Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
CAPITOLO VII
INFRAZIONI ALLE CONDIZIONI DELLA
CONCORRENZA
Articolo 67
1. Qualsiasi azione di uno Stato membro che possa esercitare una ripercussione sensibile sulle condizioni della concorrenza fra le industrie del carbone o dell’acciaio, deve essere portata a conoscenza dell’Alta Autorità da parte del Governo interessato.
2. Se una tale azione, allargando sostanzialmente, in modo diverso che per effetto di variazione dei rendimenti, le differenze dei costi di produzione, è di natura tale da provocare un grave squilibrio l’Alta Autorità previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio può prendere le misure seguenti:
— se l’azione di detto Stato implica effetti dannosi per le imprese del carbone o dell’acciaio che siano oggetto della giurisdizione di tale Stato, l’Alta Autorità può autorizzarlo a concedere loro un aiuto, il cui ammontare, le condizioni e la durata sono fissate d’accordo con essa. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di variazioni dei salari e delle condizioni di lavoro che abbiano i medesimi effetti anche se tali variazioni non derivino da un’azione dello Stato;
— se l’azione di detto Stato implica effetti dannosi per le imprese del carbone e dell’acciaio soggette alla giuri-
75 |