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Gli elenchi compresi in tale allegato possono essere completati dal Consiglio deliberante all’unanimità.
Articolo 82
L’ammontare degli affari che serve di base per il calcolo delle ammende e delle penalità applicabili alle imprese in forza del presente Trattato è quello che si riferisce ai prodotti sottoposti alla giurisdizione dell’Alta Autorità.
Articolo 83
L’istituzione della Comunità non pregiudica in alcun modo il regime di proprietà delle imprese sottoposte alle disposizioni del presente Trattato.
Articolo 84
Nelle disposizioni del presente Trattato, con le parole «il presente Trattato» s’intende indicare le clausole del Trattato e dei suoi allegati, dei Protocolli annessi e della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie.
Articolo 85
Le misure iniziali e transitorie convenute dalle Alte Parti Contraenti per permettere l’applicazione delle disposizioni del presente Trattato sono stabilite in una Convenzione allegata.
Articolo 86
Gli Stati membri si impegnano a prendere tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’esecu-
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