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l’Alta Autorità è tenuta a prendere, usando i poteri che le sono riconosciuti dalle disposizioni del presente Trattato, le misure atte ad assicurare un’equa riparazione del danno derivante direttamente dalla decisione o dalla raccomandazione annullata, e ad accordare, ove occorra, un giusto indennizzo.

Se l’Alta Autorità omette di adottare entro un termine ragionevole le disposizioni che l’esecuzione di una decisione di annullamento comportano, è ammesso ricorso per indennizzo avanti la Corte.

Articolo 35

Qualora l’Alta Autorità, tenuta da una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione a prendere una decisione od a formulare una raccomandazione, non si attenga a questo obbligo, possono adirla, secondo il caso, gli Stati, il Consiglio o le imprese e associazioni.

Altrettanto quando l’Alta Autorità, avendo facoltà in base a una disposizione del presente Trattato o dei regolamenti di esecuzione, di prendere una decisione o di formulare una raccomandazione, se ne astenga e questa astensione costituisca sviamento di potere.

Se, alla scadenza del termine di due mesi, l’Alta Autorità non ha preso alcuna decisione né formulato alcuna raccomandazione, può essere proposto ricorso avanti la Corte, entro il termine di un mese, contro l’implicita decisione di rifiuto che si presume derivare da tale silenzio.

Articolo 36

L’Alta Autorità, prima di adottare una delle sanzioni pecuniarie o di fissare una delle penalità previste dal presente Trattato, deve porre l’interessato in condizioni di presentare le sue osservazioni.


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