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nell’ordine che ne consegue mediante nomina da parte dei Governi degli Stati membri nei modi previsti dal quinto comma del presente articolo e per cooptazione in conformità alle disposizioni del primo comma.
In tutti i casi previsti dal presente articolo per cui una nomina avviene mediante decisione dei Governi a maggioranza di cinque sesti o per cooptazione, ogni Governo dispone di un diritto di veto nei termini seguenti:
Quando un Governo ha fatto uso del proprio diritto di veto nei riguardi di due persone se si tratta di un rinnovamento individuale, o di quattro persone se si tratta di un rinnovamento generalo o biennale, ogni ulteriore esercizio del diritto precitato in occasione dello stesso rinnovamento, può essere deferito alla Corte da un altro Governo; la Corte, se lo ritiene abusivo, può dichiarare il veto nullo e come non avvenuto.
Ad eccezione dol caso di dimissioni di ufficio previsto dall’articolo 12, secondo comma, i membri dell’Alta Autorità restano in carica fino a quando non sia stato provveduto alla loro sostituzione.
Articolo 11
Il Presidente e il Vice Presidente dell’Alta Autorità sono designati fra i membri di questa per due anni, secondo la stessa procedura prevista per la nomina dei membri dell’Alta Autorità da parte dei Governi degli Stati membri. Il loro mandato può essere rinnovato.
Salvo nel caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta previa consultazione dell’Alta Autorità.
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