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Nell’esercizio dei suoi poteri, l’Alta Autorità tiene conto dei diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
6. L’Alta Autorità può applicare ammende fino a concorrenza del:
— 3 % del valore delle attività acquisite o raggruppate, o che debbono essere acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi previsti dal paragrafo 4;
— 10 % del valore delle attività acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che si siano sottratte agli obblighi previsti dal paragrafo 1; tale limite viene aumentato, dopo il dodicesimo mese che segue l’attuazione dell’operazione, di un ventiquattresimo per ogni mese supplementare trascorso fino alla constatazione della infrazione da parte dell’Alta Autorità;
— 10 % del valore delle attività acquistate o raggruppate, o che dovevano essere acquisite o raggruppate, a carico delle persone fisiche o giuridiche che abbiano ottenuto o tentato ui ottenere il beneficio delle disposizioni previste dal paragrafo 2 a mezzo di informazioni false o deformate;
— 15 % del valore delle attività acquistate o raggruppate, a carico delle imprese soggette alla sua giurisdizione che abbiano partecipato o si siano prestate all’attuazione di operazioni contrarie alle disposizioni del presente articolo.
È ammesso ricorso alla Corte, nei previsti dall’articolo 36, nell’interesse delle persone che sono oggetto delle sanzioni previste dal presente paragrafo.
7. L’Alta Autorità, se constata che delle imprese pubbliche o private, abbiano o assumano di diritto o di fatto sul mercato di uno dei prodotti oggetto della propria giurisdizione una posizione dominante che le sottragga ad una
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