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altra locazione fatta nel 1110 dai Canonici di S. Vincenzo i locatarii si obbligano a pagare annualmente «eidem Ecclesie Sextarios decem et otto sicalis in S. Laurentio et decem et octo panici in S. Martino vel infra octo dies post ea ad rasum Sextarium civitatis qui nunc currit43» e così espressioni presso a poco identiche si ripetono nel 1112, nel 1122, nel 1136, nel 1154, nel 1162, nel 1169, nel 120344. Non vi ha dubbio che qui ci troviamo di fronte ad una riforma che nel secolo undecimo fu fatta delle nostre misure degli aridi, le quali aveano per base il Sextarius. Quando effettivamente si sentisse la necessità di dare uno stabile assetto alla contenenza di questa nostra misura, è assai difficile il poterlo dire: tuttavia vedremo, parlando delle misure dei liquidi (c. II. § 1 e Nota 120), che una tale riforma per lo meno prima del 1057 dovea essere già compita. Che il Sextarius, di cui troviamo la prima menzione nel 1076, si mantenesse inalterato fino ad oggidì, vi sono molti argomenti per ritenerlo, il primo dei quali si è, che, nè nei documenti posteriori a quest’epoca, nè nell’accurata nostra legislazione municipale, non ci fu dato trovare una sola espressione dalla quale appaja essersi introdotta alcuna modificazione in questa nostra misura45. D’altra parte noi abbiamo il mezzo per guarentirci di questo fatto prendendo per base il multiplo dello Stajo, che è la Soma.

§ 2. La prima menzione di questa misura di conto, anzichè effettiva, dei grani ci compare in un atto inedito di investitura di fondi in Sabbio scritto nel 1154, ove troviamo: «Similiter ibi convenerunt inter se ipse Peterbonus cum ipso Teutaldo pro su-