che la differenza stesse solo nei nomi. Come nelle misure dei liquidi, mentre la legislazione manteneva accuratamente gli antichi nomi, accanto agli stessi nullameno ne vigevano di quelli affatto popolari (v. sotto cap. II §§ 4, 8), così possiamo credere che anche rispetto al Modius fosse avvenuto lo stesso, quantunque il nome di Soma, come quello che individuava più esattamente l’avvenuta riforma, fondata sopra un determinato peso di grano, e che per la subita alterazione poteva tenersi come una vivente creazione del linguaggio popolare, fosse destinato a pigliare il sopravvento ed a far iscomparire quasi del tutto l’antico e classico nome di Modius. Se nei documenti posteriori al 1076, quando si tratta del Modius, si trovasse qualche indicazione che accennasse ad una vecchia misura, abusivamente conservata per non recare alterazioni di sorta in antichi contratti, saremmo portati a credere che il Modius posteriore al 1076, o per la differente capacità dei suoi Sestieri, o pel diverso numero che di questi entravano a fermarlo, fosse una misura, e per nome, e per capacità, al tutto diversa dalla Soma. Ma la cura che si ha, parlando del Modius, di accennare anche la circostanza che era basato sul nuovo Stajo, ci obbliga a ritenere che il Modius rinnovato era appunto la stessa cosa che la Soma. Così, cominciando fino dal 1076, abbiamo: «ex modio uno frumenti ad currentem sextarium soprascripte civitatis Pergamensis66;» in una locazione di fondi in Lallio già citata (sopra § 1) troviamo il canone stabilito in «modios duos de grano unum de sicale in S. Laurentio et alium de panico in S. Martino ad