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3. L’Alta Autorità può ottenere, conformemente alle disposizioni dell’articolo 47, qualsiasi informazione necessaria all’applicazione del presente articolo, sia con richiesta speciale indirizzata agli interessati, sia con un regolamento che definisca la natura degli accordi decisioni o pratiche che devono esserle comunicate.
4. Gli accordi o le decisioni proibiti in forza del paragrafo 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati dinanzi ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.
L’Alta Autorità ha competenza esclusiva, salvo i ricorsi avanti la Corte, a pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni del presente articolo di detti accordi o decisioni.
5. Alle imprese che:
— abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto;
— abbiano applicato o tentato di applicare per via di arbitrato, disdetta, boicottaggio, o qualsiasi altro mezzo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto o un accordo la cui approvazione sia stata rifiutata o revocata;
— abbiano ottenuto il beneficio di una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o deformate;
— abbiano messo in atto sistemi contrari alle disposizioni del paragrafo 1;
l’Alta Autorità può infliggere ammende e penalità non superiori al doppio della cifra d’affari realizzata coi prodotti che sono stati oggetto dell’accordo, della decisione o dei sistemi contrari alle disposizioni del presente articolo, con la possibilità, se il loro scopo è stato quello di restringere la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
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