Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/158

Sulla base di tali consultazioni e di tale conoscenza d’insieme saranno predisposte le misure necessarie per attuare il mercato comune e per facilitare l’adattamento delle produzioni.

IL CONSIGLIO

§ 3.

Il Consiglio si riunirà nel corso del mese seguente all’insediamento dell’Alta Autorità.

IL COMITATO CONSULTIVO

§ 4.

Per la costituzione del Comitato Consultivo nei modi previsti dall’articolo 18 del Trattato, i Governi comunicheranno all’Alta Autorità, subito dopo il suo insediamento, tutte le informazioni sulla situazione delle organizzazioni dei produttori, dei lavoratori, e degli utilizzatori esistenti in ciascun Paese per il carbone da un lato, e per l’acciaio dall’altro, con particolare riguardo alla composizione, alla zona di estensione geografica, agli statuti, alle attribuzioni e alla funzione di tali organizzazioni.

Sulla base delle informazioni così raccolte, l’Alta Autorità provocherà, entro due mesi dalla sua entrata in funzione, una decisione del Consiglio allo scopo di designare le organizzazioni dei produttori e dei lavoratori incaricate di presentare i candidati.

Il Comitato Consultivo dovrà essere costituito entro il mese successivo a tale decisione.

160