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azione previsti dal paragrafo 24 potranno essere rafforzati da mezzi eccezionali ricavati da un prelevamento speciale stabilito dall’Alta Autorità sull’aumento delle consegne nette di altri produttori di carbone, quali risultano dalle statistiche doganali francesi, nella misura in cui questo aumento rappresenta uno spostamento della produzione.
In conseguenza, per la determinazione di tale prelievo saranno presi in considerazione i quantitativi rappresentanti le eccedenze delle consegne nette realizzate nel corso di ciascun periodo rispetto a quelle del 1950, nel limite della diminuzione constatata nella produzione carbonifera delle miniere francesi, rispetto a quella del 1950, decurtata essa stessa, eventualmente, dello stesso coefficiente di riduzione applicato alla produzione totale della Comunità. Tale speciale prelevamento corrisponderà al massimo al 10 % dell’entrata dei produttori sui quantitativi considerati e sarà utilizzato, d’accordo con l’Alta Autorità, per ridurre, nelle zone in cui sia opportuno il prezzo di certi carboni prodotti dalle miniere francesi.
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