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della nostra maggiore misura, la Soma, e l’esempio di altre città, non permettono punto di ammettere ciò: vogliamo dire soltanto che, una volta stabilita la capacità dello Stajo mediante il peso del frumento in esso contenuto, si sarà dedotta anche una regola approssimativa dietro la quale potevano agevolmente venir fabbricate queste misure, ma non più in là di questo limite, poichè anche dove lo Statuto prescrive la altezza delle pareti dello Stajo della calce, trascurando gli altri elementi, ci indica che in ultima analisi era sempre il peso della materia contenuta nella misura quello che toglieva le contestazioni, che per avventura avessero potuto insorgere fra i contraenti (v. Nota 94). Questa nostra supposizione ci permette di comprendere, come nella riforma delle misure del vino, attestataci dallo Statuto del 1331 (v. sotto cap. II § 6) si desse allo Stajo dei liquidi una capacità doppia di quella dello Stajo dei grani, poichè nel far ciò si poteva agevolmente partire da due vie affatto opposte, sia costruendo un vaso che contenesse un peso di acqua doppio di quello contenuto nello Stajo dei grani, sia raddoppiando uno degli elementi fondamentali, che costituivano questo Stajo, fosse poi il diametro o l’altezza: sembra che si sia preferito il raddoppiamento dell’altezza.

§ 4. Cominciando dal 1154 fino al 1169 nei nostri documenti troviamo usato talvolta il nome di Modius, tal’altra quello di Soma, e sebbene non si trovi una espressione così aperta che esplicitamente risolva la questione, tuttavia ogni cosa induce a ritenere che, dopo la riforma del secolo undecimo, l’una e l’altra misura avessero la identica contenenza, e