Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
Camera dei Deputati | — 30 — | Senato della Repubblica |
ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti
questa forma associativa, il suo conclamato richiamarsi al trinomio di princìpi Libertà-Fratellanza-Uguaglianza (art. 2 delle Costituzioni massoniche), non può non constatare come questo sia verbo al quale mal si appongono forme di culto riservato e quanto piuttosto chieda di essere con orgoglio portato nella società degli uomini, nella quale è messaggio che non può porsi che come fonte di benefiche influenze. È avviso di questa Commissione parlamentare che una terza soluzione non sia data tra i due corni di questo dilemma: o infatti questo, o altro lecito, è il cemento morale della comunione ed allora non v’ha luogo a riservatezza alcuna nel godimento dei diritti garantiti dalla Costituzione repubblicana a tutti i cittadini; o piuttosto la ragione d’essere dell’associazione è di diversa natura e va allora revocata in dubbio la sua legittimità in questo ordinamento.
Passando, poi, dal piano generale della logica corrente a quello più specifico della logica giuridica, e con riferimento alla normativa sulle associazioni segrete, il dilemma deve porsi in questi diversi termini: o la comunione esclude ogni possibile interferenza con la vita pubblica dalla sua sfera di interessi (come dovrebbe essere in base alle regole originarie), ed allora indulga quanto crede al rito esoterico del segreto, o vuoi piuttosto partecipare in toto al divenire della nostra società. Se è vera la seconda alternativa sarà giocoforza che essa rinunci alle coperture, alle iniziazioni sul filo della spada, alle posizioni «all’orecchio». Riti tutti che hanno il fascino dei costumi misteriosi di tempi lontani, ma che l’esperienza ha purtroppo dimostrato essere fertile terreno di coltura per illeciti di tempi recenti.