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Libro primo 41

VIII.

Sostituzione dei rappresentanti o dei giudici.

Facoltà a questi di ritirarsi.

ART. 69.

Il mandante che non è soddisfatto dell’operato dei proprî fiduciari in un giurì, o dei rappresentanti o testimoni, può ritirare loro il mandato in qualunque momento e ai rappresentanti anche sul terreno (della stessa opinione sono anche: Bellini, cap. III, I; Angelini, cap. IX, 3°; e anche C. d’O. di Livorno, agosto 1921, appellante Maveri, e di Bari, appellante avv. De Liso, presid. J. Gelli, 5 maggio 1922; Firenze, C. d’O. permanente, 3 gennaio 1923).

ART. 70.

I fiduciari, i rappresentanti, o i testimoni, hanno la facoltà di ritirarsi; però, se questi ultimi vorranno declinare il mandato prima che avvenga lo scontro, dovranno giustificare la loro condotta, adducendo un plausibile, legittimo e personale motivo, perchè non ne resti offeso il rappresentato (opinione sostenuta anche da Bellini, cap. III, 3°, e cap. VI, 6°; Angelini, cap. IX, 4°).

ART. 71.

Il mandante che si avvalesse dell’art. 69, e i rappresentanti che si avvalessero dell’art. 70, devono darne immediato avviso alla controparte, o al presidente del giurì.