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Tale disposizione non si applica:
a) alle misure di insieme applicate da uno Stato membro per ristabilire il proprio equilibrio esterno, senza pregiudizio, in questo ultimo caso, dell’applicazione eventuale delle disposizioni previste dall’art. 67;
b) ai ribassi dei salari risultanti dall’applicazione della scala mobile legalmente o contrattualmente stabilita;
c) ai ribassi dei salari conseguenti ad un ribasso del eosto della vita;
d) ai ribassi dei salari che correggano rialzi anormali avvenuti anteriormente in circostanze eccezionali che hanno cessato di produrre i loro effetti.
4. All’infuori dei casi previsti su a) e b) dal precedente paragrafo, qualsiasi ribasso dei salari che riguardi l’insieme o una parte notevole della mano d’opera di una impresa deve essere notificato all’Alta Autorità.
5. La raccomandazioni previste dai paragrafi precedenti possono essere formulate dall’Alta Autorità solo dopo consultazione del Consiglio, salvo che esse siano indirizzate ad imprese che non raggiungano una data importanza definita dall’Alta Autorità d’accordo con il Consiglio.
Quando, in uno degli Stati membri, una modificazione delle disposizioni relative al finanziamento della sicurezza sociale o dei mezzi di lotta contro la disoccupazione e le sue conseguenze, o una variazione dei salari produca gli effetti previsti dall’articolo 67, paragrafi 2 e 3, l’Alta Autorità ha facoltà di applicare le disposizioni previste dal detto articolo.
6. Ove le imprese non si conformino alle raccomandazioni che sono loro rivolte in applicazione del presente articolo, l’Alta Autorità può loro infliggere ammende e penalità non superiori al doppio delle economie indebitamente realizzate sui costi della mano d’opera.
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