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L’Assemblea, investita di una mozione di censura sulla relazione, può pronunciarsi su tale mozione non prima di tre giorni, dopo il deposito della mozione stessa, e mediante scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è adottata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l’Assemblea, i membri dell’Alta Autorità devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a trattare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell’articolo 10.

Articolo 25

L’Assemblea stabilisce il suo regolamento a maggioranza dei membri che la compongono.

Gli atti dell’Assemblea sono pubblicati nei modi previsti da detto regolamento.


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