Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia/Titolo Primo. Disposizioni generali

Titolo Primo. Disposizioni generali

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Titolo Secondo. Scelta dei coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia

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Titolo Primo.
Disposizioni generali.


Articolo   1°. La Colonia Agricola che per Sovrano Comando deve stabilirsi presso di Battipaglia ha un doppio scopo: 1°. soccorrere le famiglie più danneggiate dal terremoto di Basilicata e Principato Citeriore, 2°. Trasportare nella valle del Sele una popolazione industriosa per promuoverne la coltivazione.
Articolo   2°. Lo stabilimento della detta Colonia e la sua amministrazione e governo è affidato all'Amministratore Generale di Bonificazione alla Direzione generale dei porti e strade fino a che non sarà nel caso di essere organizzata ed amministrata come tutti gli altri Comuni del Regno.
Articolo   3°. Di tutti i terreni che verranno dati alla Colonia e di tutte le case che per la medesima si costruiranno sarà formato uno apposito speciale catasto fondiario; una copia del quale sarà [p. 2 modifica]depositata presso l’Amministrazione generale di bonificazione la Direzione generale dei porti e strade. La Direzione Provinciale de’ dazi diretti corrisponderà per quest’operazione coll’Amministrazione colla Direzione generale stessa tutti i terreni, case ed altre qualsivogliano proprietà immobiliari che faranno parte di tale catasto saranno intestate alla Colonia; ed a misura che saranno assegnate ai coloni se ne farà il passaggio, di quota in testa loro sopra lettere di uffizio dell’Amministrazione Generale di bonificazione della Direzione generale dei porti e strade alla direzione Provinciale de’ dazi diretti, accompagnate dalle copie de’ contratti enfiteutici e verbali di consegna e possesso. Ad oggetto poi di assicurare in tutti i modi possibili la inalienabilità delle proprietà date ai coloni come si dirà appresso, si determina che nella intestazione degli articoli del catasto e dei [p. 3 modifica]ruoli sarà sempre mentovata la Colonia come domina diretta, ed il Colono domino utile; che in ogni estratto catastale che si dimanderà da chiunque, la Direzione esprimerà che la proprietà cui l’estratto riferiscesi è stata data al Colono sotto le regole d’inalienabilità contenute nel presente regolamento; e che nessuna mutazione di quota, sia per alienazione, a titolo oneroso o gratuito sia per successione potrà avere se non in virtù di lettere di uffizio dell’Amministrazione di bonificazione della Direzione generale dei porti e strade; e presane la debita ragione nella copia del catasto esistente presso l’Amministrazione stessa la Direzione generale medesima.
Articolo 4° L’Uffiziale dello stato civile sarà nominato sulla proposta dell’Amminstrazione Generale di bonificazione della Direzione generale dei porti e strade. Esso per ciò che concerne la tenuta de’ registri, e la regolarità e disciplina di quel servizio starà alla dipendenza delle Autorità [p. 4 modifica]Giudiziarie competenti come ogni altro uffiziale dello stato civile.
Articolo 5°. L’Amministratore Generale delle bonificazioni Il Direttore generale dei porti e strade officierà il Vescovo della Diocesi alla quale appartiene la nuova Colonia per la destinazione di uno o più Ecclesiastici per l’esercizio del culto Sacro e per la cura delle anime. I detti Ecclesiastici saranno provveduti di decenti abitazioni nelle case costruite per cura dell’Amministrazione, e riceveranno un salario mensuale da fissarsi di accordo col Vescovo dai fondi della Colonia, e ciò fino a quando non sarà provveduto alla dotazione della parrocchia ne’ modi di regola.
Articolo 6°. Finchè non sarà costruita la Chiesa parrocchiale del Comune, presterà l’uffizio di Chiesa parrocchiale la Cappella del Signor Franchini, cedendo a carico del [p. 5 modifica]l'Amministrazione le spese all'uopo necessarie.
Articolo 7°. La Polizia Urbana e rurale della Colonia, fino a quando essa non sarà elevata a Comune apparterrà all'Amministrazione Generale di Bonificazione alla Direzione generale dei porti e strade, la quale sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici + (+ formerà i regolamenti provvisori da depositare illeggibile ai termini della legge vigente sull'Amministrazione civile.) vi provvederà coi principii e norme stabiliti nella legge de' 12 Dicembre 1816. I Regolamenti saranno formati dalla detta Amministrazione Generale coll'approvazione del Real Ministero dei Lavori Pubblici. Per la esecuzione degli stessi, e per lo adempimento degli atti corrispondenti saranno dall'Amministrazione Generale stessa destinati gli individui e gli Agenti che esercitino le funzioni e la giurisdizione appartenenti in tal materia al Sindaco ed al primo [p. 6 modifica]Eletto.