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capo secondo 271

e di Moncalieri, fuór del luogo murato. Furon arbitri a terminar le quistioni Iblone di Challant, vicario del Piemonte, due Torinesi e due Moncalieresi. Definirono costoro, che l’alveo del Sangone separasse i due territorii. I Torinesi, de’ beni posseduti in territorio di Moncalieri, rispondessero taglia e fodero a Torino, e non a Moncalieri. E così facessero quei di Moncalieri pe’ beni posseduti sul territorio Tori­nese. Infine le mercanzie potesser passare libera­mente fuor del luogo murato, pagando i soliti pe­daggi.3

Nel 1287, Torino avea discordia co’ signori di Beinasco, sia rispetto ai confini, ed alla giurisdi­zione di Drosio, sia rispetto al debito di vassallaggio che negavano alla città non più libera. Qualche prov­visione fe’ in proposito Guglielmo di S. Germano, giudice generale del Piemonte. L’anno seguente, essendo nella stessa carica Marenco di Neive, le parti contendenti fecero compromesso nel vescovo Gaufredo di Montanaro, e in quattro notabil i cittadini, un Pelizzono, un Borgese, un Silo ed un Baracco. Questi nel loro lodo giudicarono la giurisdizione di Drosio, e delle sue appartenenze al di qua e al di là del Sangone, e Stupinigi, Vinovo e Vicomanino appar­tenere alla giurisdizione di Torino, come poste nel territorio Torinese; circa a’suoi confini s’osservasse quanto avea stabilito il vescovo Uguccione nel 1236 (Ugo Gagnola). I signori di Beinasco