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Articolo 33
La Corte è competente a conoscere dei ricorsi di annullamento per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni dell’Alta Autorità da uno degli Stati membri o dal Consiglio. Tuttavia, l’esame della Corte non può vertere sulla valutazione della situazione derivante da fatti o circostanze economiche in base alla quale sono state emesse le dette decisioni o raccomandazioni, a meno che si addebiti all’Alta Autorità di aver commesso uno sviamento di potere o di non aver palesemente tenuto conto delle dispozioni del Trattato o di altra norma giuridica relativa alla sua applicazione.
Le imprese o le associazioni, previste dall’articolo 48, possono presentare, nelle medesime circostanze, un ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le riguardano o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengono inficiate da sviamento di potere nei loro confronti.
I ricorsi, previsti nei due primi comma del presente articolo, devono essere proposti entro il termine di un mese a decorrere, secondo il caso, dalla notifica o dalla pubblicazione della decisione o della raccomandazione.
Articolo 34
In caso di annullamento, la Corte rinvia la questione all’Alta Autorità. Questa deve adottare i provvedimenti che l’esecuzione della decisione di annullamento richiede. In caso di danno diretto e specifico subito da una impresa o da un gruppo di imprese in conseguenza di una decisione o di una raccomandazione riconosciute dalla Corte viziate da errore tale da comportare la responsabilità della Comunità,
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