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Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell’aria, può essere conferita "alla Bandiera" la croce di cavaliere dell’Ordine militare d’Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Art. 8

Alle decorazioni dell’Ordine militare d’Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.

Il decorato dell’Ordine militare d’Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a questa ultima.

Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

Art. 9

Le pensioni ai decorati dell’Ordine militare d’Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:

per la classe di cavaliere di gran croce.............. 12

per la classe di grande ufficiale..................... 25

per la classe di commendatore......................... 56

per la classe di ufficiale............................ 140

per la classe di cavaliere............................ 700