Camera di Consiglio, oppure lei ribadisce sul panto di non aver avuto menzione o contezza specifica di questo Piano Casell a?
Riferisce aui pun&
FIAMMETTA DE VMTIS: ciol, an parse da am qualcosa di concreto o se a una questions globate?
PRESMENTE (DOTT. RICCIARELLI): o b state I'iniziativa dell'estensore di fame come, questo I it punto.
F1AMME1TA DE VITIS: no, no, qualcosa di concerto lo escludo net modo pia assoluto, era una valutazione coal, qualcosa the poteva avvenire force, ma non qualcosa di.. PARTE CIVILE (AW. FABBRI FRANCESCO): quindi lei non ha mai sentito nominate l letters Casella 27 maggio '92?
FIAMMETTA DE VITIS: l'avri anche striate l'Avvocato Casella...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIAREILI): Dottoressa, scum, mi perdoni, non la... FIAMMETFA DE VITIS:...ma non b the not 1'abbiamo press in considerazione. PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): Dottoressa, scud, non 1'ascolto, Dottoressa, non la salsa, mi perdoni.
FIAMMETTA DE VITIS: mi scusi Presidente, ma dico I'Avvocato Casella ... I'Avvoato Casella pus benissimo averla scritta quells letters, per* escludo the quello sin stato un doawmento sat quale it Collegio abbia determinato o no...
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): ne prendiamo atto.
FIAMMEITA DE VTTIS:...am sia determinate qua& decisions, non...
PRESIDENTS (DOTT. RIB: ne prendiamo alto.
FIAMME FA DE VITIS: questo assolutamente no".
Y All indication, come man ipotesi di lavoro, dells vendita in blocco rispetto ally tradizianale vendita dui singoli cespiti; rifetiec a espressamente su questo punto la teste:
"vi posso soltanto dire cite nella Semen= di omologazione del Concordato la vendita in masse era eaposta come una dells soluzioni, ma in via del tuba ipotetica insomnia, teorica, non ea la via normale, e se ne b votuto pallace, ma cod, tanto per..." e pia ava & "lei mi sta chiedendo se nel momenta in cui not abbiamo omologato it Concordato, eravamo a conoscenza di una proposta Capaldo? no, asaolulamente" e ancora "la Sentenza, I'omologazrione del Conoordato fu decisa net luglio...
PRESIDENTE (DO'1T. RICCIARELLI): e questo to abbiamo assodato.
FIAMMETTA DE VMS: all'epoa nails Sentenza ai espresse Is possi'brlitl di una vendita in mass*.
PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): si.
FIAMMETTA DE VMTIS: ma not partimmo da una ccnsiderazione di arattcre interim, ciol Is vendita in mama avrebbe sollevato it Tribuale da on'infrnita di problemi ed avrebbe assicurato ai cratitori un reatino soddisfacente in breve tempo, questo fu ...(inoomptcnslbtle, von sovrapposte).
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PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): c ioi , la Sentenza dell'onmlo ga is motto diffiva-su questo Pmts, ma questo Z un problems estrum FIAMMEITA DE VMS: questo fu il criterio die not seguinuno. PRESIDENTE (DOT. RIB ...vediamo ii problems concreto. FIAMMEITA DE VITIS: ewe, non seguimmo ne la sollecitazione, n6 tanto meno In dime= di qualcuno die venisse subito dopo ad offrirci una somma per acquistare i beni, questo assolutamente devo escluderio. Noi nd luglio del '92 eravamo su quests posizione; se si prufilasse questa possibilitb la mamineremo, pill soddisfacente— " e infne "PRESIDENTE (D0'1T. RICCIARELLI): scziue, Dottoressa, mi perdoni.
- FIAMMSTTA DE VTTIS: tutto quello die vent dopo sari eaminato. - PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): R problems non i tame) queitd; II problems is spa ee fu value, fu.una acdta roue . vole di esprimere Hells Sentenza di omologa In possibilitb di mm sviluppo di tote due le specie, oppure... e gnmdi' no fu una cost effettivamente dibattuta a discuss* in questo servo, di prospettare per il futuro questa doppia, questo doppio possibsle sbocco, oppure se fu ima cast lasciata, diciamo, sostanzialmente alle svelte dell'estensore dells Sentenza, questo e; R panto.
PIAMMEITA DE VT17S: ma cis un'apertura, un'apertsua... PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELLL): c'era In consapevolezza di, quota. doppia possibi ith di sbocco dells procedure o meno? FIAMMEITA DE VIT1S: no, non c'era la consapevolezza, nb c'erano, ne questa aperture era stain preceduta da un esame di possibilit6 concrete, assolutamente, non era questo it panto. PRESIDENTE (DOTTY. RICCIARELLI): ma data die in Sentenza di omologa, Dottoressa a, insomnia, abbiamo it documento, tutti possono leggerlo, ha la possibilitit, prospetta da un lato, e s. direbbe con preferenza, prospetta, tant'I the disco sull'ammisslvit6 dells vendita in mass*, del Concordato preventivo piuttosto the un'altra procedura fallimentare, la vendits in maw. FIAMMEITA DE vrns: a. PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELYI): dall'altro, come ipotesi, diciamo coal, da per prendere in considerazione in alternativa a secondariamente peraltro, quarto i` I'equtlibrio dells Sentenza, 1'ipotesi di vendite frazionate o come meglio sarebbe stato possibile in futuro. FIAMMETTA DE VITIS: si. PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quests era la welts cousapevole del Collegio , per quello die lei ricorda? Questo tipo di inipostazione? FIAMMEITA DE VITIS: certo, era questa la scrim consapevole, perch6 data it carattere di quest* procedura, la novitit, la eoinplessitil dells procedure, il Collegio si b preoccupato di dare Is soluzione tradizionale, no? Clot, la liguidszione pezzo per paw, come si fa in tutte le procedure di consistent* norm:de e uno sbocco diverso, nuovo, non die non fosse previsto questo sbocco, perchd 'neawao... niche nella giurisprudenza no ne era parlato, clot c'6 state quests tesi vent1sta de- PRESIDENTS (DOTT. RICCLARELLI): e d'accordo. FIAMMEITA DE VITIS: ma aella prratiia non adottato, quindi no non si dava lo sbocco nella Swamis di omotogazione, ci si chiudeva la ports ... PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): e quango non c'l dubbin, e questa t una question di diritto. FIAMMEITA DE VITIS: quests i~ state In prcoccupazione del Collegio. PRESIDENTS (DOTE RICCIARELL1): quindi avete voluto caminique create dalle condiziaru, cbe non fosse prech a quells via fin da quaff momenw, fin da quel momento. FIANSIBI TA DE VI'TTS: die non fosse preciusa... PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): ma le rrbalto R problems, ad integrazione dells damiande del Pubblico Minister% Hells Sentenzs di omologa soetanzialmcnte da battere prefe renzislmerte t Ii problems dells vendita in mama: FlAhSfETI'A DE VTTTS: si. PRESIDENTS (DOTT. RICCIARELLI): a secondariamente ri problems Belle vendite
Ad analogo risultato si perviene dall'esame dells deposizione del giudice Paolo Celotti, altro membro del collegio giudicante, it quale nel riferire delle questioni trattate in camera di consiglio ha precisato che la loro attenzione, in relazione al decreto 23/3/1993, fu solo quells della valutazione del prezzo di vendita di tutti i beni dells Fedit e di . non . avere ricordo. (o di negate) di una serie di circostanze emergenti dal' contesto dei provvcdimenti giudiziari : frazionate. FIAMMETTA DE VMS: sI. PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): anche questo era oggetto di una scelta consapevole del Collegio? Questo aspetto... . . FIAMMEITA DE VITIS: sl, si. PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): ...cioI quests preferenza per la vendita in masse? FIAMMETTA DE VMS: si, si, le ripeto era una scelta, perchd le procedure fallimentari hanno una vita lunghissima. PRESIDENTE (DOTE. RIB: a questo lo sappiamo. FIAMMETTA DE VITIS: quests procedure, di quells mole e coal nuova, sarebbe durata force mezzo secolo, una cosy del genera PRESIDENTE (DOTI'. RICCIARELLI): ho capita, quindi quests era.. FIAMME I A DE VITIS: coal avevamo... PRESIDENTE (DOTT. RICCIARELLI): quindi quests era la scelta. FIAMMETTA DE VMS: ecco. PRESIDENTE (DOTT. RICCIAREL I I): da ultimo, sempre ad integrazione, in relazione a quests scelta preferenziale, cui seguiva la subordinata delle vendite frazionate, si aveva Ice consapevolezza die sul tappet vi era comunque e qui cade acconcio it riferimento al Piano Castilla, quests proposta Castilla? . FIAMMETTA DE VITIS: no. PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): presentata in epoca anteriore? FIAAMMETEA DE VMS: no. PRESIDENTE (DOTT. RICXIARELL1): se ne is parlato? >r stato valutato dre in prospettiva vi era gil comunque quests chance gilt in campo? FIAMMETTA DE VITIS: no, force c'era, coed, una diceria diffu sa che qualamo si sarebbe mosso, ecco, questo posso dire io. PRESIDENTE (DOTE. RICCIARELLI): vs bane, lei aveva quests percezione. FIAMMETTA DE VITIS: ma nient'altiu, niente di pid..". Al mancatn ricordo del la sns presence nell'udienza collegiale del 23/2/1993 in c ui si diva alto del parere del commissario giudiziate in data 22/2/1993. Alts canrvinzione che con I'accettazione dells pruposta avanzata dall'avv. Cuellar per conto del promotori delta societal S.G.R. in ogni caso era garanoit it Ito del 40% dei crediti chirografari. sz Si fa riferimento a: Alla modalità, in via generate, di discussion in camera di consiglio ove il presidente aveva tanti appunti a li illuetrava; Y All'attenzione, net pmvvedimento del 23/3/1993, soprattutio al problems dells valutazione dei beni, per•_..categoric, deal Fedit in relation alla praposta di acquisto con Is cone a ions dre vi eras stall alcuni cespiti originariamente vatutati ad umi arts summa dre erano stab venduti per una comma minore (caw
"1 r
Ma Luce degli elementi derivanti da tali testimonianze emerge the le questioni sottoposte alla attenzione del collegio sono state filtrate attraverso la mediazione del presidente e giudice relatore No Greco, il quale era Punic) ad essere in possess() di tutte le notizie contenute nel fascicolo processuale, per cui le soluzioni adottate dal collegio risentono della esposizione del giudice relatore e degli elementi the questi he . messo a disposizione . degli altri membri del collegio per un completo e serene giudizio. Ne sulla valutazione della corte pub incidere la odierna produzione del verbale dell'audizione dei predetti magistrati avanti Ala commission parlamentare di inchiesta perche in quella sede, a prescindere dall'audizione. in contemporanea delle person the pub incidere sulla genuinita delle dichiarazioni, si fa riferimento solo ai criteri generali della discussion in camera di consiglio e delle questioni trattate senza scendere in particolare Massalombarda) per cui era stato ritenuto pid conveniente la vendita in blocco rispetto a quella per singli cespid; la Ails considerazione the le valutazioni ennui fatte sally base di situazioni apprese dal giudice delegato a da questi riferite al collegio. Y Alla mancata conoscenza della proposta presentata dall'avv. Casella per onto della coaatuenda society se non dal marzo 1993 con la consequenziale esclusione die di tale proposta si possa aver parlato nella camera di consiglio relativa Ala omologazione della sentenza di concordato. • Al amancato ricordo della prawn= di pared recline da Carbonetti. .. Y Al maacam ricordo della es istenza di coda precise ipotesi di vendita in blocco al momento della omologe del concordato. • Al mancato ricordo di un piano di vendite fraziosate da pane del commissario giudizhde e in accordo con i1 commimario governddivo..Y Ails mancatt indicazione di attiviti fife per verificare se Is proposta di 2150 miliardi fosse c onvemiente per Is procedurs Iiaitandosi a ricbiamare d contcnuto dells senterza. Ribadisoe di ricordare come esenopio di svalutazione dei cespiti quello dell Massalombarda. • Alia ignonaaza della letters dei commissai govanativi relativa alia convoc azione della assembles Fedit per Is measa in liquidazione della societal. • Ails e scesioae della redazione di pate del de ado 23/3/1993 anche se non allude die Is quextione della boon fade e dells indeterminate= dell'offerta sia state da lui sollevata avendo sollevato pia gneationi giuridicbe, mare ricorda di aver :edam pane della semen= di omologazione. Y Al mancato ricordo del rilievi faai dal comomisssrio gindiziaie all'offerta pry dall'avv. Canna per canto della cow societal.
sulle modaliti di formazione del proprio convincimento come e` stato fatto, con maggiore incisiviti, avanti al tnbunale di Perugia. Se tale I stata la dinamica delle camere di consiglio, rettamente it collegio, secondo la tesi accolta dal tribunale, e come, peraltro, emerge Bella lettura dells sentenza sul punto, ha escluso la responsabilitit dei membri del collegio che insieme a No Greco hanno peso le piu importanti decisioni, e ha indicato in No Greco la persona she in qualitit di giudice delegato e di presidente del collegio ha guidato la procedura ed I stato 1'artefice dei provvedimenti con cui si scelse, prima, di procedere alla liquidazione del patrimonio con la cession. in mama dei beni della Fedit, e, poi,. alla individuazione dell'acquirente e alle modality della liquidazione. Di qui 1'affennazione della inconsapevole adesione degli altri membri del collegio alle tesi prospettate da No Greco e iI riferimento al solo No Greco di comportamcnti aventi valenza penale, lungi -dall'essere una manifestazione di pregiudizio nei confronti degli imputati, iz la logica conseguenza della corretta valutazione, per il tribunale, delle prove assunte a dibattimento secondo it libero convincimento del giudice. La mancata indicazione di un movente. La corte ritiene che 1'.argomentazione non sia pertinente al terra del pregiudizio atteso che esso a estraneo alla struttura del reato. L'argomento, se del caso, sari oggetto di esame con il merito delle vicenda. La mancata valutazione dei giudizi espressi dada commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Fedit che, dopo approfondita indagine, aveva affermato che le procedure di liquidazione del patrimonio Fedit, acquisite da S.G.R, erano state trasparenti, the iI progetto elaborato
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da Pellegrino Capaldo non si riprometteva solo il recupero dei crediti ma si presentava con elementi di noviti ed era adeguato alle necessith dells procedura avente carattere di particolare complessih. L'argomento trae spunto dall'annotazione di un commento, coutenuto in una note, circa la valenza delle conclusions dells commission parlamentare, per pesanti, ed ingiustificati, apprezzamenti .sul preconcetto del tribunale che mal si attagliano, a giudizio dells corte, al case in esame e denotano, a loco volts, una acredine the esula, sempre a giudizio dells corte, da una corretta critica delle motivazioni della sentenzaM . A giudizio della come, una Serena analisi, del panto della sentenza, avrebbe consentito di ritenere the le conclusion dells commission parlamentare, in ordine alla assenza di intenti speculativi da parte di. S.G.R., e per essa dei promotori della societd e ideatori delle modalitI di esecuzione della liquidazione dei Beni di Fedit, e di danno per i creditori perchd is S.G.R. in tutta 1'operazione non avrebbe guadagnato alcunche o avrebbe guadagnato al massimo pochi miliardi, era errata. >r in tale ottica the it mancato riferimento alla transazione e agli effetti che quests avrebbe avuto sul ricavato complessivo della liquidazione dei bens Fedit assume, per il tnibunale, rilievo. Ne vi d state, ad opera del tnbunale, una distorts visione del. sistema costituzionale atteso che i compiti dell'ordine -giudiziario e delle commissioni parlamentari sane diversi a le valutazioni die essi fanno dei ss Vedi pagina 205 dells sentenza impugnata. 54 Si & riferimento she afermazioni con tenute a paging 5 delt'atto di appello di Pellegrino Capaldo Marche si amens al metodo con ad ii trtbunaie gi'mto ails declaratoria di colpevolezza, a qudle contenute a pagina 11 dd 'appelb relatives ai demand passaggi motivazionali dells sentenza, ally visione sconcertante del sistema costituzionale die 0 tnbunale ha a in generate al. tenure di tuna In prima paste delle premeste generals.
medesimi fatti hanno finaliti diverse. >r in tal senso che va interpretata la nota a pagina 205 della sentenza del tribunale allorchd afferma che la valutazione positiva dell'operazione oggetto di esame da pane dells commission non i in concreto attendibile anche perche i strutturalmente e fisiologicamente finalizzata agli scopi per cui la comnmiccione stessa era stata istituita. peraltro, a giudizio di questo collegio e conforrnemente all'orientamento dells suprema cortess, le dichiarazioni rese delle persone esaminate dalle coinmissioni parlamentari di inchiesta non sono firutliate ally formazione della prova per la emission di un giudizio ma a fornire le informazioni necessarie all'esercizio deli'attiviti delle assemblee legislative, di cui le anzidette commissioni sono espressione; da cia consegue che i soggetti interrogati dalle commission non depongono quali testimoni con la consequenziale valenza probatoria delle loro dichiarazionises. Ora, se il valore probatorio di quelle dichiarazioni ha la valenza sopra indicata, a maggior ragione non sono vincolanti per il giudice penale le conclusioni e le valutazioni, anche se fondate sugli stessi elementi di fatto, delle commission parlamentari perchd queste sono .fatte a fini diversi dall'accertamento delle responsabiliti penale. In definitiva non avere tenuto conto delle valutazioni conclusive dells commission parlamentare di inchiesta, a prescindere dalla constatazione Sez .0 00004 del 20/02/1984, Savina 56L'affermazione i` pecalno mitigaa dall'accordo delle pa rti, ai semi deil'art. 493/3 c.p p., the conseate di utilizzare per la decision i fatti =Triad dalla commission parlamentare. 231 l'
the molte delle circostanzc da essa accertate sono state prese in considerazione dal tribunalec, non is segno di pregiudiziose. d mancato confronto con le tesi difensive e con le testimonianze che non depongono per la tesi del tribunale. . Anche questa argomentazione non it segno di pregiudizio ma attiene al merito dells vicenda e sari esaminata nel prosieguo della trattazione. la mancata valutazione del'assenza di creditor's di Fedit cozne.parti civili ad eccezione dei dipendenti e del Consorzio Agrario di Perugia the si trova in una situazione particolare. Ritiene la corte the ti motivo sia irrilevante rientrando tra i poteri delle person danneggiate dal recto tutelare o meno le proprie ragioni e, in caso positivo, scegliere la sede pia idonea per la loro tutela. Del recto, va anche accennata la circostanza the it Commissario Governativo Liquidatore e alcuni consorzi agrari, diversi da quello di Perugia, avevano chiesto di costituirsi parti civili, ma essi erano stati esclusi per motivi formali e che e; presente 1'avvocatura dello stato in difesa delle amministrazioni che, creditrici di Fedit, ritengono di avere subito danno dally vicenda. Da cis non si put) dedurre la sussistenza di un pregiudizio del tribunate. Esclusa la sussistenza di un pregiudizio del tribunale in danno di No Greco e Pellegrino Capaldo, la carte ritiene di dovere trattare in prima luogo le vicende relative ai reati di falso attribuiti al solo No Greco perdue in loro S7 Di cib si ha ampio richiamo nelle note contenute Hells semen= e anche nel cacao dell* mode ce. u Lt comae fa ad east espresso riferimento per una misdate indicazione temporsle degli event. 232
sussistenza pub avere rilievo nella trattazione del reato di bancarotta attribuito anche agli altri imputati.
La prima attiene all'occultamento dell'istanza in data 27/5/1992 con cui i commissari Governativi Cigliana, Gambino e Locatelli avevano chiesto al giudice delegato No Greco se sussistesse o meno la necessith della .convocazione dell'assemblea dei soci Fedit per la messa in liquidazione dells societal a seguito della perdita dell'intero capitale sociale e, in caso negativo, come da Toro esplicitamente ritenuto, 1'autorizzazione alla messa in liquidazione della Fedit.
La cronistoria dells vicenda, come ha posto in Luce it tribunale la cui ricostruzione a condivisa dalla corte, emerge dalla docuimentazione acquisita al dibattimento, dalle testimonianze dei suddetti commissari governativi, dalla testimonianza di Mario Piovano succeduto ai predetti come commissario governativo e dalle stesse ammissioni di Ivo Greco nonchd dalla testimonianza di D'Alessandro Floriano, redattore di un parere giuridico sul punto.
Essa nasce dalla constatazione dei commissari governativi, al momento dell'approvazione del bilancio Fedit per 1'anno 1991, the 1'intero capitale sociale della Fedit era irrimediabilmente perduto.
Di qui la comunicazione, in data 7/5/1992, all'allora ministro dell'agricoltura e Foreste - su cui ricadeva la sorveglianza sulla Fedit - per la messa in liquidazione delta societal previa convocazione dells assemblea dei soci ritenuta necessaria dai commissari governativi.
Il convincimento i` talmente radicato the it commissario Cigliana in una missiva del 12.5.1992 net redigere un promemoria per it ministro Goria,
annota la data del 27.5.1992 per (1'approvazione del bilancio) e ad essa connessa la convocazione dell'assemblea, la nomina dei liquidatori con 1'avocazione al Ministro dell'Agricoltura e Foreste dei compiti pubblici della FediL La radicata convinzione continua perchi in un appunto di Cigliana del 143.1992 questi parla di ineludibilita della messa in. liquidazione della Fedit dopo _d 173.1992, della necessiti di una azione di responsabiliti (all'evidenza nei confronti dei vecchi Rmminictratori), della autorizzazione immediata da parte del ministro (per la convocazione dell'assemblea e, la messy in liquidazione della Fedit) e coal poter dire "posizione nostra: uscire in bellezza". 11 convincimento espresso dai commissari governativi in quella missiva (ribadito da Cigliana nei suddetti appunti) si stempera net successivo incontro the i tre commissari hanno lo stesso 14.5.1992 con it ministro ove, pur esponendo gli stessi argomenti tracciati nell'appunto, erano state esposte alcune perplessiti del commissario ' Gambino sulla necessiti della convocazione dell'assemblea sostenendo, questi, la non necessiti della convocazione per la presenza della procedura concorsuale e sostenendo gli altri, per la giurisprudenza dello stesso tribunale di Roma, la necessiti della convocazione della assembles anche in presenza di una procedura concorsuale. Di di ne fanno fede gli appunti redatti da Cigliana59, sulla cui genuiniti e attendibtiiti si i gii detto, nonch6 le richiamate testimonianze dei suddetti commissari governativi.
Me perplessiti di uno dei commissari si pose rimedio con la richiesta al giudice delegato di cui occorre occuparci. La richiesta viene presentata in data 273.1992 al giudice delegato, come risulta anche dalla relazione quadrimestrale fatta dai commissars governativi e per essa i commissari hanno plurimi incontri con No Greco it quale consiglia60 di chiedere. un parere giuridico per decidere il•. da fares tanto the viene da questi trattenuta. II nuovo commissario Mario Piovano viene a sapere dell'esistenza della istanza61 dalla lettura dale relazioni dei suoi predecessori e, accortosi che a tale istanza non era stato dato alcun seguito, chiede spiegazioni al suo predecessore Cigliana it quale risponde con lettera 8.7.1992. Successivamente Piovano Mario in data 10.7.1992 chiede al giudice delegato No Greco l'esito dell'istanza e questi, estraendola dalla propria borsa, gliela rende dicendo la frase " istanza riconsegnata istanza ritirata" suggerendo nel contempo di chiedere un parere a D'Alessandro Florian e di ripresentare l istanza dopo avere acquisito it parere; suggerimento immediatamente accolto tanto che to gesso giorno Piovano conferisce l'incarico a D'Alessandro e questi deposita I'elaborato dopo la deliberazione dell'omologazione del concordato preventivo. La cronistoria degli eventi, relativi alla suddetta istanza non possono comprendersi se non si tens presente un dato oggettivo a non smentito dal diretto interessato: I'istanza a stata presentata direttamente a No Greco e non a mai arrivata nella cancelleria dells sezione fallimentare del tribunals di Roma percht fosse protocollata (meglio sarebbe dire per l'apposizione 60 II consiglio non viene attuato dai priori commissars perchi con in done dell Istanza easi hanno irrevocabilmente dato In loro dim issioni. 235
del timbro datario the attestasse 1'avvenuto deposito e dare, cod, data certa alla presentazione dell'istanza). Net fatto si ravvisano tutti gli elementi del reato di falso per soppressione, previsto dall'art. 490 c.p. nella forma del falso per occultamento. Ed invero, come ha posto in luce il tribunate, con il mancato deposito dell'atto nella cancelleria della sezione fallimentare del tribunale di Roma si sia sottratta a chi aveva interesse, per un notevole lasso di tempo, in un momento cruciale della procedure di concordato preventivo, stante l'imminente decisione sulla sua omologazione, la conoscenza di una notizia • (la Fedit aveva perso interamente it proprio capitale sociale) rilevante per il buon esito dello stesso concordato. Notizia the poteva porre problemi di interferenza con la procedura di concordato preventivo e portare alla inammissibilitit o at rigetto della istanza62. Di cib era ben consapevole No Greco che nello stesso periodo come giudice delegato del concordato preventivo della Agrifactoring S.p.A., peraltro strettamente connesso a quello di Fedit63, aveva richiesto la messa in liquidazione della societa. Del resto che lo scopo della presentazione della istanza fosse quello di evitare possibili interferenze tra it concordato preventivo e altre procedure liquidatorie si evince chiaramente dal tenore della lettera inviata da Cigliana al suo successore Piovano in data 8/7/1992 in cui si dl atto the 1'istanza "de qua" era stata concordata con gli organ della procedura allo scopo di 61 Vedi Irbro delie riunioni istituito dai commissari governativi in atti. 62 Vedi at riguardo le dichiarazioni di Mario Piovano sul punto a it timore di un decreto di liquidazione walla amministrativa. '4"t evitare che provvedimenti liquidatori adottati dal m' tro potessero condurre ad una procedura di liquidazione coatta . amministrativa scavalcando la procedura di concordato preventivo. Lo strumento ideato per it raggiungimento dello scopo e contemporaneamente per tutelare i commissari governativi fu quello della nomina di un illustre giurista, D'Alessandro Florian, per la redazione di un parere sul punto: E che l'idea fosse stata di Ivo Greco si destine dal fatto che questi, allorchd gli era stato richiesto 1'esito della istanza, l'aveva prontamente.restituita con 1'intesa che doveva considerarsi come non presentata e con 1'invito a ripresentarla corredata da un parere di un giurista indicate proprio in D'Alessandro Floriano a conferma, sul punto, di quanto emerge dal contenuto della lettera sopra indicata. Tutto cis significa che Ivo Greco sapeva dell'importanza dell'istanza, sapeva che non era transitata dalla cancelleria della sezione fallimentare, non avendo it timbro dell'avvenuto deposito, non ha provveduto a trasmetterla per allegarla agli atti della procedura, 1'ha tenuta con sec in attesa che Cigliana producesse it parere di D'Alessandro e, poichd questo non era avvenuto per le sue dimissioni, net frattempo intervenute, t'ha restituita al nuovo commissario governativo, senza farla ancora transitare per la cancelleria dells sezione fallimentare del tribunale di Roma consigliando di ripresentarla corredata dal parere giuridico. Tutto questo, a giudizio della come integra it reato contestato. Le argomentazioni sopra fatte rendono destituite di fondamento i motivi di appello proposti sul punto da Ivo Greco. Vi a in atti it verbale del consiglio di amminiatrazione di delta societi con cui era disposta la liquidazione della societi in pendenza di concordato preventivo.
Ed invero quelle relative ad una asserita inerzia del commissario governativo Piovano non sono conferenti atteso the questi non appena in possess() del parere 1'ha comunicato agli organ della procedure; parimenti sono inconferenti le argomentazioni relative all'assenza di un suo obbligo a protocollare 1'istanza perchd a stato detto, del resto lo aveva fatto anthe il tnbunale, the Ivo Greco nel momento in cui ha accettato di • ricevere, ed effettivamente ha ricevuto I'istanza in questione, aveva l'obbligo di inserirla nel fascicolo processuale per farne attestare 1'avvenuta presentazione e, sicuramente, non aveva diritto di trattenerla nella sua esclusiva disponibilità. Per le stesse considerazioni, e doe la situazione di fatto in cui l'istanza è pervenuta al giudice delegato, non è condivisibile l'argomentazione relativa all'accordo tra commissari governativi e organi della procedura di presentazione delle istanze tramite il commissario giudiziale. Cib peraltro non risulta dalla lettura dells relazione quadrimestrale dei commissari a cui fa riferimento Ivo Greco. Parirnenti non condivisibile a 1'osservazione dell'irrilevanza dell'istanza per is procedura perche quello della convocazione dell'assemblea era questione che riguardava i commissari. La tesi non C convincente. Vedi al riguardo Is doc umentazione richismata dal tribunale in not: n. 54. 656 ben veto die nel verbale del 21/11/1991 del Oro dells Iona riunioni i commissari
governativi dichiarano che tulle le istanze devono mere comunicate previamente al commissario giudiziale ma nel caw in esame cib e avvenuto perchE flatanza era diretta al giudice delegato e al commissario giudiziale. 238
Le ragioni dell'unportanza della istanza non attengono al problema in se della convocazione della assemblea straordinaria ma a quello Belle conseguenze che della comunicazione, contenuta nell'stanza, derivavano per la procedura di concordato preventivo atteso che i1 giudice delegato, e peril suo tramite il tnbunale, veniva a conoscere un fatto, la perdita del capitale sociale, sicuramente rilevante ed influente per la procedera. concorsuale per le conseguenze giuridiche the da tale fatto potevano derivare in tema di omologa del richiesto concordato. Invero, premesso che alle society cooperative, quale era la Fedit, tr applicabile la disciplina prevista dal codice civile per le societit di capitale esplicitamente richiamata per le cooperative, la perdita del capitale sociale non comporta necessariamente lo scioglimento della cooperativa e la sua messy in Iiquidazione. I soci, infatti, possono provvedere alla ricostituzione del capitale sociale ed evitare in tal modo lo scioglimento della societit con la sua successiva messa in liquidazione. Pertanto, la convocazione della assemblea societaria era necessaria per deliberare o la ricostituzione del capitale sociale ovvero la presa d'atto della volontit dei sod di non ricostituire it capitale sociale (de, come gilt detto era patrimonio di conoscenza del presidente della sezione fallimentare di Roma No Greco per essere giurisprudenza di quel tribunale). In questo secondo caso spettava al ministro competente di procedere allo scioglimento della cooperativa. Ne tale obbligo urtava con la esistenza della procedura concorsuale del concordato preventivo atteso che quests ultima non comporta, di diritto, to scioglimento della cooperativa attenendo essa alla liquidazione del
patrimonio mentre lo scioglimento della cooperativa attiene alla sua stessa esistenza giuridica. Differenza particolarmente rilevante net caso di specie perch alla Fedit erano affidati compiti di natura pubblica come la gestione degli ammassi e il credito all'agricoltura. Del recto, lo scioglimento d'autoriti dells cooperativa -non comporta necessariamente la nomina di un liquidatore perch quo t previsto solo . nel caso in cui vi sit un patrimonio da liquidare. L'esistenza di un decreto di scioglimento della cooperativa non 6, peraltro, indifferente allorch6 la procedura di concordato preventivo non 6 giunta ally fase della oniologa con in nomina di un liquidatore. Ed invero, per il principio della prevenzione tra procedure concorsuali, e tale deve ritenersi quella dello scioglimento per la perdita del capitale sociale, allorch6 la domanda di concordato non viene accolta perch non sussistono i requisiti per la sua ammissibilith, ovvero non ne ricorrono le condizioni per 1'accoglimento, it tribunale pub dicbiarare it fallimento della cooperativa, ovvero il solo suo stato di insolvenza mandando all'autorit3 di sorveglianza sulla cooperativa per la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Nel caso pert in cui 1'autoritI amministrativa ha gia proceduro alla apertura dells liquidazione coatta con il decreto di scioglimento della cooperativa scatta il richiamato principio di prevenzione e it tribunale deve limitarsi alts dichiarazione dello stato di insolvenza. N6 net caso in esame la questione era meramente teorica perch in perdita del capitale sociale, a fronte dei risultati emergenti dal bilancio per 1'anno 1990 a delle ragioni dells crisi indicati dagli stessi commissars governativi
nella richiesta di concordato preventivo, ragioni ribadite dal commissario . giudiziale nella sus relazione particolareggiata, indicava the it predetto bilancio conteneva elementi di falsitit the dovevano essere presi in considerazione per verificare it requisito dells "c.d. meritevolezza". Di ci8 si i; reso perfettamente conto No Greco il quale non si I limitato a prendere atto del problema declinando la sus competenza ma ha richiesto un parere scientifico sat panto confermando, di conseguenza, di avert ben presente la sua rilevanza per la procedura e impedendo, in tal modo, che di tin tale rilevante fatto restasse traccia nel fascicolo dells procedura con la conseguenza the di esso non ne hanno avuto contezza gli altri membri del collegio('6 che ha deciso la omologazione del concordato a chiunque fosse interessato alla procedura. Resta da esaminare 1'ultimo motivo addotto da Ivo Greco per escludere la propria responsabilith. Questi ha sostenuto the it concetto di occultamento di una istanza e it rifiuto a provvedere sulla stessa non a omologabile al fatto della spontanea restituzione del documento con t'invito a farlo esaminare da un esperto per poi restituirlo con il parere acquisito anche perchd it parere non era stato utilizzato agli effetti. dell'istanza 27.5.1992 benche non fosse intervenuto. ancora it deposito della sentenza di omologazione, nd esso era stato portato a conoscenza del giudice delegato. La tesi non a condivisa pet-chi 1'occultamento I stato reale dal momento dells presentazione dell'istanza al momento della sus restituzione al Vedi al riguardo l'esame dci membri del collegio. 241
commissario governativo con la frase sopra riportata; frase che implica la volonth di non far sapere della sua gil avvenuta presentazione. N6 sulla sussistenza del recto pub avere influenza il fatto che it commissario governativo non ha utilizzato it parere essendo un facto successivo alla consumazione del reato mare non b vero che it giudice delcgato non ha •avuto conoscenza del deposito del parere come si tt sops detto. • N6 putt sostenersi che con la restituzione vi 8 la prova dells mancanza di dolo perchd it delitto di falso in questione non richiede il dolo specifico, ossia -1'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in pane, l'efficacia probatoria dell'atto, oil fine di procurare a se o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (che invece e' richiesto quando si tratta di scritture private), essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza dells condotta illecita, I'atto soppresso, distrutto od occultato non sari in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli 6 propna67• Quanto detto i< suffciente per confermare la colpevolezza di No Greco in ordine al reato a lui ascritto al capo a) della rubrica. La seconda attiene all'occultamento di tre pareri richiesti dal giudice delegato a Francesco Carbonetti, attuale coimputato assolto in primo grado, e da questi resi in prossimith della camera di consigho per 1'omologazione del concordato prevcntivo. D fatto materiale addebitato sotto la lettera b) del capo di imputazione i` provato. 67 per tune ass. sez S seat a. 02658 del 19/03/1993 (UD.27/01/1993), in. Panu. 242
-k
Invero, dalla documentazione acquisita al dibattimento, dalla deposizione del commissario giudiziale Nicola Picardi, dagli esami degli stessi Carbonetti e Greco emerge che quest'ultimo, infonnalmente aveva affidato al primo degli incarichi (non troverebbe altrimenti logica spiegazione la liquidazione ad opera dello stesso Ivo Greco dei relativi compensi di cui e: prova agli attic). . . II primo riguardava la vendita delle azioni del Credito Agrario di Ferrara; gli altri due riguardavano la comparazione tra le Mime riportate nel bilancio Fedit per 1'anno 1990 e nella relazione del commissario giudiziale Picardi e 1'offerta presentata dall'avv. Casella per conto della costituenda societh. Orbene, risulta che nel fascicolo dells procedura fallimentare i citati pareri non sono stati reperiti, malgrado le ricerche fatte anche presso gli uffici della procura della repubblica di Roma, e che dell'esistenza di tali documenti il P.M. presso it tribunale di Perugia ne tr venuto a conoscenza perchd risultava liquidata in favore del citato Carbonetti una parcella di E. 20.000.000. Risulta, ancora, che copie dei predetti documenti sono state reperite solo perche conservate nell'archivio personals del commissario giudiziale Picardi e da lui consegnate al P.M. presso it tribunale di Perugia. Risulta, infine, che passi dei citati pareri sono stati utilizzati da No Greco nella redazione della motivazione dells sentenza di omologazione del concordato preventivo Fedit. vedi documentazione richieata agli organ della procedura relativa alle liquidazioni di tutti i compensi agli ausiliari del giudic c. 243 Sulla base di tali elementi la corte ritiene che la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale sia corretta ma che tuttavia non sia stata raggiunta la prova che la sparizione dei pareri sia stata opera di Ivo Greco. La come osserva sul panto che dalla deposizione del commissario giudiziale Picardi emerge che i pareri non interessavano la procedura dovendosi solo omologare il concordato a non liquidarlo ed erano stati richiesti personalmente da Ivo Greco (a lui furono mandati solo in copia e ne era venuto in possesso solo in occasions della richiesta di liquidazione dell'onorario a cui erano allegati con il parere del suo coadiutore) e con il decreto di liquidazione emesso da Ivo Greco. Osserva, ancora, la come che tali documenti sicuramente sono pervenuti direttamente al richiedente No Greco it quale ne ha utilizzato alcuni punti per la redazione della motivazione dells sentenza di omologa del concordato preventivo; da de 1'osservazione che la loro sparizione e . intervenuta dopo la utilizzazione da parte di No Greco. Ma dagli atti emerge, anche, che i documenti non sono stati nella esclusiva e materiale disponibiliti di No Greco perche essi sono transitati negli atti della procedure per liquidare gii onorari. Va ricordato che a mani del commissario Picardi a pervenuta solo una copia informale dei pareri onde tale copia non ub essere stata trans the dal fascicolo della procedura. Ora, se a vero che, per deduzione logics, No Greco era I'unico ad avere interesse ally sparizione dei pareri," is corte ritiene che la deduzione non vedi lemma di naamiesione di Catbonetti in data 27.7.1992 in atti prodomi dal P.M. ails udiems del 27.6.2001 e deereti di liquidazione in cake allistanza di liquidazione degli mots& '0 Inmost derivante non solo dal le modaliti con cui fu affidalo lincarico (aenza decreto di norms) e dalltugenze manifestata (la Imo consegna doveva emere rapids perchd dovevano easere utitisaati per Is decisions e la stoma dells sentenza di omoiogazione la vw
sia da sola sufficiente a ritenere provato che autore della sparizione sia stato proprio No Greco. Quanto detto porta alla assoluzione di No Greco per non aver commesso ii fatto non essendo sufficienti le prove a suo carico. Tale formula assolutoria implica che non b condivisa la tesi difensiva dell'nsussistenza del recto, basata .su un verbale di sequestro in data 15.4.1993, in cui si di atto dell'acquisizione dal fascicolo della procedure fallimentare di tre istanze a firma Carbonetti, secondo la quale le istanze in questione sono i tre pareri redatti da Carbonetti. L'argomentazione non t condivisa dalla corte. II collegio ritiene che le argomentazioni del tribunale per esciudere che tali documenti siano i tre pareri siano da condividere e alle argomentazioni svolte in sentenza si rimanda espressamente. Va ricordato solo, sul punto, che non a credibile che Carbonetti, come da lui sostenuto nell'esame non ha mai presentato istanze alla procedura perch6 tale affermazione t; smentita dalla presenza negli atti processuali di almeno due istanze di liquidazione di onorari e non va dimenticato the nella procedura Carbonetti 6 stato nominato membro della commission di esperti che analizzava i bilanci Fedit per gli anni 1986-1990 e la procura di Roma indagava proprio sull'potesi della sussistenza del reato di_ falso in bilancio per cui 1'acquisizione documentale del P.M. presso la procure di Roma riguardava essenzialmente documenti attinenti a tale indagine. cui camera di consiglio era imminente) ma anche data necesaitI di escludere ogni rapporto tra motivazione dells sentenza di omoiogazione e pareri nIasciati da Francesco Carbonetti e di quells di non dovere spiegare i auoi rapporti con Francesco Carbonetti indagato net presence pmcesso. Vedi relativo verbale di sequestro prodotto dall'avv. Zaganelli. 245 X11
Occorre ora passare all'esame del terzo capo di imputazione che vede coinvolti Pellegrino Capaldo, No Greco, Stefano D'Ercole, in forza dell'atto di appello del Procuratore della Repubblica presso iI tribunale di Perugia e, ai soli effetti civili, Francesco Carbonetti Per una maggiore comprensione della vicenda occorre innanzi tutto puntualizzare alcuni elementi di fatto, indicati dal tribunale nella sua ricostruzione, .che, secondo gli appellanti, sono stati interpretati male dal tribunals o sono contestati. La prima i relativa alla situazione della Fedit al momento della dismission. Questa aveva un patrimonio composto da partecipazioni, in forma maggioritaria o totalitaria, di societi che erano sopravvissute solo grazie ai finanziamenti erogati dalla partecipante, era priva di liquidity per la chiusura delle linee di credito aperte dalle banche a causa del commissariamento. Di qui it pericolo, sempre incombente, di chiusura di fabbriche, a causa di dichiarazioni di fallimento per sopravvenuta insolvenza, con it conseguente depauperamento del patrimonio Fedit. In quel contesto, la vendita in blocco del patrimoni Fedit era apparso lo strumento per evitare quel depauperamento che sicuramente sarebbe derivato dalla tradizionale dismission del patrimonio e, contemporaneamente, evitare ulteriori spese connesse ad una dismission tradizionale e a sostegno della affermazione si sostiene che nell'atto quadro era stato disposto the Fedit provvedesse con assoluta prioriti all'alienazione delle societ8 controllate.
Ls seconds a relativa alla qualiti del patrimonio composto da una concerie di beni di cui solo alcuni di sicuro valore per cui la sua stima presentava difficoltit tanto the di esso nel breve lasso di tempo erano state date diverse valutazioni dai commissari governativi e dal commissario giudiziale; valutazioni che tra loro divergevano moltissimo. Peraltro, i termini di paragon tra stime di realizzo e reale realizzo- erano termini non compatabili tanto the la legge fallimentare benche stabilisca che it debitore non put, essere ammesso al concordato preventivo se il suo patrimonio non a sufficiente a garantire i1 pagamento di almeno il 40% dei crediti chirografari, oltre le altre condizioni di legge, non prevede la possibiliti di revoca della sentenza di omologazione se in concreto i beni non consentono it pagamento nella misura minima di legge. La corte osserva che entrambe le osservazioni sono state tenute presenti dal tribunale nella impugnata sentenza Vi sono in essa articolati capitoli che illustrano la situazione economics e finanziaria della Fedit al momento del commissariamento, vi a la valutazione di detta situazione per 1'accertamento dello stato di insolvenza, vie I'analisi del comportamento tenuto dal giudice delegato nella fase anteriore alla omologazione del concordato preventivo e in quella successiva. Parimenti uno specifico capitolo a stato dedicato dal tribunals alla valutazione e alla stima del patrimonio Fedit, tenendo ben presents proprio le considerazioni di diritto indicate dagli appellanti nonch6 la differenza tra prevision di ricavo e ricavo effettivo.
Sono circostanze che saranno esaminate in seguito, allorchd saranno prese in came gli altri punti dell'appello per valutarne la fondatezza o meno. La tens riguarda la mancata indicazione Belle fonti di prova da cui evincere l'accordo tra Pellegrino Capaldo e Ivo Greco.
La questione h stata trattata allorchE si h affrontato it tema del pregiudizio in relazione ai rapporti tra No Greco e Pellegrino Capaldo e a quanto detto si rinvia.
La quarts riguarda la errata valutazione del confronto avuto con tutti i giudici della sezione fallimentare del tribunale di Roma ed it pieno coinvolgimento dell'intero collegio nelle decisioni con la fattiva collaborazione anche per la stesura dei provvedimenti.
Per tali osservazioni si rinvia espressamente a quanto gilt detto trattando it problema della collegialitii.
Esse vanno pertanto respinte.
La quints riguarda la mancata indicazione della fonte da cui it tribunale ha tratto it convincimento dells disposizione di No Greco ad attendere la cordata.
Sul punto la corte osserva che it tribunale ha indicato la fonte dells sua affermazione parlandone in nota 166 e 169 rinvenendola in un appunto del commissario governativo Cigliana in relazione all'ipotesi di acquisto in blocco da pane di una cordata formata da Pellegrino Capaldo di cui si iniziava a parlare in quel periodo della cui valenza probatoria gih si h detto.
Ls seats relativa, dopo la rivendicazione da pale di Pellegrino Capaldo della paternith dell'intera operazione di acquisto in blocco dell'intero
patrimonio Feditn, alla assenza di un fine di lucro nella intera operazione. Al riguardo, la come osserva che la societal (peraltro non ha come oggetto sociale esclusivamente 1'acquisizione del patrimonio Fedit e la sua successiva dismission perche b indicata anche 1'acquisizione -del patrimonio di altre procedure concorsuali connesse alla prima) prevede la distribuzione di eventuali utili tra i sod'. Cie significa che qualsiasi somma super ore a quella pagata dalla societal . per 1'acquisto del patrimonio Fedit (ivi compresi gli oneri derivanti dai patti parasociali74) si tramuta, in favore dei creditori aderenti alla societal, nella percezione di una maggiore percentuale di ripartizione del ricavato dells cessione dei beni della Fedit rispetto a quella percepita dai creditori non aderenti ails societal. . Infatti questi ultimi possono contare solo sulla ripartizione della somma .pagata dalla societal mentre i primi possono contare anche sugli utili della societal7s. Consegue che non a credibile che i sottoscrittori, tutti esperti banchieri o dirigenti di grandi societal, non si siano posh il problems della remunerativital della operazione anche in considerazione del rischio nil progetto, secondo Pellegrino Capaldo, era nato della press di coscienza di "escogitare" una via nuova, vantaggiosa rispetto all5poteai di liquidazione tradizionale, per Is dismission del patrimonio Fedit a Ia soluzione troves era consis<ita nella creazione di una societi di gestione, di cui potevano fare pane tutti i creditori, cite non aveva soopo di lucro ma solo quello di soddisfare i creditori e porre rimedio alle conseguenze negative per it personate Fedit; societal che, net ridurre at minimo le spew di gestione e i ritardi dells liquidazione, meglio si addiceva ails soluzione del coo. Irrilevante è la circostanza che a tutt'oggi la società non ha distribuito utili derivando cab della striatum cite i sea hanno voluto dare alla società caratterizzata da basso capitale in relazione all'entitat dell'acquisto ed easendo intervenuti fatted imprevedlbili a quel momento (15nizio dell'aaone penale ed i! sequesno preventivo in esso disp onto, I'intervenuta transazione per evitare i posarbili effetti negativi di una dichrarazione di nulliti delfatto quadro). 'c Si fa riferimento alb spew soezenute per incentivi ai tavoratori the hanno accettato ii e epensionamento, si creditori di Fedit the hams ceduto it lord credito a S.G.R.) in east vanno compresi anche le somme percepite per i crediti ceduti da attri creditori. 249
connesso alla stessa operazione e ad essa hanno aderito solo se, per essi, conveniente. Cie a tanto vero die dells convenienza dell'operazione ne danno atto alcune banche i cui consigli di a mminictrazione, net deliberare I'adesione alla costituenda societal, hanno fatto espressamente riferimento alla convenienza di un maggior recupero dei Toro crediti76. Da essi emerge non solo 1'intento remunerativo dell'operazione ma anche the eon Vofferta fatta la percentuale da distribuire ai creditori non aderenti sarebbe stata inferiore at 40% attestandosi essa sui valori percentuali indicati dal membro del comitato dei credito die, nel votare contro la proposta di acquisito in massa fatta in home della costituenda societal, aveva indicato una percentuale da distribuire motto inferiore al 40%. Ma una pie convincente riprova di quanto appena detto si rinviene in documenti provenienti proprio da Pellegrino Capaldo nella sua quality di promotore dell'iniziativa77. Invero dal verbale della riunione tenuta nella sede del Banco di S. Spirito in data 22.5.1992 risulta the viene discussa l'ipotesi di costituzione della nuova societal (la cui illustrazione con i relativi effetti economici I datata 14.5.1992); in essa vengono indicate le vane opzioni per 1'offerta da fare, vengono messe a confronto le vane stime agli atti della procedura concorsuale a vengono indicate le previsioni di realizzo dalla dismission dell'intero patrimonio Fedit. 's La circostanza emerge data relazione della commissions parlamentare in cui Sono r portati alcuni di tali verbali a pagina 176 a seguenti. Si fa riferimento alb documentazione acquisita insieme alle informazioni rose daWaw. Caulk non eecusso per le sue condizioni di salute. 250 .,
Da essa si arguisce che la prevision di realizzazione da distnbuire tra i sod era pad al 49,7% dei rispettivi crediti e quindi di gran lunga superiore a quella offerta. La settima t relativa alla partecipazione ally costituenda societal di tutti i creditori di Fedit onde non si sarebbe verificata la violazione del par conditio creditorum. II tribunale ha già posto in evidenza che i promotori della. societal; al momento delta sottoscrizione dell'atto costitutivo, hanno sottoscritto patti parasociali in cui si impegnavano, in caso di necessital, a sottoscrivere aumenti di capitali necessari in proporzione al loro credito e di prestare adeguate garanzie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Cab, di fatto, rendeva molto difficile, e per alcuni impossibile, l'adesione di quei creditori che non disponevano di adeguate risorse fmanziarie per I'adempimento dei .patti da sottoscrivere anche per il rischio che l'operazione, alla pan di qualsiasi attivitd imprenditoriale, presentave: L'oggetto sociale, poi, rendeva oltremodo difficile, se non impossibile, 1'adesione alla costituenda societal, anche in tempi . successive, di quei soggetti che, creditori di Fedit, si trovavano in regime fallimentare o in altro regime concordatario. Ipotesi non teorica nel caso di specie attesi gli intricati rapporti finanziari e conunerciali intercorrenti tra la Fedit e le societal da essa partecipate che a seguito della crisi dells prima erano state costrette a chiedere di essere ammesse a procedura concorsuale e Vedi diichivazioni Giuseppe Alessi che ha rappresentato Enichem nee rapporti con la costituenda societal it quale ha affermato che Enichem non aveva aderito alt5niziativa, anche se all'inizio era interessata, per la poca chintz= del pro®etto a per la presenza di pane parasociali che avrebbero comportato rischi elevati dovendo la societal da 1w rappresentata sborsare circa L 40.000.000.000. 251
contestualmente erano creditrici di Fedit pur essendo da essa partecipate totalmente o a maggioranza'. La conclusions a die in caso di ricavi maggiori rispetto alla somma sborsata per 1'acquisto in bloom dei beni Fedit, is differenza sarebbe state suddivisa tra i soli creditors, sod di S.G.R., con esclusione degli altri creditori attuando cost una violazione della par conditio creditorum. Laiottava b relativa alla tutela del personale. . . La situazione del personals e; stata, infatti, sempre al Centro delle attenzioni dei commissari governativi e del commissario giudiziale. Dalla lettura degli atti emerge inequivocabilmente the sin dal commissariamento della Fedit si cercO di salvare is professionalith ed il maggior numero di posti di lavoro puntando prima sulla rivitalizzare della societh Fedit-Agrisviluppo e poi sulla sua trasformazione in Agrisviluppo per continuare is commercializzazione dei prodotti da fomire ai consorzi agrari e per Is gestione di quelle attivith pubblicistiche the facevano capo ails Fedit. In tal senso militano i numerosi appunti redatti da Cigliana, la trasformazione dell'oggetto e della ragione sociale della societh Fedit-Agrisviluppo, partecipata totalmente da Fedit, in Agrisviluppo. Tali prospettive, per-alto, avevano trovato ufficiale ingresso nella procedura di concordato preventivo perchd ad ease si fa cenno gi l nel ricorso per l'ammicsione al concordato preventivo presentato dai commissari governativi in data 4.7.1991 e nell'autorizzazione dell'organo fallimentare ally rivitalii"-azione della societl avvenuta dopo I'ammissione al concordato Agii aid vi sono tabulati redatti dsl • commiseario gover ativo e da quello giudiziale da cad risulta to stato Belle social facenti pane delta galassis Feat. 252
preventivo80; esse, poi, si concretizzano in accordi sindacali, prodotti dalle parti civili, che, anche dopo la pubblic azione della sentenza di omologazione, facevano espresso riferimento all'obbiettivo di rivitalizzare il mondo agricolo attraverso la societi Agrisviluppo e nei quali viene indicata la prospettiva di assumere nella nuova societi non meno di 120 units a le parti contraenti assumevano lo specifico obbligo di favorite quell'iniziativa. Cif). significa the la procedura avrebbe dovuto assicurare quell'obiettivo e che si sarebbero dovute formulare scene congruenti81. Al contrario, la stipulazione dell'atto quadro ha comportato l'immediata messa in mobilitil di alcuni lavoratori ritenuti esuberanti rispetto ai compiti residui di Fedit mentre la successiva cession di Agrisviluppo alla S.G.R. ha comportato l'abbandono del progetto che era a base della trasformazione, prima, e rivitalizzazione, poi, della societi Fedit-Agrisviluppo con la conseguenza che non si a verificato it passaggio dei n. 125 lavoratori da Fedit ad Agrisviluppo. Nd convince la tesi, sostenuta da Pellegrino Capaldo nel suo esame, secondo cui S.G.R. non ha potuto coltivare it progetto perche incompatibile con to statuto e 1'oggetto societario perche, per altro verso e ad altri fini, ha eseguito una medesima operazione. La corte fa riferimento alla utilizzazione della societi SMIA, partecipata dells Fedit a cui sono stati conferiti come capitale sociale i residui immobili acquisiti da Fedit e ad essa b stata trasferita anche pane del proprio personale facente pane di quei n. 70 dipendenti della Fedit che, in Vedi Wawa relativa. ac Del resto to stesso No Greco, ohm ai commissari governativi e a quello giudiziario, hanno dichiarato die era loro preoccupazione la some dei dipendenti Fedit a to stesso Pellegrino Capaldo ha incontrato i rappresentanti dei sindacati.
attuazione dell'atto quadro ed in esecuzione del provvedimento del tribunale fallimentare di Roma del 20.7.1993, era passato alla costituita societi S.G.R. Non pub pertanto dirsi die con 1'operazione "innovative" ideata da Pellegrino Capaldo siano stati tutelati tutti i lavoratori dovendosi al contrario dire che la tutela is riferibile solo a quei n. 70 dipendenti, the peraltro. non sono stati un ulteriore peso economico per S.G.R. perch 6, in ogni caso, la societi avrebbe dovuto assumere personale per gestire la complessa macchina nec essaria per 1'attuazione dell'atto quadro, mentre ne sono stati esclusi tutti quei lavoratori che pur facendo affidamento su accordi sindacali e su precise statuizioni del tribunale fallimentare di Roma hanno visto vanificato it loro diritto. alla conservazione del lavoro, bene essenziale per la vita delle personeffi. La nona a relativa alla novitit della procedura. La corte ritiene sul punto, salvo tornare nel torso della motivazione, che nel nostro ordinamento sia sempre possibile interpretare le norme in maniera innovativa ma tale interpretazione trova un . limite nella liceitil dell'interpretazione adottata che non deve essere contrario al dettato della legge e ai principi generali dell'ordinamento che sovrintendono all'interpretazione del complesso dells leggi. Di nessun pregio Z pertanto l'osservazione se in novitit della procedura e conforme alla legge mentre it infondata se essa Z contraria alla legge. sz Non va dimenticato, come emerge all' deposizione di skean sindac aliebi seatiti nel cone del di 'mento, che Fawns') del sindaato ail'ntera operazione era in funzione dells salvaguardia dei poeti di lavoro the si sarebbe ottenuta con it trasferimento di n120 unitI lavorative ds Fedit ad Agrisviluppo. 254 , ,t -7 N y` ~~
La decima a relativa alla trasparenza e lineariti delle operazioni di vendita del patrimonio Fedit attuata da S.G.R. L'argomento e< neutro perche quello che rileva a la valutazione dell'operazione al momento in cui essa si t; perfezionata. Gli effetti dell'operazione possono al massimo fornire un elemento di riscontro che la corte deve fare per verificare la legittimita dell'operazione. . la undicesima relativa alla affermazione del tribunale the dietro it commissariamento vi fosse un piano preordinato da Pellegrino Capaldo. La tesi fa riferimento alla frase del tribunale secondo cui . it commissariamento rappresentava uno dei punti oscuri dell'intera vicenda mentre dagli atti emergeva con chiarezza the nessuno dei testimoni presenti alla riunione del 175.1991 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva ipotizzato un movente oscuro avendo if ministro Goria manifestato, con decisione, la volonta di commissionare Fedit. Tesi corroborata, secondo gli appellanti, dalla volonta di vedere dietro quella decisione un progetto del mondo bancario messo a punto da Pellegrino Capaldo. La tesi alto non 6 che un particolare aspetto della critica, risultata alla analisi della come fallace, tendente a dimostrare iI pregiudizio del tribunale nei suoi confronts. Questa volta addirittura si vuole vedere un pregiudizio non in fatti specifici ma in sospetti che dalle parole del tribunale gli appellanti hanno tratto. ll tnbusale mai ha detto the Pellegrino Capaldo ha suggerito it commissariamento in attuazione di un piano preordinato dal sistema bancario per impadronirsi del patrimonio della Fedit.
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11 tnbunale si it solo limitato a riferire the ii momento genetico del commissariamento non era stato chiarito ed effettivamente non a ancora chiaro. La poca chiarezza non deriva dalle motivazioni addotte dal ministro Goria a sostegno delta sua decisions o dalla non necessiti del commissariamento, sulk quail lo stesso tnbunale concorda, ma dalle modalititi e. dalla rapiditi con cui si gnmse ad tin alto coal destabilizzante per Is Fedit 3. Del resto che questo fosse 1'intendimento del tribunate emerge dal contesto del paragrafo in cui lintenzione ad esso attribuita i= posta; in quel frangente it tribunals sta ana1izzando, indipendentemente dalle strategic die il ministro aveva, la successione degli eventi che potevano avere un qualche rilievo per la comprensione dell'intera vicenda. In tale contesto it tribunate ha correttamente posto in evidenza quelle die erano le circostanze inerenti i rapporti tra Goria e Pellegrino Capaldo e 1'influenza che egli aveva sui politici e, per quello che interessa sul ministro Goria, senza nulls aggiungere o togliere al contenuto di tali rapporti, e ha valutato correttamente che non vi I prova che altri, in specie Pellegrino a3 Non va dimenticato a proposito: Y die il ministro Goria ha parlato con Pellegrino Capaldo, secondo le sue stesse dichiaraT ioni, di commissariamento dells Fedit prima di Pasqua 1991 quando ancora it bilancio per 1'anno 1990 non era state mama trasmesso al ministero (la sua approvazione Z avvenuta in data 30.4.1991 e solo dopo 6 stato aasmesso al ministero per i viato. the it commissaiamento era dec iso fin dal 75.1991, come _emerge dalla deposizione del segretario particolare delFepoca del ministro Goria, prima =corm die questi disponeaae simulacro di ispe. lane attraverso 11mmobiliarista Della vale e 0 dolt. Dezzsni" a seam urn 'depots, Niche se soamtaria istmzione interns. Quota ultima affermazione nova confer=s nella total assault tra gti atti acquiaiti presso !tailors mmastao del 'agticolaua e foram di doc umeati indicaati una tale attivith; vedi sal puma sack gii accatamenti fatti daft commission parlamentare di inchicata. Y cbe non 6 dato same se esso fa coneordato caa 0 siatema bancario o con i dirigenti di aloud di essi. CO percbM neas<mo a state in grado, o ha voluto, riferire sul punk) riatttando le dichiaraioni richiamate da Pellegrino Capaida franc di impressioni (quelle di CSglians) o ininffoenti (quelle di Criatofori rig arddano solo falls to 256
Capaldo, abbia suggerito it commissariamento della Fedit ma che vi erano elementi probatori, analiticamente indicati, the non portavano con sicurezza alla esciusione di una tale ipotesig4. Quello the a certo b il ruolo di rilievo avuto da Pellegrino Capaldo nella inters vicenda dove s presente nei momenti crucial Sul punto la corte tornerit allorchd esaminerd it ruolo di ciascun imputato nella intera vicenda. Sulla base di tali considerazioni va confermata, con le puntualizzazioni fatte, la ricostruzione della vicenda che dagli imputati I stata contestata. . Con tali precisazioni is fatto occorre esaminare il. terzo capo di imputazione. innanzi tutto la corte ritiene di aderire alle conclusioni del tribunals che ha ritenuto la vendita a prezzo vile una ipotesi di bancarotta per distrazione nella forma della dissipazione e alle argomentazioni svolte dal tribunale rinvia. In tale conclusione it collegio a confortato dalla giurisprudenza della suprema cortex. di Pellegrino Capaldo rispetto all'ipotesi del Commissariamento di Fedit ma non il preventivo assenso dell banche al commissariamento). '4 In tal senso le richiamate testimonianze di Lobianco, Cristofori e Ported nulla tolgono alle considerazioni fate dal tnbunale, prima e condivise delta cone ora. Ed invero it primo riferisce ad ruolo avuto da Pellegrino Capaldo in Fedit in epoca anteriore al commissariamento, Cristofori nulls sa dire del contenuto dei colloqui intervenuti tra 0 ministro Goria e Pellegrino Capaldo limitandosi a riferize, sul puma, quarto appreso dallo steam Pellegrino Capaldo net torso di una telefonata intezcorsa con quarto ultimo prima dells riunione alla presidenm del consiglio in data 173.1991; Forlani, poi, stando alla sua deposizione, pare compietamente estraneo a tutto do che riguarda la vicenda Fedit essendo preemie a quella riunione 'pa puro caso' a non per discntere una question sicu amente molto rilevante per it partito, di cal al'epoca era aegretario politico, coinvolgendo essa, alFPevidena, gii asseul intern del psltrto per !Influenza di tallied suoi settori toccati dal r rovvedimento di commissariamento. Si ricorda sul punto, olne die sentence gill state sul punto dal tnbunal, la recentissima sentcnm dells suprema corte di aasazione Sete. V camera consiglio 11/4/2003, imp. Ancona, e abri che nel giudicare un cam analogo ha ritenuto suasistere la bancarotta per dissipazione nel coo di alienazione dei ben in concordato preventivo a prezzo vile.
Inquadrato -il fatto contestato nella fattispecie della bancarotta per dissipazione il collegio osserva. Per la sussistenza del reato di bancarotta per distrazione, nella forma dells dissipazione, vi b innanzitutto la necessiti di individuare it valore dell'attivo patrimoniale della Fedit al momento dells sentenza di omologazione. Se non si ha presente tale dato non a possibile verificare se 1'alienazione i stata fatta a prezzo congruo o a prezzo vile. Quello die interessa, in questo momento, t verificare it fenomeno dal lato dells alienazione e non da queue della acquisizione. Cie perche iI reato di bancarotta fraudolenta, nella forma contestata, si verifica nel momento in cui viene svenduto un bene, o tutto it patrimonio ceduto ai creditori e una tale fattispecie pub essere commessa solo dalla persona che riveste una determinata qualifica, legislativamente indicata negli ant. 223 e 236 della legge fallimentare, con il quale possono concorrere altre persone che tale qualifica non ricoprono. Con tale prospettiva va verificato se quanto detto dal tribunate i corretto. La premessa da cui partite, come dottrina e giurisprudenza insegnano, b it fatto chi it tribunate fallimentare, al momento dells decisione sulla omologazione del concordato deve valutare, con giudizio di discrezionaliti tecnica, basata sui criteri propri della scienza relativi at settore in cui il bene Z ricompreso, se quell offerti dal debitore siano in concreto sufficienti per il soddisfacimento dei creditori nella misura minima, legislativamente prevista, e nel fare cis deve avere presente non il valore intrinseco dei beni, ma quello die, con grado di approssimazione die rasenta la "quasi
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certezza",. si realizzerit con la liquidazione e sulla base di tale valutazione deve verificare se I'alienazione dell'intero patrimonio offerto ai creditori fornirit i mezzi necessari per i1 pagamento dells quota dei crediti. Valutazione che non deve essere astratta ma ancorata a serf e concreti elementi e non su indicazioni e prospettazioni astratte86. Orbene, it tribuaale di Perugia, nella sua decision, ha ritenuto the •il patrimonio della Fedit messo a disposizione dei creditori net concordato preventivo avesse un valore pari a quello indicato dal commissario giudiziale nella sus relazione pan a circa 3939 miliardi. A tale conclusion it tribunate I giunto mettendo a raffronto le stime redatte dai commissari giudiziali al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo e al 30.11.1991, data di un loro primo aggiornamento, quelle fatte dai vari professionisti incaricati dal giudice delegato e unificati nella "c.d. relazione di sintesi" del dott. De Sands, come elaborate nella relazione particolareggiata del comumissario giudiziale dott. Picardi, che ha indicato it valore del patrimonio della Fedit in 3939 miliardi. Quests ultima stima, ed i criteri che ad essa sottendono, t stata condivisa e fatta propria dal tribunate fallimentare di Roma nella sentenza di omologazione allorcbe ha controllato che net patrimonio della Fedit vi fossero beni, offerti in cession, per il soddisfacimento, nella ripartizione dell'attivo, della misura minima del 40% per i creditori chirografari. Appare chiaro che se il valore del patrimonio della Fedit corrisponde ally cifra sopra indicata, quella di 2150 miliardi a cui it tribunate fallimentare di Roma, accettando la proposta avanzata da S.G.R., ha venduto l'intero . Vedi su1 panto sass. Civ. 84/3663, 8812809, 89/3257. 259
patrimonio . e oggettivamente non congrua, meglio sarebbe dire vile, trattandosi di cifra pari a neppure il 55% del valore quale accettato e stimato dal tnbunale fallimentare di Roma nella sopra citata sentenza di omologazione del concordato preventivo Fedit a tale divario non trova alcuna ragionevole spiegazione. Stima die, si ripete, deve essere basata su seri e concreti elementi di giudizio in relazione alla "quasi Berta" realizzazione del-valore aftribuito. al patrimonio ceduto ai creditori. In merito, alla sentenza sono state mosse critiche, peraltro gist trattati e rewind dal tnbunale, relative all'entitit del valore del patrimonio Fedit per cui su di esse occorre ritornare per ribadire 1'esattezza di quanto affermato dal tribunale. La prima doglianza attiene al metodo con cui le relazioni di stima sono state redatte. La critica ha il suo fondamento, secondo gli appellanti, perch6 la relazione del commissario giudiziale ha tenuto presente i valori indicati dagli stimatori nominati dal tnibunale die sono errati. Si sostiene, infatti, che gli stimatori nella valutazione dei vari cespiti non hanno seguito la logica delta liquidazione, che doveva sottendere al loro operato, ed hanno valutato it patrimonio come se si trattasse di una azienda ancora fimzionante senza tenere presente, peraltro, i costi per 1'alienazione del beni nonchi la attualizzazione del lord valore in forza del tempo necessario atla loro alienazione.
Va premesso the la critica non riguarda le voci di minore entiti ma le tre principali categoric di beni formanti it patrimonio dells Fedit a cioe gli immobili, le partecipazioni societarie e i crediti(specialmente). La torte osserva sul punto the ii compito degli stimatori non era quello di attualizzare it valore di tutti i beni al momento cells stima perche essi dovevano solo stabilire it valore del patrimonio della. Fedit per offrire at tribunale elementi per verificare se sussistessero le condizioni per I'omologazione, in concorso con le altre condizioni di legge, del concordato preventivo. Rettamente, quindi, gli stimatori hanno deternninato it valore dei beni immobili e delle partecipazioni societarie (secondo i correnti canoni di valutazione propri delle scienze preposte alla natura dei bens da valutare) al momento della soma. Altrettanto rettamente i crediti sono stati valutati in relazione • ally attualizzazione del loro valore per quelli in scadenza oltre 1'anno secondo i criteri delta scienza economica e tenendo conto delle possibility di realizzabilitd in rapporto alla capacity economica del debitoree. A cib deve aggiungersi che non i; condivisibile la critica, di caraltere, generale, secondo la quale la valutazione dei bens non doveva essere fatta con la logica di una azienda funzionante perchb la particolare natura della Fedit non consentiva una tale distinzione se non per quei bens costituiti dalle society partecipate che, commercials o di produzione, erano strettamentc connesse alla funzione di sostegno che Fedit aveva nei 87 Sul panto ii tribunale ha dato ampia a convincente spiegazione deU& sua condivisione dei criteri seguiti dagli stimatori ed cssi sono cond ivisi anche da queata cone per cui si rimanda a quanto detto dal tdbunale. 261
confronts dei consorzi agrari ed erano finanziariamente dipendenti dally societi controllante. Con sicurezza, poi, non pub parlarsi di stima con logica di liquidazione per gii immobili, per le partecipazioni di societi quotate in borsa, per quelle immobiliari e per quelle con autonoma struttura e mercato per le quail d crollo• del sistema- Fedit/CAP -su cui si basa 1'asserzione degli appellanti¬non poteva influire, se non marginalmente a solo dal panto di vista delta scarsezza di finanziamenti, in vista di eventuali, future ric apitalizzazioni. Peraltro, va osservato che nessun criterio di valutazione diverso da quello utilizzato dagli stimatori i mai stato indicato net corso dells procedura di concordato. preventivo facendosi riferimento a criteri diversi solo a seguito dell'apertura del procedimento penale. Sul panto, va sottolineato che dagli attim risulta che per 1'indicazione della cilia da offrire fu tenuta presente proprio la relazione del commissario giudiziale ed i valori da questi indicati. Ne maggiori lumi sono stati forniti, a seguito del sollecito contenuto net decreto del tribunale fallimentare di Roma in data 15.1.1993, atteso die nella lettera 28.1.1993, di risposta dell'avv. Casella al giudice delegato, viene dato alto, per quello die qui .rileva, die gli stimatori avevano valutato i beni al valore di mercato e la indicazione di un prezzo notevolmente inferiors veniva giustificato con criteri the non inflciano la validiti dei metodi indicati dagli stimatori ma the si ripercuotono solo sulla determinazione della somma offerta. Questo, pert, un problema diverso che sari affrontato try breve. ° vedi al riguardo is documentazione riguardante Pofferta di acquisto in mass* dei beni dell* Fedit acquisita insieme ally deposizione delVavv. Casella. 262
L'esattezza di tali conclusioni sono, peraltro, confennate dal confronto con i risultati Belle stime dei commissari governativi al momento della presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, successivamente integrate alla data del 31.11.1991 con nota del 19.121991. Questi, utilizzando criteri diversi, sono giunti alle identiche conclusioni fatti sales gli inevitabili scostamenti, insiti in ogni valutazione e maggiormente allorchd la dim b relativa ad - una . cosi rilevante massa di beni (molto diversificati per natura, consistenza e particolariti) che possono generare errori, anche consistenti, e di cui occorre tenere conto90. In particolare, come emerge dalle tavole di raffronto contenute nella relazione del commissario giudiziale, la valutazione degli immobili di pregio, che costituisce 1'elemento di divario try le due stime, risente della errata valutazione non del valore intrinseco di quei beni ma della mancanza di compratori al prezzo richiesto. Una ulteriore conferma della esattezza del valore degli immobili, come stimato dal commissario giudiziale, si evince dally testimonian7a dell'ing. Frosina it quale era preposto, sia in Fedit e successivamente in S.G.R., al settore immobiliare e ha indicato nella somma di circa 700 miliardi it valore degli immobili facenti pane del patrimonio dells Fedit91. La valutazione delle partecipazioni presenta scostamenti non rilevanti e fisiologici per t'ammontare dei valori indicati. vedi relazione del commissario giudiziale. 9° Si fa riferimento ails vicenda dells valutazione e vendita di palazzo Rospigliosi Pallavicino e a quello dells vendita dells Fedital, su cai gii appellanti harm motto insistito e continuano ad invcstire. 91 Vedi sum esame e 15nterrogatorio acquisito. 263
La valutazione dei credit, infine, differisce nelle due slime sostanzialmente per la mancata inclusion del c.d. "credito MAF", csoe del credito vantato dalla Fedit nei confronti del Ministero dell'Agricoltura e Foreste per il rimborso delle spese di ammasso, ritenuto inesigibile dai commissars governativi ma non messo in discussion dal tribunale fallimentare di Roma chi: non ha avuto dubbi sully sua esistenza ma solo sulfa sua immediata esigbilith. n valore di mercato dei bens, come sops indicati e, per8, elemento necessario, ma non sufficiente per la verifica della capienza del patrimonio dovendosi ora verificare se il valore accertato er realizzabile. A tal fine ha significato la relazione del commissario giudiziale che, partendo dal valore indicato dagli stimatori ha apportato, tenendo conto della real77abiliti del compendio patrimoniale e in funzione di tale obbiettivo, come emerge dalla sua relazione del gennaio 1992 e dal suo esame, sostanziali diminuzioni pars a circa 900 miliardi proprio in vista della sentenza di omologazione. In particolare, ha tenuto conto per i bens immobili: della destinazione particolare di alcuni di essi, del loro stato di manutenzione e di altre circostanze come il pagamento di una INIVIM straordinaria, per he partecipazioni societarie: delao stato di crisi in cui si trovavano quelle strettamente collegate alla Fedit, dell'apertura di procedure concorsuali per alcune di esse, e delle ripercussioni the la crisi dells Fedit aveva avuto sulle partecipazioni da essa detente e quotate in borsa,
per i crediti: della situazione in cui si erano venuti a trovare alcuni CAP per la crisi della Fedit tanto the per loro era stato chiesto it co nto ovvero la liquidazione coatta amministrativa o, ancora, la atn ninistrazione controllata. Consegue the la critic a al metodo seguito dagli stimatori per la verifica del valore del patrimonio della Fedit appare non fondata. Le conclusion a cui t; giunto iI tribunate nella impugnata sentenza hanno trovato un'ulteriore conferma nell'andamento di alcune vendite (di esse ne era a conoscenza il tribunate fallimentare di Roma derivando la prova della circostanza da atti dells procedural) effettuate wile more tra la presentazione delle stime e quella della relazione del commissario giudiziale. Esse attengono, essenziahnente, a due vicende the sgombrano it campo dalla tesi della Iogica di liquidazione the non sarebbe stata seguita nella valutazione dei Beni. Si tratta delle vicende relative ally societ$ Fedital e allo Zuccherificio Castiglionese. La prima, sull'orlo del fallimento, tanto da necessitare di una iniezione immediata di liquiditil, pari a 20 miliardi, I stata valutata dai periti 106 miliardi e successivamente i~ stata venduta per 55 miliardi. Orbene, it valore di quella society 6 stato valutato dal commissario giudiziale, ally pari di tutte le altre societal partecipate, al 40% del valore di Vedi relazione del commissario giudiziale del lugiio 1992 apprestata in vista della sentenza di omologa e di cui la stessa sentenza di attn. 265
mercato indicato dagli stimatori; somma pari a quella effettivamente incassata9°. La seconda, in procedura concorsuale di amministrazione controllata, h state venduta ad un prezzo doppio rispetto a quello indicato dal commissario giudiziale a superiore a quello di mercato indicato dagli stimatori. .. A tali significative vicende si aggiungono i risultati delle altre alienazioni intervenute fino a quel momento che, nella loro quasi totalitil, hanno dato risultati superiori alle stime.. Queste due vicende, le pia rilevanti delle operazioni concluse fino a momenta della omologazione del concordato, danno contezza dell'affermazione del commissario giudiziale secondo la quale dale vendite effettuate fino a quel momento erano staff realizzati proventi superiori a quelli indicati mediamente nella stessa relazione; it tutto a conferma dells bond delle valutazioni. La circostanza emerge dalla relazione del cornniicsario giudiziale redatta nel luglio 1992, in previsione della decisione sull'omologazione del concordato in cui Sono indicate tutte le dismissioni effectuate fino a tale data. Da essa, poi, emerge un altro data the smcntisce 1'altra affermazione degli appellanti riguardante la cession immediata dei beni di maggior pregio sa Vedi al riguardo it panto apecifico della relazione redatta dal commissario giudiziale Picardi. Noe ha, poi, alcun rilievo l rvaziane del reaponsabeie civile die ha affermato die b deteaninazione del valae ache social partecipate 6 auto &saw al 40% di (Indio di slims dope cbe la partccipazione Fedital era state venduta peachi a! mom onto del depoeito dells relazione del ooamiszurio giudiziale la partecipazione Fedital non era ancora avvenuta per cui 0 risultato dell'alienazione b un date di conferma dells bowl dells minis effettuata dal commissario giudiziale.
atteso the -da tale relazione emerge proprio il contrario (I'elenco delle dismission i chiaro al riguardo). Le considerazioni sopra dette trovano una conferma ulteriore dalla constatazione the se effettivamente il patrimonio Fedit averse dovuto valutarsi alla stregua dei criteri indicati dagli appellanti, e il suo valore stante 1'asserita mancanza di . lucro dell'operazione fosse stato effettivamente di 2150 miliardi, il concordato non avrebbe potuto essere omologato non potendo con esso essere soddisfatta la condizione del pagamento integrale, delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati, e quello dei crediti chirografari nella misura minima del 40%". Le argomentazioni sopra esposte non esauriscono il tema perch una volts stabilito che dal patrimonio della Fedit era "con quasi certezza" ricavabile una somma pare a circa 3939 miliardi occorre fare un ulteriore passo e verificare se la previsione, anche la migliore it sempre una previsione, poteva in concreto verificarsi. Prima di esaminare la questione occorre fare alcune considerazione di carattere generale sollevate dagli appellanti. La prima attiene alla possibile divergenza tra quanto valutato per l'ammissione al concordato preventivo e quanto in concreto stato realizzato. giurisprudenza costante, indicata dagli appellanti e condivisa sia dal giudice di primo grado che da questa come, the il patrimonio del debitore, astrattamentc idoneo a raggiungere il minimo riparto previsto dalla legge 94 Dana steam sentenza di omologaziane si evince die le spese ammontavano a circa 403 miliardi, i =did privilegiati a circa 462 miliardi mentre i debiti erano determinate in circa 4582 miliardi in la consegueaza the sottratte dall'attivo pad a 2150 mdiardi, come 267
non sia, in concreto, sufficiente a tale ripartizione e che it mancato raggiungimento del minimo di team, nella concreta ripartizione del ricavato tra tutti i creditori, non influisce sulla validitt' della sentenza di omologazione. La sewnda it relative alla regolariti dells procedura i cur atti sono stati sempre preceduti dalla consultazione degli organi dbputati a esprimere un parere a mar si sono opposti alla vendita in mama: L'osservazione non ha alcun pregio perch6 si trans di regolariti formals e la loco mancanza avrebbe costituito una c osi grave violazione delle norm concordatarie neppure pensabile. per le quality professionali e tecniche soggettive degli imputati che, per di pit', sono state assistite dai maggiori esperti del senora". La mancata opposizione, poi, 6 fatto neutro perchd da essa non possono trarsi elementi utili per un giudizio di illiceita o di liceitt' dells sentenza di omologazione perch6 la scelta delta vendita in masse in essa accolta t; state fatta in Linea astratta e non vi erano motivi a che 63 non avvenisse salvo a verificare, net caso concreto, la convenienza della vendita al prezzo proposto. La terra attiene alla mancata opposizione alla sentenza di omologazione. del concordato da parte dei vari organi della procedura, commissario giudiziale, comitato dei creditors, commissario governativo e anche del Pubblico Ministero e del commissario governativo alla vendita in blocco. validate dagli imputati, le somme sopm indicate per spew e crediti privlegiati, la somma residua non soddishceva nella minim minima del 40% i credits chin: grab& m Basta at riguardo avere primate Is posizione dagli imputati e di tutti coloro the hanno ric operto una caries nelI'ambito dells procedura: Presidente dells sezione enure del trlbenale di Roma, presideidi di importanti Muni bancari, professors unive:sitad e avvocati di fame per Is loco specifics praparaaone.
Anche tale osservazione non I rilevante. Si osserva, al riguardo, che non a in discussions, come gia detto, la possibiliti teorica di vendere in massa i beni del debitore in concordato preventivo per cui non vi era alcun niotivo per I'opposizione alla omologazione del concordato, sotto questo profilo. Invero la legge fallimentare (art. 106) regola solo la vendita in massa dei beni mobili del debitore subordinandola a determinate condizioni come la. vendita all'asta. La legge fallimentare non autorizza espressamente la vendita in massa allorch6 it patrimonio del debitore a costituito anche da beni immobili, ma, parimenti, non contiene un divieto espresso ad una tale modalith di vendita onde deve ritenersi possibile lo stesso tipo di vendita applicando i criteri estensivi ed analogici nella interpretazione dells legge per la vendita in massa dei beni mobili. La quarts questione attiene alla regolarita del comportamento della S.G.R. nella liquidazione del patrimonio Fedit e alla assenza di finality speculative. La questione b stata pasta sotto it profilo della mancata distnbuzione di utili, dell'assenza di vantaggi, diretti o indiretti, per i soci di S.G.R. e della regolarita della gestione di S.G.R. nella dismissione del patrimonio Fedit. Anche tale questione el irrilevante per la decisione. Invero, tutto cio che sta a valle dell'atto quadro non pulp avere alcuna influenza per la detenninazione della sussistenza del reato che, secondo I'imputazione, si I perfezionato con la sua sottoscrizione. Le circostanze dedotte non possono, pertanto, avere alcuna influenza, ivi compress quells relativa alla mancata distnbuzione di utili, che si bass
sull'affermazione della natura non affaristica dell'intera operazione die per) appare smentita dall'oggetto societario%.
La come dew solo precisare, perch l'argomento i± stato ripetutamente trattato; the non 6 provato the S.G.R. ha ricavato dalllntera operazione la massima utiliti perch non d possibile la prova contraria ma la come non ha difficolti ad accettare il risultato economico dell'ntera operazione secondo quarto prospettato dalle difese degli imputati.
L'argomento del ricavo ottenuto da S.G.R. dall'operazione 6, per), un utile elemento per verificare, sulk scorta del dato di fatto concreto, secondo it criterio del riscontro a ritroso, se il prezzo di vendita costituisce o meno dissipazionew.
Con tali premesse, la corte osserva the le argomentazioni del tribunale per giungere alla conclusione che it prezzo di vendita del patrimonio della Fedit ) stato vile pu) cosi sintetizzarsi".
La proposta di acquisto in blocco dei beni della Fedit, come formulata dalla costituenda societi con letters del 27.5.1992, non era accoglibile perches, anche tenendo conto dei ridotti oneri delta procedure, non permetteva la ripartizione dell'attivo nella misura minima del 40% ai creditori chirografari ma al massimo quella del 34% e la sua accettazione violava it disposto degli arts. 160, 181 e 182 della legge fallinicntare.
II die rendeva di per se it prezzo di vendita vile.
96 la mancata distauzione degli utili non signifies che !'operazione non comporti un able die sari disrribuito in un momento suocessivo o al massimo al momenta deDo sciogliime-W della sock&
Non Z emits, peraltro, l'affermazione secondo la quale D tribunale non ha tent o preaente it dato dd risultato otteauto da S.G.R. perms da esao ha ricavato elementi contrail alla teal soetenuta dagli appellanti tango care alcune pagine del loo smith sane diretti proprio a oonfutare quanta affermato dal trtbumle.
w Per um pit1k complete disunion si rinvia ai paragrafi da 27 a 30, da 32 a 35 a da 40 a 41 dells sentenza inipugnata.
L'evoluzione della proposta, gii di per si non accoglibile, era stata modificata in senso peggiorativo, con letters formulata in data 28.1.1993, rispetto a quella originals perchi erano state introdotte clausole die avevano diminuita it valore dells offerta e it decreto del 23.3.1993 non aveva indicato ragioni valide die giustificassero it divario tra it valore del patrimonio della Fedit, accolto nella sentenza di omologazione, e quello proposto dally costituenda societi a fronte di precise indicazioni di segno contrario emergenti dal parere del commissario giudiziale. Ne a giustificazione del divario era stata fatta alcuna verifica, per accertarne llncidenza sul prezzo, delle osservazioni fatte dal commissario giudiziale e si faceva cenno a profili di indeterminatezza, caratterizzanti la stessa proposta, superabili con la buona fede dei proponenti. Aggiungeva it tribunale che lInvocato parere favorevole del comitato dei creditori, indipendentemente dalle modaliti con cui si era formato it voto favorevole per la presenza di due rappresentanti in conflitto di interesse, non era idoneo a ritenere legittima la vendita in blocco atteso che altro a it parere di alcuni creditori ed altro i la valutazione che deve essere fatta dal tribunale nell'interesse di tutti e del beneficio die ad essi sarebbe derivato dall'operazione. In ogni caso le modaliti della vendita disposta con decreto 233.1993 non potevano discostarsi dai parametri indicati nella sentenza di omologazione, perche a questa strettamente funzionale, essendo indifferente che la vendita fosse deteriminata con atto separato. L'atto quadro conteneva clausole in contrasto con la sentenza di omologazione a del decreto 23.3.1993.
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Le modaliti della vendita, come sempre prospettate nella proposta di acquisto e poi attuate con 1'atto quadro, erano nulle per violazione di legge perch la sua funzione era quella di attuate la liquidazione del patrimonio dells Fedit a mezzo di un soggetto privato e senza il controllo dell'autoritii giudiziaria a cib preposta. A tali considerazioni, di carattere generale e assorbente, it tnbunaie aggiungeva die, in ogni caso, la somma di 2150 mitiardi nominali, ma in realti inferiore per effetto dell'ampliamento dell'oggetto del contratto e delle clausole inserite nell'atto quadro, non era congrua e doveva ritenersi vile. A tal fine faceva presente: 1'ampliamento dell'oggetto del contratto con 1'inclusione di tutti i beni esistenti in Fedit ally data del 30.11.1991 e non solo di quelli indicati ally stessa data nella relazione particolareggiata del commissario giudiziale, a pari prezzo, era idonea a fare diminuire it valore della vendita in misura potenzialmente ignoto99; it meccanismo delle dilazioni comportava di per se in diminuzione del valore dell'offcrta a 1900 miliardi; il meccanismo delle detrazioni (dal prezzo complessivo offerto per 1'acquisto) dell'intero ricavato e non in proporzione al valore attnbuito globalmente dalt'acquirente al valore di stims dei beni, delle dismission effettuate dalla pros edura nel periodo di tempo intercorso tra il 30.11.1991 e la data di sottoscrizione dell'atto quadro; meccanismo, non previsto 99 La cone indica tra quote attiviti, espressamente each se dal provvedimento del 23.3.1991 ma inclose ndl auo quadco, le azioni di responsabilitil net oanfronti del vecchi amminiatratori die avevano portato la Fedit al tracollo 6nanziario e die potenzialmente
nell'originaria proposta, the aveva diminuito i1 prezzo della corrispondente percentuale anche in considerazione delle modaliti di scomputo del ricavato in relazione alle modaliti di pagamento del prezzo. Con tali considerazioni it tamale riteneva che la cessione, anche- sotto il profilo economico, non era ragionevole perchi quello che rilevava per la ptoccedura era la resa del patrimonio in termini di ripartizione ed essa aveva prodotto un risultato non soddisfacente rispetto alla potenzialiti del patrimonio Fedit. Ne secondo it tribunale valeva a provare i1 contrario it riscontro a ritroso sulla base dei risultati ottenuti dalla cessionaria atteso che per la valutazione di tali risultati occorreva tenere presente i risultati della transazione intervenuta nell'anno 1998 tra S.G.R. e la liquidazione in base alla quale una rilevante massa di beni erano rimasti net patrimonio della Fedit100. Le argomentazioni di diritto addotte dal tribunale, per affermare I'impercorribiliti della vendita in massa, secondo la proposta di acquisto fatta dalla costituenda societd, sono state parzialmente contestate dal solo responsabile civile. Questi, infatti, net contestare le argomentazioni del tribunale relative alla violazione di norme fallimentari da parte di No Greco, si limits ad affermare che in proposta era sufficiente a soddisfare i creditori chirografari nella misura del 40%; nulls dice, al contrario, in relazione aH'affermazione del tribunate sulla nullitd della alienazione con to strumento dell'atto quadro avente una funzione liquidatoria affidata al privato senza it controllo degli avevano un valore di avariate centinaia di miiiardi, i crediti sorb in relazione ai finanzramenti fatti dopo I'ammissione a1 concordato preventive in favor delle conttollate. 1°0 Vedi in particolarc ii paragfo 41 dells sentenza impugnata, le argomentazioni e i conteggi ivi effcnuati..
organ dells procedura a dells massa dei creditori e come talc vietata dalla Legge fallimentare. Le argomentazioni del tribunale sono state, al contrario, contestate aspramente sotto-it profilo economico. Le contestazioni appaiono prive di fondamento. Invero, coma gia detto, la valutazione dells congruitit del- prezzo di vendita va fatta al momento in cui essa er stata disposta a -sutla-base degli elementi emergenti dal fascicolo pros essuale non potendosi dubitare the solo questi sono gii elementi die il giudice deve tenere presente nel momento in cui prende una decision essendo net suo potere disporre ulteriori accertamenti se -quelli a sua disposizione sono da lui ritenuti insufficienti. Orbene, al momento in cui viene decisa la vendita in massa it tribunals fallimentare sa bene the vi i; un enorme divario tra la valutazione del patrimonio e il prezzo di realizzazione pari a 2150 miliardi pagabili in tre rate nell'arco di un anno e mezzo dalla stipula dell'atto di alienazioneloi. 101 da pagina 38 dell'udienza 28/2/2002: IMPUTATO NO GRECO: in questo parere si anima ells conclusion the i chit ografari avrebbcro otlenuto 040 per canto. Sulla base di questo noi ci rendeammo canto the poi in effatti questo divario... voglio ricordare r1 famoeo aggettivo cite mi attrlbuisce da tune le patti, "il preao non t congruo"; non 1 congruo come abbiamo detto anche noi, nel senso the se mettiamo al raffronto le due cifre quattramila e ottocento, o quattromils, dells stime, e duemrlacentocinquanta, duemilacentocinquanta t pan quasi a metal del prezro, questo volevo dire non i; congruo, aritmeticamente non 6 congruo. Pere c'eta am argomento, not abbiamo destinato sedici pagine fine nella nostra Ordinance, firmata da tutti e tre i Giudici, Ordinaoa, la Legge non prescrive cpiesto, ma dato cbe aveva psrtecipato alit stesura anche un altto Giudice, 0 provvedime nto t firmato da tutti e the i Giudici, not abbiamo ritenuto di dire le nostre motivazioni, perchE accoglievamo questo, ed eras una infnitl di provvedi... di argomentazioni, erano sedici pagine fine di case; se Pori. PUBBLICO MINISTPRO (DO'IT. RAllI): ma non mi pare cite in quel le 16 pagine si patlasse del 39 040 per canto tendeaziaie. IMPU'I ATO NO GRECO: no. PRESIDENTE (DOLT. RICO IARELLI): no, no, ce 1'abbiamo qua sotto. IMPUTATO NO GRECO: di quarto non si Z parlato, si Z; detto per) cbe, tam ato prase nte mile aspeui dells questions, recession„ ci dicevano cbe i pram dell'immob... 0 mercato degli immobili si sarebbe fermato, e infaiti si farm), nonostante in quel momento ci fosse anche tm boom dells vendita degli immobili, ma ci dicevano: "Ouesto non dunerl", ci
Suo compito era, pertanto, verificare se nelle more della procedura tra la data dell'omologazione e quella delta vendita erano intervenuti fattori che sottoposti al suo vaglio potevano avere modificato quel giudizio di "quasi certezza" posto alla base dells determinazione del valore del patrimonio Fedit. La verifica, quindi, a controllare se per il tempo trascorso tra la ,data dells omologazione e quello della vendita it valore dei beni abbia subito un tale deprezzamento da giustificarne la vendita al prezzo offerto dalla futura S.C.R. o meglio se i motivi indicati net decreto 23.3.1993 per la. vendita in massa del patrimonio Fedit sono validi e ancorati a seri elementi di fatto die giustificano una tale -notevole riduzione del ricavabile dalla alienazione del patrimonio, e, in particolare, se la vendita in blocco di tutto il patrimonio Fedit presentava tali vantaggi per la massa creditoria da giustificare un minor ricavo rispetto a quello derivante dalla vendita del patrimonio per singoli cespiti o per gruppi omogenei di beni. Dagli atti, pera, non emerge nulls di cosi eclatante da giustificare una riduzione del valore di realizzazione del patrimonio Fedit net lasso di tempo intercorso tra la omologazione del concordato e il decreto in data 23.3.1993, di vendita in massa del patrimonio Fedit. Ed invero in data 15.1.1993 il tribunale fallimentare di Roma con proprio decreto chiedeva spiegazioni "sulle ragioni che giustificavano divan() rispetto alla valutazione del tribunale" cosi esplicitando the per il tribunale era ancora valida la valutazione operata in sede di omologazione. dic evano che... c'erano le elezioni piddle in quel momento, una grave situazione di incerteza c'era in quel momento. Voglio dire in una pawls per not Z stain un dummy quello di autorizzare is vendita in massa; die Capaldo e Capaldo? 275
La costituenda societh rispondeva in data 28.1.1993 indicando i motivi che a suo giudizio portavano alla individuazione del prezzo di 2150 miliardi offerto per 1'acquisto in massa dei beni Fedit. Tali motivi consistono: nel costo finanziario derivante dall'anticipato pagamento di parse del ceto creditorio; nella corresponsione del prezzo in tempi brevi rispetto al tempo di realizzazione delle alienazioni; nell'aleatorietl del rischio imprenditoriale in presenza di coati certi di gestione della liquidazione e in mancanza di ragionevoli previsioni sull'esito e sui tempi di realizzazione dei singoli beni (individua 1'alea nella incertezza dei recuperi dei crediti e nelle diffcolta del mercato immobiliare). Nella disomogeneiti dei valori di raffronto tra valutazione del tribunale e prezzo perchd it primo non scontava 1'alea copra indicata. 11 tribunale fallimentare, di conseguenza, doveva valutare, sulla base di dati certi102, se i criteri indicati della proponente avevano modificare la precedente prognosi e, in caso positivo, in tale percentuale da fare ritenere la vendita in massa preferibile a quetla per singoli cespiti. Degli indicati motivi non potevano interessare la procedura quelli relativi: al costo Snanziario, se esistenti perchd in funzione iiall'ades one di altri creditori ails proposta di acquisto che avrebbe fatto la costituenda societa, derivante dalt'anticipato pagamento di pane del ceto creditorio perchi altrimenti si verrebbe a fare gravare sull'intero ceto creditorio it vantaggio
the ad alcuni di essi deriverebbe dalla scelta operativa della societit proponente101~ e di!) si risolverebbe in una indebita e vietata violazione della par conditio creditorum; alla disomogeneith dei valori presi a base per la formazione del prezzo e per la valutazione dell'attivo dells Fedit per i motivi prima indicati dovendo, ii tribunale valutare solo se la somma di 2150 miliardi . era conform e adeguata al valore realizzabde. Poteva, e doveva, interessare it tribunale, il motivo dell'alea .derivante dalle incertezze del recupero dei crediti e del mercato immobiliare e quello derivante dalla anticipata corresponsione del prezzo rispetto al momento dei ricavi derivanti dalla alienazione dei bens. Orbene, il primo, a stato correttamente tenuto presente dal tribunale allorch6 ha stabilito che il valore dei crediti, a fronte di un valore nominale di circa 3.851.000 miliardi a stato ridotto sulla base della relazione del commissario giudiiziale a circa 1.909 miliardi e cib a seguito della messa in liquidazione coatta o in amministrazione controllata di una gran parte dei CAP nei cui confronti la Fedit vantava la maggior parte dei crediti; n6 risulta the tra la data di omologazione del concordato e la data del decreto di vendita in messa dei Beni, circa 5 mesi, si siano verificate altre ammissioni di CAP a procedure concorsuali. La maggiore aleatorietd del recupero dei crediti e della vendita delle partecipazioni, che secondo it tribunale giustificava la valutazione del 'per card si intende la conoecenza di fond che avrebbero permesso un giudizio prognosdeo di "quasi certezza" alla pas dells valutazione fans per is omologazione del concordato. 1OD Vantaggio consistente nel pagsmento anticipato, totale a parziale, dei creditors the aveaaero ceduto it Iwo credito As c oststuenda social a spese di quelli che non avessero optato per tale sceltaprima, lt stata giustificata dalla difficolti in cui veniva a trovarsi 1'economia italiana e dalla scarsezia di Iiquiditi. Tali giustificazioni, tenendo altresi conto che la crisi finanziaria era gilt in atto al momento dells omologazione del concordato, sono basate su astratti caoncetti. a manca ogni riferimento che permetta di valutare l ncidenza di tali fattori nella diminuzione del patrimonio Fedit in misura tale da ridurre it loro valore di circa la meth; «a perch alcuni di tali beni, anche di rilevante valore, erano quotati in borsa ed era agevole stabilire loro valore, ma anche Is loro innnediata realizzazione con una oculata gestione delle vendite in borsa the in ogni caso non avrebbe comportato perdite cosi elevate. Ad analoghe condusione deve giungersi per i beni immobili per i quail il •tribunale silt limitato a considerazioni generiche che nella hanno tolto a quelle espresse dal commissario giudiziale che esdudeva una perdita di valore di tali beni anche se prevedeva un allungamento dei tempi di realizzazione e giustificando la diminuzione di valore per la lungaggine dells procedura smentendo in tal modo quanto detto pochi mesi prima nella sentenza di omologazione del concordato104 dove era indicata la chiusura del concordato, "salvo it suo prolungamento dovuto a controversie in torso o the dovessero insorgere", al dicembre 1994 con ripartizione parziali del ricavato delle alienazioni; previsione, peraltro, in Linea con i tempi di pagamento indicati nella proposta di acquisto in massa di tutti i beni e in determinazione delle spese delta procedura in funzione di tale durata. 'a Vedi p'gi=s 34135 dells sentenza.
Osserva, infine, it collegio che alla rapida liquidazione dei beni non era di ostacolo ne la congerie degli immobili che facevano parte del patrimonio di Fedit (tra 1'altro sparsi su tutto it territorio nazionale e con destinazioni diverse, di talche non si sarebbe verificato un ingolfamento del mercato di beni con analoghe caratteristiche) n le lungaggini della procedura, perch6 risulta dagli atti the questa non era vincolata a pastoie burocratiche, tanto da indicare la via innovativa della cessione dei beni in massa, era dotata di un regolamento per le dismissioni ed era in grado di procedere con celeriti e profitto alle vane cessioni. Ne fa fede il piano di dismissioni preparato dai commissari, governativo e giudiziale, che gil all'indomani della sentenza di omologazione era pronto per alienare parte del patrimonio e nulla impediva agli organi del concordato, proprio per la snellezza delle procedure, di operare con 1'esclusione delle pastoie e dei legami propri delle procedure maggiori e ampiamente sperimentate fino a quel momento1°s. Le considerazioni fate dal tribunale fallimentare di Roma perdono, poi, la Toro astratta valenza se si considera che i commissari, governativo e giudiziale, avevano suggerito, pur non opponendosi in via astratta alla vendita in massa, una serie di suggerimenti e di problematiche, disattese dal tribunale, che avrebbero comportato da un lato la verifica del valore attuale dei beni10'6 e dall'altro la verifica dell"mcidenza delle probleniatiche pus Va ricordato the Is giurisprudenza prevede per ii eoncordate fallimentar a anche la posaiblliti di procedere a licitazione private a it concordato eta rioorao gii in precedence a vendite di tat genere (vedi documeentazior e acquisita relativa alle vendite anteriori alla sentence di omologazione) ottenendo peraltto ottimi risultati in relazione al valore di stink =auto nella sentenza di omologazione. 106 Si fa riferimento: >a al pare c 12.1.1993 nelk pane relativa ails destitscione dei ricavati delle cessioni di beni intervenute prima dells conclusion dells cession in manta a al Is loco incidence sul prezao riposte, agli effetti delle partecipazione alb costituatda sided di
sollevate sull'oggetto della vendita e sul valore del corrispettivo107 che, se accolti, avrebbero spostato di alcune centinaia di miliardi la somma ricavabile dalla cession 10B. Ne la vendita in massa era accogliibile suns base del parere del comitato dei creditori the indicava una percentuale di ricavo tale da soddisfare la condizione del pagamento dei creditori nella misura del 40%. Invero, tale parere, a prescindere dalla sua anomala composizione su cui si tornera in seguito, a inficiato da errate considerazioni sull'amnmontare delle spese dells procedura, it cui corretto ammontare a indicato dal commissario giudiTiale nel suo parere del 22.2.1993 e su quello dei credits privilegiati ridotti ingiustificatamente in forza di una compensazione tra un credito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste nei confronts di Fedit e parte del credito controllate Fedit creditrici di questa ultima a it riflesso di tale partecipazione nell'attivo Fedit; Ø al parere 5.2.1993 nella parte in cui suggerisce 1'oppottuniti, in coerenra peraltro con quanto stabilito Hells sentenza di omologazione, di fare una richiesta di offerta pubblica per verificare la disponibilith del mercato ad acquistare singoli, ma si~ni&xtivi beni at valore pia pros* no possibile a quell o indicato nelle perizie. 1 'Si fa riferimento at parere del commissario giudiziale del 22.2.1993 in cui sono esposti aloud problemi che saranno in pane risolti con 1'atto quadro dando luogo ad una discrasia tra sentenza di omologazione, decreto di vendita in massa a attuazione di tale decreto. In particolare: • aW opportuaita che 1'oggetto della cession fosse individuato in quelli esistenti nel patrimonio Fedit at momento dells autorizzazione per 1'esistenza di beni non indicati ndla relaziane particolareggiata a sus firma e per 1'intervenuta cession, medio termine, di aictmi beni a con caciusione di alcune attivia e i crediti verso It controllate sorti a seguito di Snanziamenti concessi nei torso della procedura. Ø Alla necessiti the la prima rata del preno fosse pars almeno sll'entiti dei crediti privilegiati. Ø Al compenao speuante a Fedit per le gestioni per canto dells Nato. 10i Vedi oestimonianza Picardi da peg. 256 dell'udienza 13.7.2001: secondo me dovrebbe apportare Belle correzioni", e queste correzioni erano in nave punts. Nave pund die rimontavano di parecchio, in modo particolare, adesso ricordo, per esempio 11 prima panto di... I'offerta era tutto do che risulta dalle relazioni del novembre '91, quindi riferimento a novernbre '91, i bead. Sicconte nel f attenrpo not avevamo venduto, realizzato circa 400 miliardi, io ho delta: "No, quests I'abbiamo gil raiirrah, non in posaiamo venders, quindi apostiamo in data al memento dell'autorizzazione", questo gilt spostsva di 400 milioni... 400 miliardi . Tutto... avrebbe avviciaata moltissimo, perchi poi c'eraao gii altri alto pvnti, c'era per esempio un 50 miliardL. chiedevo the veniaeero dati 50 attulardi per agevolare 1'uacita del personale e i viticoltori, cite t tm aim problems sociale cite si pone vs, e tutto avrebbe avvicinato molto.
MAF vantato da questa ultima nei confronti del primo. Errate considerazioni che riducevano, come ben messo in evidenza dal commissario giudiziale nel richiamato parere la misura della percentuale del riparto in favore dei creditori chirografari dal 39/40%, indicato dal comitato dei creditori, al 34%. Del recto era stato lo stesso comitato dei creditori che poco tempo prima (precisamente it 12.1.1993) aveva ritenuto non accoglibile la vendita in massa al prezzo di 2150 miliardi avendo considerito che in tal modo la percentuale di riparto tra i creditori chirografari fosse pari al 32% e nulla era emerso che giustificasse un cambiamento di giudizio. Nd tale percentuale, stante la immodificabiliti della . proposta, era suscettibile di aumento nella misura indicata nel parere espresso il 17.2.1993 in forza delle somme aggiuntive necessarie per incentivare 1'esodo dei dipendenti o di acquistare i crediti dei creditori minori (fino a 20 milioni) trattandosi di somme esigue in relazione al totale. Sul panto va, infine, detto che a irrilevante.la circostanza che la vendita sia state disposta con atto separato rispetto a quello che omologava il concordato preventivo essendo il secondo atto it completamento del primo. I due atti sono, pertanto, in stretto collegamento tra essi e devono tendere allo stesso scopo. In definitiva, la scelta della vendita in massa, cosi come operata non doveva essere disposta perch a fronte di una prevedibile (quasi certa per i principi sopra enunciate per la valutazione del patrimonio del cedente) ripartizione del ricavato non garantiva it minimo riparto previsto dally legge per i creditori chirografari
In altri termini non era possibile rinunziare, preventivamente, alla migliore realizzazione del patrimonio Fedit senza avere la certezza che cif) compensasse, quanto meno nel minimo di legge, i creditori chirografari e che tra questi non vi fosse una diversital di riparto sostanziale in ragione dells loco partecipazione o meno ally societal acquirente. A conclitsione - dell'argomento, la corte deve rilevare l'ultimo. aspetto the impediva al tribunale fallimentare di alienate in rnassa it patrimonio della Fedit alle condizioni indicate nella proposta dells costituenda S.G.R.: le modalital della cessione trasfuse nel c.d. "atto quadro". Tali condizioni, indicate tra le clausole dell'offerta, saranno immediatamente illustrate con lettera 30.3.1993 dall'avv. Casella nell'interesse dei promotori della futura S.G.R.. In questa sede 1'atto quadro va esaminato solo sotto il profilo della sua funzione • economica-sociale rilevando che essa si traduceva non nella semplice alienazione dei beni (in cif) si sarebbe verificata la cessione in massy delllntero patrimonio della Fedit), ma, per le sue concrete modalital operative, nell'assegnazione ad un terzo, estraneo alla procedura, ma munito dei poteri propri del commissario liquidatore, che, perf), operava senza il controllo degli organi della procedura. Ed invero, nel momento in cui i; lasciata all'acquirente la facolth di scegliere i tempi dell'effettiva alienazione nonchi, per la parte di beni non indicati nella relazione del curatore giudiziale, la scelta dei beni da acquisire, allorche si a lasciato all'acquirente la facoltal di scegliere, con il sistema delle procure irrevocabili a vendere, i'ndividuazione dei reap acquirenti, si conferiscono ad un terzo privato i poteri propri del liquidatore e cif) a in
contrasto con tutte le norme dells legge fallimentare perchd si a attuata, come ha ben detto it tribunate nella impugnata sentenza, una aorta di privatizzazione della procedure fallimentare. Sotto questo aspetto 1'operazione di cui Pellegrino Capaldo a orgoglioso in realty non it una operazione lecita, frutto di una interpretazione estensiva e innovativa delle norme che disciplinano le procedure concorsuali -e ..si traduce in una operazione affetta da nullith insanabile per contrasto con norme imperative. Le argomentazioni appena dette hanno affrontato solo 1'aspetto giuridico delle question poste della cessione in massa. Ma, come gih detto, la conclusione del tribunale di Perugia in ordine alla vilta del prezzo a stata contestata aspramente sotto il profilo economico. Questo collegio ritiene che, anche sotto tale profilo le osservazioni degli appellanti non siano condivisibili. 11 tribunale ha illustrato Ie argomentazioni per cui ha ritenuto vile la somma offerta per 1'acquisto di tutto it patrimonio della Fedit109 per la somma di 2150 miliardi e ha confutato le argomentazioni difensive che trovano iI loro fondamento tecnico-giuridico nei numerosi pareri, espressi tutti "a posteriori", depositati dai difensori nonchd nelle argomentazioni tecniche rese dall'imputato Pellegrino Capaldo, che ha capacith e conoscenze tecniche in materia, net torso del suo esame. Le argomentazioni del tribunale in ordine alla dilazione del pagamento del prezzo che riduce iI valore della vendita, a quello delle deduzioni del prezzo 104 In tal sense depone it c.d. "alto quadro" con cui doveva esaere attuato it trasferimento dei heal dalla Fedit alla oramai costituita social S.G.R. contrariamente a quello che era il contenuto del provvedimento 23.3.1993 con cui era autoriaata la vendita in mama del beni
pieno, cite ha permesso alla S.G.R. 1'utilizzazione di risorse proprie in misura molto inferiore al valore dei- beni acquisiti a dell'incremento dell'oggctto della alienazione die, come ha riconosciuto lo stesso No G.reco110, era potenzialmente idoneo a ridurre di molto it prezzo di venditall' sono, pert, condivise anche dalla corte, e ad esse si rinvia espressamente. Tali argomentazioni non sono. scalfite datle ragioni addotte negli appelli. Vale premettere sul panto che: non ha alcuna rilevanza, al fine della verifica da effettuare, 1'intervenuto sequestro di pane dei beni oggetto della alienazione trattandosi di evento imprevedibile che non poteva essere preso in considerazione ne dal tribunate fallimentare al momento della sua valutazione, nd da Pellegrino Capaldo al momento di valutare gli elementi per formulare la offerta; non t; vera, come prima detto, che 1'operazione non avesse finaliti anche speculative e a quelle considerazioni si rimanda; non i vero che 1'offerta fosse frutto di approfondite analisi atteso il tenore delle affermazioni fatte da Pellegrino Capaldo al giudice delegato, al Fedit espressamente individuati in quell presenti ally data del 30.11.1991 e risultanti dally relazione del commissario giudiziale Nicola Picardi. 110 Vedi suo esame a pag. 153 del suo interrogatorio: PRESIDENTS (DOTE RICCIARELLI): quindi si poteva, a rigore, dare it rischio che ve ne fossero tantissimi a che 0 corrispettivn fosse lo stesso. IMPUTATO IVO GRECO: certo, in line* mtratta, si. PRESIDEN'IE (DOTE. RIB eoco, avete pogo questo problems? IMPITEATO IVO GRECO: no, ripeto, era un problems die ci ponemmo molto sommariamente, l'affnontammo molto sommariamente perch6 non ci dissero, nesauno ci disae quali erano questi beni, quanto valevano questi beni, quanti eras questi beni, ideate ci fu detto; si dine soltanto, e ricordo che fu it Professor Picardi die in wry delle tante riwrioni die not abbiamo avuto the fax un riferimento a quelo... si erano dimenticad di aloe case da inserire nell'Atto Quadro, net coso, nell'inventario, quindi sarebbe opportuno die si trasferisse 0 lotto...", ancbe perdiE l'offerta era in quad termini. i La mite b in concreto riferimento ails errata contabilizzazione dei crediti di Fedit nei oonlronti di alarm Consorts agrari quale emerge dalla deposizione del consulente Mancinelli per 260 m1ardi (come emerge dally sus deposizione a dulls relazione da lui redatta), ails incredibile vicenda di cimbiaii per un ammoniate di circa 800 miliardi die,
comitato dei creditori e ai commissari, governativo e giudiziale, circa la non scomponibilitii del prezzo frutto di calculi probabilistici e le spiegazioni date al tribunale fallimentare di Roma con la lettera 28.1.1993 in cui si fa cenno solo ai costi finanziari dell'operazione, ails aleatorieti in termini di rischio imprenditoriale che impedisce di fonnulare ragionevoli previsioni sull'esito a sui tempi di realizzo dei singoli beni e alla disomogeneiti tra i valori presi a riferimento (la gih richiamata stima da liquidazione). . Orbene 1'indicazione di tali criteri non pub the rimandare alle riunioni tenute dai maggiori creditori di Fedit nelle date del 14 e 22 maggio 1992 in cui si discusse della validiti del piano di acquisto del patrimonio Fedit che porta la data del 14.5.1992. In- tale piano non si fa alcun cenno ai criteri con cui t± stata determinata la proposta di acquisto al prezzo di 2150 miliardi ma c'e il solo riferimento a percentuali variabili trail 50 ed i160 per cento della stima del commissario liquidatore per ciascuna categoria di cespiti. Cid trova confenna nelle dichiarazioni dei funzionari del Banco di Roma che furono incaricati da Pellegrino Capaldo di fare delle previsioni e delle analisi finanziarie sul panto. Con tali considerazioni di carattere generale vanno esaminati i motivi di appello relativi ally congruiti economics della vendita. Si assume, in sostanza, che it prezzo per la cession di tutto it patriinonio Fedit non 6 stato vile perchd, a seguito di quanto giii realizzato e di quello che si riticne sari realizzato, it margin lordo sari pari a 650 miliardi avendo ricavato in totale 2800 miliardi e speso per l'acquisto 2150 miliardi.
Da tale somma occorreva, poi, detrarre gli oneri di gestione e finanziari per circa 614 miliardi per cui alla fine dell'intera operazione it guadagno netto sarebbe di soli 36 miliardi. In tal modo, secondo gli appellanti, veniva dimostrato 1'assunto che 1'operazione era finalixzata solo ally liquidazione del patrimonio senza atcun vantaggio per i sod di S.G.R. La tesirl2 non pub essere condivisa perche si imputano a spese somme die non possono essere considerate tali perche frutto di eventi non prevedibili che hanno interrotto it normale corso della dismission o die nulla hanno a. che fare con la gestione ordinaria della societal. Si fa riferimento, come gial detto, ai sequestri preventivi emessi dal GIP presso iI tribunale di Perugia con i quali i beni del patrimonio Fedit, ceduti o cedenti alla societal S.G.R., sono stati sottratti alla disponibilital di questa ultima o, ancora, alle somme utilizzate da S.G.R. per transigere le posizioni dei dipendenti costituitisi parte civile o, in generale, alle spese che trovano la loro ragione in fatti estranei all'acquisizione del patrimonio Fedit. Da cia consegue che 1'eliminazione di tali spese aumenta Futile della societi di un pan importo. Ma, oltre a quanto appena detto, le voci esposte dagli imputati contengono delle imprecisioni the, nell'economia dell'intera operazione, non possono e non debbono essere pretermessi e ignorati Sc si vuole avert un quadro completo della dinannca economica dei fatti e per una corretta analisi dei coal e ricavi dell'intera operazione: -cioe gii effetti della intervenuta transazione die ha modificato gli assetti economici della vicenda. lu per una migliore oomprensione della tesi vale confrontare lo specchio riassuntivo a pagina 74 dell'appolo proposto da Pellegrino Capaldo. 286
La constatazione parte dall'esame dell'oggetto della alienazione indicato nell'atto quadro die prevede 1'acquisizione di tutto it patrimonio Fedit alla data del 30.11.1991. Orbene, dall'analisi del complesso delle statuizioni contenute nelle premesse e nel corpo della transazione, emerge die S.G.R. non ha pagato la residua somma di 85 miliardi, dovuta per I'ultima rata del prezzo, e la liquidazione Fedit ha ottenuto: Ia restituzione di tutte le attivitd non comprese nella relazione particolareggiata del commissario Picardi (all'evidenza si tratta dei beni non ancora trasferiti stance l'accordo contenuto nella stessa transazione della validiti ed efficacia dei trasferimenti fino ad allora effettuati); le attivitd contenute nella suddetta relazione del commissario giudiziale non ancora trasferite a S.G.R. e tra queste it credito verso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste (MAF) del valore nominare, secondo la stima del commissario giudiziale, di 341 miliardi da cui, pert, vanno detratti 153 miliardi oggetto di transazione tra la liquidazione Fedit e lo stesso Ministero; la rinunzia, da parte di S.G.R., alla ripartizione, fino a concorrenza del 40% del riparto tra i creditori chirografari, sulla somma di 52 miliardi per credit di cui si era resa cessionaria e a parte del credito portato da cambiali. Pub, pertanto, affermarsi the il valore di tali attivita, sulla base delle dichiarazioni rese dall'attuale commissario giudiziale a dibattimentor', alla data della sua deposizione, era pari alle somme incassate dalla liquidazione, pad a circa 200 miliardi, a cui occorre aggiungere altri 153 miliardi del "3 Vedi deposizione Musco. 287
credito MAF utilizzato per compensare un credito del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e credits per circa mine miliardi di cui e` stata tentata la cartolarizzazioneti4. A seguito di tali dichiarazioni deve ritenersi the dal patrimonio Fedit sono staff ricavati, a vantaggio di tutto ii veto creditorio, almeno altri 282 miliardiiis oltre a quarto ricavabile daila realizzazi-one•"dt i credits ancora non incassati (di essi peraltro la torte non tiene conto al fine di valutare a ritroso la congruity del prezzo). Ma le indicazioni emergenti dal prospetto contengono altre due imprecisioni. La. prima attiene all'esborso indicato in 2150 mentre, in realti , per effetto della intervenuta transazione, S.G.R. non ha pagato l'ultima parte della terra rata pan a 85 miliardi onde tale somma va detratta dai costi. La seconda relativa alle previsions di realizzazione degli immobili e delle societi immobiliari. Ed invero, tra tali cespiti vanno ricompresi la society SMIA in cui sono confluiti i residui immobili non ancora alienati da S.G.R. come conferimento in natura per un aumento di capitale per un valore indicato in 70 miliardi e le tre societh immobiliari in sequestro del valore tra i 300 ed i 400 miliardi alla data della sua deposizione216. Per tali considerazioni la previsione contenuta nel prospetto va, da un lato, diminuita di 85 miliardi, per quarto attiene i costs, e, per altro lato, va 114 Nella deposizione del liquidatore Musco sono contenuti gli elementi indicativi del tentativo non ardato a boon fine. 1u 200 miliudi incassati + 82 miliardi derivanti dal 40% delle somme non iacassate effettivamente ma derivanti dally mancata partec ipazione al riparto di S.G.R. per 52 miliardi a dells amministrazione statale per 153 miliardi. 116 Vedi esame dell'amministratore di tali societit.
aumentata di almeno 100 miliardi la somma di 270 miliardi indicata come presumibile futura re*liz zione per la vendita delle-societal imjnobiliari. In definitiva, a fronte di uscite per 2065 miliardi, effettivamente corrisposti, la S.G.R. ha incassato effettivamente 2420 miliardi, incasser*, secondo le sue stesse prevision, corrette alla luce delle considerazioni copra fatte, altri 480 miliardi e avrebbe incassato sicuramente, se non fosse intervenuta la transazione, altri 280 miliardi oltre gli eventuali incassi (non va dimenticato che secondo il commissario giudiziale Musco la liquidazione ha rifiutato di vendere tali crediti per la somma di 120 miliardim) derivanti dalla realizzazione dei residui crediti. In definitiva, it valore dell'intero patrimonio Fedit con il criterio del riscontro a ritroso a pari ad almeno 3170 miliardi. Tale riscontro 6, peraltro, coerente con quanto emerge dalle previsioni fatte dallo stesso Pellegrino Capaldo che, nell'illustrare il piano di costituzione - dells society alla -riunione tenuta presso la sede del Banco di Santo Spirito in data 223.1992 alla presenza delle banche straniere 118 viene prospettato la realizzazione dell'attivo nella misura di 3155 miliardi nell'arco di tre anni. Di contro S.G.R. ha pagato la somma di 2065 miliardi (2150-85). Alla luce di tali considerazioni la differenza tra quanto pagato e il valore del realizzato (con I'approssimazione di cui si 6 detto nella valutazione del patrimonio Fedit non ancora alienato, i` pari a oltre un miliardo e cento milioni. i" Vedi sua depoaizione. Nella riunione b stato esaminato ii doc mento intitolato ipotesi d i costituzione di una nuova societal (la future S.G.R.) acquisito agli atti insieme ally deposizione dell'avv. Casella in cui sono illustrati i termini eoonomici dell'operazione.
N6 la differenza trova consistente giustificazione nella perdita di valore del denaro atteso the le dilazioni operate nel pagamento delle rate e le deduzioni effettuate per le vendite, anche alla luce dei fatti imprevedibili di cui si 6 detto the non possono influire nella valutazione dei due valori, hanno in gran parte compensato it fenomeno della svalutazione. Accertata is sussistenza dells dissipazione, occorre passare all'accertamento della quatitd di soggetto spe cifico di almeno uno dei compartecipi al reato, sempre secondo la contestazione. Cis perch6 6 stato asserito, con gli argomenti indicati nella parte relativa al fatto, the alla perpetrazione del reato di bancarotta per distrazione e% dissipazione deve necessariamente partecipare, per la sua natura di reato proprio, una. delle person espressamente indicate dagli arts. 236 e 223 legge fallimentare e si negava the Stefano D'Ercole, nella sua quality di commissario governativo e di liquidatore del concordato preventivo, potesse essere inquadrato in una delle figure indicate nei sopra richiamati articoli. II motivo non 6 fondato. la corte concords, peraltro, pienamente con le argomentazioni del tribunale, riassunte nella parte relativa al fatto, e piu completamente esposte nella sentenza impugnata a cui rinvia espressamente; esse sono confermate dalla pit* recente giurisprudenza della suprema corte.1t9. Tali argomentazioni non sono scalfite minimamente dai motivi di appello, ampiamente trattati a confutati nella sentenza e ad essi si rinvia 119 Cass. Sez. V camera consiglio 11/4/2003, imp. Ancona a altri
espressamente per quanto riguarda la natura di amministratore del commissario governativo. Vale solo aggiungere che la mancata inclusions del commissario governativo tra i destinatari delle norms statuite per i read. failimentari appare contraddetta dalla espressa applicabiliti at commissario giudiziale delle norme in materia di falso in bilaucio. Ora, se it commissario- governativo risponde del reato di falso in: bilancio non si comprende perche lo stesso non debba rispondere del corrispondente reato fallimentare di bancarotta documentale allorchd la societit cooperativa viene ammessa ad una procedure concorsuale. Di qui it suo inquadramento tra i soggetti indicati nell'art. 223 L.F: e 1'ulteriore conseguenza che egli risponde anche delle altre forme di bancarotta qualora nel suo operato si ravvisino fatti di distrazione o pagamenti preferenziali. Nd la qualifica soggettiva, intesa come soggetto qualificato che solo pub commettere it reato, a escluso dal fatto che Stefano D'Ercole non ha agito come commissario governativo ma come commissario liquidatore. Anche sotto tale profilo la tesi non b condivisa. Sul panto la corte non pub che richiamare la recentissima sentenza della suprema cortc'20 che, trattando un trio identico nella struttura a quello oggetto di esame, anche se differente nelle modalith di esecuzione, ha incluso tra i soggetti indicati nell'art. 236 della legge fallimentare it liquidatore del concordato preventivo ed ha escluso che una tale inclusione 10.vedi nota the precede.
sia frutto di una interpretazione in malam pattern e come tale non ammissibile net nostro ordinamento penale. La suprema come basa tale sua affermazione: sulla identiti della posizione, al di 1a di specifiche differenze evidenziabili tra la figura del liquidatore di society e quells di liquidatore giudiziale in concordato preventivo, perchd entrambi dispongono dei beni societari in funzione della definizione dei rapporti giuridici societari. sulla ampiezza dei poteri del liquidatore nominato nella. procedura concordataria che gli consentono di disporre del patrimoni societari e trovano un limite solo nelle modalitn della liquidazione disposta nella sentenza di omologazione del concordato. sui poteri, spettanti al liquidatore, di alienazione e divisione che 10 assimilano sostanzialmente al liquidatore di societd. La suprema corte aggiunge, a sostegno della tesi della inclusione del liquidatore del concordato preventivo tra i destinatari della norma, che non osta it tenore letterale della legge per cui nulls autorizza la sua esclusione tra i destinatari della legge mentre la sua inclusione conferma la ratio della norma che va individuata nella conservazione dell'integritI del patrimonio dell'impresa costituente garanzia per i creditori in vista del soddisfacimento non totale delle loro ragioni121. La suprema corte conclude, sul punto, asserendo che una diversa interpretazione delle norme comporterebbe un deficit di tutela the si determinerebbe qualora si accedesse alla tesi sottoposta ally sua attenzione, '" La ante peraltro, nella su richiamata sentenza ha affirontato, con richiamo a precedenti della Corte saute e della atesaa caste di c assazione, risolvendola in. senao positivo, is problematica ddl'estensione dells norms previste dagli arts. 233, 224 a 236 anche alle c.d. procedure minor e !Influenza del nuovo diritto societario su tali figure.
dell'impossibilità di sussumere it fatto in una ipotesi di appropriazione indebita. Accertata la sussistenza delta dissipazione e della quality soggettiva del commissario governativo, contemporaneamente commissario liquidators, occorre, a questo punto, passare ally individuazione delle condotte attribuite a ciascuno degli imputati per verificare se essi hanno avuto un ruolo nellintera vicenda e se it loro operato b frutto di dolo.. La. carte osserva, in primo luogo, che, la fattispecie in esame costituisce, senza dubbio, una fattispecie peculiare. Essa, infatti, sib attuata, secondo la contestazione, attraverso una serie di atti giurisdizionali e contrattuali a cui hanno partecipato una plurality di soggetti. Lo schema della contestazione pub cosi sintetizzarsi: la Fedit viene commissariata con decreto del ministro dell'Agricoltura e Foreste in data 17.5.1991. In data 4.7.1991 i commissari governativi presentano istanza di ammissione a concordato preventivo. . In data 275.1992 1'avv. Casella, in nome di una costituenda society di creditori propone, ancor prima della omologazione del concordato, di acquistare in blocco i beni della Fedit. II concordato viene omologato con sentenza in data 14 luglio 1992 e it provvedimento viene depositato in data 5 ottobre 1992. A seguito di incontri tra organi della procedura e i promotori della costituenda society, dopo I'acquisizione dei necessari pareri degli organi
della procedura, it tribunale emette, in data 233.1993, decreto autorizzativo della vendita in massa alla costituenda societi.
Seguiva la costituzione della societi chiamata S.G.R. in data 23.4.1993.
In data 23.7.1993 il tribunale fallimentare di Roma, previa acquisizione dei necessari pareri, autorizzava la sottoscrizione del c.d. "atto quadro" stipulato in data 2.8.1993.
Come si vede, la fattispecie contestata agli imputati seoondo quanto risulta dal capo di imputazione, si articola nel tempo e si attua attraverso uaa serie di atti culminati nella dismission, per un prezzo ritenuto vile, dell'intero patrimonio della Fedit.
Se tale a la struttura del reato appare chiaro, a giudizio della corte, che it reato a consumato nel momento in cui a stato sottoscritto it c.d. "atto quadro" e ciot nel momento in cui, da un lato it patrimonio a stato messo a disposizione della society acquirente e dall'altro la procedura ha potuto pretendere it pagamento del prezzo.
E stato sostenuto che, in realty, it patrimonio Fedit sarebbe stato messo a disposizione dell'acquirente con il provvedimento 233.1993 con cui fu disposta la vendita in massa tanto che la mancata attuazione del provvedimento sarebbe stata fonte di responsabilita (civile) per gli organ della procedura.
La tcsi non a condivisa.
Basta al riguardo considerare che alla data del 233.1993 (ciao costituisce, peraltro, anomalia della procedura) non esisteva ancora iI soggetto giuridico a cui i beni sarebbero staff alienati. Con la conseguenza che l'alienazione
non sarebbe mai awenuta se, per avventura o per ripensamento dei sod promotori, la society non fosse mai stata costituita. All'evidenza, la responsabilitii di cui parlano gli organ della procedura pub configurarsi solo come responsabiliti precontrattuale e cib conferma che it momento della commission del reato va individuato ally data del 2.8.1993. Le conclusion a cui a giunta la corte, a prescindere dalla modifica del capo di imputazione non consentita in questa face, rendono non condivisibile la tesi, prospettata dal procuratore generale in udienza, anche se solo ai . fini civilistici, dell'anticipazione della data del commesso reato a quella della presentazione della istanza di ammissione al concordato preventivo. Rettamente, quindi, it tribunale di Perugia ha individuato in Stefano D'Ercole, commissario govemativo e liquidatore al momento della sottoscrizione deli'atto quadro, in No Greco, presidente del collegio e giudice delegato e in Pellegrino Capaldo, ideatore e promotore del c.d. "piano Capaldo" le persone chiamate a rispondere del reato di bancarotta per dissipazione. Occorre pertanto verificare piit analiticamente quale sia stato it lord ruolo. In merito al ruolo di Pellegrino la come, nel riprendere le considerazioni del tribunale sul ruolo di Pellegrino Capaldo, pur ribadendo la sua estraneitI al commissariamento della Feditm22, non pub che confermare la sua presenza immanente in tuna la vicenda che attiene ai fatti per cui i! processo. in Quanta appena demo non rende, peraltro, condivisrbili le critic he ally affermazione del tribunale di un progetto del miniatro God* di liquidare la Fedit con I'aiuo dellc banche previa c essione del patrimonio Fedit ai ereditori perch questa affetmazione Z coerente con le finatitil cbe il ministry si prefiggeva a trova ampia prova negli atti processuali a partite dalla doc umentazione relativa ai rapporti try i commimari a I'ABI nonchE acne atesse dichiarazioni del miniatro Goria rese con cotmmicata stamps e oche testimonianze dei commissari governativi dell'epoca; nt tale affermazione b contraddetta dall'atteggiamento delle banche creditrici subito dopo it commissariamento perch6, all'evidenza, d progeto 295
Egli, infatti, a giudizio della cone, ha rappresentato it punto di confluenza dei vari centri di interesse che ruotavano intorno alla Fedit in quel particolare momento storico. 11 primp di tali centri di interesse era il mondo agricolo rappresentato dal sistema Fedit/CAP. Egli, infatti, tr stato consulente autorevole della Feditt3 su indicazione dei suoi veri gestori (cioI le categoric del mondo agricolo the si identificavano nei consoizi agrari), ha avuto un rapporto preferenziale con il presidente della associazione dei coltivatori diretti on. Lo Bianco, ha avuto molts influenza nella strategia della Fedit, che di quel mondo era espressione, tanto che il suo none it ricorso spesso nei libri sociali della Fedit ed a stato considerato persona influente per le sorti della Fedit dai suoi organ istituzionalii'a. Cie emerge: politico del ministro si era basato su una errata valutazione dei rapporti tra ministero e mondo bancario. N6 tali conclusioni sono inficiate dalla scelta del ministro di ricorrere al conc ordato preventivo, perchd it ministro Goria aveva ben presente che it ricorso a procedure alternative avrebbe potuto generare azioni di responsabilitz nei confronts degli amministratori di Fedit, azioni revocatorie anche nei confronti delle banche e tali conseguenze, per il ministro non erano auspic abili. La circostanza emerge da appunti manoscritti dal commissario governativo Cigliana, sulfa cui paterniti a sul cui significato gilt si i; detto, ove si fa espresso riferimento ails esclusione di azioni di reap onsabilitti nei confronti degli amministratori, al problems della meritevolezza e ally necessiti di non affiontare in sede di omologazione it problems della falsita dei bilanci. Non va dimenticato che it problems ddle azioni revocatorie era un problems che investiva proprio it sigma bancario stance gli strati rapporti die sussistevano tra Fedit e Agrifactoring, i cui sod erano essenzialnnente le stelae banche creditrici di Fedit per cui era molto difficile credere die costoro non sapessero della situazio ne finanziaria delta Fedit. Cib significa die se non si sceglieva la via del concordato preventivo, o se questo non fosse stato omologato, si sarebbe giunti ails liquidazione c oatta amministrativa con tutte le conseguenze die ne sarebbero derivate. "a Valgono sal panto le considerazioni fatte dal tsrbunale nella impugnata sentenza die indicano ii coinvolgimento di Pellegrino Capaldo nelle scelte strategiche della Fedit e le sue stelae ammissioni. '24 Vedi le constatazioni della commission pa:lamentare di indagine e Is richiamata, nella sentenza impugnata, espressione del presidente del collegio sindacale di Fedit sidle nlevaan delle opinion espresse da Pellegrino Capaldo nelle pia insportanti decisionideW Fedit.
dal piano di ristrutturazione elaborato da Pellegrino Capaldo a seguito anche di colloqui con -i vari direttori dei consorzi agrari e allegato alla letters in data 16.3.1990. Da esso, si evince, per ruse inequivocabile del pronome "nostro" nella indicazione della Fedit, lo stretto rapporto che legava il primo alla seconda'25. dal rapporto avuto con il ministro Goria. Egli, infatti, a stato 1'unico ad essere consultato da costui sully situazione finanziaria della Fedit c sul suo eventuale commissariamento come rimedio per uscire della crisi in cui questa si trovava ed i; stato ltinico che ha suggerito di avviare una indagine sully situazione della Fedit, prontamente ac colts dal rainistro Goria, con 1'invio dei suoi consulenti Della Valle e Dezzani presso la sede di Fedit. Dal ruolo avuto nella scelta del direttore generale Pellizzoli per la cui nomina ha dato, su richiesta del presidente della Coldiretti, it suo giudizio positivo. Dagli stretti rapporti mantenuti con quest'ultimot25 il quale, per le decision importanti, chiedeva consiglio a Pellegrino Capaldo. Dalla sua presenza nella sede di Fedit it giorno del commissariamento ove aveva appreso la notizia proprio dal direttore generale Pellizzoli. II secondo di tali centri di interesse era quella parte del mondo politico italiano che rappresentava gli interessi del mondo agricolo che si identificava nei consorzi agrari. '2s Vedi anche testimonianza Bambara cite indica neiprimi meal del 1991 l'nteressamento di Pellegrino Capaldo per Is riatrumuazione fnanziaria della Fedit Vedi testimonianza Pellizzoli. 297
La circostanza emerge dai suoi rapporti con personality di spicco della Democrazia Cristiana, cioe del partito politico che tutelava gli interessi di cui il sistema Fedit-CAP era portatore. E precisamente: dalla su richiamata circostanza dell'ncontro avuto con il minis to dell'Agricoltura e Foreste, on. Giovanni Goria, in prossimitit della data del co nto; dal colloquio telefonico da lui _ avuto, prima della riunione del 173.1991 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il sottosegretario alla presidenza on. CristoforilV it quale a lui si era rivolto per capire quale fosse la situazione della Fedit; dalle dichiarazioni del finanziere Roverato a cui fu consigliato dal presidente del Consiglio dell'epoca, l'on. Giulio Andreotti, di rivolgersi proprio a Pellegrino Capaldo per avere notizie sulla situazione Fedit e per sottoporgli ii suo progetto, denominato Fiordaliso, per la soluzione del concordato Fedit; consiglio seguito dal Roverato che a tal fine aveva avuto piu incontri can Pellegrino Capaldoi2s. 11 terzo centro di interesse era costituito dal mondo creditizio di cui Pellegrino Capaldo era in quel momento elemento di spicco nella sua qualiti di presidente del Banco di Santo Spirito e delle altre- banche poi confluite nella Banca di Roma. Mondo creditizio che aveva avuto rapporti finanziari rilevantissimi con la Fedit e che doveva tutelare nel miglior mode possibile I"mgente mole di Zn Proveniente su sua ammisaione dal mondo dei conaorzi agrari. '2g Vedi deposizione Roverato.
crediti, vantati nei confronti della Fedit e delle societi ad esse collegate'29, nella fase del commissariamento e del successivo concordato Fedit anche per evitare possibili azioni revocatorie (si ricordano gli stretti intrecci tra Fedit, Agrifactoring e istituti bancari the di Agrifactoring erano sod). La confluenza di questa pluraliti di interessi nella persona di Pellegrino Capaldo di conto del ruolo rilevantissimo da lui avuto nella intera vicenda, oggetto dell'attuale accertamento; ruolo che, oltre ad essere indubitabile, per¬ammissione dello stesso Pellegrino Capaldo, it quale ha rivendicato a se tutta 1'operazione, is stato continuo risultando un suo pieno. e rilevante coinvolgimento nella procedure concorsuale quanto meno dal dicembre 1991130. Egli, infatti a stato I'ideatore della c.d. "proposta Capaldo" ed a stato tessitore di una sine di rapporti con it mondo creditizio per la realizzazione del suo progetto. La circostanza rende non condivisibile 1'affermazione relativa at suo disinteresse, dopo it commissariamento, per le vicende della Fedit fino at momento di ideazione del progetto di acquisizione dal suo concordato dell'intero patrimonio al solo scopo di procedere alla sua migliore liquidazione. '29 Si fa riferimento, in particolare alia societi Agrifactoring-di cui la Fedit ed alcune banche erano soci the curava factoring" della Fedit e die per questa sua atdviti era it maggior creditors di Fedit per circa 970 nu7iardi. 170 Dalle Boni dell'avv. Casell: emerge the 15ncarico di trovare una soluzione at concordato Fedit gli fu affidato da Pellegrino Capaldo e dells dichiarazioni di quest'ultimo emerge die I'incarico all'avv. Quells era stato preceduto daW ideazione dd piano, dall5llustrazione del piano alle handle e ai principali creditori per avert 0 loco amenso di massima e poi trovare d profeesionista die studiasse i termini giuridici della questions individuandolo nell'avv. Casel a.
La tesi, a giudizio della corte, non t condivisibile perche it "disinteresse" di Pellegrino Capaldo verso la Fedit, da lui considerata "nostro gruppon131, stato brevissimo ed I durato per il tempo strettamente neccssario a the la situazione, creatasi con il co nto e is quasi immediate richiesta di ammissione al concordato preventivo, si decantasse e si delineassero i contorni dells intera vicenda e i suoi eventuali sbocchi. E, infatti, emerso che gig nel dicembre 1991, dopo appena due mesi dalla pubblicazione del decreto di ammissione al concordato preventivo Pellegrino Capaldo ha dato incarico all'avv. Casella di trovare una soluzione, nell'ambito della procedura concorsuale, alla crisi della Fedit132. Linteresse di Pellegrino Capaldo alla soluzione della crisi della Fedit era mosso, a giudizio della corte, dalla confluenza dei plurimi interessi copra indicati ed emerge dalla valutazione di un appunto apposto sulla seconda paging del promemoria per 1'avv. Casella che, seppure senza data, e collocabile in data anteriore al deposito della relazione del commissario giudiziale, avvenuto in data 22.1.1993, contenendo esso, in allegato, una bozza di detta relazione. Da tale appunto si evince 1'interesse, in caso di mancata omologazione del concordato, a "costringere M.G. (autoritit giudiziaria) a convertive in liquidazione coatta" cib perchd 1'autorita amministrativa consentiva di meglio gestire la situazione anche in funzione della situazione dei CAP che, come detto, erano to strumento operativo per la tutela degli interessi della cooperazione del mondo agricolo e di quells parte politics che di tale mondo era espressione. !31 Vedi la richiamata lettera di accompagnamento al piano di ristrutturazione della Fedit in data 16.3.1990 da lui studiato. 300
Del resto, che questo fosse ii fine dell'interessamento di Pellegrino Capaldo (perches it problema the in quel momento si poneva alle categoric interessate era quello di trovare una soluzione the raggiungesse gli scopi sopra indicati) emerge anche della lettera indirizzata all'attenzione del dott. Geronzi in data 2.3.1993 in cui viene prospettata per la prima volta 1'ipotesi di una soluzione al concordato Fedit a in essa vengono analizzati gli interessi in gioeo che non sono soltanto quelli di. tutelare it ceto creditorio, ed• in particolare quello bancario costituente, nel complesso, la stragrande maggioranza dei crediti133, ma anche di gestire indirettamente gli interessi del mondo agricolo e politico a questo legato. Non altro significato pud darsi alla lettera in questione allorche si propane it conferimento dei crediti di entrambe le society in concordato preventivo nella costituenda societd che in tal modo, divenendo la principale creditrice dei CAP, avrebbe potuto gestire successivamente i propri crediti nei confronti di tali soggetti da un lato in modo compatibile con it mantenimento dell'efficienza del sistema della cooperazione agraria e, dall'altro, esercitare sui medesimi CAP un potere detenninante in ordine ally loro futura sorte. Con cis si raggiungeva 1'obbiettivo di salvaguardare it ceto bancario, di salvare la cooperazione agraria (fine primario a cui tendeva it i inistro dell'Agricoltura e Foreste Goria) e di manteneme it controlto sotto la stessa Vedi dichiarazioni dell'avv. Casella. '" Non a en caso the nella ipoteai prospettata si fa riferimento anche ally gestione unitaria del concordato Fedit e di quello di Agrifactoring, a1 primp strettamente connesso, ove it siatema bancario itch 'v coinvolto in prima persona non solo come erogatrice del credit() ma cache come azionisti di riferimento dells societi die crea problem di rapport' con le bncche estere a lore volts creditrici del le due social. "4 Fedit e Agrisviluppo.
classe politics che fino a quel momenta aveva gestito la cooperazione del mondo agricolo (associazione dei coltivatori diretti e Confagricoltura). Obbiettivo che in forma pit, elegante, ma identico nella sostanza, i< indicato nella prima bozza della letters che doveva essere indirizzata agli organi dells procedura allegata ally letters dall'avv. Castilla a Pellegrino Capaldo in data 22.4.1992. 1r ben vero the della riorganizzazione e eontrollo dei CAP non vi b traccia nella proposta ufficiale fatty dall'avv. Castilla per canto dells costituenda societi ma ci8 trova una spiegazione nelle parole del commissario governativo Cigliana' it quale dl atto di una esautorazione del ministro 113 Si ricorda sul punto che a chiedere 1'interessamento di Pellegrino Capaldo per risolvere i problemi della Fedit a dei CAP era stato principalmente it presidente della associazione dei coltivatori diretti che, di fatto, dava le direttive per la gestione dells Fedit. Sul punto gli elementi di prova sono concordi. 136 Dall'esame del commissario govcrnativo: GIORGIO CIGLIANA di ambiguo c'era 0 fatto che era cambiato it quadro politico di riferimento, prima 0 Ministro che aveva, per quanto ci risultava, 1'appoggio Concorde del Governo, guidava in una direzionc. Dopo 1'assemblca dei creditori, dopo fcbbraio, chiaramente c'erano altre strade, chi diceva die era... comunque 0 Ministro era sostanzialmente esautorato e piI volte probabihnentc, ci sono delle annotazioni che it Ministro... c'b scritto: "Ha rotto con Cape..." con... non con Capaldo, con, con, con... quello dells Coldiretti insomnia... PUBBLICO MINISTERO (DOTT. RAll!): Lobianco. GIORGIO CIGLIANA: Lobianco, ha rotto con Lobianco, era stacca... era ormai distaccato da queste cose, i contatti intervenivano direttamente con la Presidenza del Consiglio , credo con Cristofori, l'Onorevole Cristofori aveva una competenza speciale in quests materia perché veniva dal mondo delle Coldiretti, dei Consorzi Agrari, era stato... quindi... quindi era chiaro che c'era ormai un altro quadro politico, questo... it Professor Capaldo studiava delte soluzioni, probabilmente non b che le studiasse in aslratto, qualcuno glielo awl anche chiesto di studiarle, ma non sib mai fatto vivo con noi, se non in maniera indiretta, per chiederci di autorizzare a un Dirigente a dargli dei dati, ma non cc ne ha mai parlato, neanche at telefono, quindi chiaramente ormai, diciamo, eravamo in un binario motto, non noi tre personalmentc, ma quella stratum che era stata dcterminata a seguito del commissariamento, die era impersonata dally volonti politics del Ministro, credo del Governo in pet momento. Chiaramente ormai era su un binario motto, e navigava un'altra cosa, che a noi sfuggiva completamente quale fosse. Potevarn coal intuire die c'era qualche cosa, sapevamo certamente che c'era it Professor Capaldo che studiava una soluzione a ne aveva la capaciti per fart, per cant,, ma pert, treason cc ne parlava, erano Patti die ormai avvenivano at di fuori di noi. In qucato senso la reazione "usciamone in belieaa", abbiamo into quello die dovevamo fare, abbiamo fatto II bilancio, abbiamo portato in polio 11 Concordato preventivo, i! Govern die ci ha nasninato ha data le dnmssaioni, usciamone perchi non vogliamo far trovane un impiccio d Govern, 0 nuovo Govern sari hero di nominate chi voote, no? Quests era, almeno la mia mentaliti, is mia maniera di 'Were.
Goria da parte del mondo politico e nella rottura dei rapporti tra Pellegrino Capaldo e it presidente della associazione dei coltivatori -diietti di talche, venuta meno 1'esigenza di salvaguardare tali interessi, la proposta manteneva la sua ragione d'essere nella sola residua tutela del mondo bancariow. Ma oltre ad essere it punto di confluenza tra i veri centri di interesse copra individuati Pellegrino Capaldo aveva rapporti con il presidente del tribunate di Roma e questo prima della presentazione del piano. Sotto questo ultimo aspetto sia Pellegrino Capaldo che Ivo Greco hanno negato di avere avuto rapporti tra di loro al di fuori delle occasion ufficiali in cui Pellegrino Capaldo si a recato a palazzo di giustizia.per discutere o illustrare la sua proposta. La corte non ritiene tale affermazione very per Ie seguenti considerazioni: nell'appunto contenuto nel secondo foglio del promemoria inviato da Pellegrino Capaldo all'avv. Casella si fa cenno ad una pressione da fare nei confronti dell'autorita giudiziaria perchr, in caso di non ammissione della Fedit al concordato preventivo, questa non dichiari it fallimento, ma propenda per la liquidazione coatta amministrativa. L'autoritd giudiziaria non pub identificarsi che in No Greco che a quel momento era il titolare della procedure per esserne il giudice delegato. Nell 'agenda del commissario Cigliana, come emerge dalla relazione della commissions parlamentare di indagine, vi bilid di pots ifnamiare le proprie ammonite, con social psziedpste soeaotialmente alb sbando, ioeirt me easerdo In Holding in um siniaione.. per aid la noon lines ea quells die fosse opportune vendere merits d l p le ddle WzP , addnil ms 6censeto poi, mi pate ad gennaiio... dic ante, era Paso precedents, una issaua gencnale di peter vendere tune In parts oni, e natiaalmenle, is mi daorth, PUBBU CO MINISTFRO (DOT RAllI): ma Miaow palando di vendite fnoionate?
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sono state ampiamente disattese tanto die anche dopo la omologazione del concordato non i stats concessa autorizzazione ad alienare bend della Fedit se non in casi sporadici bend vi fossero numerose richieste di acquisto di beni anche di nlevante valore.
Nd tale coamportamento trova giustificazione nella necessiti di preservare ii patrimonio della Fedit in vista della vendita in blocco den beni perchd nulls i stato fatty per indite una gaga d'asta, peraltro prevista dada stessa sentenza di omologazione del concordato, in modo da mettere gli eventual' acquirenti nella condizione di conoscere la natura e l'entiti del patrimonio posto in vendita per permettere di valutare la convenienza di presentare una proposta di acquisto.
Sul punto va posto, peraltro, ltaccento sully circostanza the fi rischio di deterioramento del valore dei beni, specie delle partecipazioni societarie, per le quali non veniva concessa 1'autorizzazione alla vendita1'n, I state, poi, una delle ragioni poste a base per 1'accettazione dell'offerta presentata dall'avv. Casella per conto della costituenda S.G.R.
Ha avuto incontri non ufficiali con Pellegrino Capaldo prima della omologazione del concordatoi43.
Ha concordato con i commissari governativi dell'epoca, allorche questi avevano constatato is perdita del capitale sociale dells Fedit a avevano chiesto I'autorizzazione alla convocazione dells assembles straordinaria per is messy in Iiquidazione della stessa i", di nth' 'are l'istanza e di
E
drosegue eon 'panto riponato nell'ano di appalls). vedi deposals= Piovam.
Di sib si a detto to tals& la posizione di gvmt'vhimo.
' Can Is ga riddanuaa imam del 215.1992 di cui si t ampuamente tattoo allaadd si
a
atfroamo Is sunbeam* del moo di falao couteatato a No Greco.
presentandola nuovamente con it parere di on esperto suggerendone anche it nome nella persona del prof. Florian &Alessandro. Nello stesso tempo ha richiesto, in violazione di itorme che vietano di dare incarichi peritali non scritti, un parere sulfa congruity del prezzo offerto dall'aw. Castilla in rappresentanza della c ostituenda societal in relazione at valore del patrimonio Fedit indicato nel bilanclo relativo ali'anno 1991 a in relazione ails soma offerta daga costiituenda sock' parere non neczssario a non funzionale ally procedural° anche perch6 in quel monsento O. tamale doveva solo accertare la sussistenza delle condizioni per l'omologa del richiesto concordato. Nella camera di consiglio tenuta per decidere sulla omologazion a del concordato preventivo ha omesso di riferire ai membri del collegio circostanze rilevanti per 1'esito della procedura. Si fa riferimento, in particolare, ally offerta pervenuta dall'avv. Casella, albs perdita del capitale sociale e alle conseguenze the da tale perdita potevano derivare, ally esistenza di una commission per l'ac certanzento della veridicibl dei bilanci Fedit negli ultimi cinque annii~. Fatti tutti di estrum rilevanza perche, ally luce del risultato dell'esercizio sociale per Mono 1991 che aveva portato all'accertamento della perdita del capitale sociale e delle cause che avevano portato is Fedit ails crisi sfociata in un primo momeato net sun commissariamento a subito dope' nella richiesta di concordato preventivo, era oltremodo prevedibile the i precedenti biland contenessero irregolarith rilevanti aventi effetti non solo 'a Vedi dicidarazione Piovano. "` (".rb aocire se Hells salmis si di alto delis preposta parvenus' agli e!&ai dells procedsaa a si unliasao pate der pared cspeeui da Francesco Carbonetti per un fine
sully meritevolezza, ma soprattutto sulla correttezza delle scritture contabili in soma sostanziale.
ha cluso, nella sentenza di omologazione d problema dells meritevolezza con 1'escamotage di ritenere avvenuta una frattura tra nuovi amministratori, i commissari governativi, a vecchi amministratori senza tenere conto del . c ostante orientamento dells suprema come la quale insegna the nel giudi aio di meritevolezza- ii nesso causale tra comportamenti dei vecchi amministratori e causa del dissesto non viene reciso per effetto della loro - sostituzione. Problema che se correttamente affrontato avrebbe avuto come conseguenza 1'inammisst'blliti della richiesta di concordat* preventivo147. ha nominato, nella sentenza di omologazione, commissario liquidatore lo stesso debitore. Nomina 'che appare francamente inopportuna per 1'elevato rischio di conflitto tra gli interessi della Fedit e quegli del ceto creditorio; di talche veniva . a mancare ogni controllo del liquidatore sulla attiviti del debitore.
Non ha provveduto a dare esecuzione al disposto dells sentenza che, net dare prioriti alla vendita in blocco dell intero patrimonio Fedit, stabtliVa the cio doveva avvenire con il metodo dell'asta pubblica.
Anzi dagli atti emerge the subito dopo in pubblicazione della sentenza di omologazione sono ini iate le trattative per in vendita in blocco ai promotori dells societd poi denominata S.G.R.
Nei accettabtie la tesi della mancata indizionc deli'asta perchi is proposta di acquisto era nota per mere stata riportata su tutti i quotidian: aitro e
improprio sumo the inquei memento son era in disansioae I'accenazione del la proposta avanzab dall'avv. Capella per Is aoetituendt sodett
Vedi al rignardo andte gil a certamesii dells commies one pmbasentan di inchiesta pavans: age stem toscLaia:
310
sapere the vi a un gruppo di person intenzionate a rilevare tutto ii patrimonio Fedit ad um determinato prezzo a altro a bandire una asta pubblica ove Sono indicati analiticamente tutti i bens formanti il patrimonio in vendita con il relativo valore ad essi attnbuito della procedum. Non ha tenuto in nessun canto le considerazioni del niembro dissenziente del conmitato dei czeditori clan poneva ally del tnbunale questions• serie, parzialmentc condivise dal coanmissario giudiziale, in merito alla percentuale di riparto the sarebbe derivato dallhccettazione dells proposta di acquisto in niassa e aveva sottolineato netts riunione del 5.2.1993 the due dei membri del comitato dei creditori Grano in palese conflitto di interesse stante al loco qualiti di promotori della costituenda societila.Ha disposto, net decreto 233.1993 la vendita del patrimonio Fedit bencha il prezzo non soddisfacesse i1 requisito minimo del pagamento dei creditori chirografari nella misura del 40%. Ha disposto net decreto 23.3.1993 la vendita di tutto il patrimonio Fedit con le modaliti indicate nel c.d. "atto quadro" in violazione delle none the affidano all'autoriti giudiziaria la liquidazione del patrimonio; Non ha motivato, nel decreto 233.1993, di autorizzazione alla vendita in blocco, con argomentazioni basate su elementi di facto, come gil detto trattando della vilti del prezzo di vendita, le ragioni the avevano indotto il tr unale ad accettare is proposta di acquisto di c ui discute ni ha dato alcuna giustificazione delle osservazioni del commissario governativo e di quello giudiziario cite ponevano pioblemi serf circa I'oggetto delta vendita e il prezzo di acquisto a indicavano suggerimenti the avrebbero portato ad un
aumento del prczzo'49. In particolare si faceva riferiniento al problema delle detrazioni dei beni net frattempo venditi di cui ancora oggi la corte non riesee a comprenderne le ragioni'50. -Ha partecipato alla fonnazione atto quadro's' accettando che la "vendita" avvenisse con quelle modality the di fatto, mettevano la social' acquire ate • nella posizione di arbitro dells durata della proceduxa non essendo fissato un to :mine per it tmsferimcnto di tutti i ,beni a ha consentito:l'ampliamento dell'oggetto del contratto seoza- dare alcuna giustificazione di ci8 net provvedimento autorizzativi. In online al ruolo di Stefano D'Ercole la corte osserva the questi, nominato commissario governativo in sostituzione del dimissionario Nicola Piovano, e come tale anche commissario liquidatore dei beni Fedit, ha partecipato alla formazione dell'atto quadro e ha provveduto ally sua sottoscrizione. 14" A quests circostauza deve aggiungersi 1'ulteriorc circostanza che anche un alum dei membni del oomitato dei t itori risulta tra i soci fondatori della S.G.R. anche se non tra i g omotori a la circ stanza risultava agli atti delta proeedura. Si fa riferimento ai pared da easi espressi in relaaione allautorizzazionc ails vendita ed in particolaae alla inmate= de& detrazioni, all: ricaduta dell: vendita in blocco sulle social partecipate e connate, allbggetto delta vent*: con particol:re riferimento al contenziaso in alto, agli onori Sscali, al i-coati delta procedura in relazionc ails vendita, ails passel:MA di fare richieate pubbliche di acquisto per tentare vendite parziali di beni gr ificativi ad un prrao tendem~almente viciao a quello stimato, Ed imam no scopo di qua:sisal' procedara concordataria a is realivazione deWattivo . non si rieace a comprendere pachi siano atati sells vendita in blocco beni non pill oristend net patrimonio del debitore al momento dells vendita con ridueioue propo rate del pram di acquisto proposto; me si ties= a cone resde a percbE, =the a volere acGedeme ails tea the lbff erta si riferiva ai beni a ti ad ur a determines data sin Mato a000rdato af'acquimn me 1 intao ;mezzo reaiizzato, condarme ale stime accettate dal tdbuoate, e. non una sun quota propoezionale in rehcdone ails paoentuale denims* offerts. Ne convince Is Iasi degli appellants circa le mate consegueea che da usa diversa scabs avnebbero potato derivare in rehzziorte alla "appeduliti" dei ban venduti parrbe h ttbsmae. avern tutu gii strums di valut zione per verifcare Is correttezza dells detrasiosn c Is taro incideam sat valore dcli~ offerta .iccvuts a premiere gil opportruti pr wrsareoti a die ails peocedurs non daivasse alcun nocturne::. A gisdlzio dells come non an caso die 1'arg mento deae detrazioni, poi risoho nd mode appeaa damn, compare per In prima volts dopo le ossavaznani del commissario anatvo non cascade compose tra le origisarie c]rasoie dells papal:. Vedi depositions Letters circa Is priests dei notaio Maricorda hello studio di Ivo Greco per dracdttere deltbtta quadro e diddarazioni ddb staao Mariconds sui suoi caetadi professionali con h praidente Ivo Greco.
II suo contributo alla formazione deltatto non rr stato marginale ma si I concxetizzato nella indicazione, non solo dent premcsse conteaute nel c.d. "atto quadro" ma nel fornire tutti gli elementi necessari alla sua formazione ivi compreso lo stato del patri mono serve g quale non poteva completarsi I'oggetto contrattuale con l'inclusione dei beni non indicati nella relazione particolareggiata. Solo II commis' sario governativo era infatti in grado di fornire le relative notizie. CM a taiga vero the ii sub commisssario Di Brim, nel suo esame ha affermato cited c.d. "atto quadro" era stato consegnato da Ioro (Di. Brina e D'Ercole) agli organi della procedura. Non pub parlarsi, pertanto, come sostenuto da Stefano D'Ercole, di passiva e supine ac cettazione dell'operato altrui perchd la sottoscrizione dell'atto era un atto dovuto. Attro, infatti, t; l'obbligo di sottoscrivere e altro d partecipare alla formazione dell'atto. La preseuza di alcune parti civili the hanno impugnato II capo della sentenza relativo alla assoluzione di Francesco Carbonetti rende necessario esaminare anche it 'ruolo the costui ha avuto nella inters vicenda. Questi, secondo la prospettazione accusatoria dente parti civiii, ha svolto funzioni di consulente dells procedura'52, ha facto pane del consiglio di amministrazione della S.G.R. nella sua qualita di presidente della Banca Fideuram e socio, ed ne i; diventato in seguito presidente. Ally sib riferimeato slla sua nominal come mend= dells commission di indagioe sulk 'egoistic, del bilanci Fedit per gii asni 1985/2990 e ai pared ricbiestii da No Greco sun 'Wore dens bans di Cmdito Ferzarese e a quell suns ccunparazione del pstrimotdo Pedit coon Paints contenota nel c.d. "piano C apsldn". (1t 313
La come title= the delle circostanze indicate dalle parti civii sia idonea a configurare un niolo nella inters vicenda solo quella relativa ai pareri espressi su richiesta di No Greco relativi alla congruitl del prezzo indicato nella c.d. "proposta Capaldo" a i1 valore del patrimonio Fedit indicato nel bilancio per l'anno 1991 a nella stima del commis' sario' giudixiale.
Le altee. circostanze appaiono o irrilevanti, come la sus nomina a commissario per la verifica dei bilanci Fedit per gli anni 1885-1990, ovvero troppo lontani nel tempo dal verificarsi del contestato reato.
Sulla base di quarto fino ad ora detto occorre verificare se 0-comportamento attrllbuito ai predetti sia frutto di dolo.
Al riguardo it collegio osserva, come detto dalla suprema . come, the l'interesse tutelato dalla norma incriminatric a contestata apli imputati consiste nella lesion dell'nteresse dei creditori alla integriti del pat rimonio del debitore per i1 soddisfacimento parziale dei propri crediti1".
Consegue the l'elemento soggettivo consiste nella consapevolezza the gli imputati hanno di contribuire con la propria condotta ally diminuzione patrimoniale a cib indipendentemente dal previo accordo tra i soggetti the a vario titolo hanno contribuito alla lesione del bone tutelato.
Ne osta ally sussistenza dells fattispecie contestata in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compreso quello soggettivo, la circostanza the l'attivitii poste dai singoli partecipanti, secondo le resole del concorso di person, non sia idonea, di per sE a cone retizzarc 15potcsi delittuosa contestata perchE it
Vedi per tutee can. Sez 5 n.10941/1996 imp. Sessegiolo. 314
reato tisultato dell'attivith di pia soggetti die mettendo in atto un segniento dell'ntera azione contnbuiscono al risultato finale. Con db la corte ritiene non condivisibile la tesi secondo la quale al caso di specie b applicabile In disciplina deIl'art. 117 c.p. penchE quest`ultima b applicabile solo quando il fatto, originariamente previsto come reato anche per tutti i compartecipi muta In sua qualific azione giuridica per effetto della qualitI soggettiva di uno di lord. Con tali precisazioni va esaminata in sussistenza dell'elemento soggettivo. Orbene, a giudizio della come, la posizione di Francesco Carbonetti va tenuta distinta da quella degli altri imputati. Per lui, l'unico elemento a suo carico prima individuato, conformemente a quanto detto dal giudice di primo grado, non consente di attrlbuire alcuna responsabiliti e sul panto la corte rinvia espressamente a quanto detto dal primo giudice. Per quanto riguarda gli altri imputati la corte ritiene the gli elementi probatori risultanti dal dibattimento non consentono con sufficiente tranquillitir un giudizio di colpevolezza nei loco confronts Per essi, prelinunarnnente, occorre precisare the la posizione di Stefano D'Ercole va esaminata distintamente da quella di Pellegrino Capaldo e No Cam. II collegio ritiene, infatti, die 1'attivitl del primo ii avvenuta net momento conclusivo, ma non per questo im'levante, di tutta l'intera vicenda mentre quella degli altri due imputati si svoita nel tempo a ha accompagnato tutta in vicenda dall'inizio fino alla sus conclusion e. Con tali premesse la corte ritienc che tutti a tre gli imputati erano consapevoli del divario esistente tra r1 valore del patrimonio dells Fedit ed r1 pre o di vendita. Laaircostanza sidesume: Per Pellegrino Capaldo dalia ipotesi di Iavoro illustrata nelle sedute dei msggiori creditori tenuti net maggio 1992 in cui era stata prospettata la ragionevote realizzazione delta summa di L 3155 miliardi, al 'amine di ire anni dall'acquisto dei beni e dopo aver remunerato it capitate sociale delta costituenda societi a detratte le spese di gestione della stessa'ss.. . Per No Greco dalle sue stem dichiarazioni156. Per Stefano D'Ercole dalla deposizione del sub commissario liquidatore Leonardo Di Brina it quale ha affermato che it liquidatore non si era posto iI problema della congruiti del prezzo offerto, perchc era una valutazione rimessa ad altri organ della procedura, nc vi era stato stupore per is differenza tra la valutazione del patrimonio e Is lord realizzazione e the vi era stata attenzione a capire che sotto la cession in blocco non vi fosse un lucro per i creditori partecipanti alla costituenda societit e the tale evento era stato esctuso perch6 alla social potevano partecipare tutti i creditori. N6 c1 contrario pub desumersi dal tenore dell'esame reso dallo stesao D'Ercole ti quale sic trincerato dietro una serie di "non ricordo" o di "mancato interessamento" a quello the era stato liter procedimentale dells alai ease sit gii detto allow-ha sit tram) t'argoeneato del valore dei beai faceati pane del patrimonio Fedit. D dab si ricava dait'potesi di blander al term anew della costituenda socied prodotto a lab delta dichiaramni rase in iatrumoria dall'avv. Casdla e acquisite al dibatdmento. 156 Vedi suoi intenogatori acquisiti ooe g comma) di tune k parti ed suo arum .dibanimentale. 316
vicenda the francamente appaiono, per la persona che le ha rest e per la sua capaciti professionale, offensive dell'altrui into ligenza per essere credute. Ma, osscrva ancora il collegio, la consapevolezza del divario ingiustificato esistente trail valore del patrimonio dells Fedit ed it suo prezzo di vendita non is suffiiciente a integrate 1'elemento soggettivo perche i; necessario accertare se gli imputati erano consapevoli che, coal agendo, con it loro . operato operavano tm depauperamento del patrimonio della Fedit con Is consapevole lesion dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice e c ioe linteresse dei creditori al soddisfacimento, in pari proporzioni, dei loro crediti nella misura massima possibile. Al riguardo, anche se per motivi diversi, la corte ritiene the gli elementi • probatori rac colti non consentono un tranquMante gindizio di- colpevolezza per cui Pellegrino Capaldo, No Greco e Stefano D'Ercole vanno assolti, ai sensi dell'art. 530/2 c.p.p., dal reato lord ascritto al capo c) della rubrica perchi il fatto non costituisce reato. Agli atti vi sono infatti, elementi che portano ad un giudizio di colpevolezza e altri the appaiono in contrasto con i primi. Come appena detto, la posizione di Stefano D'Ercole va tents distinta da quella di. Pellegrino Capaldo a Ivo Greco. Per quest i ultimi due depongono per un giudizio di colpevolezza it colloquio da loro avuto net matzo 1992 e i comportamenti successivi tenuti da No Greco. Oggetto del primp elemento, per Io sviluppo che da esso i= nato, non pub essere stato the la presentazione di una offerta per I'acquisto in blocco del
317
patrimonio Fediti".
Se cost non fosse non troverebbe spiegazione I'appunto di Cigliana, a cui si fatto Benno, in cui viene riportato die Ivo Greco attended la cordata fino ad ottobre, come effettivamente b poi avvenuto.
I secondi, di fatto, indicano die le decision prese da Ivo Greco, quantnmeno. le pit importanti e significative, sono state favorevoli al'accoglmento della .proposta fatty dall'avv. Casclla per canto dells costituenda societal di cui Pellegrino Capaldo. d stato l'ldeatore e primo pramotore.
Fri, valutati congiuntamente, avallano la teal the tra i due vi sia stato un accordo per la sottostante operazione di dicmissione delltntero patrimonio della Fedit ad.un prezzo non compatrbile con d suo valore e the l'operato di No Greco tendeva alla realizzazione di quell'accordo.
Se cosi non fosse, non troverebbe spiegazione perch No Greco abbia piegato,- in senso favorevole alla vendita in blotto con le modaliti con cui essa r; state poi attuata, I'interpretazione delle norm dells procedure fallimentare commettendo done vere e proprie violazioni di legge, pur avendone ottima conosc cnza, fino a ginngere alb commicsione di un reato di (also in alto pubblico.
Ma, a fronte di tali elementi, the indicano, come dctto, is sussistenza dell'elemento soggettivo del recto di bancarotta per distrazione, vi sono elementi contrari consistenti nella pubblicitd the linters vicenda ha avuto e nelle modalit:I operative scelte con la proposta di acquisto the depongono per la mangy ddll'elemento soggettivo.
`S? si 1 gil Paulo ammo ai cmtatti cite dapo quell do Pellegrino Cspaldo ha avuto am i
commis' sari governa iivi peg !'so on di. doh a !'amivitl molts dall'avv. Casdla.
318
Invero, it concordato Fedit, per lc sue dimensions, i` stato -fino ai piu recenti casi di illeciti ancora sub jud cc' - la vicenda fallimentare piu grande dells storia italiana; esso coinvolgeva, come a memo dallistruttoria dibattimentale, una moltcpliciti di interessi anche a livello internazionale come si desume dai rapporti con le banche estcre die minacciavano ii boicottaggio fman2iario dell'ltalia sui mercati finanziari il cui =it* era segasto dall'opinione pubblica. . .
In tale situazionc l operato di Pellegrino Capaldo ed No Greco ben pus essere giustificato dall'esigenza, da loro rispettivamente prospettate, di risolvere nel migjiore modo possi'bile, la situazione tutelando gii interessi dei creditori proponenti e lc esigenze di celeritd e semplificazione dells procedura senza, peraltro, ledere gii interessi degli altri creditori.
In tali prospettive assumono rilievo:
Le pressioni esercitate dalla Banca d'ltalia per la sistemazione des rapporti fiinanziari internazionali;
La pressione dei politici per la salvaguardia del mondo agricolo;
La pressione dei lavoratori per la soluzione dei problemi occupazionali;
la pubblscitu cite i stata data a tufts Poperazione da parte di Pellegrino Capaldo con il coinvolgimento non solo dei rappresentanti dei maggiori creditori nella fast iniziale deWelaborazione del progetto159, ma anche di tutti gli altri creditori a cui fu mandato llnvito ad admire alla costituenda
Si fa rifenmento ai casi Cirio, Parmairt e alai di raceme mind allanenzione ddi'ophdone pubblica.
"9 Si fa rif a alit ramioni del maggio1992 di ens si t ga deno.
society con l'ilustrazione delle condizioni per 1'adesione o per la cessione dei rispettivi crediti10; la pubbliciti che it progetto ha avuto su tutta la stampa nazionale; la pubbliciti che l'operazionc ha avuto attinterno della sezione stare del tribunale di Roma, anche con le limitazioni the sono state prima evideaziate• la cmnplessiti> oggettiva della procedura con i diffic i1i problemi di gestione the ad. essa sottostavano; la possibiliti per tutti i creditori di partecipare alla costituenda society evitando in tal modo the fosse lesa la par conditio caeditortnn perche ad un minor riparto dell'attivo a mezzo della procedura, sarebbe corrisposto un eguale riparto, in proporzione alle quote di partecipazione alla costituenda sacieth strutturate in funzione della proporzione di crediti nei confronti della Feditr6t. stato posto in evidenza nella impugnata sentenza, di cib ne di atto anche questo collegio, the in realty la par conditio creditoru:n era stata violate per la difficolta di tutti i creditori di aderire ad essa e per 1'impossibrlita di alcuni di essi di partecipare162 a the tale circostanza era stata anche evidenziata net parere del comitato dei creditori su cui si basa pane della motivazione del decreto 1331993 e a cui fa espresso riferimento No Greco net suo esamei63 ma la non is determinate in questa sede. 160 Si fa riferimento alle lettere inviate dallo studio dell'avv. Casella a tutti i creditori e produttori in am. Vedi al riguardo lo stoma della societil e i sottostaua patti parasociali. Vaip, a! riguardo, 0 cam dells swami Agrifactoring, maggiore aeditrice di Fedit a in regime di cow:rdam preventivo, la *ode, peraiteo, non era says neppsue invitata ad aderire ally caststuenda social come emerge dalls deposizione di Florian D'Alessando, b uidatore gisdiz ale di Agrifc$aring, :rude= del 20.9.2001. vedi decremo 233.1993 in cal si ricdciama ate Is cira mtana coatenuta net pmere del comitato dei creditori e rename di h'o Greco. 320
Per la sussistenza - dell'elemento soggettivo quello die rileva non sono gli effetti pratici die sono derivati, ma quell the erano originariamente previsti. In altre paroe,in relazione alt'elemento soggettivo del reato; non rileva che in pratica alami cxeditori non hanno partecipato ally costituenda societh, ma die una tale posscbilith sia stata lore data rimanendo nella loco Mesa determinazione partecipare o mcno'6. .. - Diverse argomentazioni vanno fatte per Stefano D'Ercole. Invero a fronte delle considerazioni die inducono a ritenere una sua consapevole partecipazione alla dissipazione del patrimonio Fedit, ve ne sono di altre contrarie the inducono ad escludere, come peraltro affermato dal tribunale di Perugia, l'elemento soggettivo del reato. Ale considerazioni die it tnbunale ha fatto per esciudere la consapevolezza dells lesione del bene tutelato si rinvia. Cib comporta die Stefano DErcole, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. va assolto dal reato a lui ascritto al capo c) ai sensi dell'art. 530/2 c.p.p. e non del comma 1° de to stesso articolo. Rests da es miinare lultimo motivo di appello relativo al recto di abuso di officio. Al riguardo b stato chiesto die non era da dichiarare la done del reato per intervenuta prescrizione sussistendo elementi per una piena assoluzione. La tcsi non pub essere seguita per le considerazioni the sono state fatte in ordine al reato di bancarotta per dissipazione. Consegue die sail panto la sentenza va confermata.
321
Restano da esaminare gli appeIti delle parti civiii.
Si b &h detto delta inammissllitith della gran pane di essi per revoca o rinunzia alla costituzione di pane civile o perchd le stesse non avevano concluso in primo grado con la conseguenza dells revoca implicita alla costituzione di parse civlle e ulteriore conseguenza dells carmen di interesse a impugnare la sentenza.
Per le restanti parti civili I'appello i; infondato e discende dally assoltrzione di Pellegrino Capaldo, No Greco e dalla conforms dells assoluzione di Stefano D'Ercole e Francesco Carbonetti.
Al termine delle considerazioni copra fate oceorrc orate le some the da quello detto finora derivano.
In primo luogo, in accoglimento parziale dell'appello proposto dal P.M. presso it tribanale di Perugia nei confronti del solo Stefano D'Ercole, questi va assolto dal reato a lui ascritto al capo c) della rubrics perchE 0 fatto non c ostituisce reato ai sensi del secondo e non del primo comma dell'art. 530 c.p.p..
In secondo luogo, in accoglimento parziale degli appelli proposti da Pellegrino Capaldo, No Greco e dal legate rappresentante del responsabie civic S.G.R. S.p.A.,
Pellegrino Capaldo e No Greco vanno assolti dal reato di bancarotta per dissipazione, ai sensi dellart. 530/2 c.p.p., perch' 0 fatto non costituiscc recto;
Ivo Greco va assolto dal recto a lui ascritto al capo b) dells rubrica, ai sensi dcllWart. 530/2 c.p.p., per non aver commesso 0 fatto;
164 Aache le aocI in meal= coscontuale patents') ddodere I'autori2zazione al giudice delegate per parteci are ails eon social (vedi caso Ansel come emerge dall'esacne
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Tatte le statuizioni civili che trovano in loco ragione d'essere neUa cootmissione dei reati di Bancarotta per done, per effetto dell'assoluzione di tutti imputati, vanno revocate; U =maestro preventivo in atti va revocato con conseguente restituzionc dei beni all'avente (Mtto. In terzo luogo va confernmato it capo della sentenza relativo all'abnso d'ufficio con cui Pellegrino Capaldo e No Greco sono stati assolti per . intervenuta prescrizione; in quarto luogo va confermato U capo della sentenza che. ha dichiarato la colpevolezzs di No Greco in ordine al reato di falso in atto pubblico a lui ascritto al capo a) Bella rubrica per cui va determinata la pena per tale reato. La corte ritiene the questa, in relazione alla graviti del fatto e alla personalitit dell'mputato quale emerge alla Inca dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., pus essere fissata in mesi otto di reclusione, tenuto conto delle gil concesse attenuanti generiche, che appare equa in relazione alla gravid del fatto. Poicka non ostano i precedenti penali e nella convinzione the lo stesso si astern) in future dal commettere ulteriori reati, sono concessi a.-Ivo Greco i bcnefci della sospensione condizionaie delta pena e delle non menzione dells condanna. Va confernxato U capo della impugnata sentenza relativa al risarcimento del danno subito dal ministero della Giustizia per effetto del reato di falso rubricato al capo sub) e No Greco va condannato at pagamento delle spew proccssuali del grado in favore del oostituito Minister(' cite vengono del sao amministratoie delegato). 323
liquidate nella minsura indicata in dispositivo che appare equa in relazione alla quantità e qualità delle questioni trattate.
In quinto luogo vanno respinti gli appelli proposti da
<omissis>
mentre vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 591 c.p.p., gli appelli delle restanti parti civili.
Per 1'effetto, tutte le parti civiii appellanti vanno condannate al pagamento delle spese processuali del grado a cui hanno data causa.
Per ultimo va confermato, nel resto, I'appellata sentenza.
P.Q.M
Visti gli artt. 605, 592, 530/2 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa in data 29.9.2002 dal tribunale di Perugia in composizione collegiate nei confronti di No Greco, Pellegrino Capaldo, Francesco Carbonetti e Stefano D'Ercole, nonch6 del responsabile civile S.G.R. S.p.A.,
ASSOLVE
Ivo Greco, Pellegrino Capaldo e Stefano D Ercole dal reato Toro ascritto al capo c) della rubrica perche it fatto non costituisce recto;
ASSOLVE
Ivo Greco dal reato a lui ascritto al capo b) della rubrica per non aver commesso il fatto; 324
DETERMINA la pena inflitta a No Greco per fl reato a Iui ascritto al capo a) dells rubric a, in concorso delle gia conoesae attenuanti generiche in mesi otto di redusione e lo
CONDANNA
al pagamento delle spese processuali del grado e di quelle di costituzione e difesa - di parte civile liquidate in £.1500,00 onnicomprensivi : e al risarcimento del danni in favore del Ministero della Giustizia da liquidate in separate giudizio. Pena sospesa e non mcnzione.
REVOCA
la provvisionale concessa a tale titolo. REVOCA
REVOCA
ORDINA
la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro.
DICHIARA
inanmmissibili gli appelli proposti dalle seguenti parti civili:
<omissis>
CONDANNA tutte le parti civili alle spese del grado CONFERMA nel resto l'appellata sentenza
ASSEGNA giorni 90 per la redazione della motivazione della sentenza
Perugia 11.6.2004
Note
- ↑ Per una più circostanziatasi cronistoria si rinvia a quanto detto nella sentenza impugnata e alle fonti di prova, analiticamente indicate nelle note su cui le affermazioni del tribunale
- ↑ Nell'ambito di tale progetto politico il ministro aveva ipotizzato la liquidazione volontaria della Fedit con contestuale creazione di una nuova società destinata a svolgere funzioni di intermediazione e prestazioni di servizi ovvero, ferma restando la creazione di una nuova società quella di attuare una sorta di 'cessio bonorum' previa costituzione da parte delle banche di una società il cui capitale sarebbe stato costituito dai crediti convertiti in azioni, destinata alla realizzazione al meglio del patrimonio di Fedit con soddisfazione dei creditori minori