Regno di Sardegna - Regolamento della Camera dei Deputati

Parlamento del Regno di Sardegna

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REGOLAMENTO

DELLA

CAMERA DEI DEPUTATI



CAPO I.

Dell'Ufficio provvisorio e della verificazione dei poteri.


Art. 1. All’apertura della sessione il decano d’età occupa il seggio della presidenza: ed i quattro Deputati più giovani esercitano le funzioni di segretari.

Art. 2. La Camera si divide col mezzo d’estrazione a sorte in sette Uffizi per verificare i Poteri.

Art. 3. Tutti i membri eletti pigliano parte sia a questa verificazione, sia alla votazione dell’intera assemblea per questo eſfetto; nessuno potendo esserne escluso infinattanto che l’assemblea non abbia deliberato che la sua elezione è sospesa (ajournée), od annullata.

Art. 4. I processi verbali d’elezione corredati dai documenti giustificativi sono divisi fra i sette Uffizi; e ciascuno di essi nomina un relatore incaricato di presentare alla Camera il lavoro del proprio Uffizio.

Art. 5. La Camera pronunzia sulla validità delle elezioni, ed il Presidente proclama Deputati coloro i cui poteri sono stati dichiarati validi.

CAPO II.

Ufficio definitivo.


Art. 6. La Camera dopo la verificazione dei poteri, procede alla elezione per tutto il corso della sessione annuale:

1.° D’un Presidente;

2.° Di due vice-presidenti con ischeda a scrutinio di lista;

3.° Di quattro segretari con ischeda a scrutinio di lista;

4°. Di due questori con ischeda a scrutinio di lista.

Art. 7. Tutte queste nomine debbono essere fatte alla maggiorità assoluta.

Tuttavia al terzo giro di scrutinio, che è quello della ballottazione, la maggiorità relativa è sufficiente.

Nel caso di parità nei voti la nomina cade sul maggiore d’età.

Le schede a scrutinio di lista portano scritti tanti nomi quante sono le nomine a farsi; il bollettino che conterrà un numero di nomi oltre il bisogno, non sarà valevole che pei primi sino a concorrenza del numero necessario.

Art. 8. I segretari verificano il numero dei votanti. Sei scrutatori estratti a sorte fanno lo spoglio dello scrutinio ed il Presidente ne proclama il risullato.

Art. 9. Appena la Camera è costituita, essa ne informa il Re ed il Senato.

Art. 10. Le funzioni del Presidente sono le seguenti:

Mantenere l’ordine nella Camera, concedere la parola, far osservare il regolamento, posare le quistioni, annunziare il risultato delle deliberazioni della Camera, portare in nome di essa la parola ed in conformità del sentimento dalla medesima espresso.

Egli non può prendere la parola nella discussione, eccetto che per presentarne lo stato, e ricondurla alla quistione nel caso che se ne sia allontanata. Se egli desidera discutere è d’uopo che lasci lo stallo presidenziale, nè può riprenderlo se la discussione sulla materia vertente non è terminata.

Art. 11. Le funzioni dei segretari sono:

Sovrintendere alla redazione del processo verbale, farne lettura, inscrivere per la parola i Deputati secondo l’ordine della loro domanda, dare lettura delle proposizioni, emendamenti ed altri documenti che devono essere comunicati alla Camera, tener nota delle sue risoluzioni, fare l’appello nominale, tener nota dei voti; in una parola far lutto quanto compete all’Ufficio della Camera.

I segretari possono parlare nelle discussioni, ma solo dalla tribuna.

Art. 12. Il Presidente ed i segretari rimandano agli Uffizi i documenti relativi agli affari che debbono esservi discussi.

CAPO III.

Delle sedute della Camera.


Art. 13. Il Presidente apre ed annuncia la chiusura delle sedute: quando è al termine, dopo consultata la Camera, indica l’ora d’apertura della seduta seguente, e l’ordine del giorno, il quale sarà affisso nella sala.

Art. 14. Ogni seduta comincia colla lettura del Processo verbale della seduta precedente.

Se sorge una reclamazione contro la sua redazione, uno dei segretari ha la parola per dare i necessari schiarimenti.

Se ciò non ostante la reclamazione sussiste, il Presidente piglia l’avviso della Camera.

Se la reclamazione è adottata, l’ufficio è incaricato di presentare nella stessa seduta, od al più tardi nella seguente, una nuova redazione conforme alla deliberazione della Camera.

Art. 15. Il Presidente, o sul suo ordine un segretario, dopo il processo verbale, dà conoscenza alla Camera, in ciascuna seduta, de’ messaggi, lettere ed altri indirizzi che la concernono, salvo gli scritti anonimi.

Art. 16. Un segretario presenterà quindi un’idea sommaria delle petizioni indirizzate alla Camera dall’ultima seduta: esse saranno quindi spedite alla Commissione delle petizioni, dove ogni Deputato può prenderne comunicazione.

Art. 17. Il Presidente farà fare poscia l’appello nominale, e [p. 20 modifica]non trovandosi la Camera in numero sufficiente per deliberare, farà inscrivere nel giornale officiale i nomi degli assenti, che non avranno ottenuto un congedo dalla Camera.

Art. 18. Nella sala vi saranno posti esclusivamente riserbali pei Ministri e pei Commissari del Re.

Art. 19. Nessun Deputato può parlare se non dopo essersi fatto inscrivere, od avere ottenuta la parola dal Presidente dopo averla chiesta dal suo stallo.

La parola è conceduta secondo l’ordine delle dimande o delle iscrizioni.

Non si deroga a quest’ordine che per accordare la parola alternativamente pro, sopra e contro le proposizioni in discussione.

La parola sopra è esclusivamente riserbata agli oratori che avrebbero emendamenti a proporre, i quali emendamenti dovranno essere deposti sul tavolo del Presidente nel lasciare la tribuna.

Art. 20. L’oratore non può indirizzarsi che al Presidente ed all’assemblea. Egli parla dalla tribuna o, se la Camera il tollera, dal suo stallo. Nell’un caso o nell’altro però sempre in piedi.

Art. 21. Ogni imputazione di mala intenzione, ogni personalità, ogni segno d’improbazione, o d’approvazione è interdetto.

Art. 22. Niun oratore può essere interrollo quando parla, salvo per un richiamo al regolamento. Se un oratore si allon tana dalla questione, spetta soltanto al Presidente di richiamarlo. Se un oratore, dopo di essere stato nel medesimo discorso richiamato due volte alla quistione, continua a dilungarsene, il Presidente deve consultare la Camera per sapere se la parola non sarà interdetta all’oratore per il resto della seduta sulla medesima questione.

La Camera pronuncia per seduta ed alzata senza discussione.

Art. 23. Nessuno può parlare più di due volte sulla medesima quistione, a meno che l’assemblea decida altrimenti.

Art. 24. È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della quistione, per un richiamo al regolamento, o per rispondere ad un fatto personale.

Art. 23. I richiami per l’ordine del giorno, per la priorità, e per un richiamo al regolamento, hanno la preferenza sulla questione principale, e sospendono sempre la discussione. La questione pregiudiziale, cioè quella sulla quale non si deve deliberare, la questione di sospensione, cioè quella per cui si deve sospendere la deliberazione od il voto per un tempo da determinarsi, e gli emendamenti, sono messi ai voti prima della proposizione principale: i sotto - emendamenti prima degli emendamenti.

Art. 26. Se dieci membri dimandano la chiusura della discussione, il presidente la mette ai voti: è permesso però di, avere la parola pro e contro la dimanda di chiusura.

Art. 27. Nelle quistioni complesse la divisione è di diritto.

Art. 28. Prima di chiudere la discussione, il Presidente consulta la Camera per sapere se è bastantemente illuminata: nel dubbio, dopo una seconda prova, la discussione continua.

Art. 29. Salvo il volo sulla legge intiera, il quale si fa sempre coll’appello nominale ed a scrutinio segreto, la Camera esprime la sua opinione per seduta e levata, a meno che dicci membri non dimandino l’appello nominale e ad alta voce, o lo scrutinio segreto.

Art. 30. Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha una prova ed una contro - prova. Il Presidente ed i Segretari decidono sul risultato della prova e della contro - prova che possono anche ripetersi: se riman dubbio dopo la ripetizione, si procederà all’appello nominale.

Art. 31. Non è permesso di prendere la parola fra due prove.

Art. 32. Per procedere allo scrutinio segreto un segretario fa l’appello nominale. Il Deputato chiamato riceve una pallottola bianca ed un’altra nera, depone nell’urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo volo, ripone in un’altra urna posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l’adozione, la nera il rifiuto.

Nel momento di votare, il Presidente farà mettere intorno alla prima urna un cartello in cui sarà scritto per l’adozione o per l’emendamento della proposizione, o della legge, ecc.

Terminato quest’appello, se ne farà immediatamente un secondo per i Deputati che non hanno ancora votato.

Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino; le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal Presidente.

Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.

Art. 33. Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad in leressi parlicolari o locali, presentale insieme, comprese in un sol rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non a vranno dalo luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio segreto.

Se sorgesse discussione sovra una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cadde la discussione.

Art. 34. I Deputati chiedenti che la Camera si formi in comitato segreto, fanno la loro dimanda per iscritto e la sottoscrivono.

I loro nomi sono scritti nel processo verbale.

Art. 35. Se un membro turba l’ordine, il Presidente lo richiama nominandolo. In caso di appellazione il Presidente consulta l’assemblea. Se essa mantiene il richiamo all’ordine, se ne farà menzione nel processo verbale.

Anche in questo caso, come nell’art. 22, l’assemblea pronunzia per seduta e levata senza alcuna discussione.

Art. 36. Qualora l’assemblea diventasse tumultuosa, e che il Presidente non potesse calmarla, egli si copre il capo. Continuando il tumulto, il Presidente annunzia che sospenderà la seduta; se non si ristabilisce la calma sospende la seduta per un’ora, durante la quale i membri della Camera si radunano nei loro rispettivi uffizi. Spirata l’ora, la seduta è di diritto ripigliata.

CAPO IV.

Delle proposizioni.


Art. 37. I progetti di legge diretti alla Camera dal Re e dal Senato, dopo che se ne sarà stata falla lettura alla Camera saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli Uffizi di ordine del Presidente, onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo V.

Art. 38. Ogni membro ha diritto di fare proposizioni e di presentare emendamenti.

Art. 39. Ogni membro che vorrà fare una proposizione, la sottoscriverà e deporrà sul tavolo del Presidente per essere comunicata immediatamente negli Uffici della Camera.

Se due Uffici sono d’avviso che la proposizione debba essere [p. 21 modifica]sviluppata, verrà letta nella seduta dell’assemblea il giorno dopo che gli altri Uffici ne avranno avuto comunicazione.

I Presidenti dei singoli Uffici ne daranno avviso al Presidente della Camera.

Art. 40. Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l’autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.

Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta.

Art. 41. Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.

Il Presidente consulta quindi la Camera se essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.

Art. 42. Se la Camera stabilisce che essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli Uffici acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel capo V.

Art. 43. La discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.

Art. 44. La discussione generale si aggirerà sull’essenza e sul complesso della proposizione.

La discussione particolare s’aprirà sopra ogni articolo secondo l’ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.

Art. 45. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente.

Art. 46. Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.

La Camera può rimandare l’emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli Uffici, o ad una nuova Commissione; la Camera può parimenti sospenderne la deliberazione.

Art. 47. Dopo la discussione generale, il Presidente consulta la Camera se essa passa alla discussione degli articoli.

Art. 48. Se la discussione è rimandata ad un’altra seduta, gli emendamenti col nome de proponenti, sono stampati e distribuiti a ciascun membro.

Art. 49. Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l’autore di questa può rilirarla, e cosi far cessare la discussione; ma se un altro membro della Camera la ripiglia, la discussione continua.

Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della sessione.

Art. 50. Ogni risoluzione della Camera è presa a maggiorità assoluta de’ votanti, salvo a quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. In caso d’eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.

Art. 51. La Camera non può pigliare alcuna risoluzione, se la maggiorità dei suoi membri non è presente, e non piglia parte alla votazione.

Art. 52. Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal Presidente con questa formola:

La Camera adotta, o la Camera rigetta.

Art. 53. Ogni elezione e presentazione di candidati si fa a scrutinio segreto.


CAPO V.


Degli Uffici e delle Commissioni.


Art. 54. L’assemblea si divide per estrazione a sorte in sette Uffizi.

Art. 55. Ogni Ufficio nomina alla maggiorità assoluta un Presidente, un vice-presidente ed un segretario.

Art. 56. Ogni mese gli Uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un Presidente, di un vice-presidente e di un segretario, sempre a maggioranza assoluta.

Art. 57. Ogni Ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l’ordine indicato dallaCamera.

Dopo l’esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

Art. 58. Quando i due terzi degli Uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.

Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.

Art. 59. Ove l’autore di una proposizione non fosse dalla Commissione incaricato di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.

Art. 60. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un Presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore.

Art. 61. La Camera nomina fra i suoi membri nel corso della sessione due Commissioni permanenti.

Una Commissione di finanza e di contabilità, ed una Commissione di agricoltura, d’industria e di commercio.

Art. 62. Queste Commissioni sono composte di selte membri o più caduna.

Arl. 63. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggiorità assoluta conformemente all’art. 6, e per ischeda a scrutinio di lista.

Art. 64. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nelle materie per le quali sono nominate:

1.º Di fornire alla Camera tutti i ragguagli che essa le incarica di raccogliere sopra una proposizione;

2.º Di esaminare le proposizioni che la Camera loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni;

3.º Di preparare, se è necessario, progetti di risoluzioni su quelle petizioni che la Camera giudica abbastanza importanti per mandargliele.

Art. 65. Ogni mese ciascun Ufficio nomina uno dei suoi membri per formare la Commissione delle petizioni.

Questa Commissione è incaricata della disamina e del rapporto delle petizioni.

Art. 66. Indipendentemente delle Commissioni permanenti e delle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d’una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso Presidente, se la Camera lo domanda.

Art. 67. La Commissione delle petizioni farà ogni settimana un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per or dine di dala d’iscrizione al processo verbale: in caso di urgenza la Camera può intervertire quest’ordine.

Sarà stampata e distribuita tre giorni almeno prima della seduta, nella quale il relatore della Commissione sarà inteso, una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l’oggetto della petizione, ed il numero col quale essa è inscritta nel registro della Commissione.

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CAPO VI.

Delle deputazioni e degli indirizzi.


Art. 68. Le deputazioni sono estratte a sorte. La Camera determina il numero dei membri che le compongono. Il presidente od uno dei vice - presidenti ne fanno sempre parte, e parlano in loro nome.

Art. 69. I progetti d’indirizzi sono redatti da una Commissione composta del presidente della Camera e di sette membri ciascuno scelto nel suo proprio Ufficio, o dalla Camera in seduta, ma sempre a maggioranza assoluta. Questi progetti sono sottomessi all’approvazione della Camera, e trascritti appena approvati nel processo verbale delle sedute.

CAPO VII.

Dei processi verbali, dell'Estensore e dei Questori.


Art. 70. Un estensore dei processi verbali non tolto fra i membri della Camera è nominato da essa. Egli è sempre rivocabile. Il modo di nomina è quello indicato nell’art. 6.

Art. 71. L’estensore è incaricato di redigere sotto la sovrintendenza dell’Ufficio della Camera i processi verbali e la tabella delle petizioni.

Egli invigila inoltre quanto la Camera ordina di stampare, la correzione delle prove, la spedizione degli stampati ecc.

Art. 72. I processi verbali sia delle sedute pubbliche che delle segrete, immediatamente dopo adottatane la redazione sono trascritti su due registri e sottoscritti dal presidente e da uno dei segretari.

Art. 73. La Camera può deliberare che non vi sarà processo verbale nella sua seduta segreta.

Art. 74. Quando la Camera si forma in seduta segreta l’estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Art. 75. In caso di malattia o di legittima assenza dell’estensore, uno dei segretari della Camera ne fa le veci.

Art. 76. I processi verbali sono stampali e distribuiti a ciascun membro della Camera, come pure ogni documento, di, cui essa ordina la impressione.

Art. 77. I questori sono incaricati di tutte le misure relative al materiale, al cerimoniale ed alle spese della Camera.

Art. 78. Essi si concertano coi questori del Senato per le misure che interessano in comune le due Camere.


CAPO VIII.

Della Biblioteca, degli Archivi, e del Bibliotecario-Archivista della Camera.


Art. 79. La biblioteca e gli archivi della Camera sono sotto la sovrintendenza dei questori.

Il bibliotecario-archivista è nominato o confermato dalla Camera, essa può pure rivocarlo.

Art. 80. Le attribuzioni del bibliotecario-archivista oltre alla cura della biblioteca sono: il deposito della corrispondenza relativa alla Camera; la formazione delle liste; l’elenco delle morti e delle demissioni; dei congedi, dei passaporti ecc.


Art. 81. Il bilancio della Camera contiene ogni anno una somma per la biblioteca.

I questori comprano con questa somma i libri ed i documenti giudicati più utili alla Camera.

Art. 82. Nessun libro può essere tolto dalla biblioteca che per mezzo di una ricevuta. Nessun membro non potrà tenere presso di sè un libro più di due volte 24 ore.

Art. 83. Lo Statuto, il regolamento della Camera, le disposizioni concernenti le relazioni delle Camere fra esse e col Re, e la legge elettorale, sono distribuite ad ogni membro della Camera al cominciamento della sessione.

CAPO IX.

Dei Messaggeri, Uscieri ed altri impiegati della Camera.


Art. 84. I messaggeri, uscieri e gli altri impiegati minori della Camera, possono essere nominati e revocati alla maggiorità assoluta dal presidente, dai vice-presidenti, segretari e questori.

CAPO X.

Dei congedi.


Art. 85. Nessun Deputato può assentarsi senza un congedo della Camera. Si terrà nota dei congedi accordati in uno speciale registro.

CAPO XI.

Della polizia delle Camera e delle tribune.


Art. 86. La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal presidente che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

Art. 87. Nessuna persona straniera alla Camera sotto verun pretesto può introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

Art. 88. In tutto il tempo che dura la seduta, le persone che sono nelle tribune pubbliche devono rimanere a capo scoperto ed in silenzio.

Art. 89. Tutte le persone che turberanno l’ordine saranno sull’istante escluse dalle tribune, e tradotte tosto, se è necessario, avanti all’autorità competente.

Questi due articoli saranno stampati ed affissi a tutti gli ingressi alle tribune.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

adottata il 30 giugno 1848


Degli Uffici.

Per le discussioni, nomine di Commissioni, e qualunque determinazione o parere da spiegarsi negli Uffici, basta la presenza del terzo dei Deputati ascritti a ciascun ufficio, sottratti prima dal totale quelli che sono in congedo.

AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

adottata il 20 dicembre 1848


Delle tribune pubbliche.

Art. 1. Durante la seduta, le persone che non fanno parte della Camera dovranno stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

[p. 23 modifica]Art. 2. La tribuna destinata al pubblico sarà divisa in varie sezioni numerate.

In ogni sezione sarà un usciere incaricato di vegliare alla osservanza dell’articolo 1.º e di eseguire gli ordini del Presidente

Art. 3. Gli uscieri, in seguito all’ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l’ordine.

Qualora non si conosca la persona o le persone da cui vien cagionato il disordine, il Presidente comanderà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

Art. 4. La sezione o le sezioni fatte sgombrare, rimarranno vuote durante tutto il resto della seduta.

Saranno tuttavia ammessi coloro che si presenteranno muniti di regolare biglietto d’entrata.

Art. 5. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all’autorità competente.

Art. 6. Le presenti disposizioni saranno stampate ed affisse all’ingresso di ciascuna sezione.

Art. 7. Gli articoli 88 e 89 del regolamento della Camera sono abrogati.