Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
La, Commissione di esperti disporrà al massimo dei seguenti periodi di studio:
— tre mesi per le misure indicate al n. 1;
— due anni per le misure indicate ai nn. 2 e 3.
Le misure indicate al n. 1 entreranno in vigore al più tardi al momento dell’instaurazione del mercato comune per il carbone.
Le misure indicate ai nn. 2 e 3 entreranno in vigore simultaneamente, non appena raggiunto l’accordo dei Governi. Tuttavia, se entro due anni e mezzo dall’instituzione dell’Afa Autorità, l’accordo fra i Governi degli Stati membri in merito alle misure di cui al n. 3 non fosse raggiunto, le misure indicate al n. 2 entreranno in vigore da sole a una data stabilita dall’Alta Autorità. In tal caso l’Alta Autorità, su proposta della Commissione di esperti, farà le raccomandazioni che le sembreranno necessarie, per evitare ogni grave perturbamento nel campo dei trasporti.
Le misure tariffarie indicate dal quarto comma dell’articolo 70, in vigore al momento dell’istituzione dell’Alta Autorità, saranno notificate all’Alta Autorità che dovrà accordare, per la loro modifica, i termini necessari ad evitare ogni grave perturbazione economica.
La Commissione di esperti studierà e proporrà ai Governi interessati le deroghe alle misure ed ai principi definiti sopra che essi autorizzeranno il Governo lussemburghese ad applicare, per tener conto della situazione particolare delle ferrovie lussemburghesi.
I Governi interessati, dopo consultazione della Commissione di esperti, autorizzeranno il Governo lussemburghese, fino a quando tale situazione particolare lo esiga, a prorogare durante il periodo permanente l’applicazione della soluzione adottata.
165 |