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Articolo 38

La Corte può annullare, su istanza di uno degli Stati membri o dell’Alta Autorità, le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio.

L’istanza deve essere formulata entro il termine di un mese a datare dalla pubblicazione della deliberazione dell’Assemblea o dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio agli Stati membri o all’Alta Autorità.

A giustificazione di tale ricorso possono essere addotti solo motivi di incompetenza o di violazione di forme essenziali.

Articolo 39

I ricorsi presentati avanti la Corte non hanno effetto sospensivo.

Tuttavia la Corte può, se ritiene che le circostanze lo esigano, ordinare un rinvio dell’esecuzione della decisione o della raccomandazione impugnata.

Essa può ordinare tutte le altre misure provvisorie necessarie.

Articolo 40

Sotto riserva delle disposizioni dell’articolo 34, comma 1, la Corte è competente ad accorciare, su richiesta della parte lesa, indennizzi pecuniari a carico della Comunità, nel caso di danni causati, nell’esecuzione del presente Trattato, da errore dei servizi della Comunità.

La Corte è parimente competente ad accordare indennizzi a carico di funzionari o impiegati dei servizi della


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