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b) che l’accordo in causa è essenziale per ottenere questi effetti senza che esso abbia un carattere più restrittivo di quanto richieda il suo scopo, e
c) che tale accordo non sia suscettibile di dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi, di una parte considerevole dei prodotti in causa nel mercato comune, nè di sottrarli alla concorrenza effettiva da parte di altre imprese nel mercato comune.
Se l’Alta Autorità riconosce che dati accordi sono strettamente analoghi, per quanto riguarda la loro natura ed i loro effetti, agli accordi considerati qui sopra, tenuto conto in particolare dell’applicazione del presente paragrafo alle imprese di distribuzione, essa li autorizza egualmente quando riconosca che rispondono alle stesse condizioni.
Le autorizzazioni possono essere accordate a condizioni determinate e per un periodo limitato. In tal caso, l’Alta Autorità rinnova l’autorizzazione una o più volte se constata che al momento del rinnovo continuano ad essere rispettate le condizioni previste nei comma a, b e c di cui sopra.
L’Alta Autorità revoca l’autorizzazione o ne modifica i termini se constata che, per effetto di un cambiamento nelle circostanze, l’accordo non risponde più alle condizioni previste qui sopra, o che le conseguenze effettive dell’accordo o della sua applicazione sono contrarie alla condizioni richieste per la sua approvazione.
Le decisioni implicanti approvazioni, rinnovo, modifica, rifiuto o revoca di autorizzazione, come pure i loro motivi devono essere pubblicati, senza che le limitazioni disposte all’art. 47, secondo comma, siano applicabili in tal caso.
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