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Libro primo 59

perchè questa sua qualità, che dipese dal proprio fatto, non può costituirlo in una condizione privilegiata.

Nota. — Il Mosetig (Secolo XIX) querelò in diffamazione Gustavino (Caffaro), autorizzandolo alla prova e costituendosi parte civile.

Il Gustavino querelò Mosetig di diffamazione, autorizzandolo alla prova, costituendosi parte civile.

Il signor Bixio, chiamato da Gustavino a teste nel giudizio unico in cui discutevansi le due querele, diede occasione a un dibattito fra lui e Mosetig. In seguito al quale Bixio, ritenendosi offeso, mandò a sfidare Mosetig. Da qui il Giurì citato all’art. 104.

ART. 106.

Il militare, che durante la guerra è assegnato ad un reparto mobilitato, deve chiedere ed ottenere che lo scontro abbia luogo a pace firmata.

Se l’offeso dovesse assistere un parente in primo grado, gravissimamente ammalato; o se potesse provare che prima dell’offesa aveva stabilito d’intraprendere un viaggio, per attendere ad interessi importanti; o che le conseguenze eventuali di un duello immediato potessero compromettere affari di somma importanza, darà subito il cartello e la vertenza avrà il suo corso normale quando gli ostacoli avranno cessato d’esistere.

Nota. — Queste prescrizioni impediscono ad un’anima vile di avvalersi del pretesto di offendere, per provocare una sfida e recare così danno ad un’onesta persona nei suoi interessi e nelle sue affezioni.

Però, questo diritto restrittivo, predicato dall’Angelini (Cap. X, 34°) è una specializzazione inutile, perchè par-