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regolamento della camera dei deputati
sviluppata, verrà letta nella seduta dell’assemblea il giorno dopo che gli altri Uffici ne avranno avuto comunicazione.
I Presidenti dei singoli Uffici ne daranno avviso al Presidente della Camera.
Art. 40. Dopo la lettura della proposizione nella Camera, l’autore proporrà il giorno nel quale desidera di svilupparla.
Al giorno fissato dalla Camera egli svilupperà i motivi della sua proposta.
Art. 41. Se la proposizione è appoggiata da cinque membri almeno, la discussione per la presa in considerazione è aperta.
Il Presidente consulta quindi la Camera se essa piglia o no in considerazione la proposta, o se la rimette ad un tempo determinato.
Art. 42. Se la Camera stabilisce che essa piglia la proposta in considerazione, la rimanda agli Uffici acciò la discutano e ne facciano un rapporto nei modi indicati nel capo V.
Art. 43. La discussione che la Camera farà su questo rapporto sarà generale e particolare.
Art. 44. La discussione generale si aggirerà sull’essenza e sul complesso della proposizione.
La discussione particolare s’aprirà sopra ogni articolo secondo l’ordine e sugli emendamenti che vi si riferiscono e che si propongono.
Art. 45. Gli emendamenti sono proposti per iscritto e deposti sul tavolo del Presidente.
Art. 46. Se un emendamento, dopo essere sviluppato dal suo autore, non è appoggiato da cinque membri, non dà luogo ad alcuna deliberazione.
La Camera può rimandare l’emendamento od alla Commissione stessa che fece il rapporto sulla proposta, o negli Uffici, o ad una nuova Commissione; la Camera può parimenti sospenderne la deliberazione.
Art. 47. Dopo la discussione generale, il Presidente consulta la Camera se essa passa alla discussione degli articoli.
Art. 48. Se la discussione è rimandata ad un’altra seduta, gli emendamenti col nome de proponenti, sono stampati e distribuiti a ciascun membro.
Art. 49. Benchè la discussione sia stata aperta sopra una proposizione, l’autore di questa può rilirarla, e cosi far cessare la discussione; ma se un altro membro della Camera la ripiglia, la discussione continua.
Ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della sessione.
Art. 50. Ogni risoluzione della Camera è presa a maggiorità assoluta de’ votanti, salvo a quanto è stabilito in contrario dal presente regolamento per riguardo alle elezioni. In caso d’eguaglianza di voti la proposizione rimane rifiutata.
Art. 51. La Camera non può pigliare alcuna risoluzione, se la maggiorità dei suoi membri non è presente, e non piglia parte alla votazione.
Art. 52. Il risultato delle deliberazioni della Camera è proclamato dal Presidente con questa formola:
La Camera adotta, o la Camera rigetta.
Art. 53. Ogni elezione e presentazione di candidati si fa a scrutinio segreto.
CAPO V.
Degli Uffici e delle Commissioni.
Art. 54. L’assemblea si divide per estrazione a sorte in sette Uffizi.
Art. 55. Ogni Ufficio nomina alla maggiorità assoluta un Presidente, un vice-presidente ed un segretario.
Art. 56. Ogni mese gli Uffici saranno a sorte rinnovellati. Si verrà perciò di nuovo alla nomina di un Presidente, di un vice-presidente e di un segretario, sempre a maggioranza assoluta.
Art. 57. Ogni Ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati, secondo l’ordine indicato dallaCamera.
Dopo l’esame, esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.
Art. 58. Quando i due terzi degli Uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.
Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti.
Art. 59. Ove l’autore di una proposizione non fosse dalla Commissione incaricato di esaminarla, egli avrà il diritto di assistere alla seduta della Commissione senza voce deliberativa.
Art. 60. Ogni Commissione elegge nel suo grembo stesso a maggioranza assoluta un Presidente ed un segretario, e per ogni affare un relatore.
Art. 61. La Camera nomina fra i suoi membri nel corso della sessione due Commissioni permanenti.
Una Commissione di finanza e di contabilità, ed una Commissione di agricoltura, d’industria e di commercio.
Art. 62. Queste Commissioni sono composte di selte membri o più caduna.
Arl. 63. I membri di queste Commissioni sono nominati a scrutinio segreto ed a maggiorità assoluta conformemente all’art. 6, e per ischeda a scrutinio di lista.
Art. 64. Le due Commissioni permanenti sono incaricate ciascuna nelle materie per le quali sono nominate:
1.º Di fornire alla Camera tutti i ragguagli che essa le incarica di raccogliere sopra una proposizione;
2.º Di esaminare le proposizioni che la Camera loro rimanda, di fare un rapporto e di presentare conclusioni motivate su queste proposizioni;
3.º Di preparare, se è necessario, progetti di risoluzioni su quelle petizioni che la Camera giudica abbastanza importanti per mandargliele.
Art. 65. Ogni mese ciascun Ufficio nomina uno dei suoi membri per formare la Commissione delle petizioni.
Questa Commissione è incaricata della disamina e del rapporto delle petizioni.
Art. 66. Indipendentemente delle Commissioni permanenti e delle Commissioni delle petizioni, la Camera può formarne altre per la disamina d’una o più proposizioni, sia per elezione allo scrutinio ed alla maggioranza assoluta o relativa, sia per estrazione a sorte, sia anche per mezzo dello stesso Presidente, se la Camera lo domanda.
Art. 67. La Commissione delle petizioni farà ogni settimana un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per or dine di dala d’iscrizione al processo verbale: in caso di urgenza la Camera può intervertire quest’ordine.
Sarà stampata e distribuita tre giorni almeno prima della seduta, nella quale il relatore della Commissione sarà inteso, una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l’oggetto della petizione, ed il numero col quale essa è inscritta nel registro della Commissione.