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42 Codice cavalleresco italiano


ART. 72.

Dal momento in cui gli avversari vennero a cognizione della revoca del mandato, o delle dimissioni da rappresentante o da testimone di uno o di ambedue i padrini della parte contraria, oppure da fiduciario nel giurì, sono concesse a questa ventiquattr’ore, affinchè si possa provvedere di altri rappresentanti, testimoni, o fiduciario. Se trascorso questo tempo la controparte non sostituì i rappresentanti o il fiduciario, la parte avversaria può ritenere chiusa la vertenza, poichè codesto mezzo di dimissioni e sostituzioni è spesso un trucco usato per mandare in lungo una vertenza per scopi non sempre onesti (così opinò anche l’Angelini, cap. X, 9°).

ART. 73.

Accettato il mandato, i nuovi rappresentanti o testimoni, si recheranno da quelli della parte avversaria, e il fiduciario dal presidente del giurì, non più tardi di ventiquattr’ore dall’accettazione della nomina.

Spirato questo lasso di tempo, senza aver dato contezza di loro al presidente del giurì, o ai rappresentanti della controparte, verrà redatto un verbale, nel quale si farà chiaramente risaltare, che ciò avvenne probabilmente per impedire il duello, che non avrà più luogo, a meno che il ritardo fosse stato provocato da cause di forza maggiore (art. 62).

Copia di questo verbale deve essere rilasciata alla controparte non assente.