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52 | Codice cavalleresco italiano |
può applicarsi questo principio e nemmeno l’altro enunciato all'art. 239 g.
12° tutti coloro che hanno pendente una vertenza d’onore;
13° coloro che hanno partecipato comunque all’offesa commessa, allorchè una stessa offesa sia stata consumata da più persone a danno dello stesso individuo (così opina anche l’Angelini, III).
Nota. — Facilmente si comprendono le ragioni, che consigliano una tale proibizione. Queste differenti persone interessate in una certa maniera nella vertenza, facilmente si lascerebbero trascinare dalla partigianeria, trascurando quell’imparzialità, che è necessaria per conseguire un giusto, soddisfacente e pacifico accomodamento.
Sono pure incapaci di rappresentare le parti avversarie e di fungere da testimoni nello scontro:
14° i condannati per fallimento doloso;
Nota. — Gl’inabilitati, invece, conservano i caratteri del gentiluomo tutte le volte che la loro inabilitazione è causata da prodigalità e non da fatti che ne hanno intaccato l’onore. Però, gli interdetti per abituale infermità di mente, essendo irresponsabili di fronte alle leggi d’onore, non possono fungere da rappresentanti, e tanto meno si può domandare o accordare loro soddisfazione nel campo cavalleresco.
15° i rappresentanti che hanno inserito o lasciato inserire nei verbali di una vertenza cose o fatti non conformi alla verità;
16° coloro che, imputati di aver mancato alle leggi d’onore come giudici in un giurì, per aver compromesso l’onore altrui, rivelando comunque e a chicchessia cir-