<dc:title> Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia </dc:title><dc:creator opt:role="aut"></dc:creator><dc:date>1858</dc:date><dc:subject></dc:subject><dc:rights>CC BY-SA 3.0</dc:rights><dc:rights>GFDL</dc:rights><dc:relation>Indice:Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu</dc:relation><dc:identifier>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Regolamento_per_la_nuova_colonia_di_Battipaglia/Titolo_Primo._Disposizioni_generali&oldid=-</dc:identifier><dc:revisiondatestamp>20180524214457</dc:revisiondatestamp>//it.wikisource.org/w/index.php?title=Regolamento_per_la_nuova_colonia_di_Battipaglia/Titolo_Primo._Disposizioni_generali&oldid=-20180524214457
Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia - Titolo Primo. Disposizioni generali Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu
La Colonia Agricola che per Sovrano Comando deve stabilirsi presso di Battipaglia ha un doppio scopo: 1°. soccorrere le famiglie più danneggiate dal terremoto di Basilicata e Principato Citeriore, 2°. Trasportare nella valle del Sele una popolazione industriosa per promuoverne la coltivazione.
Articolo 2°.
Lo stabilimento della detta Colonia e la sua amministrazione e governo è affidato all'Amministratore Generale di Bonificazione alla Direzione generale dei porti e strade fino a che non sarà nel caso di essere organizzata ed amministrata come tutti gli altri Comuni del Regno.
Articolo 3°.
Di tutti i terreni che verranno dati alla Colonia e di tutte le case che per la medesima si costruiranno sarà formato uno apposito speciale catasto fondiario; una copia del quale sarà [p. 2modifica]depositata presso l’Amministrazione generale di bonificazione la Direzione generale dei porti e strade. La Direzione Provinciale de’ dazi diretti corrisponderà per quest’operazione coll’Amministrazione colla Direzione generale stessa tutti i terreni, case ed altre qualsivogliano proprietà immobiliari che faranno parte di tale catasto saranno intestate alla Colonia; ed a misura che saranno assegnate ai coloni se ne farà il passaggio, di quota in testa loro sopra lettere di uffizio dell’Amministrazione Generale di bonificazione della Direzione generale dei porti e strade alla direzione Provinciale de’ dazi diretti, accompagnate dalle copie de’ contratti enfiteutici e verbali di consegna e possesso. Ad oggetto poi di assicurare in tutti i modi possibili la inalienabilità delle proprietà date ai coloni come si dirà appresso, si determina che nella intestazione degli articoli del catasto e dei [p. 3modifica]ruoli sarà sempre mentovata la Colonia come domina diretta, ed il Colono domino utile; che in ogni estratto catastale che si dimanderà da chiunque, la Direzione esprimerà che la proprietà cui l’estratto riferiscesi è stata data al Colono sotto le regole d’inalienabilità contenute nel presente regolamento; e che nessuna mutazione di quota, sia per alienazione, a titolo oneroso o gratuito sia per successione potrà avere se non in virtù di lettere di uffizio dell’Amministrazione di bonificazione della Direzione generale dei porti e strade; e presane la debita ragione nella copia del catasto esistente presso l’Amministrazione stessa la Direzione generale medesima.
Articolo 4°
L’Uffiziale dello stato civile sarà nominato sulla proposta dell’Amminstrazione Generale di bonificazione della Direzione generale dei porti e strade. Esso per ciò che concerne la tenuta de’ registri, e la regolarità e disciplina di quel servizio starà alla dipendenza delle Autorità [p. 4modifica]Giudiziarie competenti come ogni altro uffiziale dello stato civile.
Articolo 5°.
L’Amministratore Generale delle bonificazioni Il Direttore generale dei porti e strade officierà il Vescovo della Diocesi alla quale appartiene la nuova Colonia per la destinazione di uno o più Ecclesiastici per l’esercizio del culto Sacro e per la cura delle anime. I detti Ecclesiastici saranno provveduti di decenti abitazioni nelle case costruite per cura dell’Amministrazione, e riceveranno un salario mensuale da fissarsi di accordo col Vescovo dai fondi della Colonia, e ciò fino a quando non sarà provveduto alla dotazione della parrocchia ne’ modi di regola.
Articolo 6°.
Finchè non sarà costruita la Chiesa parrocchiale del Comune, presterà l’uffizio di Chiesa parrocchiale la Cappella del Signor Franchini, cedendo a carico del [p. 5modifica]l'Amministrazione le spese all'uopo necessarie.
Articolo 7°.
La Polizia Urbana e rurale della Colonia, fino a quando essa non sarà elevata a Comune apparterrà all'Amministrazione Generale di Bonificazione alla Direzione generale dei porti e strade, la quale sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici + (+ formerà i regolamenti provvisori da depositare illeggibile ai termini della legge vigente sull'Amministrazione civile.) vi provvederà coi principii e norme stabiliti nella legge de' 12 Dicembre 1816. I Regolamenti saranno formati dalla detta Amministrazione Generale coll'approvazione del Real Ministero dei Lavori Pubblici. Per la esecuzione degli stessi, e per lo adempimento degli atti corrispondenti saranno dall'Amministrazione Generale stessa destinati gli individui e gli Agenti che esercitino le funzioni e la giurisdizione appartenenti in tal materia al Sindaco ed al primo [p. 6modifica]Eletto.