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I membri uscenti possono essere nuovamente nominati. Il numero dei membri dell’Alta Autorità può essere ridotto con decisione del Consiglio presa all’unanimità.
Solo i cittadini degli Stati membri possono essere membri dell’Alta Autorità.
L’Alta Autorità non può avere più di due membri della stessa nazionalità.
I membri dell’Alta Autorità esercitano le loro funzioni in completa indipendenza, nell’interesse generale della Comunità. Nell’adempimento dei loro doveri non sollecitano nè accettano istruzioni da parte di Governi o di altre organizzazioni. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere sovranazionale delle loro funzioni.
Ogni Stato membro si impegna a rispettare tale carattere sovranazionale e a non cercare di influenzare i membri dell’Alta Autorità nell’esecuzione del loro compito.
I membri dell’Alta Autorità non possono esercitare alcuna attività professionale, rimunerata o meno, nè assumere o conservare, direttamente o indirettamente, alcuna partecipazione in affari attinenti al carbone e all’acciaio durante l’esercizio delle loro funzioni e per un periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione di dette funzioni.
Articolo 10
I Governi degli Stati membri nominano di comune accordo otto membri. Questi procedono alla nomina del nono membro, che viene eletto se raccoglie almeno cinque voti.
I membri così nominati restano in funzione durante un periodo di sei anni a decorrere dalla data d’instaurazione del mercato comune.
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