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Ufficiali;

Cavalieri.


Lo statuto previsto dall’art. 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 5

Le decorazioni dell’Ordine militare d’Italia sono con ferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell’Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6

Le decorazioni dell’Ordine militare d’Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.

Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all’art. 8.

Art. 7