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62 CAPO XXI.

dici d’ogni dritto, e la ragion suprema, o divina piuttosto, di quel corpo di primati insegnatori e custodi d’ogni buona disciplina, i quali dopo essere stati i benefattori della specie umana per averla incivilita, finirono per esserne i tiranni, adoperandosi per tutte maniere a porre impedimenti al naturale progresso della ragione, ed a stato migliore. Certamente non si può dubitare che per tutta Italia la prima istituzione politica non derivasse da una legge conforme religiosa propagatasi da un luogo all’altro: ne son prova certissima i nostri propri miti, e la successiva diramazione di tante colonie sacre, che han dato civile cominciamento a numerosissimi popoli con modi e forme dirittamente imposte da comandamenti sacerdotali1. Così dunque tosto che dalle Alpi al mare siciliano le tribù paesane vi formarono tante distinte società civilmente congregate, il principio religioso, base della città, predominava dovunque nella giurisprudenza pubblica delle italiane genti, qualunque ne fosse la forza, lo stato e il nome. Sì che di fatto il principale od unico legame della necessaria, comechè debole concordia loro, stava nel culto religioso, inseparabile sussidio nel dritto delle genti. Le ferie solenni instituite fin dall’origine presso a ciascun popolo confederato, e alle quali per debito d’ufficio intervenivano i magistrati delle città o terre collegate, avevano per certo, sotto il velo della religione, lo

  1. Vedi Tom. i. p. 32. 34.