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64 introduz. alla scienza sociale [§ 38-39]

strizioni occorre accogliere e quali respingere; e le premesse che avevamo poste diventano perfettamente inutili.

Le disposizioni che si leggono in Gaio, De condicione hominum, I, § 9, 10, 111 hanno, o non hanno, il carattere di «un principio di legislazione universale?». Se sì, la schiavitù è giustificata; se no, non è nemmeno lecito fissare che certi uomini, per esempio eletti dal popolo e deputati a certi uffici, debbono comandare ed altri ubbidire. Formalmente, queste e quelle disposizioni sono identiche, e differiscono solo per l’indole e il modo delle restrizioni.

39. È notevole come in tale materia il sentimento ha tanto impero sugli uomini, da far perdere ai più l’uso della retta ragione. Per esempio ora, in Francia, molti uomini, che del resto paiono ragionevoli, ammirano le parole vuote di senso della celebre Déclaration des Droits de l’homme. Il primo paragrafo ha qualche relazione col principio di una legislazione universale. Ci si dice che: «Gli uomini nascono e rimangono liberi e eguali nei diritti; le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune»2. Lasciamo stare che quella libertà e quell’eguaglianza significano sem-


  1. § 9. Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt ant servi.
    § 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt; alii libertini.
    § 11. Ingenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta servitute manumissi sunt.
  2. «Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits; les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune».