terzo fosse destinato a ritrarsi davanti a quello di Brenta, che presentava un concetto di gran lunga più determinato e nello stesso tempo più popolare. Mentre infatti nella definizione di certe questioni fra il vescovo Ambrogio ed i Canonici di S. Alessandro si sentenziò aver questi diritto per antica consuetudine di ricevere dal vescovado «duos Congios vini ad mensuram pergamensem (v. sopra § 1), «centrentott’anni di poi, cioè nel 1267, essendosi ridestate le identiche controversie, si ritrasse in campo la sentenza del 1159, ma non vi si parlò più di due Congi, sibbene di due Brente141: il che indica ad evidenza che, rispetto al valore, la diversità fra il Congius e la Brenta stava solo nel nome. Nella prima metà del secolo decimoterzo non abbiamo una diretta menzione della Brenta, ma bensi dei Brentatori in questa ordinanza dello Statuto più vecchio: «Item stat. quod Rector teneatur facere iurare officiales qui super erunt officio faciendi iurare Beccarios et Tabernarios quod facient iurare omnes Brentatores Civitatis et Burgorum Pergami quod recte et iuste et bona fide mensurabunt vinum quod venerint ad mensurandum tam a parte vendentis quam a parte ementis ad veram et iustam mensuram sibi datam pro Comune Pergami. Et mensuram sibi datam postea non rumpent142.» Esisteva già adunque quell’alto e stretto vaso di legno, che mediante due cigne portavasi sulle spalle dell’uomo e che era detto Brenta, d’onde Brentatori erano chiamati coloro che misuravano il vino e lo portavano ne’ luoghi a loro destinati. E siccome la Brenta era appunto il vaso che conteneva esattamente un Congius, perciò il suo no-