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dopo che siano state ordinate le misure previste qui sopra, salvo consenso dato dall’Alta Autorità all’introduzione di un ricorso distinto contro la decisione che dichiari illecita l’operazione.
L’Alta Autorità può, in qualsiasi momento, e salvo applicazione eventuale delle dispozioni dell’art. 39, comma 3, adottare o provocare le misure conservative che essa ritiene necessarie per salvaguardare gli interessi delle imprese concorrenti e di terzi, e a prevenire qualsiasi azione che possa ostacolare l’esecuzione delle sue decisioni. Salvo decisione contraria della Corte, i ricorsi non sospendono l’esecuzione delle misure conservative così decretate.
L’Alta Autorità accorda agli interessati, affinchè possano mettere in atto le sue decisioni, un termine ragionevole oltre il quale essa può imporre per il ritardo penalità giornaliere fino ad un massimo dell’1 per mille del valore dei diritti o delle attività in causa.
Inoltre, qualora gli interessati non adempiano le obbligazioni loro imposte, l’Alta Autorità attua essa stessa misure di esecuzione e può tra l’altro sospendere l’esercizio, nelle imprese soggette alla sua giurisdizione, dei diritti connessi alle attività irregolarmente acquisite, provocare la nomina, da parte dell’autorità giudiziaria, d’un sequestratario di tali attività, organizzare la vendita forzata in condizioni che preservino gli interessi legittimi dei loro proprietari, annullare, nei riguardi delle persone fisiche o giuridiche che abbiano acquisito i diritti o le attività in causa per effetto dell’operazione illecita, gli atti, le decisioni, le risoluzioni o deliberazioni degli organi direttivi delle aziende sottoposte ad un controllo irregolarmente stabilito.
L’Alta Autorità ha inoltre la facoltà di rivolgere agli Stati membri interessati le raccomandazioni necessarie per ottenere, nell’ambito delle legislazioni nazionali, l’esecuzione delle misure previste dai comma precedenti.
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