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sufficiente ad indurre nell’opinione che il rapporto fra il peso del vino (o che è quasi lo stesso dell’acqua distillata) all’olio fosse come 32:24, ovvero 100:75, il che a niun conto potrebbesi ammettere: ma che ad ogni modo serve a dimostrare, non solo che in quel tempo aveano mezzo di conoscere la differenza di peso fra il vino e l’olio, ma che erano sì persuasi di questo, che non s’accorgevano quando all’olio veniva attribuito un peso di gran lunga inferiore a quello che avea effettivamente.
137. Questo veramente non è detto nello Statuto del 1331, che troppo seccamente espone la base delle riformate misure del vino, ma sibbene in quello del 1353 (8, § 11) ove si legge: Et propterea non est habitus (respectus) ad pondus seu mensuram vini quoniam vinum seu vina sunt diversa ponderis (unum ab) altero. Le intercalazioni qui fatte sono giustificate e dal senso e dagli altri Statuti. Si vegga la stessa opinione espressa nel Carmen de Ponderibus, il cui brano è recato alla Nota 19.
138. Pergam. in Bibl. n. 1185 (Schede Tiraboschi).
139. Pergam. in Bibl. n. 2036 (Schede Tiraboschi).
140. Pergam. in Bibl. n. 1346 (Schede Tiraboschi).
141. Ronchetti, Mem. stor. 4 p. 130 seg.
142. Stat. an. 1204-48, 13 § 31; Stat. 1331, 8 § 47.
143. Questo fatto è dimostrato pure dagli Statuti Comaschi. In quelli del secolo decimoterzo (2 § 397 in Hist. P. Mon. 16, 1 col. 235) a chi non si assoggetti a certe condizioni nel condurre il vino per il lago è comminata la pena di sessanta soldi nuovi pro quolibet Congio e la perdita del vino: in quelli del secolo seguente si dice che il Congio conteneva sei staja (ibid. col. 357), ma appunto il vaso della capacità del Congio era detto Brenta in qua sunt punctata Staria sex (ibid. col. 354). Negli Statuti di Valsolda del 1246 è prescritto quod quelibet vicinantia diete Vallis debeat habere brentam unam et quartarium unum que sint equata ad mensuram comunem Comunis dicte Vallis (c. 84 in Barrera, Stor. della Valsolda p. 385), e qui si tratta del vaso con cui si misurava il vino, ma la quantità di vino contenuta in quel vaso era detta Congius, perchè poco dopo è detto (c. 87 pag. 386): item statutum est quod illud vinum quod dare debent in festo Pasche resurrectionis Christi — pro vinea de sancto Mamete — ad ecclesiam s. Mametis — est