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noni d’affitto, per quanto sieno imperfette le cognizioni che abbiamo su questo riguardo. Così nella locazione di una Sorte posta in Isione sull’Adda fatta nel 968 (Lupi, 2, 283) dove si esige un canone di 1 Moggio di frumento, di 5 Staja di segale, di altrettante di scandella, e di 12 Moggia di non sappiamo qual grano per la corrosione della carta, avremmo un canone, stando alle antiche misure romane (Hultsch, Metrol. Tab. XI p. 306) di poco più di 119 litri di grani: il che non è neppure ad immaginarsi. Si conferma ciò col documento del 996, dove, per la quarta parte di una Sorte posta in Sussiago (che era nei contorni di Calcinate), il locatario si obbliga a pagare per la festa di s. Lorenzo grano grosso (orzo, frumento, segale) Sextaria septem et Mina una, e per la festa di s. Martino grano minuto (miglio, panico) Sextaria septem et Mina una (Lup. 2, 409). Ora, una mezza Sorte, secondo un nostro documento del 1170 (Lupi 2, 1265), si calcolava di circa quattro jugeri, o Pertiche 48 (v. Append. III § 12Fonte/commento: Pagina:Sextarius Pergami saggio di ricerche metrologiche.djvu/256): nella stessa proporzione poi il quarto di Sorte veniva ad essere poco su, poco giù di Iugeri 2 o Pertiche 24 pari ad Ettari 1.59. Ognuno vede che, sopra questa estensione di terreno, quando si fossero mantenute le antiche misure romane, il locatario avrebbe corrisposto annualmente litri 4,10 di grani grossi ed altrettanti di grani minuti, in complesso litri 8,20, che equivalgono ad un terzo di litro (litri 0,342) per Pertica. Ma nel 1098, dopo che era avvenuta già la riforma del nostro Stajo, l’affitto di un fondo in Almè era calcolato in uno Staio di frumento per Pertica (Lupi 2, 805), ossia in litri 21 circa ogni 6,62 are, dal che si vede che, per quanto si voglia tener conto delle più disparate condizioni, sarebbe difficile ad ammettersi che nel corso di un secolo l’affitto medio in grano per pertica fosse aumentato di più che sessanta volte, mentre non si presenta alcuna difficoltà nell’ammettere che il Sextarius prima del mille non dovesse essere gran fatto differente da quello che troveremo stabilito nel secolo undecimo. E quando fosse indubitato che il Modius quem omnibus habere constitutum est (v. sopr. nota 30) non fosse stato altro che il cubo del cubito degli Arabi (Saigey p. 113), e che al pari del Modius posteriore al secolo undecimo fosse diviso in 8 Sextarii, potremmo presentare i seguenti dati approssimativi, che in mezzo a tanta oscurità, non dovrebbero riuscire affatto privi di interesse: