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lib. 4) era toccata secondo l’uso antico la provincia Calles, quale non va intesa per paese, ma per incombenza di poco rimarco, come si può imparar da Svetonio (Caes 19: provinciae minimi negotii silvae callesque, ec.) Un passo è in Dione, che avrebbe contribuito a tal errore assai più, se fosse stato osservato: poichè guardando il Latino, par ch’ei dica avere l’imperador Claudio abolite le prefetture d’Italia, e sostituiti in esse i Questori) ma nel Greco dice veramente prima, come abrogò i Pretori, ch’eran sopra il denaro publico, sostituendo Questori (lib. 60: στρατηγοὺς τοὐς επὶ τῆς διοικήσεος, ec.; ταμιείαις τὴν διοίκησιν αντὶ τῶν ἀρχόντων, ec.); e di poi, come diede a’ Questori tal cura anche fuor di Roma in vece degli Arconti, che prima l’aveano; dove altro non è da intendere che i Magistrati municipali. Aggiungasi, che potean talvolta i Questori ed altri esercitar in Italia giurisdizione come Magistrati straordinarj, senza derogar punto al suo privilegio, e senza ridurla per questo in condizion di provincia come gli ordinarj Presidi. Vedesi, per cagion d’esempio, in Tito Livio, che un Pretore destinato alla Sardegna inquirisce prima per quattro mesi in più città poco lontane da Roma sopra delitti commessi di veneficio, perchè così parve più a proposito (lib. 39: quia ita aptius visum). Osservammo già da Polibio, come il veneficio era tra que’ publici delitti che non si giudicavano da’ Magistrati delle città, ma dal Senato. In quell’occasione però per la moltiplicità dei delinquenti fu creduto meglio di spedire chi ne