Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/82

2° se la differenza fra le offerte fatte dalle imprese sfuggenti alla giurisdizione della Comunità rispetto a quelle delle imprese soggette alla sua giurisdizione è esclusivamente imputabile al fatto che le offerte delle prime sono fondate su condizioni di concorrenza contrarie alle disposizioni del presente Trattato;

3° se uno dei prodotti enumerati nell’art. 81 del presente Trattato è importato nel territorio di uno o più Stati membri in quantità relativamente accresciute e a condizioni tali che queste importazioni portino o minaccino di portare un serio danno alla produzione, nel mercato comune, di prodotti similari o direttamente concorrenti.

Tuttavia non possono essere formulate raccomandazioni per stabilire restrizioni quantitative nei casi dal n. 2 se non su parere conforme del Consiglio, e nei casi previsti dal n. 3 se non nei modi previsti dall’articolo 58.

Articolo 75

Gli Stati membri si impegnano a tenere informata l’Alta Autorità dei progetti di accordi commerciali o di convenzioni di effetto analogo per quanto concernono il carbone e l’acciaio o le importazioni di altre materie prime e di attrezzature tipiche necessarie alla produzione del carbone e dell’acciaio negli Stati membri.

Se un progetto di accordo o di convenzione contiene clausole che ostacolino l’applicazione del presente Trattato, l’Alta Autorità rivolge le raccomandazioni necessarie allo Stato interessato, entro un termine di 10 giorni a decorrere dal ricevimento della comunicazione che le viene fatta; essa può in qualsiasi altro caso emettere pareri.

84