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58 Codice cavalleresco italiano


equa la domanda, obbligatoria la concessione, se la scelta dell’arme spettasse all’offensore; ma, come questa spetta all’offeso, così egli può scegliere la pistola, che pareggia le sorti degli avversari e non pretende studio per essere adoperata efficacemente. Di più; l’offeso può dettare le distanze ed altre condizioni dello scontro e rendere ridicolo un duello che ha tutte le parvenze di un combattimento pericoloso e serio.

Se la domanda viene dall’offensore sarà respinta. Chi offende non ha il diritto di fare assegnamento sulla generosità dell’offeso per apprendere la difesa; il labbro non doveva dire più di quanto il braccio sarebbe stato capace di sostenere.

In senso negativo alla domanda di dilazione per apprendere il maneggio delle armi si pronunciarono: la Corte d’onore permanente di Firenze (maggio 1891) e il Giurì d’onore, presidente Gelli, tenutosi in Bologna nel febbraio 1891.

ART. 104.

L’offensore che si trovi già impegnato in altra partita d’onore (art. 122) o in giudiziale dibattimento, in qualità di querelante e parte civile in diffamazione, per offese ricevute e per azione spiegata precedentemente al fatto cui dà luogo la seconda vertenza, può pretendere che lo scontro abbia luogo non oltre le ventiquattr’ore successive a quella in cui il tribunale si ritirò per la deliberazione della sentenza definitiva (Genova, 16 maggio 1893, Giurì d’onore: Mosetig-Bixio).

ART. 105.

Se l’offensore, invece di essere querelante, fosse imputato, perde il diritto di cui all’articolo precedente,