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§ 17.
Gli accordi commerciali ancora applicabili per una durata superiore ad un anno a datare dall’entrata in vigore del presente Trattato o che contengono una clausola di tacita rinnovazione, sono notificati all’Alta Autorità che può rivolgere allo Stato membro interessato opportune raccomandazioni per rendere conformi, all’occorrenza, le disposizioni di tali accordi all’articolo 75, secondo il procedimento previsto dai detti accordi.
CAPITOLO II
ESPORTAZIONI
§ 18.
Fino a quando le clausole previste dalla disciplina dei cambi1 dei vari Stati membri, per ciò che concerne le divise lasciate a disposizione degli esportatori, non saranno unificate, misure particolari dovranno essere applicate onde evitare che la soppressione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri abbia per effetto di privare taluni di essi del ricavato, in divise di Paesi terzi, delle esportazioni effettuate dalle proprie imprese.
In applicazione di tale principio, gli Stati membri si impegnano, nel quadro delle clausole sopra indicate, ad accordare agli esportatori di carbone e di acciaio, nell’utilizzo delle divise, solamente vantaggi uguali, al massimo,
- ↑ Detta «controllo valutario» (n. d. t.).
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