Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
L’Assemblea, investita di una mozione di censura sulla relazione, può pronunciarsi su tale mozione non prima di tre giorni, dopo il deposito della mozione stessa, e mediante scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura è adottata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l’Assemblea, i membri dell’Alta Autorità devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a trattare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell’articolo 10.
Articolo 25
L’Assemblea stabilisce il suo regolamento a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell’Assemblea sono pubblicati nei modi previsti da detto regolamento.
31 |