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Per facilitare la liquidazione delle organizzazioni vietate a norma dell’articolo 65, l’Alta Autorità potrà nominare dei liquidatori responsabili di fronte a d essa e che agiranno secondo sue istruzioni.

Con il concorso di tali liquidatori, essa studierà i problemi che si presenteranno e i mezzi da usare per:

— assicurare la distribuzione e l’utilizzazione più economiche dei prodotti ed in particolare dei vari tipi e qualità di carbone;

— evitare, in caso di contrazione della domanda, ogni pregiudizio alle capacità produttive e in particolare agli impianti carboniferi, necessari all’approvvigionamento del mercato comune in periodo normale o di alta congiuntura;

— evitare una ingiusta ripartizione fra i salariati delle riduzioni d’impiego che possano derivare da una contrazione della domanda.

L’Alta Autorità, sulla base di tali studi, e in conformità ai compiti che le sono devoluti, istituirà, senza che la validità sia limitata al periodo transitorio, i procedimenti o gli organismi, cui il Trattato le dà faciltà di ricorrere, che essa stimerà adatti a risolvere tali problemi nell’esercizio dei suoi poteri, specialmente a norma degli articoli 53, 57, 58 e del capitolo V del Titolo III.

§ 13.


Le disposizioni del paragrafo 5 dell’articolo 66 sono applicabili a partire dall’entrata in vigore del Trattato. Esse, inoltre, potranno essere applicate ad operazioni di concentrazione effettuate fra la data della firma e la data di


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