Articolo 7°.
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La Polizia Urbana e rurale della Colonia, fino a quando essa non sarà elevata a Comune apparterrà all'Amministrazione Generale di Bonificazione alla Direzione generale dei porti e strade, la quale sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici + (+ formerà i regolamenti provvisori da depositare illeggibile ai termini della legge vigente sull'Amministrazione civile.) vi provvederà coi principii e norme stabiliti nella legge de' 12 Dicembre 1816. I Regolamenti saranno formati dalla detta Amministrazione Generale coll'approvazione del Real Ministero dei Lavori Pubblici. Per la esecuzione degli stessi, e per lo adempimento degli atti corrispondenti saranno dall'Amministrazione Generale stessa destinati gli individui e gli Agenti che esercitino le funzioni e la giurisdizione appartenenti in tal materia al Sindaco ed al primo
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