Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
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Entrata in vigore: 26-27 agosto 1789
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I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, comprendendo che l’ignoranza, l’oblio o la non curanza dei diritti dell'uomo sono le sole sorgenti delle pubbliche calamità e della corruzione de' governi, decisero di esporre in una dichiarazione solenne i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione, sempre presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi ad essi del continuo i loro diritti e doveri; affinché gli atti del potere legislativo e dell'esecutivo, potendo essere ad ogni istante paragonati collo scopo d'ogni politica istituzione, siano più rispettati; e i reclami de' cittadini, fondati d'or innanzi su semplici e incontestabili principj, giovino a sempre mantenere la costituzione e il ben comune.
In vista di ciò, l’Assemblea nazionale riconosce e dichiara, dii presente e sotto gli auspizj dell’Essere supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.
Art. I.
Gli uomini nascono e restano liberi ed uguali nei diritti; quindi le distinzioni sociali non possono esser fondate che sull'utilità comune.
Art. II.
Lo scopo d'ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo vale a dire la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.
Art. III.
Il principio d'ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, nè alcun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da quella.
Art. IV.
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri; quindi l'esercizio dei diritti naturali di ogni persona non ha altri confini, se non quelli che agli altri membri della società assicurano il godimento dei medesimi diritti; nè questi confini ponno essere determinati che dalle leggi.
Art. V.
La legge ha il diritto di proibire le sole azioni nocive alla società; e tutto ciò che dalla legge non è proibito non può essere impedito, e niuno costretto a far quello che essa non impone.
Art. VI.
La legge è l'espressione della volontà generale, avendo tutti i cittadini diritto di concorrere alla sua formazione, personalmente o per rappresentanti; e debb' essere per tutti la stessa, o protegga o punisca. Tutti i cittadini, come uguali ai suoi occhi, sono del pari ammissibili a tutte le dignità, cariche, pubblici impieghi, secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle virtù e dell'abilità.
Art. VII.
Nessuno individuo può venir accusato, arrestato o detenuto fuorché nei casi determinati dalle leggi e secondo le forme che esse hanno prescritte; e devono punirsi quelli che sollecitano, spediscono, eseguiscono o fanno eseguire ordini arbitrarj: ma ogni cittadino chiamato o arrestato in forza della legge, deve ubbidire immediatamente; resistendo, si rende colpevole.
Art. VIII.
La legge non deve stabilire se non pene strettamente ed evidentemente necessarie, e niuno può essere punito se non in virtù d'una legge stabilita e promulgata prima del delitto, e legalmente applicata.
Art. IX.
Dovendosi presumere innocente ogni uomo sino a che non sia stato dichiarato colpevole, se il suo arresto sarà giudicato indispensabile, deve però essere dalla legge severamente represso ogni rigore che non necessario per assicurarsi della sua persona.
Art. X.
Nessuno dee venir molestato per le sue opinioni, fossero anche anche sediziose, purché la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge.
Art. XI.
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è un diritto de' più preziosi per l'uomo: quindi ogni cittadino può parlare, scrivere, stampar liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge.
Art. XII.
La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino rende necessaria una pubblica forza; questa è dunque costituita per il vantaggio di tutti, e non per particolare utilità di quelli, cui essa è confidata.
Art. XIII.
Pel mantenimento della pubblica forza e per le spese d'amministrazione è indispensabile una comune contribuzione, la quale debb' essere ugualmente ripartita fra tutti i cittadini in ragione delle loro facoltà.
Art. XIV.
Tutti i cittadini hanno il diritto di comprovare o da sè stessi o pe' loro rappresentanti la necessità della pubblica contribuzione, di approvarla liberamente, di seguirne l'uso, di determinarne la quota, la riscossione e la durata.
Art. XV.
La società ha diritto di dimandar conto a ogni pubblico agente della sua amministrazione.
Art. XVI.
Ogni società, nella quale la guarentigia dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri determinata, non è costituita.
Art. XVII.
Essendo la proprietà un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esige evidentemente, e a patto d'un equo anteriore risarcimento.