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Articolo 38
La Corte può annullare, su istanza di uno degli Stati membri o dell’Alta Autorità, le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio.
L’istanza deve essere formulata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell’Assemblea o dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o all’Alta Autorità.
A giustificazione di tale ricorso possono essere addotti solo motivi di incompetenza o di violazione di forme essenziali.
Articolo 39
I ricorsi presentati avanti la Corte non hanno effetto sospensivo.
Tuttavia la Corte può, se ritiene che le circostanze lo esigano, ordinare un rinvio dell’esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.
Essa può ordinare tutte le altre misure provvisorie necessarie.
Articolo 40
Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 34, comma 1, la Corte è competente ad accorciare, su richiesta della parte lesa, indennizzi pecuniari a carico della Comunità, nel caso di danni causati, nell’esecuzione del presente Trattato, da errore dei servizi della Comunità.
La Corte è parimente competente ad accordare indennizzi a carico di funzionari o impiegati dei servizi della
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