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dopo avere posto detto Stato in condizione di presentare le sue osservazioni. Essa assegna allo Stato in causa un termine per provvedere alla esecuzione del suo impegno.
È ammesso ricorso anche di merito da parte di detto Stato avanti la Corte entro un termine di due mesi a datare dalla notifica della decisione.
Se lo Sato non ha provveduto all’esecuzione del suo impegno nel termine fissato dall’Alta Autorità, o, in caso di ricorso, se questo è stato respinto, l’Alta Autorità può, su parere conforme del Consiglio deliberante a maggioranza di due terzi:
a) sospendere il versamento delle somme che essa debba allo Stato in questione in virtù del presente Trattato;
b) prendere o autorizzare gli Stati membri a prendere misure di deroga alle disposizioni dell’art. 4 al fine di correggere gli effetti dell’inadempienza constatata.
Contro le decisioni prese in applicazione dei comma a) e b) è ammesso ricorso anche di merito, entro due mesi a datare dalla loro notifica.
Se le misure previste qui sopra si dimostrano inoperanti, l’Alta Autorità ne riferisce al Consiglio.
Articolo 89
Qualsiasi controversia tra Stati membri relativa all’applicazione del presento Trattato, che non possa essere regolata mediante un’altra procedura prevista dal presente Trattato, può essore sottoposta alla Corte, su richiesta di uno degli Stati parte nella controversia.
La Corte è parimente competente a decidere qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l’oggetto del presente Trattato, se tale controversia le viene sottoposta in base ad accordo fra le parti.
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