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verno e l’Alta Autorità dello sviluppo di una situazione che le poteva condurre a cessare o modificare la loro attività.
6. L’Alta Autorità condizionerà la concessione di una sovvenzione non rimborsabile, nei modi previsti dai comma 4 e 5 di cui sopra, al versamento, da parte dello Stato interessato, di uno speciale contributo almeno equivalente, salvo deroga autorizzata dal Consiglio a maggioranza di due terzi.
7. Le modalità di finanziamento previste per l’applicazione dell’articolo 56 sono applicabili al presente paragrafo.
8. Il beneficio delle disposizioni del presente paragrafo potrà essere concesso agli interessati, nel corso dei due anni che seguiranno lo spirare del periodo transitorio, per decisione dell’Alta Autorità, presa su parere conforme del Consiglio.
CAPITOLO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CARBONE
§ 24.
Durante il periodo transitorio, è riconosciuto che sono necessarie misure di salvaguardia per evitare che si effettuino spostamenti di produzione affrettati e pericolosi. Tali misure di salvaguardia dovranno tener conto delle situazioni esistenti al momento dell’instaurazione del mercato comune.
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