Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2/Capitolo I. L'origine e la natura/IV - Licio Gelli, La Loggia Propaganda 2 e la massoneria. Conclusioni

Capitolo I. L'origine e la natura - IV - Licio Gelli, La Loggia Propaganda P2 e la massoneria. Conclusioni

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[p. 26 modifica]IV - Lido Gelli, la Loggia Propaganda 2 e la massoneria. Conclusioni.

Volendo capire le ragioni che sottostanno all’abnorme situazione che abbiamo delineato anche al fine di evitare l’espressione di sommari giudizi che finirebbero per coinvolgere, con suo ingiusto danno, chi per tali vicende non porta responsabilità alcuna o comunque ha una responsabilità estremamente limitata è necessario formulare alcune considerazioni finali di ordine generale.

Va in primo luogo dichiarato che il ruolo e le attività di Licio Gelli erano conosciuti, anche se in modo parziale e frammentario, nell’ambito dell’intera comunità massonica, presso la quale il fenomeno Gelli e le sue possibili implicazioni erano in qualche modo note e non pacificamente accettate, poiché è certo che esse costituirono punto di dissenso e di scontro all’interno della famiglia massonica: ne fanno fede la mai sopita lotta condotta dai cosiddetti «massoni democratici» nonché il voto dei Maestri Venerabili che decretarono la demolizione della Loggia P2 nel corso della Gran Loggia di Napoli.

Se dunque si pervenne alla situazione dianzi delineata fu in sostanza soprattutto, come si è dimostrato, grazie all’influenza che Gelli riuscì ad esercitare sui vertici del Grande Oriente. I rapporti non chiari di reciproca dipendenza, se non di ricatto, che egli instaurò con i Gran Maestri e con i loro collaboratori diretti, ampiamente documentati presso la Commissione, offrono un quadro di compromissione degli organi centrali di governo della famiglia massonica giustinianea che ampiamente giustifica e spiega le tormentate vicende ripercorse nelle pagine precedenti.

Sono vicende queste che richiedono un approfondito esame del rapporto tra Licio Gelli e la massoneria, per il quale dobbiamo, come punto di partenza, muovere dalla affermazione, prima ribadita, che la Loggia Propaganda è una loggia massonica inserita a pieno titolo nella comunione massonica di più antica tradizione e di più vasta affiliazione di aderenti. La realtà dei fatti è incontestabilmente quella di un organismo presente nella comunione di appartenenza come entità integrata secondo peculiari prerogative che ad essa venivano riconosciute dagli statuti e dalla pratica stessa di vita dell’associazione: la connotazione della Loggia P2, secondo l’ordinamento massonico, era quella di essere una loggia coperta. Come poi questa copertura sia stata gestita dai dirigenti responsabili, anche in violazione degli statuti dell’associazione, evolvendo verso forme di vera e propria segretezza, questo è argomento che nulla inferisce nel nostro discorso, poiché è palese che quanto viene stabilito nello specifico ordinamento massonico e quanto in esso viene operato, anche in sua violazione, nessuna influenza esplica nell’ambito dell’ordinamento giuridico generale, alle cui sole [p. 27 modifica] visioni normative ci sì deve riportare in sede di analisi giuridica e di valutazione politica del problema. A tal fine possiamo affermare che l'adozione di forme di copertura dirette verso l'esterno come verso l'interno della comunione di appartenenza costituisce indubbia connotazione di segretezza ed è soltanto a fini di mera confusione che si può spostare il tema del discorso sulla presunta segretezza o meno della massoneria, poiché se è certo, secondo la pregevole notazione di un autore, che la massoneria non è una associazione segreta, è per altro certo che essa è una associazione con segreti, e uno di questi era la Loggia Propaganda Due.

Appare alla Commissione incontrovertibile, secondo l'analisi sinora condotta, che la Loggia P2 era a) una loggia massonica, b) dotata di segretezza, ma la posizione di queste due affermazioni non esaurisce il problema ed anzi potrebbe, se ci si arrestasse a questa prima soglia interpretativa, condurre ad una rappresentazione dei fatti monca se non del tutto inesatta. Bisogna infatti riconoscere che una spiegazione della Loggia P2 risolta tutta in chiave massonica non spiega il fenomeno nella sua genesi più profonda e nel suo sorprendente sviluppo successivo. Per rendere esplicita questa affermazione non si può non riconoscere come Licio Gelli appaia, sotto ogni punto di vista, un massone del tutto atipico: egli non si presenta cioè come il naturale ed emblematico esponente di una organizzazione la cui causa ha sposato con convinta adesione, informando le sue azioni, sia pur distorte e censurabili, al fine ultimo della maggior gloria della famiglia; Licio Gelli in altri termini non sembra sotto nessun profilo, nella sua contrastata vita massonica, un nuovo Adriano Lemmi, quanto piuttosto un corpo estraneo alla comunione, come iniettato dall'esterno, che con essa stabilisce un rapporto di continua, sorvegliata strulentalizzazione.

Ci soccorre a tal fine il rilievo cui dianzi si accennava, quando notavamo come il procedimento di cooptazione, proprio della massoneria, ebbe a funzionare per Licio Gelli con inaspettata e sorprendente celerità, secondo quanto ci dimostrano due dati a noi provenienti dalla documentazione in nostro possesso.

Il primo è che Licio Gelli ha dovuto subìre un periodo di attesa, al suo ingresso in massoneria avvenuto nel 1965, di oltre un anno; il secondo è che una volta entrato nell'istituzione i tempi per l'apprendista Gelli si abbreviano singolarmente, poiché nel 1969 egli ci appare nelle vesti, secondo un documento già citato, di tessitore di una delicata operazione di riunificazione delle varie famiglie massoniche: una operazione di vertice che coinvolge tutta la massoneria italiana. Tra queste due date, sappiamo, corre l'operazione di ascesa nella comunione pilotata dall'Ascarelli e dal Gamberini in favore di un personaggio che, come il primo non manca di sottolineare al secondo in una lettera agli atti, ha a disposizione un folto gruppo di domande di iniziazione «di gente estremamente qualificata)}1 [p. 28 modifica]

Ponendo questi dati in parallelo e coordinandoli con le osservazioni svolte in ordine all’inserimento di Licio Gelli nella Loggia Propaganda, operato subito dopo dal Salvinli non si può non vedete come l’ingresso e l’ascesa di Licio Gelli, massone di fresca data, si svolgano sotto l’egida di una accorta regia che dopo aver superato le resistenze frapposte all’acquisto di questo nuovo fratello, ne pilota la carriera massonica con tempestivo e felice esito di risultati. E non è chi non veda come il nome che compare come centrale in questa operazione sia quello del Gran Maestro che sarà il vero nume tutelare della vita massonica di Licio Gelli, quel Giordano Gamberini che, come abbiamo ampiamente dimostrato, ritroviamo nella veste di accorto consigliere e di fine stratega in tutte le vicende che vedono il Gelli al centro delle contrastate decisioni della comunione che lo interessano.

Possiamo quindi affermare che tutti gli elementi a nostra disposizione inducono a ritenere come la presenza di Gelli nella comunione di Palazzo Giustiniani appaia come quella di elemento in essa inserito. secondo una precisa strategia di infiltrazione, che sembra aver sollevato nel suo momento iniziale non poche perplessità e resistenze nell’organismo ricevente, e che esse vennero superate probabilmente solo grazie all’interessamento dei vertici dell’istituzione i quali, questo è certo, da quel momento in poi appaiono in intrinseco e non usuale rapporto di solidarietà con il nuovo adepto. Questa infiltrazione inoltre fu preordinata e realizzata secondo il fine specifico di portare Licio Gelli direttamente entro la Loggia Propaganda, instaurando un singolare rapporto di identificazione tra il personaggio e l’organismo, il quale ultimo finì per trasformarsi gradualmente in una entità morfologicamente e funzionalmente affatto diversa e nuova, secondo la ricostruzione degli eventi proposta.

Quanto detto appare suffragare l’enunciazione dalla quale eravamo partiti, perché il rapporto tra Lido Gelli e la massoneria viene a rovesciarsI In una prospettiva secondo la quale il Venerabile aretino lungi dal porsi rispetto ad esso in un rapporto di causa ed effetto, come ultimo prodotto di un processo generativo interno di autonomo impulso, assume piuttosto le vesti di elemento indotto, di programmato utilizzatore delle strutture e della immagine pubblicamente conosciuta della comunione, per condurre tramite esse ed al loro riparo quelle operazioni che costituirono l’autentico nucleo di interessi e di attività che la Loggia P2 venne a rappresentare.

Ci troviamo in altri termini di fronte ad un complesso rapporto che non può semplicisticamente ridursi in sommarie attribuzioni di responsabilità, in forme di. addebitamento più o meno generalizzate che come tali non rientrano nell’ambito degli interessi di questa Commissione, il cui primo compito è quello di studiare la genesi dei fenomeni e la loro ragione di essere e di svilupparsi, affinché il Parlamento possa su tali basi pronunciare il proprio giudizio ed assumere le eventuali deliberazioni conseguenti. Quello che, per la Commissione è di primario interesse sottolineare è che la massoneria di Palazzo Giustiniani è venuta a trovarsi nel seguito della [p. 29 modifica] vicenda gelliana nella duplice veste di complice e vittima, essendone inconsapevole la base e conniventi i vertici.

Non v’ha dubbio infatti che la comunione di Palazzo Giustiniani in senso specifico e la massoneria in senso lato abbiano negativamente risentito dell’attenzione, tutta di segno contrario, che su di esse si è venuta a concentrare, ma altrettanto indubbio risulta che l’operazione Gelli, sommatoriamente considerata, abbia in quegli ambienti trovato una sostanziale copertura per non dire oggettiva complicità senza la quale essa non avrebbe mai potuto essere, non che realizzata, nemmeno progettata. Quando parliamo di complicità pur sostanziale che sia non si vuole peraltro fare riferimento soltanto a quella esplicita dei vertici dell’associazione, peraltro espressione elettiva della base degli associati, ma altresì a quella più generale situazione risolventesi in una pratica di riservatezza, sancita dagli statuti ma ancor più da una concreta tradizione di radicato costume massonico degli affiliati tutti, che ha costituito!’imprescindibile terreno di coltura per!’innesto dell’operazione. Perché certo è che Licio Gelli non ha inventato la Loggia P2 né per primo ha contrassegnato l’organismo con la caratteristica della segretezza, ed altrettanto certo è che non è stato Gelli ad escogitare la tecnica della copertura, ma l’una c l’altra ha trovato funzionanti e vitali nell’ambito massonico: che poi se ne sia impossessato e ne abbia fatto suo strumento in senso peggiorativo, questo è particolare che ci interessa per comprendere meglio Licio Gelli e non la massoneria.

Il discorso sui rapporti tra Gelli e la massoneria è approdato a conclusioni che si ritengono sufficientemente stabilite e tali da consentire, a chi ne abbia interesse, di trarre le proprie conclusioni.

Sia ciò consentito anche al relatore perché l’argomento e l’occasione sono tali da meritare una qualche considerazione di più ampia portata su un tema che vanta di certo una pubblicistica di non trascurabile impegno e valore, e che ha interessato sinora non solo il nostro ordinamento.

La storia della Loggia P2 ha il pregio, a tal fine, di svelare l’equivoco sul quale stanche polemiche si trascinano intorno alla distinzione tra segretezza e riservatezza. La certa segretezza della loggia, al di là di sofismi cartolari e notarili, trova infatti radice ed al tempo stesso costante e vitale alimento nella riservatezza della comunione intera. Sollevandoci ad un più generale livello di considerazioni che prescinda dalla soluzione normativa concreta che gli ordinamenti vogliano dare a tale situazione, ci è consentito rilevare in via di principio che i due concetti si pongono, pur in teoria ed in pratica diversi, in rapporto di reciproca interazione e funzionalità tali che la segretezza senza riservatezza non ha modo di esistere e la riservatezza, non posta a tutela di una intima più ristretta segretezza, non ha ragione di essere.

Sono questi argomenti che ci conducono al cuore del problema e che allargano il tema sulla riservatezza massonica ad un più ampio contesto di considerazioni in ordine al ruolo che questa associazione può svolgere legittimamente nell’ambito dell’ordinamento democratico. Chi infatti guardi al contenuto dottrinale proprio di [p. 30 modifica]

questa forma associativa, il suo conclamato richiamarsi al trinomio di princìpi Libertà-Fratellanza-Uguaglianza (art. 2 delle Costituzioni massoniche), non può non constatare come questo sia verbo al quale mal si appongono forme di culto riservato e quanto piuttosto chieda di essere con orgoglio portato nella società degli uomini, nella quale è messaggio che non può porsi che come fonte di benefiche influenze. È avviso di questa Commissione parlamentare che una terza soluzione non sia data tra i due corni di questo dilemma: o infatti questo, o altro lecito, è il cemento morale della comunione ed allora non v’ha luogo a riservatezza alcuna nel godimento dei diritti garantiti dalla Costituzione repubblicana a tutti i cittadini; o piuttosto la ragione d’essere dell’associazione è di diversa natura e va allora revocata in dubbio la sua legittimità in questo ordinamento.

Passando, poi, dal piano generale della logica corrente a quello più specifico della logica giuridica, e con riferimento alla normativa sulle associazioni segrete, il dilemma deve porsi in questi diversi termini: o la comunione esclude ogni possibile interferenza con la vita pubblica dalla sua sfera di interessi (come dovrebbe essere in base alle regole originarie), ed allora indulga quanto crede al rito esoterico del segreto, o vuoi piuttosto partecipare in toto al divenire della nostra società. Se è vera la seconda alternativa sarà giocoforza che essa rinunci alle coperture, alle iniziazioni sul filo della spada, alle posizioni «all’orecchio». Riti tutti che hanno il fascino dei costumi misteriosi di tempi lontani, ma che l’esperienza ha purtroppo dimostrato essere fertile terreno di coltura per illeciti di tempi recenti.

Note

  1. Vedi pag. 12.