Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
42 | Codice cavalleresco italiano |
Dal momento in cui gli avversari vennero a cognizione della revoca del mandato, o delle dimissioni da rappresentante o da testimone di uno o di ambedue i padrini della parte contraria, oppure da fiduciario nel giurì, sono concesse a questa ventiquattr’ore, affinchè si possa provvedere di altri rappresentanti, testimoni, o fiduciario. Se trascorso questo tempo la controparte non sostituì i rappresentanti o il fiduciario, la parte avversaria può ritenere chiusa la vertenza, poichè codesto mezzo di dimissioni e sostituzioni è spesso un trucco usato per mandare in lungo una vertenza per scopi non sempre onesti (così opinò anche l’Angelini, cap. X, 9°).
Accettato il mandato, i nuovi rappresentanti o testimoni, si recheranno da quelli della parte avversaria, e il fiduciario dal presidente del giurì, non più tardi di ventiquattr’ore dall’accettazione della nomina.
Spirato questo lasso di tempo, senza aver dato contezza di loro al presidente del giurì, o ai rappresentanti della controparte, verrà redatto un verbale, nel quale si farà chiaramente risaltare, che ciò avvenne probabilmente per impedire il duello, che non avrà più luogo, a meno che il ritardo fosse stato provocato da cause di forza maggiore (art. 62).
Copia di questo verbale deve essere rilasciata alla controparte non assente.