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TRASPORTI
§ 10.
Una Commissione di esperti designati dai Governi degli Stati membri sarà incaricata dall’Alta Autorità, che la convocherà senza ritardo, dello studio delle disposizioni da proporre ai Governi in materia di trasporti di carbone e di acciaio, per raggiungere gli scopi indicati dall’articolo 70 del Trattato.
I negoziati necessari per attuare l’accordo dei Governi sulle varie misure proposte, senza pregiudizio delle disposizioni dell’ultimo comma dell’articolo 70, saranno condotti per iniziativa dell’Alta Autorità, che prenderà anche l’iniziativa delle trattative eventualmente necessarie con gli Stati terzi interessati.
Le misure che la Commissione di esperti dovrà studiare saranno le seguenti:
1° soppressione delle discriminazioni contrarie alle disposizioni dell’articolo 70, comma 2;
2° determinazione, per i trasporti all’interno della Comunità di tariffe dirette internazionali che tengano conto della distanza totale e presentino carattere di regressività, senza pregiudicare la ripartizione dei proventi, fra le imprese di trasporti interessate;
3° esame, per i differenti mezzi di trasporto, delle tariffe e delle condizioni di trasporto di qualsiasi natura applicate al carbone e all’acciaio, per attuarne l’armonizzazione nel quadro della Comunità e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, tenendo conto, fra gli altri elementi, del costo dei trasporti per il vettore.
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